Sentenza 14 novembre 2017
Massime • 1
È inammissibile il ricorso per cassazione proposto dalla parte civile avverso la sentenza d'appello, se la stessa non abbia impugnato la decisione assolutoria di primo grado, confermata dalla Corte d'appello a seguito di impugnazione proposta dal solo pubblico ministero.
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E' inammissibile il ricorso per cassazione proposto dalla parte civile avverso la sentenza d'appello, se la stessa non abbia impugnato la decisione assolutoria di primo grado, confermata dalla Corte d'appello a seguito di impugnazione proposta dal solo pubblico ministero. Ferme l'immanenza della costituzione di parte civile nel corso dell'intero processo penale e la possibilità della stessa parte civile non impugnante di giovarsi dell'effetto favorevole derivante dall'appello del pubblico ministero (in particolare, della pronuncia di condanna dante luogo a responsabilità civile), ove - di contro - il giudizio di impugnazione si risolva in una conferma della sentenza (assolutoria) …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 14/11/2017, n. 315 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 315 |
| Data del deposito : | 14 novembre 2017 |
Testo completo
00315-18 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE Composta da: PUBBLICA UDIENZA DEL 14/11/2017 - Presidente - Sent. n. sez. MAURIZIO FUMO 2533/2017 SERGIO GORJAN Rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE FRANCESCA MORELLI N.20638/2016 EDUARDO DE GREGORIO IA MICCOLI ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI CATANZARO dalla parte civile RD MA EP nato il [...] nel procedimento a carico di: AC MI nato il [...] a [...]. 45 nato il [...] a [...]. 70 nato il [...] a [...] nato il [...] a [...] nato il [...] a [...] nato il [...] a [...] nato il [...] a [...] nato il [...] a [...] nato il [...] a [...] avverso la sentenza del 29/10/2015 della CORTE APPELLO di CATANZARO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCA MORELLI Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore FERDINANDO LIGNOLA che ha concluso per C Il Proc. Gen. conclude per il rigetto dei ricorsi presentati dalla parte civile e dal procuratore generale. Udito il difensore L'avvocato Maglio, per la parte civile, conclude chiedendo annullamento della sentenza di secondo grado;
deposita conclusioni e nota spese. L'avvocato Bruno, per GE RM, chiede l'inammissibilita' del ricorso proposto dalla parte civile ed il rigetto per il ricorso presentato dal Procuratore. L'avvocato Milicia, per le posizioni dei suoi assistiti, chiede l'inammissibilita' dei ricorsi. 2 RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza impugnata, la Corte d'Appello di Catanzaro, pronunciandosi a seguito della sentenza di annullamento con rinvio della Corte di Cassazione, ha confermato la sentenza del Tribunale di Catanzaro del 2.12.09 nel processo a carico di GE RM, GE ON cl.45, GE ON cl.90, AS IL, AS SA, AS BE, LL IN, GL FA e PP Concetta, tutti imputati dei reati di associazione a delinquere di stampo mafioso (capo A), violenza privata continuata sino al 1996 (capo B), estorsione e violenza privata continuate (capo C), tentata violenza privata ed estorsione (capo D), reati commessi in danno di PA MA IN, i soli LL e GL anche di tentata truffa in danno dell'AIMA (capo E), i tre AS e PP anche di incendio (capo F), sempre in danno della PA, con l'aggravante, per tutti i reati, di cui all'art. 7 1.203/91. 1.1. In tesi d'accusa, gli imputati avevano costituito una consorteria mafiosa operante in Gioia Tauro e nelle zone limitrofe ed, avvalendosi delle condizioni previste dall'art.416 bis c.p.e comunque al fine di agevolare la cosca, avevano posto in essere atti di intimidazione e violenza ai danni dei fondi appartenenti alla famiglia PA, costringendo la PA MA IN a stipulare un preliminare di vendita del fondo IO al prezzo di 70 milioni di lire, ancorché il valore di mercato fosse di 100 milioni di lire, proseguendo altresì gli atti emulativi anche dopo la stipula del preliminare al fine di costringere la PA ad onorarlo. LL e GL sono accusati di avere simulato una produzione olearia fittizia su fondi di cui non avevano la disponibilità, al fine di ottenere i contributi dell'AIMA, non riuscendo nel loro intento. I AS e PP sono, infine, accusati di avere incendiato un fondo appartenente alla PA.
