Sentenza 3 febbraio 2017
Massime • 1
La nomina del difensore di fiducia, pur se non effettuata con il rispetto delle formalità indicate dall'art. 96, comma secondo, cod. proc. pen., è valida purché ricorrano elementi inequivoci dai quali possa desumersi, per "facta concludentia", la designazione del difensore ed il conferimento del mandato fiduciario. (In applicazione del principio, la Corte ha ritenuto la nullità assoluta delle sentenze di primo e secondo grado per mancata notifica dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari al difensore di fiducia dell'indagato, disponendone l'annullamento senza rinvio).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 03/02/2017, n. 36885 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 36885 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2017 |
Testo completo
36 885 -1 7 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE QUINTA PENALE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri magistrati: Presidente Udienza pubblica 3.2.2017 Dott. Grazia Lapalorcia Consigliere Sentenza n. 315 Dott. Gerardo Sabeone Consigliere Registro generale n.19503/2016 Dott. Rosa Pezzullo Dott. Grazia Miccoli Consigliere Rel. Consigliere Dott. Roberto MAre Ha pronunciato la seguente : SENTENZA sul ricorso proposto da : RU CO SIRIO, nato a [...], il [...]; AR DOMENICO, nato a [...], il [...], anche nella veste di parte civile ricorrente;
DI SS ANDREA, nato a [...], il [...], anche nella veste di parte civile ricorrente;
TA PE, nato a [...], il [...]; avverso la sentenza della Corte di Appello di Salerno del 22.12.2015; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Roberto MAre;
udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. Mario Maria Stefano Pinelli che ha concluso per l'annullamento con rinvio per il ricorso di AG UL GI e per il rigetto per i restanti ricorsi;
udito per le parti civili, MA GI e LB Gaetano, l'Avv. Gaetano Tedesco del Foro di Salerno, che ha concluso chiedendo la conferma della sentenza impugnata, con deposito di conclusioni e note spese;
udito per l'imputato TA l'Avv. Antonio Ferrari del Foro di Salerno, che ha concluso chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata;
udito per l'imputato RU l'Avv. Antonio Calabrese del Foro di Salerno, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso;
udito gli imputati RU, AR e DI SS l'Avv. Amos Benni del Foro di Ancona, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso;
RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Salerno, in parziale riforma della sentenza emessa in data 11.7.2007 dal Tribunale di Salerno ed appellata da HI, RD, Di SO e 1 AG nonché dalla parti civili RD e Di SO, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di AG in ordine ai reati ascritti ai capi h ed i della rubrica ( e cioè i reati previsti dagli artt. 40 cpv, 110, 61 n. 1 e 605, secondo comma cod. pen. ) perché estinti per intervenuta prescrizione;
ha rideterminato la pena inflitta a HI, RD e Di SO, avendo escluso la circostanza aggravante di cui all'art. 61 n. 1 cod. pen. ; ha rigettato l'appello proposto dalle predette parti civili, in relazione alle fattispecie di reato di cui all'art. 337 cod. pen., con conseguenziale condanna al pagamento delle spese processuali;
confermando nel resto la impugnata sentenza, comprese le statuizioni civili emesse in primo grado, per il reato di cui all'art. 605, secondo comma, cod. pen.. Avverso la predetta sentenza ricorrono gli imputati RU, AR e DI SS, per mezzo del loro comune difensore Avv. Amos Benni, affidando la loro impugnativa a nove motivi di doglianza. Nell'interesse di HI vi è un ulteriore ricorso a firma dell'Avv. Calabrese.
1.11 primi quattro motivi di doglianza del ricorso comune riguardano la posizione dei tre imputati sopra ricordati, RU, AR e DI SS. Con il primo si dolgono i ricorrenti, ai sensi dell'art. 606, primo comma, lett. c ed e, cod. proc. pen., della violazione degli artt. 125, comma 3, cod. proc. pen., e 605 cod. pen., con riferimento all'art. 349, 2 comma, codice di rito. Osserva la difesa l'assoluta carenza di motivazione della sentenza impugnata in relazione al motivo di gravame espressamente enunciato nei motivi di appello e nella memoria difensiva del 1.10.2010 per la riferita non sussistenza del reato di sequestro di persona in presenza del disposto normativo di cui al quarto comma del sopra richiamato art. 349 cod. pen., norma a tenore della quale la P.g. può procedere a trattenere soggetti in grado di ricostruire i fatti non oltre le dodici ore per provvedere alla loro identificazione nelle ipotesi in cui tali soggetti rifiutino di fornire le loro generalità ovvero ricorrano le altre condizioni previste dal primo e dal quarto comma del predetto art. 349. 1.2 Con il secondo motivo si deduce, ai sensi dell'art. 606, lett. b, c ed e, cod. proc. pen., violazione di legge in relazione agli artt. 125, 522 e 604 cod. proc. pen., Denunzia la difesa dei ricorrenti la violazione dell'art. 522, codice di rito, in ragione della evidente diversità tra il fatto oggetto di contestazione nell'editto accusatorio e quello accertato nella sentenza originaria, così come confermata in appello, e ciò con particolare riferimento alla circostanza fattuale secondo cui il PR ed il GN, persone offese del reato di cui all'art. 605, 2 comma, cod. pen., sarebbero state picchiate anche in Caserma, e non solo durante il tragitto percorso per arrivare in tale luogo, come risulta contestato nel capo di imputazione;
osserva, inoltre, sul punto qui da ultimo in esame la mancanza assoluta di motivazione da parte del giudice di appello sulla doglianza così sollevata dai ricorrenti nei motivi di gravame.
1.3 Con il terzo la parte ricorrente denunzia, ai sensi dell'art. 606, primo comma, lett. b ed e, cod. proc. pen., violazione degli artt. 605 cod. pen. e 349, 4 comma, codice di rito. Osserva la difesa che dagli orari di arrivo degli altri due arrestati e delle due odierne parti offese in 2 Caserma e dalla necessità di esperire le varie formalità di identificazione e di trasferimento dei due finanzieri in ospedale per le cure del caso si legittimava giuridicamente il trattenimento delle parti offese per le dodici ore previste dall'art. 349, 4 comma, cod. proc. pen.. 1.4 Nel quarto motivo di ricorso si denunzia, ai sensi dell'art. 606, primo comma, cod. proc. pen., lett. e, vizio argomentativo anche in relazione agli artt. 192 cod. proc. pen. e 605 cod. pen.. Osserva la difesa dei ricorrenti che la giustificazione argomentativa del giudizio di penale responsabilità degli imputati si fondava su semplici congetture e non già su una corretta valutazione del materiale probatorio raccolto;
osserva, ancora, che la prova della penale responsabilità degli imputati era stata evinta dalla coincidenza delle dichiarazioni accusatorie delle due persone offese AG e PR, e dalle dichiarazioni rese da testi quali GI MA ed MA NI che non potevano essere considerati come disinteressati e dalla svalutazione delle contrapposte dichiarazioni del teste Cuoco. Denunzia, infine, la difesa dei ricorrenti il mancato vaglio di credibilità intrinseca dei due testi principali costituiti dalle persone offese e la non corretta argomentazione dell'inattendibilità del teste Cuoco. Rileva, inoltre, la difesa dei ricorrenti la mancata valutazione delle risultanze probatorie relative ad una serie di circostanze indicate come ragioni giustificatrici della innocenza degli imputati, come la legittimità dell'intervento di polizia in Via Roma;
la intervenuta rissa avvenuta nella medesima strada;
la correttezza e la legittimità dell'operato dei finanzieri in ordine alla necessità di procedere alla identificazione dei vari soggetti coinvolti in Caserma, anziché per la strada;
la corretta ricostruzione dei fatti in merito al trasporto delle predette persone alla Caserma ed in ordine alle lesioni patite dal AG e dal PR;
la legittimità del trattenimento in Caserma delle persone offese per dodici ore;
la mancanza di richieste delle persone offese di allontanarsi dalla Caserma.
