Sentenza 16 gennaio 2024
Massime • 1
La perdita del diritto di accettare l'eredità, conseguente all'omessa dichiarazione nell'ambito dell'"actio interrogatoria" ex art. 481 c.c., è priva di effetti qualora sia precedentemente intervenuta l'accettazione tacita del chiamato, poiché quest'ultima è irrevocabile e comporta il definitivo acquisto della qualità di erede, in applicazione del principio "semel heres, semper heres". (Nella specie, la S.C. ha altresì escluso che il definitivo accoglimento dell'impugnazione, svolta ai sensi dell'art. 524 c.c. da un creditore, della rinunzia del debitore esecutato all'eredità - alla quale è equiparata la perdita del diritto di accettarla ex art. 481 c.c. - potesse spiegare effetti di giudicato nell'azione di accertamento della sua precedente accettazione tacita e nell'opposizione di terzo all'esecuzione promossa dai successivi chiamati).
Commentario • 1
- 1. Padre Morto Con Debiti: Cosa Fare Subito Per DifendersiGiuseppe Monardo · https://avvocaticartellesattoriali.com/blog/ · 11 novembre 2025
Hai perso tuo padre e hai scoperto che aveva debiti con banche, finanziarie o l'Agenzia delle Entrate? In un momento così delicato, ricevere lettere, cartelle o solleciti di pagamento può essere destabilizzante. Ma è importante sapere che i figli non sono automaticamente obbligati a pagare i debiti del padre defunto. La responsabilità verso i creditori nasce solo se si accetta l'eredità, e può essere gestita in modo sicuro per proteggere il tuo patrimonio e la tua tranquillità economica. Con l'aiuto di un avvocato esperto in diritto successorio e tributario, puoi capire se i debiti di tuo padre ricadono su di te, come difenderti da eventuali richieste e quali scelte legali adottare …
Leggi di più…
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 16/01/2024, n. 1735 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1735 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2024 |
Testo completo
- ricorrente -
contro INTRUM ITALY S.P.A., in qualità di mandataria di INTESA SAN PAOLO S.P.A., rappresentata e difesa dall’avv. Giorgio Gentili, elettivamente domi- ciliata presso il domicilio digitale gentili@pec.it
- controricorrente -
Civile Sent. Sez. 3 Num. 1735 Anno 2024 Presidente: DE STEFANO FRANCO Relatore: FANTICINI GIOVANNI Data pubblicazione: 16/01/2024 2 e sul ricorso successivo proposto da CR LO e AN LO, rappresentata e difesa dall’avv. Roberto Martelli, elettivamente domiciliata presso il domicilio digi- tale avvrobertomartelli01@pec.ordineavvocatitorino.it - ricorrenti incidentali - contro INTRUM ITALY S.P.A., in qualità di mandataria di INTESA SAN PAOLO S.P.A., rappresentata e difesa dall’avv. Giorgio Gentili, elettivamente domi- ciliata presso il domicilio digitale gentili@pec.it
- controricorrente -
e contro JULIET S.P.A., in qualità di mandataria di SIENA NPL 2018 S.R.L., rappre- sentata e difesa dall’avv. Emanuele Balbo Di Vinadio, elettivamente domi- ciliata in Roma, via Antonio Bosio 2/3, presso lo studio ELl’avv. Massimo LU
- controricorrente -
nonché contro BANCA DEL PIEMONTE S.P.A. BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A. BANCA SELLA SPA UNICREDIT S.P.A. (già rappresentata da DOBANK S.P.A.)
