Sentenza 17 ottobre 2007
Massime • 1
In tema di impugnazioni, spetta al giudice di legittimità, qualora il giudice dell'impugnazione non abbia preliminarmente e tempestivamente rilevato l'inammissibilità dell'appello - proposto tardivamente dal P.G. avverso la sentenza di non luogo a procedere - rilevarne e dichiararne l'inammissibilità che, ex art. 591, comma quarto, cod. proc. pen., può essere dichiarata in ogni stato e grado del procedimento, con la conseguenza che la relativa sentenza deve essere annullata senza rinvio.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 17/10/2007, n. 43070 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 43070 |
| Data del deposito : | 17 ottobre 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. PIZZUTI Giuseppe - Presidente - del 17/10/2007
Dott. COLONNESE Andrea - Consigliere - SENTENZA
Dott. AMATO Alfonso - Consigliere - N. 2040
Dott. SANDRELLI Giangiacomo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DI TOMASSI Maria Stefania - Consigliere - N. 030232/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) AM AN, N. IL 04/03/1938;
avverso SENTENZA del 05/04/2006 CORTE APPELLO di PALERMO;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. AMATO ALFONSO;
adito il Procuratore Generale in persona del Dott. IACOVIELLO Francesco Mauro, che ha concluso per l'ann.to s.r.
Uditi i difensori Avv.ti INGRALDO e LO RE.
MOTIVI DELLA DECISIONE
AM IN, primario del reparto di pediatria dell'ospedale "Ajello" di Mazara del Vallo, era indagato, con distinti procedimenti penali, del reato di cui all'art. 477 c.p. (per avere alterato il cartellino della neonata NA ME, modificando i dati relativi al peso corporeo) e di quello configurato dall'art. 590 c.p. (per aver cagionato ai genitori della piccola una malattia consistita nel senso di colpa e di frustrazione per non aver saputo evitare lo scambio di neonate).
Tratto a giudizio per il falso, l'AM veniva prosciolto dal gip in ordine alle lesioni colpose, con pronuncia ex art. 425 c.p.p.. Sull'appello del P.G., la Corte d'Appello di Palermo disponeva il rinvio a giudizio anche per tale imputazione. Il Tribunale di Marsala, sez. Mazara del Vallo, riuniti i procedimenti, condannava l'imputato alla pena di mesi quattro di reclusione per ciascuno dei reati ascritti. La Corte d'Appello di Palermo dichiarava ndp in ordine al reato di falso, siccome estinto per prescrizione, confermando nel reato.
Ricorrono i difensori lamentando la violazione di legge;
la Corte di merito, pur riconoscendo la tardività dell'impugnazione del P.G. avverso la sentenza di non luogo a procedura del gip del tribunale di Marsala in ordine alle lesioni colpose, ne ha escluso il rilievo, osservando erroneamente che se l'inammissibilità non è stata rilevata, ne' dedotta, si determina la nullità del decreto di citazione, che dev'essere eccepita dalla parte interessata ai sensi e nei termini di cui all'art. 491 c.p.p., comma 1. Ciò perché la sentenza di nlp è insuscettibile di passare in cosa giudicata, essendo revocabile ex art. 434 c.p.p., sicché il proscioglimento ex art. 425 c.p.p. non sarebbe ostativo ad un nuovo giudizio sulla stessa "notitia criminis".
Al contrario, obietta il ricorrente, l'inammissibilità va dichiarata in ogni stato e grado, onde il decreto di citazione a giudizio per il delitto ex art. 590 c.p. non poteva essere emesso. Si deduce pure la violazione della legge penale, dal momento che il "cartellino neonatale" non costituisce certificato, se non nella parte recante la posologia di eventuali farmaci somministrati e la diagnosi formulata per il neonato.
Si deduce pure, sempre in ordine al falso, il vizio di motivazione, poiché l'imputato nulla sapeva dello scambio degli abiti delle neonate, alcuna correzione del peso ebbe a compiere o a disporre e perché la madre della neonata non richiese l'esame del sangue della figlioletta.
Il ricorso è parzialmente fondato.
L'art. 591 c.p.p., comma 4 stabilisce che quando l'inammissibilità non è stata rilevata dal giudice dell'impugnazione, "può essere dichiarata in ogni stato e grado del procedimento". Di conseguenza, spetta al giudice del giudizio il potere di rilevare l'inammissibilità della impugnazione della sentenza di non luogo a procedere dopo il provvedimento di rinvio a giudizio della Corte d'Appello che abbia erroneamente accolto l'impugnazione proposta dalla p.o. costituita parte civile (sez. 5, 23.5.94, n. 2863, P.G. in Proc. Calarco ed altro).
Contrariamente a quanto assume la corte palermitana, si impone dunque di riconoscere l'inammissibilità dell'impugnazione del P.G. con il conseguente annullamento, senza rinvio, della sentenza impugnata (così come di quella di primo grado) limitatamente al reato di lesioni colpose.
Il ricorso va rigettato nel reato.
È pacifico, infatti, che in presenza di una causa estintiva del reato, non è consentito al giudice di legittimità pronunciare annullamento con rinvio, ostandovi l'obbligo dell'immediata declaratoria di proscioglimento ex art. 129 c.p.p.. Ugualmente incontroverso è il principio secondo cui, in presenza d'una causa estintiva, il giudice pronuncia l'assoluzione nel merito solo nei casi in cui le circostanze idonee ad escludere l'esistenza del fatto, la sua rilevanza penale e la non commissione da parte dell'imputato emergano dagli atti in maniera incontestabile, tanto che la valutazione da compiere in proposito appartiene al concetto di "constatazione", più che a quello di "apprezzamento". Ben diverso è il caso di specie, ove manifestamente infondati appaiono i rilievi - peraltro smentiti dalla corte territoriale - secondo i quali non sussisterebbero gli estremi della condotta incriminata, ne' gli elementi costitutivi del reato ex art. 477 c.p.. Dal che consegue che il ricorso dell'AM va rigettato nel reato.
P.T.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al reato di cui all'art. 590 c.p.. Rigetta nel resto il ricorso. Così deciso in Roma, il 17 ottobre 2007.
Depositato in Cancelleria il 21 novembre 2007