1.5 Con il quinto motivo ( che riguarda la sola posizione del HI ) si denunzia, ai sensi dell'art. 606, primo comma, lett. c, cod. proc. pen., violazione degli artt. 178 lett. c e 522, medesimo codice, in relazione all'art. 40 cod. pen. Si osserva l'erroneità della valutazione giuridica in ordine alla mancata rilevazione della violazione dell'art. 522 predetto in relazione alla denunziata immutazione del fatto di reato in riferimento alla condotta ascritta al HI giacché, nella originaria imputazione, era stato contestato all'imputato la sussistenza del reato omissivo improprio perché, nella qualità di ufficiale in comando, non aveva evitato, pur rivestendo la relativa posizione di garanzia del bene giuridico protetto dalla norma incriminatrice, l'evento costituito dall'illegittima sottrazione della libertà delle persone offese, mentre, al contrario, la sentenza di condanna resa in primo grado descriveva una diversa condotta attiva dell'ufficiale che, presente in caserma, avrebbe contribuito materialmente alla commissione del fatto di reato.
1.6 Con il sesto motivo ( che riguarda la sola posizione del HI) si denunzia ancora vizio argomentativo, ai sensi dell'art. 606, primo comma lett. e, in relazione agli artt. 192 cod. proc. pen. e 605 cod. pen.. 3 Osserva la difesa che, in realtà, dall'istruttoria dibattimentale non era emerso che il HI avesse dato l'ordine di trattenere in Caserma PR e AG ovvero che avesse loro intimato di non allontanarsi dalla Caserma e, dunque, risultava ingiustificata la condanna dell'ufficiale per il predetto reato di cui all'art. 605, secondo comma, cod. pen.. 1.7 Con il settimo motivo si denunzia, per le sole posizioni AR e DI SS, ai sensi dell'art. 606, primo comma, lett. e, cod. proc. pen., vizio argomentativo in relazione agli artt. 192, codice di rito, e 605 cod. pen.. Si contesta la non corretta valutazione del materiale probatorio acquisito al patrimonio conoscitivo del giudizio, e ciò con particolare riferimento alle prove che potevano essere lette in chiave assolutoria. Osserva la difesa che, per la posizione dei AR, non vi era prova del suo coinvolgimento nelle condotte aggressive nei confronti delle persone offese né tanto meno di una sua partecipazione, anche concorsuale, alla condotta di sottrazione della loro libertà fisica. Osserva la difesa che analoghe considerazioni potevano essere svolte per la posizione del DI SS.
1.8 Con l'ottavo motivo, riguardante le parti civili AR e DI SS, si denunzia, ai sensi dell'art. 606, primo comma, lett. b ed e, cod. proc. pen., violazione di legge e vizio argomentativo in relazione agli artt. 337, 339 cod. pen. e l'art. 4 del decreto luogoteneziale 188/1944. Osserva la difesa dei ricorrenti sopra indicati che la esimente in parola non poteva ricorrente, giacché le parti civili si erano limitate alle necessarie attività di P.g. di identificazione dei soggetti coinvolti nella rissa e dunque la condotta non era finalizzata al sopruso e alla prevaricazione, come invece ritenuto dai giudici di merito.
1.9 Con nono motivo (doglianza comune a RU, AR e DI SS ) si denunzia, ai sensi dell'art. 606, primo e secondo comma, cod. proc. pen., violazione di legge e vizio argomentativo in relazione agli artt. 62 bis e 174 cod. pen.. Si denunzia la mancata concessione delle attenuanti generiche a tutti e dell'indulto per HI.
2. Con separato ricorso propone impugnazione a firma dell'Avv. Antonio Calabrese di nuovo l'imputato RU, affidando la sua ulteriore impugnativa a tre motivi di doglianza.
2.1 Con il primo motivo si denunzia, ai sensi dell'art. 606, primo comma, lett. e, cod. proc. pen., mancanza di motivazione. Osserva la difesa dell'imputato che il giudizio di penale responsabilità dell'imputato si fondava invero sulle testimonianze rese dalle persone offese e che una motivazione siffatta non era idonea a giustificare un giudizio di penale responsabilità. Denunzia ancora la difesa del ricorrente l'utilizzo della tecnica della motivazione per relationem da parte della Corte distrettuale senza una puntuale risposta ai motivi di doglianza sollevati nei motivi di gravame, e ciò anche in relazione alla corretta qualificazione giuridica del fatto di reato erroneamente contestato come violazione dell'art. 605, secondo comma, cod pen.. 2.2 Con il secondo motivo si deduce, ai sensi dell'art. 606, comma 1 lett. b, cod. proc. pen. erronea applicazione della legge penale in relazione agli artt. 605 e 606 cod. pen. Osserva la 4 difesa che l'applicazione del criterio teleologico per rintracciare il discrimen tra le due fattispecie penali da ultimo menzionate così come interpretato dalla giurisprudenza maggioritaria ( e secondo cui, nella prima fattispecie di reato, si richiede la volontà dell'agente di tenere la persona offesa nella sfera del suo dominio, mentre nel secondo l'azione è diretta a mettere la persona offesa a disposizione dell'autorità competente ) - non è il criterio selettivo migliore a differenziare le due condotte di reato, così come anche riconosciuto dalla dottrina, ma che tale criterio deve essere rintracciato, invece, nelle caratteristiche della condotta del reo che, nella ipotesi di cui all'art. 606 cod. pen., deve risultare oggettivamente diretta a porre l'individuo arrestato a disposizione di pubblici poteri;
osserva che, pertanto, l'art. 606 predetto potrà essere contestato solo al pubblico ufficiale che abbia esercitato in modo scorretto il potere di procedere all'arresto ( trattandosi di una prerogativa, comunque, allo stesso riconosciuta dall'ordinamento giuridico ), mentre il secondo comma dell'art. 605 cod. pen. troverà applicazione ogni qualvolta la limitazione della libertà personale sia il risultato di un abusivo esercizio dei poteri da parte di un qualunque pubblico ufficiale tra le cui competenze non rientra l'arresto ; osserva dunque che, sulla base di quest'ultimo criterio di discrimine, la fattispecie concreta oggi in esame doveva essere riportata nel paradigma applicativo di cui all'art. 606 cod. pen.. 2.3 Con il terzo motivo si deduce, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b cod. proc. pen., erronea applicazione della legge penale in relazione all'art. 62 bis cod. pen.. Si contesta la mancata concessione delle attenuanti generiche, nonostante l'irreprensibile condotta dell'imputato al servizio dello Stato, l'atteggiamento collaborativo avuto nel corso del processo che ha portato a chiarire molti profili oscuri della vicenda fattuale, nonché la rinuncia alla prescrizione.
