Sentenza 8 giugno 2016
Massime • 1
È valida la nomina del difensore di fiducia, pur se non effettuata con il puntuale rispetto delle formalità indicate dall'art. 96 cod. proc. pen., in presenza di elementi inequivoci dai quali la designazione possa desumersi per "facta concludentia". (Fattispecie nella quale la Corte ha ritenuto viziata la sentenza che aveva dichiarato inammissibile l'appello proposto da un difensore già incaricato formalmente della difesa dell'imputato in altro processo penale per i medesimi fatti dinanzi allo stesso Ufficio giudiziario).
Commentari • 5
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La nomina di un difensore nel processo penale può anche avvenire per fatti concludenti, ma si tratta di ipotesi assolutamente eccezionale perché contrastante con il principio generale della necessaria formalizzazione della nomina al fine di rendere la stessa oggettivamente riconoscibile, in ragione della serietà e pluralità di conseguenze che la nomina del difensore di fiducia ha in termini di comunicazioni, notificazioni e conseguenti oneri. In tutti i casi in cui non sia possibile individuare all'interno del fascicolo una condotta inequivocabilmente espressiva di volontà di nominare per fatti concludenti un difensore, non possa in alcun modo ritenersi presente alcuna nomina implicita. …
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I pubblici ufficiali che trattengono una persona in caserma con la finalità di raccogliere le loro deposizioni rispondono di sequestro di persona aggravato dall'abuso di potere e non di arresto illegale: si tratta in particolare di alcuni militari della Guardia di Finanza, riconosciuti colpevoli del reato di sequestro di persona aggravato dall'abuso di potere in quanto pubblici ufficiali, per aver trattenuti indebitamente in caserma per circa 12 ore alcune persone non per trarle in arresto, ma in attesa di essere sentite come testimoni nell'ambito di una vicenda che aveva visto coinvolti, stavolta come persone offese, alcuni finanzieri. CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE QUINTA PENALE …
Leggi di più… - 5. Basta delega orale al sostituto del difensore nel processo penale (Cass. 48862/18)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 28 ottobre 2018
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 08/06/2016, n. 34514 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 34514 |
| Data del deposito : | 8 giugno 2016 |
Testo completo
ASTA 345 14/1 6 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano . LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE M QUARTA SEZIONE PENALE Composta da Sent. n. 1309/2016 Fausto IZZO Presidente - UP - 08/06/2016 Salvatore DOVERE Ugo BELLINI R.G.N. 9189/2015 Antonio Leonardo TANGA - Relatore - Giuseppe PAVICH ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di AO NY, nato a [...] il [...] avverso la sentenza n. 471/14 del 25/09/2014, della Corte di Appello di Potenza;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Antonio Leonardo Tanga;
udite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Francesco Salzano, che ha concluso per il rigetto del ricorso. в mye RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza n. 471/14 del 25/09/2014, la Corte di Appello di Potenza dichiarava l'inammissibilità dell'appello proposto dall'avv. Pietro Ditaranto nell'interesse di AD NY avverso la sentenza emessa nei suoi confronti dal Tribunale di Matera, Sez. Dist. di Pisticci, in data 24/01/2013. 1.1. L'avv. Ditaranto aveva interposto appello avverso la citata sentenza assumendo di essere a tanto legittimato in quanto difensore di fiducia del medesimo imputato in altro processo penale pendente a suo carico per gli stessi fatti dinanzi allo stesso Ufficio giudiziario e definito con sentenza del 24/01/2013 di n.d.p. ai sensi dell'art.469 c.p.p.. La Corte di appello di Potenza riteneva che nel presente processo l'avv. Ditaranto non aveva svolto alcun ruolo professionale in favore del prevenuto, né come difensore fiduciario, né come difensore di ufficio ex art. 97, comma 3, c.p.p., né come difensore di ufficio immediatamente reperibile ex art.97, comma 4, c.p.p.. Conseguentemente, egli aveva proposto appello sebbene privo di ius postulandi, a nulla rilevando che nell'altro processo "parallelo" per gli stessi fatti "de quibus" egli risultasse difensore fiduciario, trattandosi di circostanza del tutto estrinseca, giuridicamente ininfluente sul presente processo che, peraltro, non risulta essere stato riunito all'altro.
2. Avverso tale sentenza di appello propone ricorso per cassazione l'avv. Pietro Ditaranto, nell'interesse di AD NY, lamentando (in sintesi giusta il disposto di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. c.p.p.): I) violazione di legge in relazione agli artt. 96 e 571 c.p.p., nonché degli 24 e 111 Cost. e 6 C.E.D.U.. Deduce che l'avvenuta nomina nel processo madre (avente il medesimo oggetto ed imputato con R.G.N.R. n. 2574/09) definito ex art. 469 c.p.p. (n.d.p. per bis in idem) dallo stesso giudice all'udienza del 24/01/2013, con sentenza N.34/13, rende evidente e nota la volontà del AD di nominare fiduciariamente l'avv. Ditaranto anche per il procedimento (avente il medesimo oggetto ed imputato con R.G.N.R. n. 2584/09). CONSIDERATO IN DIRITTO жи 3. Il ricorso è fondato.
