Sentenza 17 aprile 2015
Massime • 1
È valida la nomina del difensore di fiducia, pur se non effettuata con il puntuale rispetto delle formalità indicate dall'art. 96 cod. proc. pen., in presenza di elementi inequivoci dai quali la designazione possa desumersi per "facta concludentia". (Fattispecie nella quale la Corte ha ritenuto valida la nomina del difensore di fiducia desumibile dalla mancata smentita, da parte dell'imputato, dell'avvocato intervenuto nel processo qualificandosi come suo difensore di fiducia).
Commentari • 2
- 1. Nomina tacita del difensore di fiducia? (Cass.12684/19)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 25 marzo 2019
La nomina di un difensore nel processo penale può anche avvenire per fatti concludenti, ma si tratta di ipotesi assolutamente eccezionale perché contrastante con il principio generale della necessaria formalizzazione della nomina al fine di rendere la stessa oggettivamente riconoscibile, in ragione della serietà e pluralità di conseguenze che la nomina del difensore di fiducia ha in termini di comunicazioni, notificazioni e conseguenti oneri. In tutti i casi in cui non sia possibile individuare all'interno del fascicolo una condotta inequivocabilmente espressiva di volontà di nominare per fatti concludenti un difensore, non possa in alcun modo ritenersi presente alcuna nomina implicita. …
Leggi di più… - 2. Testimoni trattenuti in caserma: è sequestro di persona (Cass. 36885717)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 26 gennaio 2019
I pubblici ufficiali che trattengono una persona in caserma con la finalità di raccogliere le loro deposizioni rispondono di sequestro di persona aggravato dall'abuso di potere e non di arresto illegale: si tratta in particolare di alcuni militari della Guardia di Finanza, riconosciuti colpevoli del reato di sequestro di persona aggravato dall'abuso di potere in quanto pubblici ufficiali, per aver trattenuti indebitamente in caserma per circa 12 ore alcune persone non per trarle in arresto, ma in attesa di essere sentite come testimoni nell'ambito di una vicenda che aveva visto coinvolti, stavolta come persone offese, alcuni finanzieri. CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE QUINTA PENALE …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 17/04/2015, n. 31193 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 31193 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2015 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. GENTILE Mario - Presidente - del 17/04/2015
Dott. TADDEI Margherita B. - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. DIOTALLEVI Giovanni - Consigliere - N. 876
Dott. PELLEGRINO Andrea - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. RECCHIONE Sandra - Consigliere - N. 33154/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
IN GI IA, nato il [...];
avverso la sentenza 6509/12 della Corte d'appello di Milano, 5 sezione penale, del 10.10.2012;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Margherita B. Taddei;
udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale, Pinelli M.S., che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso in subordine per il rigetto del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Milano, in parziale riforma della sentenza del Tribunale monocratico di Legnano, in data 10.10.2012, riduceva la pena inflitta a IN GI IA dichiarando prescritti i reati ascritti ai capi 2, 3, 4 della rubrica di seguito riportata:
1) del reato di cui all'art. 61 c.p., n. 2 e art. 648 c.p. poiché, al fine di trarne profitto, riceveva e comunque si intrometteva per farli ricevere a IV RU, quale amministratore unico della AL EUROPE SpA:
l'assegno nr. 0011432767 tratto in data 15/09/2003 sulla Banca di credito cooperativo Alta Padovana agenzia Villa del Conte dell'importo apparente di Euro 63.253,80;
l'assegno nr. 0307926785-10 tratto in data 15/09/2003 sul Credito Bergamasco agenzia Valeggio sul Mincio dell'importo apparente di Euro 39.000,00;
entrambi risultati poi provento di furto, conoscendone la provenienza illecita.
Con l'aggravante di aver commesso il fatto per eseguire il reato di cui al capo 3). Art. 99, comma 4, in relazione al comma 2, nn. 1 e 2. In Legnano il 17/09/2003.
2) del reato di cui all'art. 61 c.p., n. 2 e artt. 485 e 491 c.p. poiché, al fine di trarne profitto e per farne l'uso indicato al capo successivo, alterava: l'assegno nr. 0011432767, tratto in data 15/09/2003 sulla Banca di credito cooperativo Alta Padovana agenzia Villa del Conte, mediante la modifica dell'importo da Euro 3.253,80 a Euro 63.253,80 e del beneficiario da "LIU JO" in "AL EUROPE SpA";
l'assegno nr. 0307926785-10, tratto in data 15/09/2003 sul Credito Bergamasco agenzia Valeggio sul Mincio, mediante la modifica dell'importo da Euro 13.000,00 a Euro 39.000,00 e del beneficiario da "LIU JO srl" in " AL EUROPE SpA".
Con l'aggravante dei motivi di lucro di cui all'art. 24 c.p., comma 2. Accertato in Legnano il 03/10/2003.