3. Propone ricorso per Cassazione, ai soli effetti civili, anche l'imputato TA, deducendo tre motivi di doglianza.
3.1 Con il primo si deduce, ai sensi dell'art. 606, primo comma, lett. c, cod. proc. pen., violazione dell'art. 178 lett. c, medesimo codice. Si deduce che l'avviso di conclusioni delle indagini preliminari, così come gli altri avvisi successivi per la celebrazione del giudizio, non erano stati notificati anche al difensore di fiducia, Avv. Gassani. Osserva la difesa del ricorrente che il dedotto vizio di nullità era stato proposto già innanzi al G.u.p. e alla Corte d'Appello come motivo di gravame e che erroneamente quest'ultima aveva ritenuto che non essendoci in atti una investitura formale del predetto difensore quale difensore di fiducia - non rappresentava una causa di nullità la mancata notificazione allo stesso dell'avviso di conclusioni delle indagini preliminari. Rileva, invece, la difesa dell'imputato che tale nomina era evincibile per facta concludentia dalla presenza dell'Avv. Gassani al momento del raccoglimento delle sommarie informazioni ex art. 350 cod. proc. pen. del ricorrente e dal successivo deposito di una memoria difensiva da parte dell'Avv. Gassani, senza che l'imputato disconoscesse il mandato difensivo conferito al predetto difensore. 5 3.2 Con il secondo motivo di doglianza si deduce, ai sensi dell'art. 606, primo comma, lett. e e c, cod. proc. pen., violazione dell'art. 129, comma 2, e 125, comma 3, medesimo codice, e vizio argomentativo. Osserva la difesa del ricorrente che la Corte distrettuale non aveva risposto dettagliatamente alle ragioni di censura sollevate nelle memorie difensive del 20.3.2012 e del 15.12.2015 e che il giudizio di penale responsabilità si fondava su un falso presupposto perché, se è vero come riconosciuto dalla Corte territoriale che il trasporto - delle persone offese poteva essere illegittimo per la loro identificazione, tuttavia lo stesso si era reso necessario per raccogliere da quest'ultime sommarie informazioni utili alle indagini in corso e che dalla istruttoria non era emerso il coinvolgimento del AG nella condotta di trattenimento delle persone offese presso la Caserma, tanto ciò è vero che l'indicazione del AG, come autore del reato, è il frutto di un vero e proprio travisamento della prova. Osserva sempre la difesa del ricorrente che se è provato il coinvolgimento dell'imputato nella prima fase delle condotte contestate, e cioè nel trasporto del PR alla Caserma e nell'accompagnare quest'ultimo per circa venti metri all'interno della stessa ( essendo stato, poi, lo stesso impegnato nell'aggressione degli arrestati MA ed LB ), non era emersa alcuna prova di un suo coinvolgimento nelle fasi successive di sottrazione della libertà, ai sensi dell'art. 605 cod. pen., né dal punto di vista oggettivo né da quello soggettivo;
osserva, ancora, che la sentenza di secondo grado non si era confrontata neanche con un altro profilo circostanziato, pur dedotto in appello, e cioè che il AG si era assentato dalla caserma per un lungo periodo di tempo per accompagnare in ospedale i colleghi MA ed LB, feriti nel corso della colluttazione con gli arrestati MA ed LB, e che alle ore 6,00 del mattino terminò il suo servizio.
3.3 Con il terzo motivo, ai sensi dell'art. 606, primo comma, lett. e e c, cod. proc. pen., si deduce violazione dell'art. 578, in relazione all'art. 125, terzo comma, medesimo codice, per carenza assoluta di motivazione. Osserva la difesa che, pur versandosi in un giudizio di valutazione del fatto ai soli fini della conferma delle statuizioni civili, il giudice di appello avrebbe dovuto, e non l'ha fatto, rispondere compiutamente alle specifiche doglianze sollevate in altrettanti motivi di gravame, e ciò con particolare riferimento al profilo dell'inattendibilità del teste PR, a causa delle gravi contraddizioni in cui era incorso, e del teste EL IS che aveva veicolato nel processo informazioni apprese de relato che, tuttavia, si erano rilevate errate allorquando confrontate con quelle fornite dalla fonte primaria delle informazioni stesse, nonché all'ulteriore profilo che nessun elemento conoscitivo accusatorio era in realtà in grado di coinvolgere il AG nella vicenda in esame. Osserva la difesa che il AG si era limitato ad eseguire un ordine impartito da un superiore gerarchico in relazione al trasporto delle persone offese in Caserma al fine di raccogliere le sommarie informazioni di quest'ultime e che proprio le condizioni ambientali venutesi a creare a Via Roma ove, per l'accaduto, si era radunata una grande folla di cittadini avevano - consigliato comunque di espletare le ulteriori attività di indagine negli uffici della Caserma;
osserva ancora che non potevano ritenersi attendibili le dichiarazioni rese dai testi LB e 6 PR, trasportati nella vettura condotta dal AG, in ordine alle asserite vessazioni ed aggressioni subite durante il tragitto, perché i predetti testi dovevano considerarsi interessati alla vicenda in esame e che, peraltro, risultava incerto, anche sulla base delle informazioni fornite dal EL IS, il riconoscimento fotografico del AG operato dal PR. CONSIDERATO IN DIRITTO fondatezza del primo4. Merita accoglimento il solo ricorso del AG, in ragione della motivo di ricorso riguardante la sollevata eccezione processuale, mentre devono essere respinti i restanti ricorsi degli imputati, anche nella veste di parti civili impugnanti.
4.1 Per ragioni di ordine logico, è dunque preferibile esaminare per primo il ricorso del AG. Va ricordato che la impugnazione è stata presentata dal ricorrente ai soli effetti civili, essendo la fattispecie di reato contestata ai sensi dell'art. 605 cod. pen. ormai definitivamente estinta per intervenuta prescrizione.