- intimati -
avverso la sentenza n. 1093 EL TRIBUNALE di TORINO, depositata in data 08/03/2019; udita la relazione ELla causa svolta nella pubblica udienza EL 7/12/2023 dal Consigliere Dott. GIOVANNI FANTICINI;
udito il P.M., in persona EL Sostituto Procuratore Generale Dott.ssa ANNA RI LD, che ha concluso per il rigetto dei ricorsi;
uditi i difensori e lette le memorie ELle parti. 3 FATTI DI CAUSA 1. Con atto di pignoramento EL 21/2/2012, la NC EL EM S.p.A. promuoveva, innanzi al Tribunale di Torino, un’espropriazione forzata im- mobiliare nei confronti di DI BO, aggredendo immobili già di pro- prietà dei genitori di quest’ultima, ST BO (deceduto il 21/9/1997) e MM SI (deceduta il 21/2/2008). 2. Rilevando che dalla documentazione ex art. 567 cod. proc. civ. non risultava la trascrizione ELl’acquisto mortis causa in favore ELl’esecutata, la medesima NC EL EM adiva il Tribunale di Pinerolo con actio interrogatoria ex art. 481 cod. civ., chiedendo di fissare alla BO un ter- mine entro il quale dichiarare l’accettazione o la rinunzia all’eredità. 3. Entro il termine ELl’1/9/2013, assegnatole con l’ordinanza EL 12/6/2013, DI BO non rendeva alcuna dichiarazione. 4. La NC EL EM, conseguentemente, promuoveva l’azione ex art. 524 cod. civ. per impugnare la rinunzia ELla BO all’eredità, lesiva degli interessi dei creditori, ed essere autorizzata all’accettazione in sua vece;
il giudizio di primo grado – nel quale interveniva anche il creditore NC Monte dei PA di SI S.p.A. (che avanzava analoghe istanze) – si concludeva con l’ordinanza EL Tribunale di Torino EL 7/5/2015, che au- torizzava le predette banche ad accettare, in luogo di DI BO, l’ere- dità relitta da ST BO e MM SI;
il provvedimento veniva confermato dalla Corte d’appello di Torino con la sentenza n. 2739 EL 21/12/2017. 5. Successivamente al ricorso introduttivo di questo giudizio, Cass., Sez. 6-2, Ordinanza n. 15664 EL 23/07/2020, cassava quest’ultima pronuncia, con rinvio alla Corte d’appello piemontese, limitatamente all’accoglimento ELle istanze dei creditori riguardanti l’eredità di ST BO (per l’accet- tazione ELla quale era già decorso il termine di prescrizione ex art. 480 cod. civ.), mentre respingeva l’impugnazione attinente all’eredità di MM SI. 4 6. Nell’espropriazione immobiliare promossa dalla NC EL EM – in cui erano intervenuti i creditori Monte dei PA di SI S.p.A. e SA PA S.p.A. – il giudice ELl’esecuzione ELegava le operazioni di vendita dei beni pignorati con l’ordinanza EL 7/5/2015. 7. In seguito, con ricorso EL 27/1/2017, RI LO e SC LO (figli di DI BO) proponevano opposizione ex art. 619 cod. proc. civ., rivendicando la proprietà dei beni staggiti, asseritamente acqui- siti per espressa accettazione ELl’eredità dei nonni (ST BO e MM SI), dopo la decadenza ELla BO dal diritto di accettare. 8. Sospesa l’esecuzione, la NC EL EM introduceva il giudizio di merito (rubricato al n. 13270/2017 R.G. EL Tribunale di Torino). 9. Parallelamente, il creditore intervenuto SA PA S.p.A. con- veniva in giudizio DI BO chiedendo di accertare che quest’ultima aveva tacitamente accettato l’eredità dei genitori e che, conseguentemente, la stessa era titolare ELla titolarità dei beni degli assi ereditari. 10. Nel giudizio – rubricato al n. 10751/2017 R.G. EL Tribunale di Torino – la BO eccepiva l’inammissibilità ELla domanda perché volta a contrastare gli effetti EL procedimento ex art. 481 cod. civ., noto alla banca attrice, e, cioè, la definitiva perdita EL diritto di accettare l’eredità; chie- deva, comunque, il rigetto nel merito. 