3) del reato di cui agli artt. 56 e 640 e art. 99, comma 4 in relazione al comma 2, nn. 1 e 2: per avere il IN compiuto atti idonei diretti in modo non equivoco ad indurre in errore, con artifici e raggiri, IV RU - amministratore unico, azionista di maggioranza assoluta e legale rappresentante della AL EUROPE SpA sedente operativamente in Legnano - affinché quest'ultimo cedesse al primo il 51% delle quote pari circa ad Euro 800.000. Evento non prodottosi per cause indipendenti dalla volontà del IN e segnatamente per il rifiuto opposto dal IV di dare corso all'operazione prima del promesso versamento di Euro 4.000.000. Atti idonei ed inequivoci consistiti nel millantare parentele presso lo I.O.R., nell'accreditarsi quale soggetto capace di movimentare risorse finanziarie nell'ordine di Euro 250.000.000, nello stipulare, quale falsus procurator di Al Europe, un contratto di sponsorizzazione con il pilota IA NO ingenerando, per tal modo, l'illusorio convincimento che il logo Al Europe fosse apparso sulla tuta del già citato pilota solo quale prova degli innumerevoli qualificati contatti che il IN avrebbe portato con sè e da ultimo, nel procrastinare ad infinitum - adducendo artatamente di volta in volta inesistenti lungaggini burocratiche, improvvisi impegni ed inopinati impedimenti - l'adempimento dei propri obblighi già oggetto del citato patto parasociale. In Legnano dal giugno 2003 all'ottobre dello stesso anno. 4) del reato di cui agli artt. 81 cpv. e 640 e art. 99, comma 4 in relazione al comma 2, nn. 1 e 2: per essersi il IN, tenendo la condotta meglio descritta nel capo che precede quindi ingenerando e protraendo fraudolentemente nel IV il convincimento di un suo consistente conferimento di capitale nella Al Europe SpA, fatto consegnare un telefono cellulare, intestato alla predetta impresa societaria, effettuando comunicazioni per complessive Euro 3.800 circa in un torno di tempo compreso tra il 24/06/03 e il 23/10/03, fruendo altresì dei locali e delle vivande concessi e somministrate dalla Al Europe per ivi tenervi riunioni non riconducibili all'attività di impresa nonché - formando o comunque utilizzando falsi titoli di credito ammontanti complessivamente ad Euro 102.253, 80, meglio descritti nel capo 2), accreditando contestualmente la tesi che gli stessi fossero da considerare mero acconto di futuro conferimento di capitale - si faceva consegnare, in parziale contropartita, due assegni per complessivi Euro 30.000, somma che il IV avrebbe dovuto imputare alla sopra precisata sorte capitale, in tal modo procurandosi un ingiusto profitto con altrui pari danno. In Legnano dal giugno 2003 all'ottobre dello stesso anno. Con la recidiva pluriaggravata.
1.1 Avverso tale sentenza propone ricorso personalmente l'imputato deducendo a motivo:
1) nullità della sentenza per inosservanza e/o erronea applicazione dell'art. 96 c.p.p., art. 157 c.p.p., comma 8 bis e art. 161 c.p.p. e manifesta contraddittorietà della sentenza sul punto risultante dal testo e da altri atti del processo (art. 606 c.p.p., lett. b), c) ed e) in relazione all'art. 96 c.p.p., art. 157 c.p.p., comma 8 bis e art. 161 c.p.p.). Lamenta il ricorrente di non aver mai formalizzato la nomina dell'avvocato Raffaella Monaldi, erroneamente ritenuta domiciliataria dell'imputato.
2) nullità della sentenza per difetto di motivazione in ordine alla responsabilità del IN per il delitto di ricettazione, per illogicità della motivazione in ordine alla valutazione della testimonianza della persona offesa per erronea applicazione dell'art. 533 c.p.p., comma 1 mancanza di motivazione in ordine alla richiesta di rinnovazione dibattimentale (art. 606 c.p.p., lett. b) ed e) in relazione all'art. 192 c.p.p., art. 533 c.p.p., comma 1, art. 648 c.p. e art. 603 c.p.p.).