4.2 Come ricordato in premessa, il ricorrente, con il primo motivo, lamentava che l'avviso di conclusioni delle indagini preliminari e quelli successivi non erano stati notificati anche al difensore di fiducia, Avv. Gassani, osservando che tale nomina era evincibile, per facta concludentia, dalla presenza dell'Avv. Gassani al momento dell'assunzione delle sommarie informazioni del ricorrente, ex art. 350 cod. proc. pen., e dal successivo deposito di una memoria difensiva da parte dello stesso Avv. Gassani, senza che l'imputato disconoscesse il mandato difensivo conferito al predetto difensore. La doglianza si ritiene fondata.
4.2.1 Sul punto, è preferibile l'orientamento esegetico secondo cui è valida la nomina del difensore di fiducia, pur se non effettuata con il puntuale rispetto delle formalità indicate dall'art. 96 cod. proc. pen., in presenza di elementi inequivoci dai quali la designazione possa desumersi per "facta concludentia" (Sez. 4, n. 34514 del 08/06/2016 dep. 05/08/2016, Saadaoui, Rv. 26787901). Nello stesso senso si segnala l'ulteriore arresto (Sez. 2, n. 31193 del 17/04/2015 - dep. 17/07/2015, Mennini, Rv. 26446501), a tenore del quale, verbatim, “È valida la nomina del difensore di fiducia, pur se non effettuata con il puntuale rispetto delle formalità indicate dall'art. 96 cod. proc. pen., in presenza di elementi inequivoci dai quali la designazione possa desumersi per "facta concludentia". Ne consegue che occorre fornire, anche in questo caso, continuità applicativa al principio secondo cui la nomina del difensore di fiducia, pur se non effettuata con il puntuale rispetto delle formalità indicate dall'art. 96 cod. proc. pen., è valida purché ricorrano elementi inequivoci dai quali desumersi la designazione del difensore ed il conferimento del mandato fiduciario ( così, anche Sez. 5, n. 35696 del 25/06/2014 - dep. 13/08/2014, Lovecchio, Rv. 26030001; Sez. 6, n. 16114 del 20/04/2012 - dep. 27/04/2012, Briganti, Rv. 25257501) 4.2.2 Orbene, questa Corte non dimentica che, effettivamente nella giurisprudenza della Suprema Corte è rinvenibile altro orientamento, per cui la nomina del difensore di fiducia è un 7 atto che deve rispettare, per essere valido, forme e modalità previste dall'art. 96 c.p.p. (in questo senso, in termini specifici, si sono espresse in tempi recenti, Sez. 1, n. 35127, del 19 aprile 2011, Esposito, Rv. 250783, Sez. 6, n. 15311 del 14 marzo 2007, Floris, Rv. 236683 e Sez. 1, n. 11628 del 2 marzo 2007, Cravotto, Rv. 236162), ma si tratta di indirizzo solo apparentemente in contrasto con quello cui anche questo Collegio intende aderire. Ed invero, il principio illustrato è stato affermato in relazione a fattispecie relative ad atti di nomina non provenienti dall'imputato ovvero disconosciuti dal medesimo e comunque in relazione a casi in cui era in dubbio l'effettiva volontà di quest'ultimo di investire il difensore del mandato professionale o in cui la nomina era stata invalidamente effettuata ad autorità diversa da quella procedente. È dunque evidente, come accennato, che il contrasto tra i due orientamenti sia per l'appunto solo apparente, atteso che le pronunzie sunnominate non hanno inteso escludere la rilevanza di comportamenti concludenti inequivocabilmente finalizzati ad accreditare il difensore presso l'autorità giudiziaria procedente.
4.2.3 Orbene, nel caso di specie risulta evidente la volontà dell'imputato di investire l'Avv. Gassani del mandato difensivo, essendo quest'ultimo stato presente all'assunzione delle sommarie informazioni ex art. 350 cod. proc. pen. dell'indagato, senza che quest'ultimo disconoscesse il detto mandato difensivo ed avendo peraltro il difensore anche depositato una memoria difensiva in favore del suo assistito. La nomina del difensore come avvocato di fiducia era dunque intervenuta da parte dell'indagato per "facta concludentia" in ragione delle circostanze fattuali da ultimo ricordate, e ciò rendeva valida ed efficace la designazione, anche in mancanza di una formale investitura ai sensi dell'art. 96, del codice di rito. Ne consegue la nullità assoluta ed insanabile delle sentenze di primo e secondo grado, non essendo stato preceduto il giudizio dalla notificazione dell'avviso di conclusioni delle indagini preliminari al difensore di fiducia dell'indagato.
4.3 Sul punto, preme alla Corte precisare che nel giudizio di cassazione, qualora il reato sia già prescritto, non è rilevabile la nullità, anche di ordine generale, in quanto l'inevitabile rinvio al giudice di merito risulta incompatibile con il principio dell'immediata applicabilità della causa estintiva, salvo che la sentenza di merito ipoteticamente affetta da nullità abbia deciso non solo in ordine al reato per cui è intervenuta la prescrizione, ma anche in ordine al risarcimento dei danni da esso cagionati o alle restituzioni, giacché in tal caso la nullità, ove sussistente, deve essere comunque rilevata e dichiarata riflettendosi sulla validità delle statuizioni civili (fattispecie, nella quale la Corte, rilevate l'incompetenza per territorio del giudice di primo grado e l'estinzione del reato per prescrizione, annullava senza rinvio la sentenza impugnata ed eliminava le corrispondenti statuizioni civili) (Sez. 2, n. 3221 del 07/01/2014 - dep. 23/01/2014, Macchia, Rv. 25881701). Ed il principio sopra ricordato si attaglia proprio alla fattispecie oggi in esame, giacché, intervenuta la declaratoria di estinzione del reato per prescrizione, la eccezione di nullità di 8 + ordine generale si legittima nella sua presentazione proprio in ragione delle statuizioni civili già determinate nei precedenti gradi di giudizio, statuizioni che, comunque, devono essere revocate perché non più sorrette neanche dalla sentenza di primo grado, travolta dall'accoglimento del rilievo della menzionata nullità assoluta, rilevabile ai sensi del combinato disposto degli artt. 178, lett. c e 179, codice di rito. Le persone offese dal reato, ormai dichiarato prescritto, potranno trovare tutela eventualmente innanzi al giudice civile.
4.4 L'accoglimento del primo motivo di doglianza sollevato dal AG assorbe l'esame delle ulteriori censure sollevate con il ricorso introduttivo.
