Sentenza 26 febbraio 2009
Massime • 1
In tema di motivazione della sentenza, le esigenze di una esaustiva argomentazione sono soddisfatte anche da una succinta esposizione dei motivi di fatto e di diritto, a nulla rilevando il numero o la lunghezza delle proposizioni destinate a tale scopo, quanto, invece, il contenuto, la chiarezza e la validità argomentativa delle stesse, derivante dalla logicità delle connessioni e delle inferenze valutative.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 26/02/2009, n. 14407 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14407 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. DE ROBERTO Giovanni - Presidente - del 26/02/2009
Dott. MANNINO Saverio - Consigliere - SENTENZA
Dott. GRAMENDOLA Francesco Paolo - Consigliere - N. 480
Dott. CORTESE Arturo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. LANZA Luigi - Consigliere - N. 37960/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Procuratore generale presso la Corte di appello di Genova;
avverso la sentenza 22 novembre 2007 del G.U.P. del Tribunale di Savona che ha assolto, dal reato di resistenza e lesioni, per non imputabilità al momento del fatto, AS NO, nato il [...];
Visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso. Sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Luigi Lanza. Udito il Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Iacoviello Francesco Mauro che ha concluso per il rigetto del ricorso, nonché l'avv. Resegotti che ne ha pure chiesto il rigetto.
CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO
Il Procuratore generale presso la Corte di appello di Genova ricorre avverso la sentenza del G.U.P. del Tribunale di Savona che ha assolto il AS, dal reato di resistenza e lesioni, ritenendolo persona non socialmente pericolosa, per non imputabilità al momento del fatto, e deduce la nullità della sentenza per materiale assenza di motivazione in punto di imputabilità e pericolosità sociale. Il ricorso è infondato.
Per risalente ed immodificata giurisprudenza (Cass. Penale sez. 1^, 2961/1984 Rv. 168550, Longobardi;
conforme Rv. 120873), va fatta netta distinzione tra la carenza grafica di motivazione, dovuta a materiale assenza di supporti argomentativi al "dictum" del giudice, rispetto ad una motivazione esistente ma che risulta connotata da concisione, sintesi, stringatezza e brevità.
La mancanza di motivazione invero determina nullità della sentenza quando questa, o parte di essa, manchi del tutto o sia insanabilmente contraddittoria, e renda per ciò impossibile, ricostruire l'iter logico degli argomenti trattati, oppure prospetti gli argomenti stessi in insanabile contrasto tra loro, così che non possano comprendersi le ragioni che hanno plausibilmente indotto il giudicante ad adottare la decisione impugnata.
Il G.U.P. nella specie, richiamati i risultati della perizia psichiatrica espletata, il tipo di disturbo rilevato, lo stato di remissione dello stesso ed il conseguente giudizio medico legale di vizio totale di mente del AS, al momento della perpetrazione dei fatti-reato, ha escluso sia la capacità di intendere e di volere dell'imputato, a mente dell'art. 88 c.p., sia la sua pericolosità sociale ex art. 203 c.p.. In buona sostanza il giudice, preso atto degli esiti del mezzo di prova, affidato a persona di specifica competenza scientifica, ha fatto proprie le conclusioni peritali sulla tipologia del disagio psichico dell'imputato, sul grado di incidenza "radicalmente ablativa" della capacità di intendere dell'agente, al momento della condotta, nonché sulla successiva accertata remissione della condizione di pericolosità, da ritenersi non più attuale per intervenuto regresso dello stato mentale morboso: un giudizio quindi logico, completo e ineccepibilmente articolato, sia pure con stile di sobria laconicità, il quale ha peraltro dato conto della essenzialità dei processi decisori.
Va quindi ribadito il principio che anche una succinta motivazione, laddove idonea ad evidenziare le scansioni logiche che dalla sussistenza del fatto-reato risalgono all'attribuibilità del suo autore, individuandone le connotazioni personali di imputabilità e colpevolezza, può correttamente soddisfare le esigenze, di una valida argomentazione, a nulla rilevando il numero o la lunghezza delle proposizioni destinate a tale scopo, quanto, invece, il loro contenuto, la loro chiarezza e validità argomentativa, derivante dalla logicità delle connessioni e delle inferenze valutative. Il ricorso pertanto non merita accoglimento.
P.Q.M.
rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 26 febbraio 2009.
Depositato in Cancelleria il 1 aprile 2009