Sentenza 19 aprile 2011
Massime • 1
La nomina del difensore di fiducia è un atto formale che non ammette equipollenti, per la cui validità processuale è necessaria l'osservanza delle forme e modalità richieste dall'art. 96, commi secondo e terzo, cod. proc. pen. (In applicazione di tale principio, è stata esclusa la validità di una dichiarazione di nomina effettuata dall'interessato presso una Stazione dei Carabinieri).
Commentari • 5
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Corte di Cassazione sez. I Penale, sentenza 18 febbraio – 19 settembre 2019, n. 38665 Presidente Di Tommasi – Relatore Liuni Ritenuto in fatto 1. Con ordinanza del 18/6/2018 il giudice dell'esecuzione del Tribunale di Lanciano revocava l'indulto che D.R.A. aveva conseguito con i seguenti provvedimenti: 1) ordinanza del Tribunale di Napoli del 26/9/2006, per la pena di anni 2 di reclusione ed Euro 600 di multa; 2) ordinanza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere del 25/1/2011, per la pena di anni 1 di reclusione ed Euro 7.764,57 di multa; 3) ordinanza del Tribunale di Frosinone del 28/7/2015, per la pena di anni 1 di reclusione ed Euro 1.326,33 di multa. Rilevava il GE - dopo avere …
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I pubblici ufficiali che trattengono una persona in caserma con la finalità di raccogliere le loro deposizioni rispondono di sequestro di persona aggravato dall'abuso di potere e non di arresto illegale: si tratta in particolare di alcuni militari della Guardia di Finanza, riconosciuti colpevoli del reato di sequestro di persona aggravato dall'abuso di potere in quanto pubblici ufficiali, per aver trattenuti indebitamente in caserma per circa 12 ore alcune persone non per trarle in arresto, ma in attesa di essere sentite come testimoni nell'ambito di una vicenda che aveva visto coinvolti, stavolta come persone offese, alcuni finanzieri. CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE QUINTA PENALE …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 19/04/2011, n. 35127 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 35127 |
| Data del deposito : | 19 aprile 2011 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. BARDOVAGNI Paolo - Presidente - del 19/04/2011
Dott. CAIAZZO Luigi Pietro - Consigliere - SENTENZA
Dott. TARDIO Angela - Consigliere - N. 1526
Dott. CARTA Adriana - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. LA POSTA Lucia - rel. Consigliere - N. 48144/2010
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
IT ES N. IL 17/09/1973;
avverso l'ordinanza n. 2780/2010 TRIB. SORVEGLIANZA di NAPOLI, del 13/07/2010;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ADRIANA CARTA;
lette/sentite le conclusioni del PG, che ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile.
IN FATTO
1.- Con ordinanza 13 luglio 2010 il Tribunale di Sorveglianza di Napoli confermava il provvedimento con il quale, in data 7 aprile 2010, il magistrato di sorveglianza di Napoli, previa dichiarazione di delinquenza abituale e di attualità della pericolosità sociale, aveva applicato a ES CE la misura di sicurezza della casa di lavoro per il periodo di anni due. Rileva il Tribunale che dalla lettura del certificato penale del prevenuto si evidenzia la esistenza di numerosi e gravi precedenti penali snodantisi, senza soluzione di continuità, in un arco temporale decisamente ampio che va dal 1991 al 1999, relativi a reiterate condanne per violazione della legge sugli stupefacenti, per reati contro il patrimonio, per tentato omicidio e altri;
dal certificato dei carichi pendenti risulta un rinvio a giudizio del 2008 per associazione a delinquere, reato commesso nel 2005, nonché altri procedimenti per falso e truffa, commessi nel 2007, e per ricettazione commessa nel 1994. Valuta, quindi, le negative informazioni di polizia relative ai precedenti dell'ES, alle sue frequentazioni attuali, che lo vedrebbero organico ad un clan camorristico operante nel territorio di Accerra, al deferimento nel 2010 all'autorità giudiziaria per truffa, ricettazione e violazione della legge sugli stupefacenti. 2.- Avverso la suddetta ordinanza ha proposto ricorso per Cassazione l'avvocato Luigi Travaglino, difensore di ES CE adducendo a ragione: 1) inosservanza o erronea applicazione della legge penale in relazione gli artt. 666, 178 e 179 c.p.p.; 2) mancanza o manifesta illogicità della motivazione in relazione all'art. 103 c.p.. Con il primo motivo lamenta che con dichiarazione resa ai Carabinieri della Stazione di Corbagnano, ES aveva nominato suo difensore di Fiducia l'avv. W. Mancuso del foro di Nola sia per il procedimento davanti al magistrato di sorveglianza, fissato all'udienza del 26 febbraio 2010, che per altri procedimenti che dovessero, eventualmente, riguardarlo. I due atti di nomina erano stati trasmessi via fax e poi tramite raccomandata, dai CC all'ufficio di Sorveglianza di Napoli - Settore misure di sicurezza ed al Tribunale di Napoli - Ufficio Misure di Prevenzione. Dopo il rinvio a nuovo ruolo, il magistrato di sorveglianza emetteva nuovo decreto di fissazione di udienza per il 31.3.20010 che veniva notificato al difensore d'ufficio ma non a quello di fiducia regolarmente nominato. Assume , quindi, che la mancata assistenza al prevenuto da parte del difensore di fiducia, non destinatario dell'avviso di fissazione dell'udienza camerale, costituisca ipotesi di nullità assoluta ai sensi dell'art. 179 c.p.p., tale da inficiare l'intero procedimento del magistrato di sorveglianza e l'ordinanza che lo ha concluso. La nullità, rilevabile d'ufficio, non è stata dichiarata dal Tribunale di Sorveglianza.