5. Va ora esaminato il ricorso presentato per HI, RD e Di SO, a firma dell' Avv. Amos Benni.
5.1 Il primo motivo di censura risulta infondato. Ed invero, effettivamente la questione dell'applicabilità alla fattispecie concreta oggi in esame del quarto comma dell'art. 349 cod. proc. pen., come tale legittimante secondo la - ricostruzione della difesa il trattenimento delle persone offese in caserma, era stata - prospettata alla Corte distrettuale nella memoria difensiva del 4.10.2010 e la Corte di merito aveva fornito una risposta solo implicita alla doglianza, attraverso la ricostruzione complessiva della vicenda fattuale nel senso di escludere l'applicabilità della richiamata norma processuale. Ma, al di là di ciò, la infondatezza del predetto motivo di gravame rende comunque inaccoglibile la doglianza anche in questa sede di giudizio di legittimità, nella diversa veste della denunziata omissione di motivazione. Sul punto, è agevole replicare alle doglianze del ricorrente evidenziando che, nel caso di specie, non emerge da alcun atto probatorio acquisito al patrimonio conoscitivo del giudizio che le due persone offese avessero rifiutato di fornire ai finanzieri le loro generalità ovvero le avessero fornite false. Ed anzi, dalla lettura della sentenza di secondo grado emerge l'esatto contrario, e cioè che il AG ed il PR avevano fornito indicazioni per la loro identificazione già al momento del fermo dell'autovettura in Via Roma. Peraltro, è emerso come dato probatorio pacifico e da nessuno contestato quello secondo cui l'accompagnamento delle due persone offese in Caserma era diretto non già alla loro identificazione, quanto piuttosto a raccogliere le loro informazioni a s.i.t., nell'eventualità che le stesse potessero essere utili per la celebrazione del giudizio di convalida dell'arresto e del contestuale processo per direttissima degli altri due soggetti coinvolti nella vicenda, e cioè di MA e LB, quest'ultimi sì legittimamente trattenuti in relazione alla procedura di arresto posta in essere dai militari. Mancano, pertanto, i presupposti fattuali e normativi previsti dal primo e dal quarto comma dell'art. 349 del codice di rito per l'applicazione della potestà di trattenimento della polizia giudiziaria e la doglianza si presenta pertanto come tale infondata.
5.2 Anche il secondo motivo di doglianza è infondato. 9 К Non rileva in alcun modo, nei termini di una violazione dell'art. 522 cod. proc. pen., la denunziata circostanza fattuale secondo cui il PR ed il GN, persone offese del reato di cui all'art. 605, 2 comma, cod. pen., sarebbero state picchiate anche in Caserma, e non solo durante il tragitto percorso per arrivare in tale luogo, come invece risulta contestato nel capo di imputazione. La dedotta circostanza, nella diversa e più dettagliata ricostruzione operata in sentenza, non immuta in alcun modo il fatto contestato nell'editto accusatorio, ed anzi avvalora ancor di più la tesi accusatoria dell'illegittima privazione della libertà personale delle persone offese operata dagli imputati, attraverso la violenta ( ed anch'essa illegittima ) aggressione continuata nella Caserma, condotta quest'ultima che tuttavia non è stata oggetto di una ulteriore contestazione penale nei confronti degli imputati. Peraltro, va aggiunto in termini generali che il principio di correlazione fra fatto contestato e fatto ritenuto in sentenza, fondato sull'esigenza di evitare che l'imputato possa essere condannato per un fatto in ordine al quale non abbia potuto difendersi, non deve essere interpretato in senso rigorosamente formale, ma con riferimento alle ragioni che l'hanno dettato ed alle finalità alle quali è diretto. Di conseguenza il principio non può ritenersi violato da qualsiasi modificazione rispetto all'accusa originaria, ma solamente in caso di mutamento sostanziale del fatto in relazione all'oggetto dell'accusa. Fattispecie evidentemente non ricorrente nel caso di specie, per le ragioni già sopra evidenziate. Di talché anche la denunziata omessa motivazione della Corte di merito sulla doglianza da ultimo menzionata non rileva in alcun modo in questa sede, stante la infondatezza della censura così formulata.
5.3 La terza doglianza è invece infondata sia perché ricalca le argomentazioni del primo motivo in ordine all'applicabilità dell'art. 349 cod. proc. pen. ( e per il quale si rimanda alle relative osservazioni svolte nei paragrafi che precedono ) sia perché formulata in fatto e diretta ad una rivalutazione delle prove finalizzata ad una inammissibile "ricostruzione alternativa" della vicenda fattuale, già scrutinata ampiamente dai giudici di merito.
6. Il quarto motivo è invece infondato, lambendo invero l'area di inammissibilità del ricorso per cassazione.
6.1 Come sopra accennato, è necessario precisare che, in relazione al contenuto della doglianza, la Corte di legittimità non può fornire una diversa lettura degli elementi di fatto, posti a fondamento della decisione di merito. La valutazione di questi elementi è riservata in via esclusiva al giudice di merito e non rappresenta vizio di legittimità la semplice prospettazione, da parte del ricorrente, di una diversa valutazione delle prove acquisite, ritenuta più adeguata. Ciò vale, in particolar modo, per la valutazione delle prove poste a fondamento della decisione. Ed infatti, nel momento del controllo della motivazione, la Corte di Cassazione non può stabilire se la decisione del giudice di merito propone la migliore ricostruzione dei fatti, né deve condividerne la giustificazione, ma deve limitarsi a verificare se 10 questa giustificazione sia compatibile con il senso comune e con i limiti di una "plausibile opinabilità di apprezzamento". Ciò in quanto l'art. 606 comma 1, lett. e, cod. proc. pen. non consente al giudice di legittimità una diversa lettura dei dati processuali o una diversa interpretazione delle prove, perché è estraneo al giudizio di cassazione il controllo sulla correttezza della motivazione in rapporto ai dati processuali. Piuttosto è consentito solo l'apprezzamento sulla logicità della motivazione, sulla base della lettura del testo del provvedimento impugnato. Detto altrimenti, l'illogicità della motivazione, censurabile a norma dell'art. 606, comma 1, lett e) cod. proc. pen., è quella evidente, cioè di spessore tale da risultare percepibile "ictu oculi", in quanto l'indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di cassazione limitarsi, per espressa volontà del legislatore, a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo, senza possibilità di verifica della rispondenza della motivazione alle acquisizioni processuali. Orbene, secondo la giurisprudenza più recente ricorre il vizio della mancanza, della contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione della sentenza se la stessa risulti inadeguata nel senso di non consentire l'agevole riscontro delle scansioni e degli sviluppi critici che connotano la decisione in relazione a ciò che è stato oggetto di prova ovvero di impedire, per la sua intrinseca oscurità ed incongruenza, il controllo sull'affidabilità dell'esito decisorio, sempre avendo riguardo alle acquisizioni processuali ed alle prospettazioni formulate dalle parti (Cass., Sez. 4, 14 gennaio 2010, n. 7651/2010 ).