11. Il Tribunale adito, ritenuta la connessione tra le controversie, disponeva la riunione ELla causa di opposizione di terzo all’esecuzione, pro- mossa da RI e SC LO e introdotta nel merito da NC EL EM, e ELla causa, intrapresa da SA PA, di accertamento ELl’accettazione tacita ELl’eredità da parte di DI BO. 12. Nel contraddittorio con altri creditori – Unicredit S.p.A. (rappre- sentata da DoBank S.p.A.), Monte dei PA di SI S.p.A. e NC SE S.p.A. (rimaste contumaci) – il Tribunale torinese, con la sentenza n. 1093 ELl’08/03/2019, così provvedeva: «rigetta l’opposizione proposta da Cri- NA LO e SC LO nell’esecuzione al R.G. 693/12; dichiara che la sig.ra DI BO … ha accettato tacitamente l’eredità morendo 5 dismessa dal padre, BO ST … e dalla madre SI MM … aventi ad oggetto i beni in RA … dichiara nulle ed inefficaci le ac- cettazioni di eredità effettuate da LO SC … e LO RI … e precisamente l’accettazione ELl’eredità ELla nonna SI MM … e l’accettazione ELl’eredità con beneficio d’inventario …; dichiara che SA PA ha diritto di concorrere al riparto ELle somme ricavande dalla vendita degli immobili oggetto ELl’esecuzione 693/2012»; regolava, infine, le spese EL giudizio. 13. Ai fini ELla presente decisione va precisato che il giudice di primo grado statuiva, tra l’altro, che era «destituita di fondamento l’ecce- zione di prescrizione EL diritto di accettare ELla sig.ra BO proposta dai sig.ri LO per quanto riguarda l’eredità EL sig. BO ST. Al ri- guardo, come emergerà nel proseguo, la sig.ra BO ha manifestato la volontà di accettare in pendenza EL termine di prescrizione ed inoltre i sig.ri LO hanno sollevato tale eccezione tardivamente in quanto nel frat- tempo l’accettazione da parte ELla sig.ra BO si è consolidata.»; in par- ticolare, venivano individuati diversi comportamenti ELla BO, anteriori alla scadenza EL termine ex art. 480 cod. civ., che, complessivamente va- lutati, erano reputati incompatibili con la volontà di rinunciare all’eredità. 14. La Corte d’appello di Torino, con l’ordinanza EL 15/1/2020 emessa ai sensi degli artt. 348-bis e 348-ter cod. proc. civ. e comunicata il 27/1/2020, dichiarava inammissibili le separate impugnazioni proposte da RI e SC LO e da DI BO e condannava gli appellanti alla rifusione ELle spese EL grado. 15. DI BO impugnava la sentenza di primo grado con ricorso per cassazione, basato su quattro motivi, notificato, in data 20/5/2020, alla sola SA PA S.p.A. 16. Successivamente, in data 1/6/2020, RI LO e France- sco LO proponevano un autonomo ricorso (fondato su un unico motivo) 6 per cassazione ELla medesima pronuncia, notificando l’impugnazione a In- tesa PA, Unicredit (e per essa a DoBank), NC Monte dei PA di SI, NC SE e DI BO. 17. Resisteva ad entrambe le impugnazioni, con distinti controri- corsi, la SA PA S.p.A. (e per essa la mandataria Intrum Italy S.p.A.); dall’impugnazione dei LO si difendeva con controricorso la SI NPL 2018 S.r.l. (rappresentata da Juliet S.p.A.), quale cessionaria EL credito di NC dei Monte dei PA di SI S.p.A. 18. Con la sua memoria ex art. 378 cod. proc. civ. ed anche all’udienza EL 7/12/2023 il Procuratore Generale chiedeva il rigetto dei ri- corsi. 19. DI BO, RI e SC LO, SA PA depositavano memorie ex art. 378 cod. proc. civ. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Preliminarmente si rileva che «il principio ELl’unicità EL processo di impugnazione contro una stessa sentenza comporta che, una volta avve- nuta la notificazione ELla prima impugnazione, tutte le altre debbono es- sere proposte in via incidentale nello stesso processo e perciò, nel caso di ricorso per cassazione, con l’atto contenente il controricorso;
tuttavia quest’ultima modalità non può considerarsi essenziale, per cui ogni ricorso successivo al primo si converte, indipendentemente dalla forma assunta e ancorché proposto con atto a sé stante, in ricorso incidentale, la cui ammis- sibilità è condizionata al rispetto EL termine di quaranta giorni (venti più venti) risultante dal combinato disposto degli artt. 370 e 371 c.p.c., indi- pendentemente dai termini (l’abbreviato e l’ordinario) di impugnazione in astratto operativi» (Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 36057 EL 23/11/2021, Rv. 663183-01). 