1.2. Il Tribunale aveva assolto tutti gli imputati dall'addebito di associazione a delinquere di stampo mafioso perchè il fatto non sussiste, GL e LL dal reato sub B) per non aver commesso il fatto, gli altri imputati, sempre dal reato di cui al capo B) e in relazione alle condotte contestate sino al febbraio 1995, per non avere commesso il fatto ed in relazione a quella successive, previa riqualificazione ai sensi dell'art.393 c.p., per intervenuta prescrizione. In ordine al capo C) tutti gli imputati venivano assolti perchè il fatto non sussiste e, quanto al capo D), GL e LL venivano assolti per non avere commesso il fatto, mentre per gli altri, riqualificato il fatto ex art.393 c.p., il reato veniva 1 dichiarato estinto per prescrizione. Veniva pronunciata declaratoria di estinzione per prescrizione anche in ordine al capo E), previa esclusione dell'aggravante ex art.7 1.203/91e assoluzione per non avere commesso il fatto di tutti gli imputati accusati di incendio.
1.2. L'esito assolutorio era in massima parte determinato dalla scarsa credibilità assegnata alla parte offesa, PA MA IN, in ragione dei plurimi interessi che costei aveva ad accusare gli imputati, con i quali era pendente una causa civile per il riconoscimento del diritto di proprietà sul fondo IO, e considerato che nell'ambito del procedimento ella aveva beneficiato di un programma di protezione che aveva determinato l'arresto di azioni civili in suo danno e le garantiva benefici di tipo economico.
1.3. La Corte d'Appello, pronunciandosi sull'appello del Procuratore Generale, l'aveva dichiarato inammissibile ma la Corte di Cassazione, con sentenza del 10.1.14, aveva ritenuto fondato ed assorbente il primo motivo del ricorso del Procuratore Generale, che riaffermava l'ammissibilità e la fondatezza del primo motivo di appello, in cui ci si doleva del fatto che il Tribunale, dopo avere interrotto l'esame della PA per disporre una perizia in merito alla sua capacità di deporre, non l'aveva più ripreso, facendo riferimento al disposto di cui all'art. 190 bis c.p.p.e ritenendolo superfluo alla luce del contenuto degli atti assunti.
1.4. Il giudice di rinvio procedeva quindi ad una nuova audizione della parte offesa- parte civile, giungendo alle medesime conclusioni del Tribunale.
2. Il nuovo ricorso del Procuratore Generale deduce violazione di legge e vizi motivazionali. La Corte d'Appello avrebbe omesso di considerare che la coartazione della vittima, nella stipula del contratto preliminare, si pone come necessaria conseguenza del condizionamento di tipo mafioso subito ad opera della consorteria di cui facevano parte gli imputati. Ingiustificata sarebbe, quindi, la svalutazione delle dichiarazioni della PA, in quanto, invece, risulterebbero in linea rispetto ai racconti di alcuni collaboratori di giustizia. Vengono poi riportati ampi stralci delle dichiarazioni rese dalla parte offesa e si conclude in ordine alla sussistenza dei reati di cui ai capi B), C) e D), anche in ragione del fatto che il preliminare di compravendita venne stipulato dopo il compimento, da parte degli imputati, di una nutrita serie di atti di danneggiamento sui fondi della persona offesa.
2.1. Ci si duole, poi, dell'intervenuta derubricazione delle condotte di violenza privata nella meno grave ipotesi di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, in 2 quanto la condotta intimidatoria che sia espressione di un metodo mafioso va oltre l'intento di far valere un proprio diritto, sicchè la coartazione dell'altrui volontà diviene strutturalmente ingiusta.
2.2. Si censura la sentenza impugnata per l'esclusione dell'aggravante di cui all'art.7 1.203/91, tenuto conto del fatto che gli imputati sono soggetti legati alla criminalità organizzata, sicchè le condotte intimidatorie attuate in danno della PA assumono il carattere tipico del metodo mafioso.