6.1.1 Così delineato il perimetro cognitivo del giudizio di legittimità, osserva subito la Corte come la parte ricorrente voglia sollecitarla ad un nuovo scrutinio del contenuto e della valenza probatoria della prova dichiarativa, già filtrata e valutata dai giudici di merito attraverso una motivazione logica e condivisibile in ordine al procedimento probatorio di ricostruzione della vicenda fattuale. Ma non è neanche possibile, come sopra accennato, rintracciare aporie o contraddizioni nel tessuto argomentativo della motivazione impugnata. Ed invero, la motivazione impugnata, con ragionamento logico non censurabile, evidenzia, da un lato, che la conferma delle dichiarazioni rese dalle persone offese è riscontrata anche con le dichiarazioni del teste MA ( che riferisce di essersi recato presso la caserma dei finanzieri) e, dall'altro, anche con le informazioni fornite dal padre del AG ( e cioè, di uno delle due persone offese), informazioni da cui si evince che non è stato neanche consentito ad uno stretto congiunto di una persona - che non si trovava in formale stato di arresto, ma solo a disposizione della P.G. per l'assunzione di s.i.t. di portare un cambio di vestiti al figlio, trattenuto per ore e sine causa in una Caserma. Vicenda quest'ultima che colora di tratti di ancora maggior gravità l'illecita condotta posta in essere dagli imputati che pur avrebbero dovuto conoscere, per obbligo professionale, le ipotesi in cui è possibile trattenere un cittadino in stato di temporanea privazione della libertà personale (come nelle procedure di fermo o di arresto) e quelle (come quella in esame ) ove 11 la restrizione delle facoltà di agire e di movimento si connotano di illegittimità e pervicace abusività. Né è possibile, come osservato dalla parte ricorrente, rintracciare lacune argomentative nella sentenza impugnata in riferimento alla valutazione di inattendibilità del teste Cuoco, giacché - come correttamente rilevato dal giudice di appello - la riferita circostanza secondo cui un finanziere avrebbe detto alle due persone offese che si potevano allontanare dalla caserma, è stata, invero, riferita dal predetto teste solo in un secondo momento, e non già in sede di prima escussione, senza che fosse comprensibile questa iniziale reticenza su una circostanza così decisiva per la ricostruzione della dinamica dei fatti.
6.1.2 Ma anche le restanti doglianze contenute nel quarto motivo risultano formulate in modo da lambire la inammissibilità del ricorso. Si ricordi, come già evidenziato in premessa, che i ricorrenti lamentano, in buona sostanza, la mancata valutazione da parte della Corte di merito di una serie di risultanze probatorie relative a circostanze indicate come ragioni giustificatrici della innocenza degli imputati, e cioè la legittimità dell'intervento di polizia in Via Roma;
la correttezza e la legittimità dell'operato dei finanzieri in ordine alla necessità di procedere alla identificazione dei vari soggetti coinvolti in Caserma, anziché per la strada;
la corretta ricostruzione dei fatti in merito al trasporto delle predette persone alla Caserma ed in ordine alle lesioni patite dal AG e dal PR;
la legittimità del trattenimento in Caserma delle persone offese per dodici ore;
la mancanza di richieste delle persone offese di allontanarsi dalla Caserma. Tutto ciò in una ottica di censura "atomistica" della prova e della relativa motivazione.
6.1.2.1 La giurisprudenza di legittimità ha chiarito, per quanto qui interessa, che è inammissibile il ricorso per cassazione che, offrendo al giudice di legittimità frammenti probatori o indiziari, solleciti quest'ultimo ad una rivalutazione o ad una diretta interpretazione degli stessi, anziché al controllo sulle modalità con le quali tali elementi sono stati raccolti e sulla coerenza logica della interpretazione che ne è stata fornita (Cass., Sez. 5, n. 44992 del 09/10/2012 - dep. 16/11/2012, P.M. in proc. IT ). Ed invero, a tale scopo, una volta indicati gli elementi rilevanti, la motivazione "di merito" deve chiarire per qual ragione e sulla base di quali elementi, sia stata elaborata o condivisa una determinata ipotesi ricostruttiva e, se del caso, per qual ragione ne siano state scartate altre. Ed è su tale "prodotto dell'ingegno" che va sollecitato il sindacato del giudice di legittimità, non certo sul puro e semplice "materiale probatorio" o indiziario raccolto e valutato. Ciò anche, per la nota ragione, in base alla quale non esiste una prova che possa esser valutata disgiuntamente dalle altre, come avulsa dall'intero quadro ricostruttivo, di talché la corte di cassazione mai potrebbe pronunziarsi su di essa, ma solo, come anticipato, sui criteri interpretativi e sulle deduzioni logiche che dai predetti dati sono stati tratti nella fase del merito. In sintesi, quel che alla corte deve esser chiesto, se si ipotizza un vizio dell'apparato motivazionale, è un mero giudizio di congruità logica sulla interpretazione che del materiale 12 f probatorio e indiziario è stata effettuata dai giudicanti;
solo nei limiti - è il caso di ribadirlo - in cui la riproduzione di detto materiale è funzionale al vaglio di logicità, ne è consentita l'allegazione al ricorso, ovvero la trascrizione all'interno dello stesso. Conseguentemente, offrire al giudice di legittimità alcuni "frammenti probatori o indiziari" e pretendere che su di essi la corte di legittimità esprima un giudizio comporta un profondo fraintendimento del ruolo e dei poteri della corte stessa. Invero, la motivazione di un provvedimento dovrebbe essere aggredita esclusivamente sotto il triplice profilo della completezza, della logicità e della aderenza del ragionamento ai dati fattuali. Ciò posto, le doglianze - così proposte in relazione alla frammentaria valutazione ( rectius, alla frammentaria mancata valutazione) di una serie di circostanze allegate dalla difesa, senza "aggredire" la complessiva valutazione della prova e della relativa motivazione per la ricostruzione della dinamica della vicenda - risultano inammissibili proprio perché formulate al di fuori della circoscrizione di giudizio accessibile alla Corte di legittimità.
7. Il quinto motivo, relativo al solo HI, è invece infondato.
7.1 Effettivamente nella originaria imputazione era stata contestata al ricorrente la sussistenza del reato omissivo improprio perché, nella qualità di ufficiale in comando, non aveva evitato, pur rivestendo la relativa posizione di garanzia del bene giuridico protetto dalla norma incriminatrice, l'evento costituito dalla illegittima sottrazione della libertà delle persone offese;
mentre, al contrario, la sentenza di condanna resa in primo grado descriveva una diversa condotta attiva dell'ufficiale che, presente in caserma, avrebbe contribuito materialmente alla commissione del fatto di reato in via concorsuale con gli altri imputati. in aderenza alla corretta motivazione già resa dalla Corte Tuttavia, ritiene il Collegio territoriale come in realtà il nucleo centrale della condotta, incentrato sulla illegittima - sottrazione della libertà personale delle persone offese sia comunque rimasto immutato e - che comunque questa diversa forma di contestazione dell'illecito all'imputato HI non abbia in alcun modo influito in senso negativo sull'esercizio delle sue prerogative difensive. Né la parte ricorrente ha concretamente dimostrato la lesione del suo diritto di difesa.
8. Anche il sesto motivo si presenta versato in fatto e diretto a perorare una ricostruzione alternativa della vicenda fattuale, e come tale è inammissibile per le ragioni già sopra evidenziate. Né è possibile rintracciare un vizio argomentativo della motivazione.
