Sentenza 25 giugno 2014
Massime • 1
La nomina del difensore di fiducia, pur se non effettuata con il puntuale rispetto delle formalità indicate dall'art. 96 cod. proc. pen., è valida purché ricorrano elementi inequivoci dai quali desumersi la designazione per "facta concludentia". (Nella specie, la Corte ha ritenuto valida la nomina effettuata dall'imputato nella querela presentata a carico di terzi nell'ambito del medesimo procedimento da cui era scaturito il suo rinvio a giudizio, atteso che il difensore aveva svolto il suo mandato in entrambi i gradi di giudizio, dichiarando ripetutamente la propria qualifica di difensore di fiducia, e che a quattro udienze di primo grado aveva partecipato personalmente anche l'imputato, che nulla aveva obiettato in ordine all'esercizio dell'attività defensionale).
Commentario • 1
- 1. Testimoni trattenuti in caserma: è sequestro di persona (Cass. 36885717)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 26 gennaio 2019
I pubblici ufficiali che trattengono una persona in caserma con la finalità di raccogliere le loro deposizioni rispondono di sequestro di persona aggravato dall'abuso di potere e non di arresto illegale: si tratta in particolare di alcuni militari della Guardia di Finanza, riconosciuti colpevoli del reato di sequestro di persona aggravato dall'abuso di potere in quanto pubblici ufficiali, per aver trattenuti indebitamente in caserma per circa 12 ore alcune persone non per trarle in arresto, ma in attesa di essere sentite come testimoni nell'ambito di una vicenda che aveva visto coinvolti, stavolta come persone offese, alcuni finanzieri. CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE QUINTA PENALE …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 25/06/2014, n. 35696 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 35696 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. OLDI Paolo - Presidente - del 25/06/2014
Dott. DE BERARDINIS Silvana - Consigliere - SENTENZA
Dott. LAPALORCIA Grazia - Consigliere - N. 2062
Dott. PEZZULLO Rosa - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PISTORELLI Luca - rel. Consigliere - N. 31270/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
difensore di:
CH IU AV, nato a [...], il [...];
avverso la sentenza del 21/3/2013 del Tribunale di Bari sez. dist. di Monopoli;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Luca Pistorelli;
udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. ANIELLO Roberto, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
udito per l'imputato l'avv. Sardano IU, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 21 marzo 2013 il Tribunale di Bari sez. dist. di Monopoli, in parziale riforma della pronunzia di primo grado e su appello della sola parte civile, affermava la responsabilità agli effetti civili di CH IU AV per il reato di lesioni personali commesse ai danni di SI RI, condannandolo al risarcimento del danno in favore di quest'ultimo e alla refusione delle spese legali sostenute dallo stesso in entrambi i gradi di giudizio. Il Tribunale confermava invece l'assoluzione del CH per l'ulteriore reato di minacce contestatogli.
2. Avverso la sentenza ricorre l'imputato a mezzo del proprio difensore articolando due motivi.
2.1 Con il primo vengono eccepiti diversi vizi di natura processuale ed in particolare:
a) il difetto di assistenza dell'imputato in entrambe i gradi di giudizio per l'inesistenza dell'atto di nomina del presunto difensore di fiducia avv. IU Sardano, nonché l'omessa notifica allo stesso imputato dell'atto introduttivo del giudizio, essendo la notifica stata effettuata al difensore presso il cui studio asseritamente il CH avrebbe eletto domicilio, elezione invero mai effettuata e comunque non risultante dagli atti;
b) la mancata osservanza, sempre nel giudizio di primo grado, del termine a comparire dell'imputato, inosservanza rilevata dall'avv. Sardano negli atti preliminari al dibattimento, ma che lo stesso nel medesimo frangente rinunziò ad eccepire formalmente in ragione del menzionato difetto di nomina e che quindi non potrebbe ritenersi sanata per omessa tempestiva deduzione o a seguito della comparizione del CH, invero rimasto contumace;
c) l'inammissibilità della costituzione di parte civile per generica indicazione sia del petitum che della causa petendi, come rilevato all'udienza del 6 giugno 2008 dall'avv. Sardano, sebbene sprovvisto di effettivo mandato difensivo;
d) la mancata acquisizione della documentazione medica prodotta dalla difesa all'udienza menzionata e relativa alle lesioni subite dall'imputato per mano del SI nel medesimo contesto in cui venne presuntivamente consumato il reato contestato;
documentazione la cui acquisizione era stata invero disposta dal Giudice di Pace, il quale dunque non ha dato seguito al suo provvedimento e non ha tenuto conto della suddetta documentazione ai fini della decisione con la conseguente nullità della sentenza di primo grado;
e) l'illegittima acquisizione all'udienza del 9 gennaio 2009 dei verbali di prove di altro procedimento prodotti dalla parte civile, acquisizione che sarebbe avvenuta in spregio alle regole fissate in proposito dall'art. 238 c.p.p., trattandosi di testimonianze assunte in assenza della difesa dell'imputato e comunque non collegate all'oggetto del processo;
f) la nullità della sentenza impugnata per l'erronea indicazione in calce al dispositivo della data del 20 marzo 2013, mentre il giudizio d'appello sarebbe stato celebrato il giorno successivo.