2.3. Ci si duole, infine, dell'assoluzione per il reato di incendio, avendo, la Corte, omesso di considerare che tale fatto si colloca nella serie di intimidazioni ascrivibili alla famiglia AS-GE in danno della persone offesa.
3. Propone ricorso anche il difensore della parte civile. Con il primo motivo si deduce violazione di legge con riguardo all'assoluzione pronunciata in ordine al reato di cui al capo B) e manifesta illogicità della motivazione con riferimento ai reati di cui ai capi B), C) e D). La Corte d'Appello, pur avendo confermato l'accertata mafiosità di alcuni componenti del nucleo familiare AS-GE ed il ruolo egemone di tale famiglia nel distretto in cui si trovavano i terreni della persona offesa, avrebbe omesso di approfondire la condotta dei singoli imputati anche con riferimento ad un possibile concorso morale. Ulteriori carenze argomentative sarebbero ravvisabili in quanto la sentenza impugnata non spiega perchè, pur dovendosi ritenere soddisfatti gli imputati attraverso la stipula del preliminare, essi avrebbero comunque continuato a commettere atti emulativi che, sostanzialmente, danneggiavano i terreni a loro destinati.
3.1. Con il secondo motivo si articolano analoghe doglianze con riferimento ai reati di estorsione, tentata e consumata. Si sostiene, in particolare, che la parte offesa, in virtù delle vessazioni subite e del ruolo egemonico esercitato dalle famiglie AS e GE in quel territorio, non era libera di esercitare il pieno diritto di proprietà, compreso quello di vendere al miglior prezzo possibile i terreni o di farne quant'altro rappresentasse esercizio del proprio diritto. Si contesta, altresì, che la PA abbia lucrato benefici dalla propria condizione di teste parte offesa nel presente procedimento e si riafferma che ella venne costretta a promettere in vendita il fondo ad un prezzo assai inferiore al valore effettivo del terreno. 3 CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il primo motivo di ricorso del Procuratore generale è inammissibile sotto diversi profili. Nonostante sia intervenuta sentenza di assoluzione in ordine al reato di cui all'art. 416 bis c.p. nel presente procedimento e tale capo della sentenza non sia stato impugnato, il ricorrente svolge una serie di considerazioni con riferimento all'esistenza della cosca AS- GE, operante nell'ambito territoriale ove si trovavano i fondi della persona offesa, senza allegare alcun atto che lo comprovi e facendo riferimento a dichiarazioni di collaboratori di giustizia che non sono allegate al ricorso e sono riportate per sintesi senza alcuna indicazione in ordine alla loro provenienza. È inammissibile il ricorso per cassazione che deduca vizi della motivazione e, pur richiamando atti specificamente indicati, non contenga la loro integrale trascrizione o allegazione e non ne illustri adeguatamente il contenuto, così da rendere lo stesso autosufficiente con riferimento alle relative doglianze. (Sez. 5, n. 11910 del 22/01/2010 Rv. 246552).
1.1. Larga parte del primo motivo di ricorso riprende, trascrivendole interamente, le dichiarazioni della parte offesa PA e riporta la cronologia delle denunce da lei sporte nel corso degli anni, per concludere che i fatti di danneggiamento e molestia sono riconducibili ai componenti della famiglia AS-Geraci. Il ricorrente, oltre a non avere allegato alcun elemento da cui desumere l'esistenza di una consorteria mafiosa di cui gli imputati, e soprattutto quali di essi, avrebbero fatto parte, non si confronta con gli argomenti ampiamente sviluppati nella sentenza di rinvio e diretti a screditare la parte offesa-parte civile. I giudici di merito hanno, infatti, ritenuto le dichiarazioni di PA poco verosimili perché diverse rispetto a quelle rese in fase di indagini preliminari oltre che per l'interesse economico legato al programma di protezione ed al congelamento dei debiti ed hanno, altresì, evidenziato: la discontinuità delle molestie e la loro inidoneità a viziare il consenso rispetto alla stipula del preliminare;
-le forti difficoltà economiche della parte offesa;
- l'esistenza di un pregresso accordo con il cugino per la vendita di quel fondo a 110 milioni di lire, di cui 20 erano stati versati ( l'accordo non era andato a buon fine perché il cugino aveva ribassato il prezzo a 70 milioni, e ciò dimostrerebbe la necessità di vendere ad altri e la congruità del prezzo praticato ai AS) ; - le dichiarazioni dei parenti della parte offesa secondo cui la vendita con AS era 4 effettiva e non simulata;
la necessità di ridimensionare il valore del fondo, stimato dal perito in 100 milioni di lire, in quanto gravato da ipoteca;
la non linearità delle dichiarazioni della PA, che aveva sporto diverse denunce nei confronti degli imputati per le molestie subite ma aveva parlato del preliminare soltanto dopo che AS lo aveva esibito e, comunque, in un primo momento, aveva dichiarato di aver inteso vendere il fondo per fare fronte ai debiti con il compagno e soltanto in seconda battuta aveva detto che si trattava di un contratto simulato. Tali argomenti non sono confutati dal ricorrente, che si limita a formulare un giudizio di complessiva attendibilità della persona offesa senza confrontarsi con la puntuale motivazione della Corte d'Appello.