8.1 Come è noto, il sindacato del giudice di legittimità sul discorso giustificativo del provvedimento impugnato deve mirare a verificare che la motivazione della pronuncia: a) sia "effettiva" e non meramente apparente, cioè realmente idonea a rappresentare le ragioni che il giudicante ha posto a base della decisione adottata;
b) non sia "manifestamente illogica", in quanto risulti sorretta, nei suoi punti essenziali, da argomentazioni non viziate da evidenti errori nell'applicazione delle regole della logica;
c) non sia internamente "contraddittoria", ovvero sia esente da insormontabili incongruenze tra le sue diverse parti o da inconciliabilità logiche tra le affermazioni in essa contenute;
d) non risulti logicamente "incompatibile" con 13 "altri atti del processo" (indicati in termini specifici ed esaustivi dal ricorrente nei motivi del suo ricorso per cassazione) in termini tali da risultarne vanificata o radicalmente inficiata sotto il profilo logico (Sez. 2, n. 9242 del 08/02/2013, Reggio, Rv. 254988; Sez. 2, n. 18163 del 22/04/2008, Ferdico, Rv. 239789). Ebbene, la motivazione impugnata ha dato atto della costante presenza dell'ufficiale in tutti i momenti della dinamica delittuosa descritta nel capo di imputazione, così dando ragione della fondatezza del giudizio di penale responsabilità nei confronti del ricorrente.
9. Per il settimo motivo, avanzato dagli imputati RD e Di SO, non possono che ripetersi le valutazioni di infondatezza delle relative doglianze già evidenziate sopra, giacché anche in tal caso si sollecita la Corte, senza l'allegazione di uno dei vizi argomentativi declinati dalla lettera e dell'art. 606, primo comma, cod. proc. pen., ad una rivalutazione "diretta" del materiale probatorio, richiesta che pone le doglianze al limite della inammissibilità. 10. L'ottavo motivo avanzato dalle parti civili RD e Di SO è invece infondato. Qui la Corte di merito motiva in modo corretto e condivisibile in ordine alla ricorrenza della esimente di cui all'art. 4 del decreto luogotenenziale 188/1944, giacché evidenzia che le persone offese non si erano rifiutate di fornire le loro generalità ai militari, e dunque le condotte di lesioni erano scriminate innanzi ad una azione illegittima e di abuso del pubblico ufficiale. Non si è, cioè, trattato affatto, come ritenuto dai ricorrenti, della esecuzione di una necessaria attività di polizia giudiziaria diretta alla identificazione dei soggetti coinvolti nella rissa. Ed invece, emerge che la condotta dei militari era finalizzata al sopruso e alla prevaricazione, come ritenuto correttamente dai giudici di merito. 11. Il nono motivo è invece inammissibile in ragione della sua genericità. Tra i requisiti del ricorso per cassazione vi è anche quello, sancito a pena di inammissibilità, della specificità dei motivi: il ricorrente ha non soltanto l'onere di dedurre le censure su uno o più punti determinati della decisione impugnata, ma anche quello di indicare gli elementi che sono alla base delle sue lagnanze. Nel caso di specie il ricorso è inammissibile perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. c) c.p.p. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta in punto di mancata concessione delle generiche, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato. Anche la richiesta di applicazione di indulto avanzata dal HI si presenta come genericamente formulata e dunque per tale motivo inammissibile. 12. Il ricorrente HI avanza, con ulteriore ricorso a firma dell'Avv. Antonio Calabresi, altri tre motivi di doglianza. 12.1 Anche quest'ultimo ricorso è infondato. 12.2 Il primo motivo di censura è inammissibile in ragione della sua genericità. 14 * Sul punto, è necessario ricordare che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, è legittima la motivazione "per relationem" della sentenza di secondo grado, che recepisce in modo critico e valutativo quella impugnata, limitandosi a ripercorrere e ad approfondire alcuni aspetti del complesso probatorio oggetto di contestazione da parte della difesa, ed omettendo di esaminare quelle doglianze dell'atto di appello, che avevano già trovato risposta esaustiva nella sentenza del primo giudice (Sez. 2, n. 19619 del 13/02/2014 - dep. 13/05/2014, Bruno e altri, Rv. 25992901). Ne consegue che nel giudizio di appello, è consentita la motivazione "per relationem" alla pronuncia di primo grado, nel caso in cui le censure formulate dall'appellante non contengano elementi di novità rispetto a quelle già condivisibilmente esaminate e disattese dalla sentenza richiamata (Sez. 2, n. 30838 del 19/03/2013 - dep. 18/07/2013, Autieri e altri, Rv. 25705601; Sez. 4, n. 38824 del 17/09/2008 dep. 14/10/2008, Raso e altri, Rv. 24106201). Ne consegue che non si può sic et simpliciter censurare la motivazione impugnata per l'utilizzo della tecnica argomentativa della motivazione per relationem, se son si precisa in modo puntuale ove il giudice dell'impugnazione sia venuto meno ai suoi obblighi motivatori, non rispondendo ad una specifica doglianza sollevata dal ricorrente con il mezzo del gravame, pena la genericità e la inammissibilità, dunque, della doglianza così sollevata in Cassazione, e ciò soprattutto nelle fattispecie processuali ove, come nel caso di specie, la Corte di merito abbia, comunque, fornito una adeguata risposta argomentativa alle censure sollevate dall'imputato. 12.3 Il secondo motivo è invece infondato. 12.3.1 Sul punto, la giurisprudenza di questa Corte è ferma nell'affermare che il delitto di sequestro di persona consumato da un pubblico ufficiale con abuso dei poteri inerenti alle sue funzioni si distingue da quello di arresto illegale perché, mentre nella prima ipotesi, l'abuso generico dei poteri connessi alle funzioni è un elemento solo circostanziale e quindi occasionale della condotta criminosa, nella seconda ipotesi viene punito proprio l'abuso specifico delle condizioni tassative (commissione di un delitto;