2.2 Con il secondo motivo il ricorrente deduce invece vizi motivazionali della sentenza impugnata conseguenti alla mancata valutazione delle dichiarazioni rese dall'imputato, nonché della documentazione medica e della deposizione del teste Garganese in ordine alle lesioni riportate dall'imputato ed alla loro eziogenesi. CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile.
2. Quanto alla nomina dell'avv. IU Sardano deve evidenziarsi che l'imputato l'ha effettuata nella querela proposta avverso il SI nell'ambito dello stesso procedimento da cui poi è invece scaturito il suo rinvio a giudizio.
2.1 Non di meno deve osservarsi come il legale non solo abbia prestato la sua assistenza al CH nel corso di entrambi i gradi di giudizio, ma abbia ripetutamente dichiarato la propria qualifica di difensore di fiducia del medesimo in atti presentati a propria firma (si v. ad esempio la lista testi depositata il 23 gennaio 2008 o l'istanza di rinvio dell'udienza presentata il 19 novembre 2008).
2.2 Infine va rilevato come l'imputato abbia presenziato alle udienze del 6 giugno 2008, del 3 luglio 2009, del 19 febbraio 2010 e del 9 aprile 2010, sempre assistito dall'avv. Sardano, senza nulla eccepire sull'esercizio da parte di quest'ultimo dell'attività defensionale, circostanza particolarmente rilevante nell'ultimo caso, trattandosi dell'udienza in cui si è svolta la discussione finale nel primo grado di giudizio.
2.3 Deve dunque concludersi che, anche volendo ritenere che la nomina effettuata nella veste di persona offesa querelante non possa immediatamente riferirsi anche alla diversa qualifica assunta nell'ambito del procedimento dal CH, la stessa e gli altri comportamenti tenuti dal medesimo risultano inequivocabilmente indicativi della sua volontà di nominare l'avv. Sardano come proprio difensore di fiducia nel processo, secondo il consolidato insegnamento di questa Corte per cui è valida la nomina del difensore di fiducia, pur se non effettuata con il puntuale rispetto delle formalità indicate dall'art. 96 c.p.p., in presenza di elementi inequivoci dai quali la nomina possa desumersi per facta condudentia (ex multis Sez. 2, n. 15740 del 22 febbraio 2011, P.M. in proc. Donato, Rv. 249938 e Sez. 6 n. 16114 del 20 aprile 2012, Briganti, Rv. 252575; con particolare riferimento all'ipotesi dell'esercizio delle funzioni difensive nel dibattimento da parte del professionista alla presenza dell'imputato, che nulla eccepisce al riguardo si v. Sez. 3 n. 17056 del 26 gennaio 2006, Rv. 234188).
2.4 In proposito nella giurisprudenza della Suprema Corte è effettivamente rinvenibile altro orientamento, come ricordato dal ricorrente, per cui la nomina del difensore di fiducia è un atto che deve rispettare, per essere valido, forme e modalità previste dall'art. 96 c.p.p. (in questo senso, in termini specifici, si sono espresse in tempi recenti, Sez. 1, n. 35127, del 19 aprile 2011, Esposito, Rv. 250783, Sez. 6, n. 15311 del 14 marzo 2007, Floris, Rv. 236683 e Sez. 1, n. 11628 del 2 marzo 2007, Cravotto, Rv. 236162), ma si tratta di indirizzo solo apparentemente in contrasto con quello cui il collegio intende aderire. Ed infatti il principio illustrato è stato affermato in relazione a fattispecie relative ad atti di nomina non provenienti dall'imputato ovvero disconosciuti dal medesimo e comunque in relazione a casi in cui era in dubbio l'effettiva volontà di quest'ultimo di investire il difensore del mandato professionale o in cui la nomina era stata invalidamente effettuata ad autorità diversa da quella procedente. È dunque evidente, come accennato, che il contrasto tra i due orientamenti sia per l'appunto solo apparente, atteso che le pronunzie sunnominate non hanno inteso escludere la rilevanza di comportamenti concludenti inequivocabilmente finalizzati ad accreditare il difensore presso l'autorità giudiziaria procedente.
2.5 L'eccezione del ricorrente deve dunque ritenersi manifestamente infondata.
2. Dalla ritenuta legittimazione del difensore discende la manifesta infondatezza della seconda eccezione sollevata con il ricorso, atteso che la questione relativa al mancato rispetto del termine a comparire dell'imputato - che non integra una nullità assoluta - non venne tempestivamente dedotta nel termine di cui all'art. 491 c.p.p. (Sez. 5, n. 1765/08 del 28 novembre 2007, Pananti, Rv. 239097).
