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Sentenza 29 luglio 2025
Sentenza 29 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cuneo, sentenza 29/07/2025, n. 39 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cuneo |
| Numero : | 39 |
| Data del deposito : | 29 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 49/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CUNEO
riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati:
dott. Paola Elefante Presidente rel.
dott. Elisa Einaudi Giudice
dott. Giusy Ciampa Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento n. 31/2025 R.G. promosso da:
, rappresentata e difesa dall'Avv. Giovanni TE
Luigi GRANERIS e dall'Avv. Paolo GRANESIS, per procura in atti nei confronti di
(c.f. ), in persona del legale rappresentante p.t., con sede in Controparte_1 P.IVA_1
Via del Mulino 47, Pt_1
Letto il ricorso per dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale depositato nei confronti Co di CP_1 esaminati gli atti ed i documenti e viste le risultanze delle informative acquisite;
sentito il Giudice Relatore in camera di consiglio;
verificata la rituale notifica di ricorso e decreto di fissazione d'udienza alla società debitrice, non costituita né comparsa all'udienza; sentita la ricorrente;
ritenuta la competenza del Tribunale adito, atteso che l'impresa resistente ha la sede legale e il proprio centro di interessi in e pertanto nel circondario di questo Ufficio;
Pt_1 considerato che la società debitrice è imprenditore commerciale, avendo quale proprio oggetto sociale “l'attività edilizia in genere e più precisamente l'attività di demolizione di edifici, scavi, movimentazioni e sistemazioni terreni, lavori generali di costruzione…”, come meglio rilevabile dalla visura camerale, in atti, ed è soggetto alla disciplina sui procedimenti concorsuali ex artt. 1,
2 e 121 CCII;
ritenuto che
, quanto al presupposto oggettivo, lo stato di insolvenza si identifica in uno stato di impotenza patrimoniale non temporanea che determina l'incapacità del debitore di adempiere,
1 con mezzi normali e regolarmente, le obbligazioni assunte;
ritenuto che
tale presupposto sia riscontrabile nella fattispecie in esame e sia desumibile dalla documentazione in atti da cui emerge che la società debitrice, iscritta alla TE
, contravvenendo a quanto disposto nell'ambito del CCNL delle Imprese
[...]
Edili, dagli accordi nazionali e provinciali e dallo Statuto della Cassa Edile di Cuneo, non ha effettuato il versamento dei contributi, maturando un debito nei confronti della di TE euro 5286,75, portato dal D.I. n. 300/24 del 14-15/11/24, notificato il 28/11/24 e non opposto, ed ha proseguito nella propria attività, inviando le denunce a fini contributivi fino a dicembre 2024, omettendo il versamento dei contributi maturati per ulteriori euro 5.885,51;
ritenuto che
il mancato pagamento del credito oggetto dell'istanza, peraltro di non rilevante entità, nemmeno a seguito della notifica dell'atto di precetto, avvenuta in data 20/2/2025, unitamente all'omesso pagamento dei contributi per l'ulteriore periodo da aprile a dicembre
2024, renda evidente lo stato di persistente incapacità patrimoniale della Società resistente a fare fronte in modo regolare alle proprie obbligazioni;
ritenuto che
lo stato di persistente difficoltà economica in cui si trova la debitrice è ulteriormente confermato dal pignoramento mobiliare presso terzi con esito sostanzialmente negativo (posto che una dichiarazione del terzo è risultata negativa mentre l'altra ha dato atto di un precedente pignoramento per complessivi euro 15.781,44), intrapreso dalla creditrice sulla scorta dell'atto di precetto per il credito in oggetto;
ritenuto pertanto che sussista palesemente lo stato di insolvenza della società Controparte_1 rilevato che l'ammontare dei debiti esigibili supera la soglia prevista dall'art. 49, 5° comma,
CCII, tenuto conto del credito oggetto dell'istanza, pari ad € 6.528,08, come da atto di precetto notificato il 20/2/2025, dell'ulteriore credito maturato per contributi non versati per euro 5.885,5, nonchè degli ulteriori debiti scaduti e non pagati, contributivi e verso l'Erario, risultanti dalla documentazione acquisita d'ufficio, pari ad almeno € 41.943,55; ritenuto pertanto che ricorra la fattispecie prevista per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale;