stato di flagranza o quasi flagranza) alle quali la legge subordina il potere di arresto ( fattispecie in cui la Corte ha ritenuto immune da vizi la sentenza che aveva ricondotto all'art. 605, comma secondo n. 2, cod. pen., la condotta di alcuni poliziotti i quali, in occasione di gravi incidenti avvenuti nel corso di una manifestazione di protesta, avevano trasportato, trattenuto per ore in caserma e sottoposto a vessazioni coloro che nel corso di quella giornata si erano rivolti ai servizi di Pronto Soccorso, al di fuori di qualunque prospettiva di procedere ad arresto degli stessi) (Sez. 5, n. 11071 del 09/10/2014 - dep. 16/03/2015, Solimene e altri, Rv. 26287401). È stato anche affermato da questa Corte che il delitto di arresto illegale si differenzia dal sequestro di persona commesso da un pubblico ufficiale con abuso di poteri inerenti alle sue funzioni (art. 605, comma secondo, n. 2 cod. pen.) sia quanto all'elemento oggettivo, poiché, nel primo caso, l'abuso deve riguardare specificamente l'esercizio di un potere di coercizione riconosciuto e disciplinato dalla legge, sia quanto all'elemento soggettivo, poiché, per abusare del potere di arresto, è necessario che la volontà dell'agente sia diretta sin dall'inizio a mettere 15 А il soggetto illegalmente ristretto a disposizione dell'autorità giudiziaria. (Sez. 5, n. 30971 del 10/04/2015 - dep. 16/07/2015, F. e altri, Rv. 26483701). In proposito va ricordato come, per il tradizionale orientamento di questa Corte, il delitto di sequestro di persona consumato da un pubblico ufficiale con abuso di poteri inerenti alle sue funzioni e quello di arresto illegale hanno in comune l'elemento materiale (consistente nella privazione della libertà di un soggetto), ma si differenziano per l'elemento soggettivo. Sul punto, si legga l'arresto rappresentato da Cass., Sez. 5, n. 38247 del 16/10/2002 ( dep. 15/11/2002, Liburdi, Rv. 22302301 ), secondo cui, verbatim, “Il delitto di sequestro di persona consumato da un pubblico ufficiale con abuso di poteri inerenti alle sue funzioni e quello di arresto illegale hanno in comune l'elemento materiale (privazione della libertà), ma si differenziano per l'elemento soggettivo che nel primo caso richiede la volontà dell'agente di tenere la persona offesa nella sfera del suo privato dominio e, nel secondo, quella di metterla, sia pure illegalmente, a disposizione dell'autorità competente". Di recente si è peraltro rivelato nella giurisprudenza di legittimità anche altro orientamento, per come già sopra ricordato, per cui la fattispecie di cui all'art. 605 si distinguerebbe da quella prevista dal successivo art. 606 c.p. perché, mentre nella prima ipotesi, l'abuso generico dei poteri connessi alle funzioni è un elemento solo circostanziale e quindi occasionale della condotta criminosa, nella seconda ipotesi viene punito proprio l'abuso specifico delle condizioni tassative alle quali la legge subordina il potere di arresto (Sez. 5, n. 11071/15 del 9 ottobre 2014, cit.; Sez. 5, n. 6773/06 del 19 dicembre 2005, Drago ed altri, Rv. 234001). In realtà i due orientamenti solo apparentemente risultano in contrasto, risultando in qualche modo complementari. Non è, invero, in discussione il fatto che entrambe le fattispecie si sostanzino nella privazione della libertà personale del soggetto passivo, condotta nella quale si accentra il disvalore delle due incriminazioni. Ulteriore elemento che le accomuna è il connotato modale che caratterizza tale condotta, e cioè l'abuso dei poteri inerenti le funzioni dell'agente, il che consente di affermare che oggetto di tutela in entrambi i casi è altresì l'interesse di natura pubblicistica alla legalità dell'operato dello stesso pubblico ufficiale. L'elemento che caratterizza la fattispecie di cui all'art. 606 c.p. rispetto a quella di sequestro di persona aggravato dall'abuso di potere di cui all'art. 605, comma secondo n. 2 c.p. è individuabile nel fatto che l'abuso deve riguardare specificamente l'esercizio di un potere di coercizione riconosciuto e disciplinato dalla legge, come pacificamente si distingue dalla seconda già sul piano dell'elemento oggettivo nel senso in precedenza illustrato. Ciò però non esclude che, come invece sostenuto dall'orientamento maggioritario, anche sul versante dell'elemento soggettivo si registri una differenza o, più correttamente, si riveli la specialità dell'art. 606 c.p. Ed infatti, per abusare del potere d'arresto è innanzi tutto necessaria la volontà di procedere ad un arresto (pur nell'accezione lata che il termine assume per costante giurisprudenza e dottrina in seno all'incriminazione in esame ) e, dunque, quando ad agire sia un ufficiale od un agente di polizia giudiziaria, di compiere un atto che comporta ab origine l'intenzione di mettere il soggetto ristretto a disposizione dell'autorità giudiziaria. 16 Conclusione che anche in questo caso si ricava agevolmente dalla lettera della norma incriminatrice, che punisce il pubblico ufficiale "che procede ad un arresto". Non rilevano finalità esterne alla fattispecie, al più in grado di caratterizzare il movente del reato, ma è necessario che l'agente abbia voluto effettuare un intervento coercitivo tipico, qualificato dalle norme procedurali che lo disciplinano e che contestualmente definiscono altresì la connotazione abusiva delle modalità di esercizio del potere attribuito (ovvero non attribuito) al pubblico ufficiale. 12.3.2 Sulla base delle superiori considerazione, non è dubitabile che non ricorra né l'elemento oggettivo né tanto meno quello soggettivo del diverso reato reclamato dal ricorrente, e cioè quello disciplinato dall'art. 606 cod. pen., giacché le persone offese erano state trattenute in caserma non già con la finalità di avviare nei loro confronti una procedura di arresto in flagranza di reato ( come avvenuto, invero, per gli altri due soggetti sopra indicati), ma con la diversa finalità di raccogliere le loro deposizioni. Peraltro, il trattenimento in Caserma si è caratterizzato anche con modalità violente poste in essere dai militari e connotate da evidente illegittimità ed arbitrio (vedi anche il respingimento del padre del AG per i vestiti ), con ciò evidenziando la corretta riconducibilità della fattispecie di reato nel paradigma applicativo dell'art. 605, secondo comma, cod. pen.. 13. Il terzo motivo è invece inammissibile. 13.1 La mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche è giustificata da motivazione esente da manifesta illogicità, che, pertanto, è insindacabile in cassazione (Cass., Sez. 6, n. 42688 del 24/9/2008, Rv. 242419), anche considerato il principio affermato da questa Corte secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, n. 3609 del 18/1/2011, Sermone, Rv. 249163; Sez. 6, n. 34364 del 16/6/2010, Giovane, Rv. 248244). Ciò detto, la Corte di merito ha fondato il giudizio i merito al diniego della richiesta delle attenuanti atipiche sulla valutazione di oggettiva gravità delle condotte. Né, come detto, il giudice del merito deve in tal caso dare contezza di ogni ragione ostativa alla concessione delle predette attenuanti. 14. In base al principio della soccombenza, gli imputati HI CO IR, RD DO e Di SO RE devono essere condannati, alla rifusione delle spese sostenute nel grado dalla parte civile, liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e la sentenza di primo grado nei confronti di AG UL GI. 17 Rigetta i ricorsi di HI CO IR, RD DO e Di SO RE che condanna singolarmente al pagamento delle spese processuali e, in solido, alla refusione delle spese delle parti civili, che liquida in complessivi euro 4.200, oltre accessori di legge. Così deciso in Roma, il 3.2.2017 Il Presidente Grazia Lapalorcia infolorere Il Consigliere estensore Roberto MAre Kabut Suntil DEFOCITATA IN CANCELLERIA add 25 LUG 2017 IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO enjми 18