Sentenza 9 febbraio 2010
Massime • 1
L'adempimento della lettura della sentenza, comprensiva di dispositivo e motivazione ove questa sia contestuale, deve risultare con certezza, ai fini della pubblicazione e, quindi, della decorrenza del termine di impugnazione, dal verbale di udienza e non solo dalla intestazione della sentenza stessa. (In motivazione la Corte ha ulteriormente precisato che l'assenza della sottoscrizione del giudice sul verbale è ininfluente, atteso che è la sottoscrizione dell'ausiliario a garantirne la veridicità).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 09/02/2010, n. 8043 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8043 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. CASUCCI Giuliano - Presidente - del 09/02/2010
Dott. GALLO Domenico - Consigliere - SENTENZA
Dott. FUMU Giacomo - Consigliere - N. 182
Dott. TADDEI Margherita - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MACCHIA Alberto - Consigliere - N. 15805/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
SC AE, nato il [...] a [...];
avverso la sentenza della Corte d'appello di Salerno, 1^ sezione penale, depositata in data 21/4/2009, e l'ordinanza contestuale;
Sentita la relazione della causa fatta, dal consigliere Dott. Domenico Gallo.
Letta la requisitoria del sostituto procuratore generale, Dr. Francesco Bua, il quale ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
osserva:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza depositata in data 21/4/2009 ed ordinanza depositata in pari data, la Corte di appello di Salerno dichiarava l'inammissibilità dell'appello proposto dal P.G. e dal difensore di SC AE, avverso la sentenza del Tribunale di Nocera inferiore, pronunziata in data 13 febbraio 2003, in quanto tali atti risultavano tardivamente proposti, dal momento che trattavasi di sentenza con motivazione contestuale.
Avverso tale sentenza e ordinanza propone ricorso l'imputato chiedendone l'annullamento per violazione di legge e vizio della motivazione.
Al riguardo eccepisce che non esista la certezza che la sentenza impugnata sia stata emessa con motivazione contestuale letta in udienza. In proposito rileva che il testo della sentenza presenta delle anomalie per mancanza delle sottoscrizioni del Cancelliere, del Presidente estensore e dei giudici estensori. Anche dal verbale d'udienza non risulta che il Collegio ha dato lettura della motivazione, ma soltanto che ha dato lettura della sentenza, "che viene allegata al presente verbale con motivazione contestuale". Del resto, poiché il verbale risulta aperto alle 20,15 e chiuso alle 20,30, in tale ristretto spazio di tempo non sarebbe stato possibile dare lettura delle 64 pagine della motivazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
Non v'è dubbio che in tema di pubblicazione della sentenza, nell'ipotesi di contestuale redazione di dispositivo e motivazione, la lettura dell'uno e dell'altra deve risultare con certezza dagli atti, derivando da tale evento il decorso del termine utile per proporre impugnazione. Per questo la giurisprudenza di questa Corte ritiene necessario che la lettura della motivazione contestuale risulti non solo dal testo della sentenza ma dal verbale di udienza (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 16723, Ud. 16/03/2001, Rv. 218720). In particolare, questa Corte ha statuito che: "In tema di termine utile per proporre impugnazione, poiché alle diverse modalità di pubblicazione della sentenza conseguono effetti diversificati ai fini della determinazione di tale termine e del suo decorso, la contestuale lettura del dispositivo e della motivazione deve essere formalmente e storicamente certa in tutte le sue componenti. A tal fine, il dato processuale deve ritenersi incontestabile qualora risulti, non solo dalla intestazione della decisione, relativa al dispositivo di sentenza e contestuale motivazione, ma anche dal verbale di udienza. D'altronde, la sottoscrizione del predetto verbale anche da parte dell'ausiliario che assiste il giudice, è volta a garantire - con profili di responsabilità penale per un eventuale falso ideologico - la corrispondenza tra quanto attestato e quanto accaduto" (Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 1742 del 19/04/1999 Cc, Rv. 214468).
Nel caso di specie il fatto che il verbale non risulti firmato dal Presidente del Tribunale è circostanza ininfluente, dal momento che è la sottoscrizione dell'ausiliario che assiste il giudice quella che rileva ai fini di garantire la veridicità del verbale stesso. Dal verbale, nella parte pre-stampata, risulta che il Presidente ha dato lettura della sentenza, che viene allegata al verbale. Con annotazione a mano è stato aggiunto l'inciso "con motivazione contestuale".
Non può dubitarsi, pertanto, che sia stata data lettura, evidentemente in forma contratta o riassuntiva della motivazione, non essendo sufficiente l'intervallo di tempo di 15 minuti (indicato nello stesso verbale) fra l'apertura e la chiusura del dibattimento per procedere alla lettura integrale del documento. Pertanto il ricorso deve essere respinto con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese del giudizio.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 9 febbraio 2010.
Depositato in Cancelleria il 1 marzo 2010