Articolo 470 del Codice civile
Articolo 417Articolo 471
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19 aprile 1942
Art. 470.

(Accettazione pura e semplice e accettazione col beneficio d'inventario).

L'eredita' puo' essere accettata puramente e semplicemente o col beneficio d'inventario.

L'accettazione col beneficio d'inventario puo' farsi nonostante qualunque divieto del testatore.

Entrata in vigore il 19 aprile 1942
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