2. Pertanto, il ricorso di RI LO e SC LO, successivo a quello di DI BO e rivolto avverso la medesima sentenza, va con- siderato alla stregua di impugnazione incidentale, da reputarsi tempestiva 7 in quanto notificata in data 1/6/2020 e, cioè, 11 giorni dopo la notificazione EL ricorso principale, eseguita il 20/5/2020 e, dunque, anch’essa tempesti- vamente perché entro il termine di 60 giorni – considerata la sospensione straordinaria dei termini processuali dal 9/3/2020 all’11/5/2020, per un to- tale di 64 giorni, per l’emergenza sanitaria da COVID-19 (artt. 83, comma 2, EL d.l. 17/3/2020, n. 18, convertito dalla legge n. 27 EL 2020, e 36 EL d.l. 8/4/2020, n. 23, convertito dalla legge n. 40 EL 2020) – dalla comuni- cazione (il 27/1/2020) ELl’ordinanza ELla Corte d’appello di Torino. 3. Sempre in via preliminare – pur avendo la BO notificato il suo ri- corso soltanto a SA San Paolo S.p.A. (nonostante la riunione ELle con- troversie sin dal primo grado e la partecipazione al processo di altre parti) – si ritiene superflua la verifica ELl’integrità EL contraddittorio, poiché, «nel giudizio di cassazione, il rispetto EL principio ELla ragionevole durata EL processo impone, in presenza di un’evidente ragione d’inammissibilità EL ricorso o qualora questo sia prima facie infondato, di definire con immedia- tezza il procedimento, senza la preventiva integrazione EL contraddittorio nei confronti dei litisconsorti necessari cui il ricorso non risulti notificato, trattandosi di un’attività processuale EL tutto ininfluente sull’esito EL giu- dizio e non essendovi, in concreto, esigenze di tutela EL contraddittorio, ELle garanzie di difesa e EL diritto alla partecipazione al processo in con- dizioni di parità» (Cass., Sez. 2, Sentenza n. 11287 EL 10/05/2018, Rv. 648501-01; Cass., Sez. 3, Sentenza n. 15106 EL 17/06/2013, Rv. 626969- 01). 4. Col primo motivo, formulato ai sensi ELl’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., la ricorrente BO deduce «Violazione e falsa applicazione di legge … con riferimento all’art. 481 cod. civ., all’art. 524 cod. civ. nonché ai principi generali in materia di cosa giudicata ed al principio ne bis in idem». È di analogo contenuto l’unico motivo dei ricorrenti LO, che, richia- mando l’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., imputano alla decisione 8 impugnata la «Violazione o falsa applicazione di norme di diritto in relazione agli artt. 481, 524 e 2909 c.c.». 5. Tutti i ricorrenti sostengono che l’esito ELl’actio interrogatoria – e, cioè, la perdita EL diritto di DI BO di accettare l’eredità dei genitori – sia divenuto intangibile, perché il decisum sull’azione conseguentemente avanzata dalla NC EL EM con l’intervento ELla NC Monte dei PA di SI (per essere autorizzate ex art. 524 cod. civ. all’accettazione in vece ELla debitrice) è incompatibile col riconoscimento ELla qualità di erede in capo alla BO e su di esso si è formato il giudicato, dato che Cass., Sez. 6-2, Ordinanza n. 15664 EL 23/07/2020, ha determinato in via definitiva l’accoglimento ELle istanze dei creditori con riguardo all’eredità di MM SI e il loro rigetto rispetto all’eredità di ST BO. In altre parole, ad avviso dei ricorrenti, sarebbe inammissibile la do- manda spiegata nel presente giudizio, in quanto volta ad un accertamento – l’accettazione tacita ELl’eredità da parte ELla BO – contrastante con la perdita EL suo diritto di accettare i lasciti ereditari ex art. 481 cod. civ., sancito in via definitiva, come giudicato sopravvenuto, dalla citata pronun- cia di legittimità. 6. Le censure sono infondate. 7. In primo luogo, si osserva che il procedimento ex art. 481 cod. civ. ha riguardato la sola NC EL EM, mentre era estranea alla predetta iniziativa giudiziale la SA PA (e cioè, il creditore che ha agito per l’accertamento ELla qualità di erede ELla BO); contrariamente a quanto sostenuto dai ricorrenti, la mera conoscenza ELl’actio interrogatoria (circo- stanza che, peraltro, deriva da una mera supposizione) da parte di SA PA non comporta alcuna preclusione, né logica, né giuridica, per il creditore che non vi ha partecipato all’avvio di un’ulteriore od autonoma azione di accertamento tesa ad accertare la pregressa accettazione ELl’ere- dità da parte EL chiamato. 