Cass. pen., sez. VI, sentenza 20/04/2012, n. 16114
CASS
Sentenza 20 aprile 2012

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Massime1

È valida la nomina del difensore di fiducia, pur se non effettuata con il puntuale rispetto delle formalità indicate dall'art. 96 cod. proc. pen., in presenza di elementi inequivoci dai quali la nomina possa desumersi per "facta concludentia". (Nella specie, la Corte ha ritenuto valida la nomina per telegramma, depositata presso la Procura delle Repubblica da un avvocato che ha poi proposto appello cautelare ex art. 310 cod. proc. pen.).

Commentari3

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 20/04/2012, n. 16114
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 16114
Data del deposito : 20 aprile 2012

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