4. Occorre premettere che il più recente orientamento della Corte regolatrice, a cui il Collegio aderisce, fa leva sia sulla nomina quale strumento per l'esercizio di un diritto costituzionalmente rilevante ex art. 24 Cost., comma 2 2, sia sul favor defensionis che ispira la normativa attinente la difesa. In tal senso, dunque, il diritto di intervenire e difendersi non deve essere subordinato a rigide forme imperative: se lo scopo dell'art. 96, comma 2, c.p.p. è quello di garantire la provenienza dell'atto di nomina, tale certezza può comunque derivare da elementi diversi rispetto alle forme indicate dal legislatore, potendo essere desunta da dati concludenti e situazioni sintomatiche della presenza di un rapporto fiduciario (cfr. sez. 3, n. 3235 del 29/10/2014).
4.1. Va, ancora, ribadito che il legislatore richiede una forma determinata per la nomina e la sostituzione del difensore per assicurare, in concreto, l'assistenza difensiva, indefettibile nel processo dialogico come corollario del principio del contraddittorio e espressione del più generale diritto costituzionale alla inviolabilità della difesa. La norma ha, invero, una duplice prospettazione, una pubblica ed una privata. Una relativa agli oneri ed obblighi che incidono sul giudice e sull'ufficio giudiziario e che sono strumentali alla determinazione del soggetto titolare del diritto all'intervento nel processo attraverso gli avvisi e le notifiche. L'altra che attiene al patrocinio in sé, alla parte che ha diritto di intervenire e difendersi. Nella prima prospettazione, la forma è richiesta dalla norma "ad substantiam", nel senso che non sorge mai l'obbligo di notifica e di avviso nei confronti del difensore nominato senza il rispetto delle forme prescritte. La parte, infatti, non potrà mai eccepire la nullità, per violazione del diritto di difesa, per il mancato avviso, propedeutico all'intervento del difensore, a soggetto designato con forme diverse da quelle imposte dalla legge. Sotto tale profilo ed in tale ambito, l'atto prescritto non ammette equipollenti. Nella seconda prospettazione, invece, la forma è richiesta "ad probationem tantum" e l'atto di nomina e sostituzione può essere desunto, per "facta concludentia", in quanto viene in considerazione, non l'obbligo di notifica e di avviso gravante sull'ufficio, ma il diritto soggettivo alla difesa. In questo ambito, la sostanza prevale sulla forma per "il favor difensionis" che ispira tutta l'organica normativa relativa alla difesa sia dell'imputato sia delle altre parti private. In conseguenza, se è vero che la forma prescritta per la nomina del difensore e per la designazione del sostituto è volta a garantire la provenienza dell'atto dall'interessato, è anche vero che, per la finalità perseguita, la provenienza può essere desunta da dati concludenti che individuano il soggetto legittimato ad intervenire nel processo (cfr. sez. 5, n. 9429 del 17/05/1996 Rv. 205919) 5. Ciò detto, va rilevato che, nella specie, per mero errore materiale, notizia di reato. me si è verificata una duplicazione di procedimenti sulla base di una medesima 3 5.1. Cosicché il procedimento n. 2584/09 R.G.N.R., si è concluso con sentenza n. 34/13 del 24/01/2013- di condanna (oggetto del ricorso in appello); mentre il procedimento n. 2574/09 R.G.N.R., nel quale l'avv. Ditaranto risultava formalmente difensore fiduciario, si è concluso con sentenza -n. 35/13 del 24/01/2013- di non doversi procedere per bis in idem.
6. Orbene appare evidente che, nel caso che occupa, la nomina fiduciaria non poteva non ritenersi valida anche per il procedimento n. 2584/09 R.G.N.R. (erroneo duplicato del n. 2574/09 R.G.N.R.) e ciò vieppiù se si considera che la stessa Corte territoriale, nell'intestazione della sentenza che oggi occupa, ha riportato che la notifica della citazione in appello dell'imputato irreperibile era stata effettuata, ex art. 159 c.p.p., proprio "all'avv. Pietro Ditaranto".
7. Ne deriva l'annullamento della sentenza impugnata con trasmissione degli atti alla Corte di Appello di Salerno per l'ulteriore corso.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone la trasmissione degli atti alla Corte di Appello di Salerno per l'ulteriore corso. Così deciso il 08/06/2016 Il Presidente" Il Consigliere estensore Fausto es Antonio Leonardo Tanga CORTE SUPREMA DI CASSAZIONI IV Sezione Penale DEPOSITATO IN CANCELLERIA - 5 AGO. 2016 IL CANCELLIERE Patrizia DI Laurenzio