Sentenza 14 marzo 2007
Massime • 1
La nomina di difensore effettuata a mezzo telegramma con sottoscrizione priva di autenticazione non realizza l'effetto processuale previsto dall'art. 96 cod. proc. pen., con la conseguenza che il ricorso proposto da difensore così nominato è inammissibile.(In base a tale principio la S.C. ha accolto il ricorso dell'imputato che aveva disconosciuto la genuinità e veridicità della nomina del difensore effettuata a mezzo telegramma).
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I pubblici ufficiali che trattengono una persona in caserma con la finalità di raccogliere le loro deposizioni rispondono di sequestro di persona aggravato dall'abuso di potere e non di arresto illegale: si tratta in particolare di alcuni militari della Guardia di Finanza, riconosciuti colpevoli del reato di sequestro di persona aggravato dall'abuso di potere in quanto pubblici ufficiali, per aver trattenuti indebitamente in caserma per circa 12 ore alcune persone non per trarle in arresto, ma in attesa di essere sentite come testimoni nell'ambito di una vicenda che aveva visto coinvolti, stavolta come persone offese, alcuni finanzieri. CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE QUINTA PENALE …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 14/03/2007, n. 15311 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15311 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. LATTANZI Giorgio - Presidente - del 14/03/2007
Dott. AMBROSINI Giangiulio - Consigliere - SENTENZA
Dott. DI VIRGINIO Adolfo - Consigliere - N. 444
Dott. CORTESE Arturo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PAOLONI Giacomo - Consigliere - N. 45960/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
RI OR;
avverso ordinanza della Corte d'Appello di Cagliari in data 10.11.2005;
letti gli atti;
udita la relazione del Consigliere Dott. Di Virginio Adolfo;
udite le conclusioni del P.G. Dott. Geraci Vincenzo, che ha chiesto l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza e la trasmissione degli atti al giudice a quo.
OSSERVA
RI OR è stato condannato, con sentenza del Tribunale di Cagliari in data 11.3.2005, alla pena ritenuta di giustizia per i reati di cui D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73 c.p., comma 1, e art.586 c.p.. Contro la sentenza ha proposto appello, in data 14.6.2005, il difensore (Avv. Monaldi Carlo) in precedenza nominato. Con ordinanza in data 10.11.2005 la Corte d'Appello di Cagliari ha dichiarato inammissibile l'impugnazione, rilevando che la nomina dell'Avv. Monaldi era stata revocata dall'imputato a mezzo telegramma in data 1.6.2005; e che pertanto lo stesso difensore non era legittimato a proporre appello.
Ricorre di persona il RI, deducendo violazione degli artt. 96, 107, 568 e 591 c.p.p., nonché difetto e manifesta illogicità della motivazione. La Corte d'Appello non avrebbe dovuto tener conto del telegramma, contenente revoca della precedente nomina e contestuale nomina di nuovo difensore nella persona dell'Avv. Piras Marco Fausto, sia perché l'art. 96 c.p.p., non prevede tale forma per la nomina del difensore, sia perché non esisteva alcuna certezza circa la provenienza del telegramma, non autenticato nella firma. Anche volendo poi ritenere valida la revoca, questa non avrebbe comunque potuto ritenersi efficace fino a valida nomina di un nuovo difensore, nella specie inesistente;
per cui l'Avv. Monaldi conservava piena legittimazione alla presentazione dell'appello. Nega in ogni caso il ricorrente di aver inoltrato qualsiasi telegramma. Il ricorso è fondato.
Non esiste, sulla questione della validità della nomina di difensore contenuta in un telegramma privo di sottoscrizione autenticata, uniformità di orientamento nella giurisprudenza di legittimità, essendosi ritenuta in alcune decisioni (se pure numericamente prevalenti) la tassatività delle forme previste dall'art. 96 c.p.p., con riferimento anche alla contestuale revoca del difensore precedente (explurimis sez. fer.,
9.9.1997 n. 3402, Marseglia;
sez. 1, 18.10.1999 n. 5676, Favero); e in altre (sez. 5^, 17.5.1996 n. 9429, Lo Piano;
27.1.1997 n. 4884, Maio), invece, l'ammissibilità di altre forme equipollenti, sia pure soltanto ad probationem, e cioè per quanto attiene all'accertamento della volontà dell'imputato e del rapporto fiduciario col difensore, e non anche ad substantiam, e cioè con riferimento agli obblighi dell'autorità giudiziaria in materia di avvisi e di notifiche. Anche le decisioni che sostengono l'orientamento meno rigoroso richiedono peraltro che nomina e revoca trovino conferma in comportamenti univoci e concludenti dell'interessato (in tal senso sez. 6^, 30.9.1992 n. 3415, Terzariol), da cui possa essere desunta la volontà di nominare un nuovo difensore e di revocare quello precedente. Ora, nel caso di specie, il comportamento successivo dell'imputato (che ha mostrato di far propria l'impugnazione proposta dall'Avv. Monaldi e non ha revocato la nomina dello stesso neppure in occasione di quella di altro difensore, ritualmente eseguita nel luglio del 2005), lungi dal poter essere apprezzato come ratifica tacita del contenuto del telegramma, appare invece incompatibile con la dichiarazione di revoca e di nuova nomina di difensore apparentemente espressa nello stesso e non consente, neppure nel caso in cui la forma venisse ritenuta ammissibile, di attribuirle alcuna efficacia. A ciò sarebbe comunque ostativa la mancanza di sottoscrizione autenticata, che non consente di ritenere la conformità del testo del telegramma alla volontà effettiva dell'imputato, quando questi lo ha disconosciuto espressamente.
Va quindi annullata senza rinvio l'ordinanza dichiarativa della inammissibilità dell'impugnazione; e gli atti vanno trasmessi alla Corte d'Appello di Cagliari per il giudizio.
P.Q.M.
La Corte annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dispone trasmettersi gli atti alla Corte d'Appello di Cagliari per il giudizio.
Così deciso in Roma, il 14 marzo 2007.
Depositato in Cancelleria il 17 aprile 2007