tenuto conto nella nomina del Curatore dei criteri indicati dagli artt. 125, 356 e 358 CCII;
visti gli artt. 1, 2, 27, 28, 37, 40, 41, 42, 49, 54 e 121 CCII,
DICHIARA
l'apertura della Liquidazione Giudiziale nei confronti di
(c.f. ), in persona del legale rappresentante p.t., con sede in Controparte_1 P.IVA_1
Via del Mulino 47, Pt_1
NOMINA
Giudice Delegato la dott. Paola ELEFANTE, e Curatore la dott.ssa , con CP_2 studio in C.so Nizza n. 22 ; Pt_1 ritenuto che il Curatore, alla luce dell'organizzazione dello studio e sulla base delle risultanze dei rapporti riepilogativi ex art. 130 u.c. CCII risulta in grado di rispettare i termini di cui all'art. 213
2 CCII, con invito ad accettare l'incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina e contestualmente a rendere la dichiarazione di cui all'art 35, commi 1 e 4 bis, d.lgs 159/2011 modificato dal d.lgs 54/2018, richiamato dall'art 125, comma 3, CCII;
AUTORIZZA il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del D.L. 31 maggio
2010, n. 78, convertito dalla L.30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
ORDINA al legale rappresentante della società sottoposta a liquidazione giudiziale di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie - in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c. - i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi,
IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCI;
STABILISCE il giorno 25 novembre 2025, alle ore 11:00, per procedere all'esame dello stato passivo, davanti al Giudice Delegato;
ASSEGNA il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 CCII mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
AVVISA
i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria
3 ai sensi dell'art. art.10, 3° comma, CCII;
SEGNALA al Curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della società posta in liquidazione;
DISPONE la prenotazione a debito del presente atto e sue conseguenze a sensi dell'art. 146 DPR 30.05.02,
n. 115;
DISPONE che la presente sentenza venga notificata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, comunicata al Curatore ed al ricorrente ed iscritta presso l'Ufficio del Registro delle imprese, ai sensi dell'art. 49, 4° comma, CCII.
Così deciso in Cuneo, il 24 luglio 2025
Il Presidente est.
dott.ssa Paola Elefante
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CUNEO
riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati:
dott. Paola Elefante Presidente rel.
dott. Elisa Einaudi Giudice
dott. Giusy Ciampa Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento n. 31/2025 R.G. promosso da:
, rappresentata e difesa dall'Avv. Giovanni TE
Luigi GRANERIS e dall'Avv. Paolo GRANESIS, per procura in atti nei confronti di
(c.f. ), in persona del legale rappresentante p.t., con sede in Controparte_1 P.IVA_1
Via del Mulino 47, Pt_1
Letto il ricorso per dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale depositato nei confronti Co di CP_1 esaminati gli atti ed i documenti e viste le risultanze delle informative acquisite;
sentito il Giudice Relatore in camera di consiglio;
verificata la rituale notifica di ricorso e decreto di fissazione d'udienza alla società debitrice, non costituita né comparsa all'udienza; sentita la ricorrente;
ritenuta la competenza del Tribunale adito, atteso che l'impresa resistente ha la sede legale e il proprio centro di interessi in e pertanto nel circondario di questo Ufficio;
Pt_1 considerato che la società debitrice è imprenditore commerciale, avendo quale proprio oggetto sociale “l'attività edilizia in genere e più precisamente l'attività di demolizione di edifici, scavi, movimentazioni e sistemazioni terreni, lavori generali di costruzione…”, come meglio rilevabile dalla visura camerale, in atti, ed è soggetto alla disciplina sui procedimenti concorsuali ex artt. 1,
2 e 121 CCII;
ritenuto che
, quanto al presupposto oggettivo, lo stato di insolvenza si identifica in uno stato di impotenza patrimoniale non temporanea che determina l'incapacità del debitore di adempiere,
1 con mezzi normali e regolarmente, le obbligazioni assunte;
ritenuto che
tale presupposto sia riscontrabile nella fattispecie in esame e sia desumibile dalla documentazione in atti da cui emerge che la società debitrice, iscritta alla TE
, contravvenendo a quanto disposto nell'ambito del CCNL delle Imprese
[...]