Con il secondo motivo afferma che l'istruttoria svolta, le cui risultanza sono state vagliate dal magistrato di sorveglianza, non evidenziava solo dati negativi ma, anzi, faceva emergere aspetti positivi, quali il nuovo lavoro come volontario da lui intrapreso ed il nuovo e diverso stile di vita adottato. Il Tribunale di sorveglianza, invece, ha basato il suo giudizio solo sui precedenti penali e le informazioni di polizia giudiziaria, senza tenere conto di tali ulteriori elementi, al fine di valutare la sussistenza, nell'attualità, della pericolosità sociale del prevenuto. 3.- Il Procuratore Generale ha domandato che il ricorso sia dichiarato inammissibile.
IN DIRITTO
4.- Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
5.- Riguardo al primo motivo deve essere rilevato che la nomina del difensore di fiducia doveva essere effettuata con le modalità previste dall'art. 96 c.p.p., che invece non risultano essere state seguite dal ricorrente. In particolare l'art. 96 c.p.p., stabilisce, al comma 2, che la nomina deve avvenire con dichiarazione resa all'autorità procedente ovvero consegnata alla stessa dal difensore o trasmessa con raccomandata.
Secondo la giurisprudenza di legittimità che questo collegio condivide, la nomina del difensore di fiducia è un atto formale che non ammette equipollenti, con la conseguente necessità di scrupolosa osservanza delle forme e modalità previste dalla menzionata disposizione (vedi, da ultimo, Sez. 3, n. 21391, 3 marzo 2010, ed in precedenza Sez. 3, n. 46034, 12 dicembre 2008; Sez. 1, n. 11268, 2 marzo 2007; Sez. 6 n. 15311, 17 aprile 2007; Sez. 2 n. 1876, 19 febbraio 2000; Sez. 2 n. 243, 10 gennaio 1998; Sez. 1 n. 4165, 2 novembre 1993). Nel caso di specie la dichiarazione di nomina effettuata dall'interessato libero presso una Stazione dei Carabinieri, che non potevano certo essere considerati autorità procedente, non può ritenersi dichiarazione di nomina validamente effettuata perché la nomina del difensore di fiducia, per produrre effetti, deve essere fatta con dichiarazione resa all'autorità procedente, ovvero consegnata alla stessa dal difensore o trasmessa con raccomandata (Cass. Sez. 3 sent. n. 121391/2010 cit.). Dunque nessuna nullità che il tribunale doveva dichiarare risulta essersi verificata nel procedimento davanti al magistrato di sorveglianza, che fu ritualmente celebrato in presenza del difensore nominato d'ufficio.
6.- Quanto al secondo motivo l'attualità della pericolosità sociale del ricorrente è dimostrata, secondo l'argomentazione congrua e ed adeguata del tribunale di sorveglianza, basata sulla disamina dei precedenti penali, dei carichi pendenti, nonché sulle articolate e recenti informazioni di polizia, laddove le doglianze del ricorrente, meramente ripetitive di quelle proposte con l'appello, sono aspecifiche e comunque inidonee a vanificare il giudizio di pericolosità espresso nell'ordinanza gravata.
Il ricorso deve quindi essere rigettato con le conseguenze di legge in relazione alle spese.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 19 aprile 2011.
Depositato in Cancelleria il 28 settembre 2011