Articolo 955 del Codice civile
Articolo 954Articolo 956
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19 aprile 1942
Art. 955.

(Costruzioni al disotto del suolo).

Le disposizioni precedenti si applicano anche nel caso in cui e' concesso il diritto di fare e mantenere costruzioni al disotto del suolo altrui.

Entrata in vigore il 19 aprile 1942
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