Sentenza 28 maggio 2014
Massime • 1
Non è incompatibile ad assumere l'ufficio di testimone l'esperto di neuropsichiatria infantile che abbia precedentemente partecipato all'assunzione delle sommarie informazioni rese al P.M. dal minorenne offeso dal reato, trattandosi di professionista esterno non inquadrabile nella categoria degli ausiliari, in cui possono essere ricompresi solo i soggetti o i collaboratori dell'autorità giudiziaria appartenenti all'amministrazione della giustizia.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 28/05/2014, n. 26470 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 26470 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. MANNINO Saverio F. - Presidente - del 28/05/2014
Dott. MARINI Luigi - Consigliere - SENTENZA
Dott. SAVINO Mariapia Gaetana - Consigliere - N. 1521
Dott. PEZZELLA Vincenzo - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ANDRONIO Alessandro Maria - Consigliere - N. 49652/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
B.M. N. IL (IS) ;
avverso la sentenza n. 10184/2009 CORTE APPELLO di NAPOLI, del 11/04/2013;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 28/05/2014 la relazione fatta dal Consigliere Dott. VINCENZO PEZZELLA;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Vito D'Ambrosio che ha concluso per l'inammissibilità del proposto ricorso;
Udito il difensore Avv. Annibale Schettino, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. La Corte di Appello di Napoli, pronunciando nei confronti dell'odierno ricorrente B.M. , con sentenza dell'11.4.2013, in riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Avelli no in data 3.2.2009, riconosciute all'imputato le circostanze attenuanti genetiche prevalenti sulla contestata aggravante, rideterminava la pena in anni cinque e mesi quattro di reclusione, confermando per il resto la sentenza di primo grado.
Il Tribunale di Avelli no aveva condannato il B. alla pena di anni otto di reclusione con le pene accessorie di legge per il reato di cui agli artt. 609 bis e 609 quater c.p., perché compiva atti sessuali con D.L. , minore di anni dieci all'epoca dei primi abusi (in tal senso venendo contestata in fatto la ritenuta aggravante di cui all'art. 609 ter c.p., comma 2), consistiti nel farsi masturbare, nel sodomizzarla fino al raggiungimento dell'orgasmo, in almeno due diverse occasioni nel toccarle ripetutamente oltre che le altre parti del corpo, la vagina ed il seno nonché nel masturbarsi in sua presenza (in un'occasione mentre era intento a guardare in strada altre giovani ragazze). Fatti commessi in (IS) .
2. Ricorre per la cassazione del provvedimento sopra impugnato B.M. , a mezzo del proprio difensore, deducendo i motivi di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173 disp. att. c.p.p., comma 1:
a. Violazione ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. c), in relazione all'art. 500 c.p.p., comma 4, per inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, nonché per illogica motivazione in merito all'acquisizione delle precedenti dichiarazioni della persona offesa.
Il ricorrente lamenta, sotto il duplice profilo della violazione di legge e dell'illogicità della motivazione fornita, a suo dire, sul punto dalla Corte territoriale, che non sussistessero, come ritenuto dal giudice di prime cure e convalidato da quello del gravame, le condizioni per acquisire a fini probatori, dopo la ritrattazione delle accuse operata dalla persona offesa in dibattimento, le dichiarazioni rese dalla persona offesa nella fase delle indagini preliminari.
Viene ricordata la giurisprudenza di questa Suprema Corte in materia. b. Violazione dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b), c), ed e), in relazione all'art. 191 c.p.p., e art. 197 c.p.p., lett. d), con riferimento all'assunzione della qualità di testimone da parte della dr.ssa D.S. e mancanza e illogicità di motivazione in merito al rigetto dell'eccezione in tal senso formulata.
Il ricorrente si duole che la corte d'appello abbia ritenuto utilizzabili le dichiarazioni rese dalla dottoressa D.S. nel corso del dibattimento, ritenendo che la stessa avesse partecipato alle dichiarazioni rese a sit dalla minore in data 15 maggio 2000 non come ausiliario del pubblico ministero ma giustificando la sua presenza, genericamente, quale esperta.
La difesa del B. lamenta che la D.S. sia stata presente, in realtà sine titolo, non solo a quelle prime sommarie informazioni ma anche alla visita medico-legale a cui venne sottoposta la minore in data 19 maggio 2000 e che solo successivamente, in data 11 dicembre 2000, la stessa abbia ricevuto l'incarico di consulenza dal pubblico ministero.
