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19 aprile 1942
19 aprile 1942
Art. 955.
(Costruzioni al disotto del suolo).
Le disposizioni precedenti si applicano anche nel caso in cui e' concesso il diritto di fare e mantenere costruzioni al disotto del suolo altrui.
(Costruzioni al disotto del suolo).
Le disposizioni precedenti si applicano anche nel caso in cui e' concesso il diritto di fare e mantenere costruzioni al disotto del suolo altrui.
Commentari • 4
- 1. Art. 955 c.c.: Costruzioni al disotto del suoloVirginia Sacco · https://www.lexplain.it/diritto/ · 9 settembre 2023 · 236.86374
L'articolo 955 del Codice Civile, di cui al Libro III – Della proprietà, Titolo III – Della superficie, è rubricato come "Costruzioni al disotto del suolo". Il testo aggiornato dell'art. 955 c.c. dispone: “Le disposizioni precedenti si applicano anche nel caso in cui è concesso il diritto di fare e mantenere costruzioni al disotto del suolo altrui”. […]
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Giurisprudenza • 70
- 1. Cass. civ., sez. V trib., sentenza 11/05/2017, n. 11693Provvedimento: […] Il diritto di superficie è il "diritto di fare e mantenere al disopra del suolo una costruzione a favore di altri, che ne acquista la proprietà" ( art. 952 cod. civ. ); analogo, per natura e regime, il "diritto di fare e mantenere costruzioni al disotto del suolo altrui" ( art. 955 cod. civ.).Leggi di più...
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