Cass. pen., sez. I, sentenza 19/04/2011, n. 35127
CASS
Sentenza 19 aprile 2011

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La nomina del difensore di fiducia è un atto formale che non ammette equipollenti, per la cui validità processuale è necessaria l'osservanza delle forme e modalità richieste dall'art. 96, commi secondo e terzo, cod. proc. pen. (In applicazione di tale principio, è stata esclusa la validità di una dichiarazione di nomina effettuata dall'interessato presso una Stazione dei Carabinieri).

Commentari5

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    Maurizio Reale · https://www.altalex.com/ · 11 novembre 2019

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 19/04/2011, n. 35127
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 35127
Data del deposito : 19 aprile 2011

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