8. Palesemente infondata è, poi, l’affermazione contenuta nel ricorso di DI BO, secondo cui l’effetto EL procedimento ex art. 481 cod. proc. 9 civ. consisterebbe, una volta elasso il termine fissato, nella perdita ELla «qualità di erede con effetti retroattivi» (pag. 15); al contrario, lo spirare EL termine determina solo la perdita EL diritto di accettare l’eredità, ma – come più ampiamente illustrato nel prosieguo – soltanto a condizione che non sia già stata precedentemente acquisita la qualità di erede. 9. Infatti, in base al principio semel heres, semper heres (correttamente richiamato anche dai giudici di merito), la qualità di erede non può essere dismessa per volontà o inerzia ELl’erede stesso, nemmeno quale conse- guenza EL procedimento ex art. 481 cod. civ., il quale, peraltro, non con- tiene di per sé alcun accertamento idoneo al giudicato. 10. A ben vedere, poi, nemmeno l’ordinanza di legittimità sulla do- manda ex art. 524 cod. civ. avanzata da NC EL EM (con l’inter- vento ELla NC Monte dei PA di SI) – che è passata in giudicato soltanto con riguardo all’eredità di MM SI, stante il rinvio al giudice di merito in relazione all’eredità di ST BO – contiene un definitivo accertamento sulla perdita EL diritto ELla BO di divenire erede e, co- munque, non determina alcuna preclusione logico-giuridica all’accerta- mento EL pregresso acquisto di tale qualità. 11. La decisione di questa Corte, difatti, rilevando che l’inerzia ex art. 481 cod. civ. è equiparabile ad una rinunzia, ha un contenuto positivo e attribuisce al creditore il diritto di accettare l’eredità ELla SI in vece ELl’odierna ricorrente, ma non presuppone alcun accertamento sull’effica- cia di detta (tacita) rinunzia e, cioè, sull’insussistenza di una precedente accettazione EL lascito. 12. Parimenti, la cassazione con rinvio (che, dunque, non determina il formarsi di un giudicato) ELla pronuncia, nella parte in cui si era accolta l’istanza ex art. 524 cod. civ. con riguardo all’eredità di ST BO, non contiene, neanche implicitamente, alcun accertamento sulla configurabilità di una precedente accettazione EL relictum da parte di DI BO, né sulla sua mancanza, ma si limita ad individuare il limite temporale (corri- 10 spondente al termine per accettare l’eredità ex art. 480 cod. civ.) per l’eser- cizio ELl’azione da parte dei creditori rispetto alla rinunzia EL chiamato, a prescindere dall’efficacia di quest’ultima. 13. In difetto di un accertamento giudiziale (tantomeno come res iudicata) sulla mancata acquisizione ELla qualità di erede (tesi che, invece, sostengono infondatamente i ricorrenti), la perdita EL diritto di accettare l’eredità (al pari ELla rinuncia espressa alla medesima) deve reputarsi priva di effetti se intervenuta dopo l’acquisto ELla qualità di erede;
in proposito, si richiama la puntuale statuizione di Cass., Sez. 6-2, Ordinanza n. 15663 EL 23/07/2020, Rv. 658738-01: «L’atto di accettazione ELl’eredità, in ap- plicazione EL principio semel heres semper heres, è irrevocabile e comporta in maniera definitiva l’acquisto ELla qualità di erede, la quale permane, non solo qualora l’accettante intenda revocare l’atto di accettazione in prece- denza posto in essere, ma anche nell’ipotesi in cui questi compia un suc- cessivo atto di rinuncia all’eredità.». 14. Non sussiste, dunque, alcuna preclusione alla domanda di ac- certamento ELl’accettazione tacita ELl’eredità da parte di DI BO (in un momento antecedente alla tacita rinuncia derivante dallo spirare EL ter- mine ex art 481 cod. proc. civ.) e, di conseguenza, ELl’acquisizione al pa- trimonio ELla stessa BO dei beni oggetto di pignoramento. 15. Proprio l’accoglimento nel merito ELla domanda di accerta- mento svolta da SA PA – che, in esito all’odierna statuizione, as- sume le caratteristiche ELla res iudicata – spiega i suoi effetti non soltanto nei confronti ELl’attrice SA PA, ma anche confronti dei creditori in causa e dei successivi chiamati RI e SC LO. 16. Pertanto, l’opposizione ex art. 619 cod. proc. civ. avanzata da questi ultimi – e basata sulla rivendicazione ELla titolarità dei beni staggiti (in contrasto col predetto accertamento) – si appalesa infondata. 