3. Manifestamente infondata è anche la doglianza relativa alla validità della costituzione della parte civile. Rilevata l'intrinseca contraddittorietà di una censura fondata sul mancato accoglimento di una eccezione sollevata dal difensore di cui il ricorrente nega l'effettiva investitura, deve evidenziarsi che l'avv. Sardano aveva richiesto l'esclusione della parte civile all'udienza del 6 giugno 2008 e che tale richiesta era stata rigettata in pari data dal giudice con ordinanza dettata a verbale.
Deve allora ricordarsi che la questione concernente l'eventuale esclusione della parte civile già posta e risolta nel giudizio di primo grado non può essere oggetto di mera riproposizione nei successivi gradi di giudizio, dovendosi considerare in tal caso irrevocabile le decisione adottata nella fase antecedente di giudizio (Sez. 5, n. 2071/09 del 25 novembre 2008, Romanelli e altro, Rv. 242359). Non di meno deve osservarsi come le doglianze del ricorrente sul punto risultano oltremodo generiche.
4. Inammissibile è poi la censura relativa alla mancata acquisizione delle prove documentali ammesse dal giudice di primo grado. In proposito il ricorrente ha infatti provveduto ad una solo generica indicazione delle prove in questione e non ne ha illustrato la decisività e cioè la capacità di sovvertire la tenuta argomentativa della motivazione che ha supportato la decisione assunta dal giudice del merito (Sez. 2, n. 21884 del 20 marzo 2013, Cabras, Rv. 255817). Non di meno valore dirimente in proposito riveste il consolidato principio affermato da questa Corte per cui, qualora il giudice dichiari chiusa la fase istruttoria senza che sia stata assunta una prova in precedenza ammessa e le parti, corrispondendo al suo invito, procedano alla discussione senza nulla rilevare in ordine alla incompletezza dell'istruzione, la prova in questione deve ritenersi implicitamente revocata con l'acquiescenza delle parti medesime (Sez. 5, n. 19262 del 6 marzo 2012, Boni, Rv. 252523). In tal senso deve allora osservarsi che il ricorrente non ha precisato in che termini egli si sarebbe opposto alla chiusura dell'istruzione dibattimentale, opposizione non altrimenti emergente dai verbali d'udienza.
5. Oltremodo generica è altresì l'eccezione relativa all'acquisizione nel primo grado di giudizio di prove di altri procedimenti. Non solo il ricorrente non ha sufficientemente precisato quali sarebbero le prove la cui acquisizione sarebbe avvenuta in difetto delle condizioni poste dall'art. 238 c.p.p., commi 1 e 2 bis ma altresì ha omesso di specificare se le medesime siano state utilizzate dal giudice d'appello (rimanendo irrilevante l'eventuale utilizzo delle stesse nel giudizio di primo grado conclusosi con esito assolutorio) e in che modo abbiano effettivamente concorso a formare il convincimento dello stesso.
6. Anche l'ultima questione processuale attinta dal primo motivo risulta manifestamente infondata, dovendosi ricordare come la mancanza o l'evidente erroneità della data non sia causa di nullità della sentenza allorché questa si possa ricavare con esattezza dagli atti (Sez. 4, n. 26387 del 7 maggio 2009, Giunta, Rv. 244402). Posto che nel caso di specie dal verbale di udienza si evince in maniera inequivocabile la data in cui è stato celebrato il giudizio d'appello a cui si riferisce la sentenza impugnata - data che invero è riportata anche nell'intestazione di quest'ultima - l'errore materiale commesso nella sua indicazione in calce al dispositivo della sentenza-documento (riproduttivo di quello contenuto nel dispositivo letto in udienza e allegato al menzionato verbale) non ne inficia dunque la validità non sussistendo alcuna incertezza sulla effettiva datazione del provvedimento.
2. Il secondo motivo è inammissibile in quanto generico. Per la valida deducibilità dell'omessa valutazione di prove (ammesso che tra queste debba annoverarsi anche la documentazione medica evocata dal ricorrente, atteso che non è nemmeno certo che la stessa facesse parte del patrimonio cognitivo del giudice d'appello, circostanza invero negata dallo stesso ricorrente, il quale della mancata acquisizione di tale documentazione, come si è visto, si è lamentato con il primo motivo di ricorso) è infatti richiesta la precisa identificazione della loro fonte e la specifica indicazione del loro contenuto, oltre che delle ragioni per cui le prove pretermesse sarebbero decisive e dunque idonee a compromettere la tenuta logica del discorso giustificativo svolto nella decisione impugnata. Il ricorso si è invece limitato ad evocare delle prove di cui non ha nemmeno indicato la data di assunzione, riassumendone in maniera del tutto sommaria il contenuto ed impedendo così a questa Corte di apprezzare l'effettiva consistenza del vizio denunciato.
3. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue ai sensi dell'art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma, ritenuta congrua, di Euro mille alla cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000 in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, il 14 aprile 2014.
Depositato in Cancelleria il 13 agosto 2014