1.2. Va, altresì, osservato che è preclusa la deducibilità del vizio di travisamento della prova di cui all'art.606 co.1 lett e) c.p.p. in relazione a quelle parti della sentenza che abbiano esaminato e valutato in modo conforme elementi istruttori suscettibili di autonoma considerazione, comuni al primo e secondo grado di giudizio (Sez. 5 n.18975 del 13.2.17 Rv.269906; Sez. 2 n.7986 del 18.11.16, dep.20.2.17, Rv.269217; Sez. 6 n.5146 del 16.1.14 Rv.258774).
1.3. L'inammissibilità dei motivi di ricorso tesi a ribaltare il giudizio di inattendibilità della parte offesa e a dimostrare l'esistenza di un sodalizio mafioso di cui gli imputati avrebbero fatto parte, rende evidentemente irrilevante il tema, affrontato al punto 5) del primo motivo, della qualificazione giuridica dei fatti di cui al capo D), qualificati come esercizio arbitrario delle proprie ragioni dai giudici di merito e sussumibili invece, secondo il Procuratore generale, nella fattispecie di cui all'art.629 c.p. in ragione della matrice mafiosa dell'intimidazione. Va precisato che il reato di violenza privata contestato al capo B) è prescritto, essendo da tempo decorso il termine massimo di quindici anni, calcolato anche tenendo conto dell'aggravante di cui all'art.7 1.203/91, ed era sempre stato contestato in questi termini, mentre, in ordine al fatti di cui al capo D), l'imputazione di tentata estorsione aggravata era stata derubricata in quella di tentato esercizio arbitrario delle proprie ragioni. Improprio appare, quindi, l'avere esteso l'argomento relativo alla qualificazione dei fatti di cui al capo D) anche al capo B).
1.4. Considerazioni analoghe a quelle svolte al punto precedente valgono ad escludere la rilevanza del tema relativo alla configurabilità dell'aggravante di cui all'art. 7 1.203/91. 1.5. Inammissibile per genericità la censura relativa alla assoluzione degli imputati 5 AS IL, AS SA, AS BE e PA Concetta dal reato di incendio contestato al capo F). Il ricorrente si limita a richiamare l'attendibilità della parte offesa nella parte in cui ha dichiarato di avere saputo dalla madre di GE ON che erano stati "gli altri" a bruciare un fondo di sua proprietà ed di avere appreso da due proprietari terrieri, non meglio indicati, che soltanto i AS avevano accesso a quel fondo. Anche in questo caso, gli scarni argomenti addotti comunque inidonei a fondare - un giudizio di colpevolezza- non si confrontano con le puntuali considerazioni svolte dalla Corte circa l'inattendibilità della PA.