17. Giova precisare, infine, che l’eccezione sollevata dai LO e relativa alla prescrizione EL diritto ELla BO di accettare l’eredità paterna 11 è stata respinta dal Tribunale torinese – sia perché inconsistente, sia per- ché, comunque, tardivamente avanzata – e che nessuna specifica censura ha investito tali statuizioni, essendosi i predetti ricorrenti limitati a invocare, senza fondamento, l’efficacia riflessa EL giudicato esterno. 18. Col secondo motivo, formulato ai sensi ELl’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., la ricorrente BO deduce «Violazione e falsa applica- zione di legge … con riferimento all’art. 2648 cod. civ. ed all’art. 112 cpc ed all’art. 569 cpc». La ricorrente lamenta che l’azione di accertamento ELl’acquisto ELla qualità di erede sia stata esperita tardivamente da SA PA, perché, in base alla giurisprudenza, la barriera preclusiva entro la quale va accertata la titolarità EL cespite in capo all’esecutato è segnata dall’emissione ELl’or- dinanza di vendita. 19. Il motivo è manifestamente infondato e, come tale, inammissi- bile ex art. 360-bis cod. proc. civ. 20. La censura, infatti, stravolge gli insegnamenti giurisprudenziali: il creditore, in quanto soggetto interessato, non decade dalla facoltà di pro- cedere all’accertamento ELl’acquisto mortis causa EL cespite pignorato (azione che non è soggetta ad alcun termine decadenziale o di prescrizione) nel momento in cui il bene staggito viene posto in vendita;
casomai – in base all’elaborazione ELla giurisprudenza di legittimità e, in particolare, alle statuizioni di Cass., Sez. 3, Sentenza n. 11638 EL 26/05/2014 – la liquida- zione EL bene pignorato è preclusa dal mancato accertamento, in base a una serie continua di trascrizioni, ELla sua titolarità in capo al debitore ese- cutato. 21. Perciò, la BO avrebbe dovuto dirigere la sua doglianza non già alla domanda spiegata con ordinario giudizio di cognizione dal creditore, bensì all’ordinanza di vendita emessa dal giudice ELl’esecuzione, propo- nendo un’apposita opposizione ex art. 617 cod. proc. civ.; quest’ultima, tuttavia, avrebbe avuto un esito infausto, sia perché l’esecutata è priva di 12 interesse a rilevare il vizio ELl’ordinanza in ragione ELla mancanza di tito- larità EL bene pignorato (arg. da Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 35005 EL 29/11/2022, Rv. 666278-01; in generale, Cass., Sez. 3, Sentenza n. 21976 EL 12/07/2022, con richiami a: Cass., Sez. 3, Sentenza n. 2109 EL 08/10/1965, Rv. 314016-01; Cass., Sez. 1, Sentenza n. 974 EL 30/10/1968, Rv. 332357-01; Cass., Sez. 3, Sentenza n. 1052 EL dì 08/04/1971, Rv. 351069-01; Cass., Sez. 3, Sentenza n. 7059 EL 28/07/1997, Rv. 506317-01; Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 9202 EL 19/04/2010, Rv. 612645-01; Cass., Sez. 3, Sentenza n. 8684 EL 04/04/2017, Rv. 643706-01), sia perché, comunque, «In materia di espro- priazione immobiliare, se è pignorato un diritto reale di provenienza eredi- taria, ai fini ELla verifica ELla titolarità EL diritto staggito in capo al debi- tore è irrilevante che la trascrizione ELl’accettazione ELl’eredità manchi al momento EL pignoramento, purché essa intervenga prima ELla liquida- zione EL cespite;
tuttavia, la vendita forzata eseguita senza che sia stata trascritta l’accettazione ELl’eredità non è né invalida, né inefficace, ma eventualmente assoggettabile a evizione (con gli effetti ELl’art. 2921 c.c.), e fatta sempre salva, senza limite temporale alcuno, la possibilità di ripri- stino ELla continuità ELle trascrizioni (con effetto retroattivo ex art. 2650, comma 2, c.c.).» (Cass., Sez. 3, Sentenza n. 4301 EL 13/02/2023, Rv. 667072-01). 22. Col terzo motivo, formulato ai sensi ELl’art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, cod. proc. civ., la ricorrente BO deduce «Violazione falsa applica- zione di legge … con riferimento agli artt. 474 e 476 cod. civ. e degli artt. 3, commi 2 e 3, e 12 EL D.P.R. n. 650/1972 in combinato disposto con l’art. 2643 cod. civ.». 