Cass. pen., sez. V, sentenza 25/06/2014, n. 35696
CASS
Sentenza 25 giugno 2014

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Massime1

La nomina del difensore di fiducia, pur se non effettuata con il puntuale rispetto delle formalità indicate dall'art. 96 cod. proc. pen., è valida purché ricorrano elementi inequivoci dai quali desumersi la designazione per "facta concludentia". (Nella specie, la Corte ha ritenuto valida la nomina effettuata dall'imputato nella querela presentata a carico di terzi nell'ambito del medesimo procedimento da cui era scaturito il suo rinvio a giudizio, atteso che il difensore aveva svolto il suo mandato in entrambi i gradi di giudizio, dichiarando ripetutamente la propria qualifica di difensore di fiducia, e che a quattro udienze di primo grado aveva partecipato personalmente anche l'imputato, che nulla aveva obiettato in ordine all'esercizio dell'attività defensionale).

Commentario1

  • 1Testimoni trattenuti in caserma: è sequestro di persona (Cass. 36885717)
    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 26 gennaio 2019

    I pubblici ufficiali che trattengono una persona in caserma con la finalità di raccogliere le loro deposizioni rispondono di sequestro di persona aggravato dall'abuso di potere e non di arresto illegale: si tratta in particolare di alcuni militari della Guardia di Finanza, riconosciuti colpevoli del reato di sequestro di persona aggravato dall'abuso di potere in quanto pubblici ufficiali, per aver trattenuti indebitamente in caserma per circa 12 ore alcune persone non per trarle in arresto, ma in attesa di essere sentite come testimoni nell'ambito di una vicenda che aveva visto coinvolti, stavolta come persone offese, alcuni finanzieri. CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE QUINTA PENALE …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V, sentenza 25/06/2014, n. 35696
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 35696
Data del deposito : 25 giugno 2014

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