2. Il ricorso della parte civile è inammissibile sotto un duplice profilo. La parte civile non aveva proposto appello avverso la sentenza del Tribunale di Catanzaro del 2.12.09 e, conseguentemente, non è legittimata a proporre ricorso per cassazione contro la sentenza d'appello nel giudizio di rinvio. Sul punto si registrano due orientamenti nella giurisprudenza di legittimità. Secondo il primo, di cui sono espressione Sez. 4, n. 26643 del 15/04/2009 Rv. 244796; Sez. 4, n. 11016 del 31/05/1994 Rv. 200388 "In tema di ricorso per cassazione, la parte civile, benché non abbia proposto impugnazione avverso la sentenza assolutoria di primo grado, appellata dal solo P.M., deve ritenersi legittimata a proporre ricorso per cassazione, ai soli effetti civili e ove sussista il concreto interesse" ( conformi Rv 208151; Rv. 215559; Rv. 216996; Rv.225731; Rv. 223881; Rv. 224582; Rv. 226999; Rv. 225114; Rv. 226720; Rv. 227784; Rv. 233750; Rv.234694; Rv. 243909; Rv. 245179) Si tratta di pronunce che prendono spunto dal principio affermato da Sez. U, n. 30327 del 10/07/2002 Rv. 222001 secondo cui "Il giudice di appello, che su gravame del solo pubblico ministero condanni l'imputato assolto nel giudizio di primo grado, deve provvedere anche sulla domanda della parte civile che non abbia impugnato la decisione assolutoria" ( in senso conforme, di recente, Sez. 5 n.12190 del 13.1.15, Rv.263457; Sez.5 n.20343 del 29.1.15 Rv. 264076; Sez.3 n.15902 del 3.3.16 Rv.266637). Secondo altro orientamento, sorto in epoca più recente e di cui sono espressione Sez. 6, n. 49497 del 13/10/2009 Rv. 245477; Sez. 6, n. 12811 del 09/02/2012 Rv. 2 5 2 5 5 8 ; Sez. 6, n. 35513 del 21/05/2013 R v. 256091; Sez. 6, n. 35678 del 07/07/2015 Rv. 265003 "È inammissibile il ricorso per cassazione proposto dalla parte civile avverso la sentenza d'appello, quando stessa non abbia impugnato la decisione assolutoria di primo grado, confermata dalla Corte d'appello a seguito di impugnazione 6 proposta dal solo P.M". Nello stesso senso, in casi analoghi Sez. 5, n. 1461 del 10/11/2010, dep. 19/01/2011, Rv. 249096 e Sez. 4, n.12027 del 24/02/2011, Rv. 249936. 2.1. A ben vedere, l'argomento che si fonda sulla sentenza delle Sezioni Unite n.30327 del 2002 relativo all'obbligo, per il giudice di appello, di provvedere sulle statuizioni civili anche se vi sia appello del solo PM, non è dirimente al fine di aderire alla prima delle opinioni segnalate. La parte civile non appellante non ha alcun diritto a vedere esaminate proprie deduzioni o censure ma, semplicemente, si avvale delle tesi svolte dal Pubblico Ministero ove siano rilevanti ai fini delle statuizioni civili. Il ritenere che la parte civile non appellante abbia diritto di presentare ricorso viola il principio devolutivo dell'impugnazione, in quanto determina una situazione in cui il giudice di legittimità è chiamato a pronunciarsi su temi, introdotti per la prima volta dalla parte civile ricorrente, non esaminati dal giudice d'appello. Il principio secondo cui non possono essere dedotte con il ricorso per cassazione questioni sulle quali il giudice di appello abbia correttamente omesso di pronunciare, perchè non devolute alla sua cognizione, è affermato dalla costante giurisprudenza di legittimità, di cui sono espressione, da ultimo Sez. 5, n. 48416 del 06/10/2014 Rv. 261029; Sez. 3, n. 16610 del 24/01/2017 Rv. 269632; Sez. 2, n.13826 del 17/02/2017 Ud. ;Sez. 2, n.29707 del 08/03/2017 Rv. 270316. 2.2. Va altresì osservato, riprendendo la motivazione della sentenza n.1461/2010, che il principio di immanenza della costituzione di parte civile è destinato a produrre i suoi effetti in favore di questa, anche in presenza dell'appello del solo Pubblico Ministero contro la sentenza di assoluzione, quando gli sia favorevole, cioè si tratti di una sentenza di condanna. Nel caso in cui la sentenza di appello, pronunciata su impugnazione del solo Pubblico Ministero, sia sfavorevole e di conferma della decisione assolutoria, ai fini della ricorribilità in cassazione non può essere fatto riferimento al principio di immanenza, ma assume rilievo negativo il fatto che la sentenza non sia stata impugnata dalla parte civile, con la conseguenza che nei suoi confronti si è prodotto l'effetto del giudicato. L'orientamento giurisprudenziale qui accolto "trova riscontro nella previsione contenuta nell'art. 587 c.p.p., in materia di effetto estensivo delle impugnazioni, secondo cui l'imputato non impugnante non è abilitato a reagire contro la sentenza di appello (o di rinvio) che non abbia accolto le ragioni del coimputato impugnate, in quanto egli può solo beneficiare degli effetti favorevoli, a lui estensibili, della 7 decisione assunta sulla base dell'impugnazione del coimputato" ( n.12811/2012 in motivazione).