23. Col quarto motivo, formulato ai sensi ELl’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., si denuncia la «Violazione falsa applicazione di legge … con riferimento agli artt. 210 e 116 cpc e 2697 cod. civ.». 24. Entrambe le censure sono inammissibili per plurime ragioni. 13 25. In primis, l’art. 348-ter, comma 4, cod. proc. civ. (applicabile ratione temporis), impedisce di denunciare col ricorso per cassazione il vizio di cui all’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ. 26. Poi, è palesemente inammissibile la deduzione di un «errore sul fatto» asseritamente derivante dalla peculiare ipotesi prospettata di pretesa erroneità nella lettura dei documenti, perché tale censura va introdotta col rimedio ELla revocazione ex art. 395 cod. proc. civ., non già col ricorso per cassazione (tra le altre, Cass., Sez. L, Sentenza n. 2529 EL 09/02/2016, Rv. 638935-01). 27. È, inoltre, inammissibile la censura nella parte in cui compie un’atomistica valutazione dei singoli elementi di prova – che, peraltro, il giudice di merito dichiara e mostra di avere considerato, anche come argo- menti di prova, nel loro complesso (come prescritto da copiosa giurispru- denza) – perché alla Corte di legittimità non compete una rivalutazione EL materiale probatorio. 28. Infine, è inammissibile, in quanto manifestamente infondata al limite ELla pretestuosità, la denuncia di una pretesa inversione ELl’onere probatorio per essere stato emesso un ordine ex art. 210 cod. proc. civ. a carico ELla ricorrente: l’emissione ELl’ordine di esibizione non individua una diversa parte tenuta a dimostrare i propri assunti, ma costituisce eser- cizio, normativamente disciplinato, EL potere istruttorio EL giudice (peral- tro, non sindacabile nel giudizio di cassazione, secondo quanto statuito da Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 27412 EL 08/10/2021, Rv. 662416-02, e da Cass., Sez. L, Sentenza n. 24188 EL 25/10/2013, Rv. 629099-01). 29. In definitiva, sia il ricorso principale, sia il ricorso incidentale devono essere rigettati. 30. Alla decisione consegue, altresì, la condanna dei ricorrenti, in solido tra loro in ragione ELla coincidenza ELla principale censura svolta, alla rifusione ELle spese EL giudizio di legittimità sostenute dalle controri- correnti, che sono liquidate, secondo i parametri normativi, nella misura indicata nel dispositivo;
mentre, nei rapporti tra la ricorrente principale ed 14 i ricorrenti incidentali, le spese vanno opportunamente compensate, per la comunanza ELle tesi rispettivamente sostenute. 31. Va dato atto, infine, ELla sussistenza dei presupposti proces- suali per il versamento, da parte ELla ricorrente principale e dei ricorrenti incidentali, ai sensi ELl’art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 EL 2002, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per i rispettivi ricorsi, ove dovuto, a norma ELl’art.
1-bis ELlo stesso art. 13.
P. Q. M.
La Corte, rigetta il ricorso di DI BO;
rigetta il ricorso di RI LO e SC LO;
condanna DI BO, RI LO e SC LO, in solido tra loro, a rifondere a SA San Paolo S.p.A., rappresentata come in epi- grafe, le spese di questo giudizio, liquidate in Euro 8.000,00 per compensi ed Euro 200,00 per esborsi, oltre a spese forfettarie e accessori di legge;
condanna DI BO, RI LO e SC LO, in solido tra loro, a rifondere a SI NPL 2018 S.r.l., rappresentata come in epigrafe, le spese di questo giudizio, liquidate in Euro 6.500,00 per compensi ed Euro 200,00 per esborsi, oltre a spese forfettarie e accessori di legge;
compensa le spese tra la ricorrente principale ed i ricorrenti incidentali;
ai sensi ELl’art. 13, comma 1-quater, EL D.P.R. n. 115 EL 2002, dà atto ELla sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte ELla ri- corrente DI BO e dei ricorrenti RI LO e SC LO, ELl’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello versato per i rispettivi ricorsi a norma EL comma 1-bis ELlo stesso articolo 13, qualora dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio ELla Terza Sezione Civile,