In tal modo, secondo la tesi proposta, la consulente si sarebbe avvalsa di quanto appreso in quelle specifiche occasioni, prima ancora di ricevere l'incarico, per poter rispondere al quesito posto dal pubblico ministero, quindi all'oggetto dell'incarico tecnico affidatole su cui poi è stata ascoltata in dibattimento. Sarebbe dunque maturata, secondo la tesi proposta, una chiara incompatibilità a testimoniare in quanto, in violazione dell'art. 197 c.p.p., lett. d), la teste era intervenuta già dinanzi agli organi di polizia giudiziaria (Carabinieri di XXXXXXX). La stessa, in altri termini non poteva essere ascoltata in dibattimento e dunque assumere l'ufficio di testimone avendo contribuito alla formazione di un atto del processo in una posizione di assoluta centralità e, per di più, su un tema afferente il giudizio di attendibilità della medesima persona offesa.
A riprova di ciò si evidenzia come nell'ordinanza dibattimentale del 16/12/2008 il Tribunale di Avellino abbia ritenuto inutilizzabili le vantazioni della D.S. , proprio con riferimento alla sua partecipazione all'audizione della minore avvenuta il 15 maggio 2000, specificando che la stessa non era investita in quella data di nessun ruolo, in quanto solo in seguito le sarebbe stato conferito l'incarico di consulente da parte del pubblico ministero. Viene richiamata giurisprudenza di questa Corte Suprema in relazione all'incompatibilità a testimoniare e alla ratio della norma richiamata, che è quella di assicurare la genuinità e la spontaneità della fonte testimoniale per preservarla dal pericolo che colui che depone rappresenti i fatti secondo una sua elaborazione soggettiva influenzata dall'opinione che si sia fatta presenziando e contribuendo dall'interno direttamente alla formazione di uno o più atti processuali.
Viene richiamata, in particolare, la pronuncia di questa sez. 3 n. 22935 del 27.3.2003 rv. 225.376 ove si è affermato che nel novero degli incompatibili ricade l'esperto in neuropsichiatria infantile che abbia partecipato quale ausiliario all'assunzione di sommarie informazioni rese al pm dal minore offeso, in quanto tale compito implica una valutazione di attendibilità della persona da cui deriva l'incapacità a testimoniare su qualsiasi profilo del medesimo tema. Chiede pertanto l'annullamento e/o la riforma della sentenza impugnata con ogni provvedimento consequenziale.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Entrambi i motivi sopra illustrati sono infondati e, pertanto, il proposto ricorso va rigettato.
Vengono in questa sede riproposti, peraltro, i medesimi motivi di gravame proposti in appello e da quei giudici puntualmente esaminati e disattesi con motivazione del tutto coerente e adeguata che il ricorrente non ha in alcun modo sottoposto ad autonoma e argomentata confutazione.
2. Per quanto riguarda la dedotta insussistenza delle condizioni giustificative per l'acquisizione, a fronte dell'intervenuta ritrattazione nel corso dell'incidente probatorio, delle dichiarazioni rese dalla minore D.L. in sede di indagini preliminari, la Corte d'Appello di Napoli ha fornito una risposta ampiamente motivata all'analoga doglianza propostale in sede di appello (cfr. pagg. 14-15 della sentenza impugnata). Le motivazioni offerte paiono in linea con la giurisprudenza di questa Corte Suprema relativa all'art. 500 c.p.p., comma 4, che varrà la pena, seppur sinteticamente, di ricordare. L'art. 500 c.p.p., comma 4, è norma che, in deroga alla regola prevista dall'art. 111 Cost., comma 5, che la prova si forma in dibattimento nel contraddicono delle parti, consente la piena utilizzazione delle dichiarazioni lette per le contestazioni ovvero di quelle rese, in fase di indagine, "quando, anche per le circostanze emerse nel dibattimento, vi sono elementi concreti per ritenere che il testimone è stato sottoposto a violenza, minaccia, offerta o promessa di denaro o di altra utilità, affinché non deponga ovvero deponga il falso".
È la stessa citata norma costituzionale a consentire tale deroga contemplando il caso della "provata condotta illecita". Ove siano state acquisite a norma dell'art. 500 c.p.p., comma 4, le dichiarazioni precedentemente rese dal testimone possono concorre a formare il legittimo convincimento del giudice e possono dunque essere acquisite, com'è avvenuto nel caso che ci occupa, e valutate ai fini probatori (cfr. ex plurimis, sez. 1, n. 37066 del 6.4.2004, PG in proc. Arena e altro, rv. 229701, fattispecie in cui gli elementi concreti dell'intimidazione sono stati desunti dal comportamento processuale del testimone e dall'incongruità delle sue affermazioni in sede dibattimentale, che hanno trovato supporto nei verbali di atti d'indagine del P.M. o della difesa, non ancora formalmente acquisiti, in considerazione della libertà delle forme di accertamento consentite al giudice, che non va confuso con un giudizio incidentale su reati di minaccia, violenza o subornazione nei confronti di specifici responsabili).