2.3. L'adesione al secondo degli indirizzi giurisprudenziali riportati non esime dal rilevare il contrasto, tuttavia la questione controversa non va rimessa alle Sezioni Unite in quanto il ricorso può trovare un'autonoma soluzione, in ragione della presenza di ulteriori cause di inammissibilità, che saranno di seguito specificate (in tal senso Sez. 1, n. 17850 del 12/01/2017 Rv. 270298).
3. Il primo motivo di ricorso della parte civile ha dedotto la violazione dell'art. 110 c.p. e vizi motivazionali laddove la Corte d'Appello ha assolto tutti gli imputati in ordine agli atti emulativi compiuti in danno della PA mancando la prova delle singole responsabilità. Anche in questo caso, il ricorso è generico, perché non richiama né allega le fonti di prova da cui dovrebbe desumersi l'esistenza della cosca AS-GE operante su quel territorio, né specifica in quali parti e in che misura le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, che non vengono neppure indicati, avrebbero dovuto essere risolutive a fine di individuare le singole responsabilità. E' generico anche il richiamo alle fotografie che documenterebbero la presenza di automezzi riconducibili ai AS ( quali di loro?) in concomitanza con alcuni di questi atti, senza precisare di che episodi si sia trattato. Il ricorrente ha anche censurato l'omessa motivazione in ordine alle ragioni per cui i danneggiamenti sarebbero proseguiti anche successivamente alla sottoscrizione del contratto di vendita, ma non ne ha tratto alcuna conseguenza in termini di decisività dell'argomento al fine di ribaltare la sentenza assolutoria.
3.1. E' inammissibile il secondo motivo di ricorso nella parte in cui denunzia la violazione di legge in relazione all'art.192 c.p.p., pur essendo fondato su argomentazioni che si pongono in confronto diretto con il materiale probatorio, e non, invece, sulla denuncia di uno dei vizi logici, tassativamente previsti dall'art. 606, co.1 lett.e) c.p.p. riguardanti la motivazione della sentenza di merito in ordine alla ricostruzione del fatto (Sez. 6, n. 13442 del 08/03/2016 Rv. 266924). Laddove, invece, vengono denunciati vizi motivazionali, il ricorso incorre nei medesimi vizi già evidenziati nell'esame di quello del Procuratore Generale: non sono state allegate né indicate le fonti di prova a cui fa riferimento, non sono stati confutati tutti gli argomenti che la Corte d'Appello ha speso ai fini del giudizio di inattendibilità della persona offesa. La questione circa la configurabilità del reato di estorsione in luogo di quello di esercizio arbitrario delle proprie ragioni è irrilevante, in conseguenza dell'inammissibilità degli altri motivi di ricorso. O Le censure relative all'assoluzione in ordine al reato di cui al capo F) si riportano interamente al ricorso del Procuratore generale e, come quello, sono inammissibili.
4. Alla declaratoria di inammissibilità segue, per legge (art. 616 c.p.p.), la condanna della parte privata ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, trattandosi di causa di inammissibilità determinata da profili di colpa emergenti dal ricorso (cfr. Sez. 2, n. 35443 del 06/07/2007 Rv. 237957), al versamento, a favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo determinare in Euro 2.000.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso del Procuratore generale. Dichiara inammissibile il ricorso della parte civile che condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 2.000 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 14 novembre 2017 Il Presidente Maurizio Fumo eswig my miz Il Consigliere estensore Francesca Morelli Depositato in Cancelleria Roma, li 09 GEN 2018 Il Direttore Amministrativo Dott.ssa Odina Odilia GALLIANO 6