2. Il ricorso è inammissibile in quanto basato su motivi non consentiti nel giudizio di legittimità.
2.1 È manifestamente infondata la prima censura relativa alla nomina del difensore di fiducia per facta concludentia. Ritiene il Collegio di aderire alla prevalente giurisprudenza di questa Corte che vuole che "È valida la nomina del difensore di fiducia, pur se non effettuata con il puntuale rispetto delle formalità indicate dall'art. 96 cod. proc. pen., in presenza di elementi inequivoci dai quali la nomina possa desumersi per "facta concludentia" e che "Quando un imputato, fisicamente non presente in giudizio, sia stato assistito durante una o più fasi procedimentali da professionista non ritualmente investito della funzione difensiva, l'opera del quale non sia stata mai contestata, ma anzi ratificata con il conferimento di specifico mandato ad impugnare, viene in evidenza una situazione di fatto che, per essersi protratta per lungo tempo, non può non essere sintomatica dell'esistenza di un rapporto fiduciario tra il professionista ed il cliente" (Cass., sez. 4, sent. n. 7962 del 27 aprile 1999, dep. 18 giugno 1999, Tuliozzi ed altri, rv. 214594. 2.2 Quanto alla diversa giurisprudenza cui si richiama il ricorrente, è già stato, in senso condiviso da questo collegio, osservato, nella decisione n. 35696 del 25/06/2014 Ud. (dep. 13/08/2014) Rv. 260300, che "....In proposito nella giurisprudenza della Suprema Corte è effettivamente rinvenibile altro orientamento, come ricordato dal ricorrente, per cui la nomina del difensore di fiducia è un atto che deve rispettare, per essere valido, forme e modalità previste dall'art. 96 c.p.p. (in questo senso, in termini specifici, si sono espresse in tempi recenti, Sez. 1, n. 35127, del 19 aprile 2011, Esposito, Rv. 250783, Sez. 6, n. 15311 del 14 marzo 2007, Floris, Rv. 236683 e Sez. 1, n. 11628 del 2 marzo 2007, Cravotto, Rv. 236162), ma si tratta di indirizzo solo apparentemente in contrasto con quello cui il collegio intende aderire. Ed infatti il principio illustrato è stato affermato in relazione a fattispecie relative ad atti di nomina non provenienti dall'imputato ovvero disconosciuti dal medesimo e comunque in relazione a casi in cui era in dubbio l'effettiva volontà di quest'ultimo di investire il difensore del mandato professionale o in cui la nomina era stata invalidamente effettuata ad autorità diversa da quella procedente. È dunque evidente, come accennato, che il contrasto tra i due orientamenti sia per l'appunto solo apparente, atteso che le pronunzie sunnominate non hanno inteso escludere la rilevanza di comportamenti concludenti inequivocabilmente finalizzati ad accreditare il difensore presso l'autorità giudiziaria procedente".
2.3 Ad ulteriore conferma dell'infondatezza della censura, va anche aggiunto che il ricorrente ammette di aver avuto conoscenza che l'avvocato Monaldi era intervenuto nel processo affermandosi difensore di fiducia dell'imputato e di non aver ritenuto di formalizzare tale nomina: diversamente da quanto egli afferma, proprio di tale mancata smentita deve essere fatto appunto a IN, che ha concorso ad avvalorare la convinzione che l'avvocato Monaldi effettivamente fosse il suo difensore di fiducia, secondo il principio sancito dall'art. 182 cod. proc. pen., comma 1 che vuole che "Le nullità previste dagli artt. 180 e 181 non possono essere eccepite da chi vi ha dato o ha concorso a darvi causa ovvero non ha interesse all'osservanza della disposizione violata".
2.4 Alla luce dei principi su richiamati il motivo di ricorso è inammissibile.
2.5 Manifestamente infondato è il secondo motivo di ricorso che si risolve nella prospettazione diversa ed alternativa dei fatti e delle risultanze processuali da contrapporre a quella formulata dalla Corte territoriale;
la doglianza è basata su una critica puramente formale delle affermazioni della Corte che, invece, ha individuato precisi elementi di fatto ai quali ancorare il giudizio di responsabilità dell'imputato, elementi che vengono negletti nel ricorso ove ci si duole anche della mancata motivazione circa la non ammessa rinnovazione del dibattimento che invece la Corte ha motivato a pag. 11 in nota.
2.6 È noto, tuttavia, che esula dai poteri della Cassazione, nell'ambito del controllo della motivazione del provvedimento impugnato, la formulazione di una nuova e diversa valutazione degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, giacché tale attività è riservata esclusivamente al giudice di merito, potendo riguardare il giudizio di legittimità solo la verifica dell'"iter" argomentativo di tale giudice, accertando se quest'ultimo abbia o meno dato conto adeguatamente delle ragioni che lo hanno condotto ad emettere la decisione Cass. Sez. 6 14.4.1998 n. 1354. La Corte territoriale, peraltro, ha ancorato il proprio giudizio a risultati fattuali, quali la sottoscrizione delle due lettere del 15 e 17 settembre 2003 da parte del Menini e l'avvenuta consegna dei titoli da questi al IV (pag. 10 del provvedimento impugnato) che non sono suscettibili di diversa ricostruzione da parte di questa Corte e che comunque costituiscono le premesse indefettibili, dalle quali la Corte deduce una motivazione logica, coerente, priva di vizi evidenti e pertanto assolutamente condivisibile circa la responsabilità del IN.
3. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento a favore della Cassa delle ammende di una somma che, alla luce del dictum della Corte costituzionale nella sentenza n. 186 del 2000, sussistendo profili di colpa, si stima equo determinare in Euro 1.000, 00 (mille/00).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro mille alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 17 aprile 2015.
Depositato in Cancelleria il 17 luglio 2015