Edili, dagli accordi nazionali e provinciali e dallo Statuto della Cassa Edile di Cuneo, non ha effettuato il versamento dei contributi, maturando un debito nei confronti della di TE euro 5286,75, portato dal D.I. n. 300/24 del 14-15/11/24, notificato il 28/11/24 e non opposto, ed ha proseguito nella propria attività, inviando le denunce a fini contributivi fino a dicembre 2024, omettendo il versamento dei contributi maturati per ulteriori euro 5.885,51;
ritenuto che
il mancato pagamento del credito oggetto dell'istanza, peraltro di non rilevante entità, nemmeno a seguito della notifica dell'atto di precetto, avvenuta in data 20/2/2025, unitamente all'omesso pagamento dei contributi per l'ulteriore periodo da aprile a dicembre
2024, renda evidente lo stato di persistente incapacità patrimoniale della Società resistente a fare fronte in modo regolare alle proprie obbligazioni;
ritenuto che
lo stato di persistente difficoltà economica in cui si trova la debitrice è ulteriormente confermato dal pignoramento mobiliare presso terzi con esito sostanzialmente negativo (posto che una dichiarazione del terzo è risultata negativa mentre l'altra ha dato atto di un precedente pignoramento per complessivi euro 15.781,44), intrapreso dalla creditrice sulla scorta dell'atto di precetto per il credito in oggetto;
ritenuto pertanto che sussista palesemente lo stato di insolvenza della società Controparte_1 rilevato che l'ammontare dei debiti esigibili supera la soglia prevista dall'art. 49, 5° comma,
CCII, tenuto conto del credito oggetto dell'istanza, pari ad € 6.528,08, come da atto di precetto notificato il 20/2/2025, dell'ulteriore credito maturato per contributi non versati per euro 5.885,5, nonchè degli ulteriori debiti scaduti e non pagati, contributivi e verso l'Erario, risultanti dalla documentazione acquisita d'ufficio, pari ad almeno € 41.943,55; ritenuto pertanto che ricorra la fattispecie prevista per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale;
tenuto conto nella nomina del Curatore dei criteri indicati dagli artt. 125, 356 e 358 CCII;
visti gli artt. 1, 2, 27, 28, 37, 40, 41, 42, 49, 54 e 121 CCII,
DICHIARA
l'apertura della Liquidazione Giudiziale nei confronti di
(c.f. ), in persona del legale rappresentante p.t., con sede in Controparte_1 P.IVA_1
Via del Mulino 47, Pt_1
NOMINA
Giudice Delegato la dott. Paola ELEFANTE, e Curatore la dott.ssa , con CP_2 studio in C.so Nizza n. 22 ; Pt_1 ritenuto che il Curatore, alla luce dell'organizzazione dello studio e sulla base delle risultanze dei rapporti riepilogativi ex art. 130 u.c. CCII risulta in grado di rispettare i termini di cui all'art. 213
2 CCII, con invito ad accettare l'incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina e contestualmente a rendere la dichiarazione di cui all'art 35, commi 1 e 4 bis, d.lgs 159/2011 modificato dal d.lgs 54/2018, richiamato dall'art 125, comma 3, CCII;
AUTORIZZA il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del D.L. 31 maggio
2010, n. 78, convertito dalla L.30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
ORDINA al legale rappresentante della società sottoposta a liquidazione giudiziale di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie - in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c. - i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi,
IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCI;
STABILISCE il giorno 25 novembre 2025, alle ore 11:00, per procedere all'esame dello stato passivo, davanti al Giudice Delegato;
ASSEGNA il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 CCII mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
AVVISA
i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria
3 ai sensi dell'art. art.10, 3° comma, CCII;
SEGNALA al Curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della società posta in liquidazione;
DISPONE la prenotazione a debito del presente atto e sue conseguenze a sensi dell'art. 146 DPR 30.05.02,
n. 115;
DISPONE che la presente sentenza venga notificata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, comunicata al Curatore ed al ricorrente ed iscritta presso l'Ufficio del Registro delle imprese, ai sensi dell'art. 49, 4° comma, CCII.
Così deciso in Cuneo, il 24 luglio 2025
Il Presidente est.
dott.ssa Paola Elefante
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