Ai fini dell'accertamento delle situazioni indicate dall'art. 500 c.p.p., comma 4, non assume alcun rilievo che la condotta illecita sia attribuibile all'imputato e ciò coerentemente con quanto prevede il già citato art. 111 Cost., comma 5, che non distingue in ordine all'autore della "condotta illecita" (cfr. sez. 5 n. 40455 del 22.9.2004, Capozza, rv. 230215). Corretto appare anche l'iter procedimentale seguito per l'acquisizione ex art. 500 c.p.p., comma 4, delle dichiarazioni in precedenza rese dalla persona offesa.
Nel caso in cui sorga il sospetto che il teste sia stato minacciato o subornato, si apre, infatti, un microprocedimento incidentale a forma libera, al cui esito il giudice pronuncia, come accaduto, un'ordinanza motivata in cui viene esplicitata la sussistenza o meno dei requisiti che legittimano l'acquisizione delle precedenti dichiarazioni ex art. 500 c.p.p., comma 4. Pacifico pare, inoltre, che il giudice possa adottare anche di propria iniziativa il provvedimento acquisitivo, ovviamente dopo avere accertato le situazioni di inquinamento probatorio, senza quindi la necessità di una richiesta di parte.
Questa Corte di legittimità ha in più occasioni precisato che le disposizioni dell'art. 500 c.p.p., commi 4 e 5, devono essere lette ed interpretate unitariamente, nel senso che la prima consente di desumere i fatti di violenza o minaccia od offerta di utilità al testimone sia da circostanze emerse prima e fuori del dibattimento sia, alternativamente, da circostanze emerse nel dibattimento, mentre la seconda richiede l'impulso di parte solo affinché il giudice disponga gli accertamenti richiesti sulle dette circostanze, ma non anche perché decida sulla acquisizione dei verbali contenenti le dichiarazioni rese nelle indagini preliminari (sez. 6, n. 37112 del 7.6.2004, Foriglio ed altri, rv. 230115 secondo cui in tema di contestazioni nell'esame testimoniale, al fine di valutare gli elementi concreti per ritenere che il testimone sia stato sottoposto a violenza, minaccia, offerta o promessa di danaro o altra utilità, l'avverbio "anche" contenuto nell'art. 500 c.p.p., comma 4, deve intendersi nel senso che le circostanze emerse in dibattimento possono essere di per sè sufficienti ad integrare la prova richiesta dalla norma, senza che siano necessari ulteriori elementi di prova). In altra condivisibile pronuncia si è specificato che l'acquisizione probatoria delle dichiarazioni rese in precedenza dal testimone è giustificata anche dall'emersione in dibattimento di circostanze che diano prova che il testimone è stato sottoposto a violenza, minaccia, offerta o promessa di denaro o altra utilità, senza che sia necessario che il giudice disponga specifici accertamenti, purché detti elementi siano concreti e quindi precisi nella loro consistenza materiale, univoci nel dimostrare che la reticenza è stata indotta da un'azione esterna alla libera scelta del testimone (sez. 2, n. 5997 del 22.1.2008, Atonna e altro, rv. 238911). In ragione della natura incidentale - e quindi sommaria - del procedimento istruttorio ex art. 500 c.p.p., comma 5, l'assunzione degli "elementi concreti" da cui desumere la violenza o la minaccia, che pure deve avvenire nel contraddicono tra le parti, tuttavia non soggiace alle regole fissate per l'acquisizione della prova in dibattimento (sez, 1, n. 11203 del 2.3.2007, Triassi, rv. 236546). Va sottolineato la procedura incidentale prevista dall'art. 500, comma 5, può essere attivata anche dopo l'esame del testimone, dal momento che il comma 4, riconosce l'eventuale rilevanza delle circostanze emerse "nel dibattimento", e quindi sino alla conclusione della relativa fase, ossia alla discussione finale, nei limiti consentiti dall'art. 523 c.p.p., comma 6. 3. Una questione da sempre dibattuta concerne il quantum di prova per ritenere accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 500 c.p.p., comma 4. Poiché la norma autorizza la lettura-acquisizione "anche per le circostanze emerse nel dibattimento" a taluno non è parso chiaro, infatti, se l'avverbio "anche" sia esclusivo, nel senso cioè che le circostanze emerse in dibattimento possano essere di per sè sufficienti per integrare la prova richiesta dal comma 4, ovvero aggiuntivo, nel senso che occorrono ulteriori elementi di prova. Come detto questa Corte Suprema ha già affermato in passato nella già citata sentenza 37112/2004 il principio, che va qui ribadito, che le circostanze emerse in dibattimento possano essere di per sè sufficienti a integrare il requisito ex art. 500 c.p.p., comma 4, senza che siano necessari ulteriori elementi di prova. Va qui aggiunto che nell'accertamento dell'intimidazione o della subornazione del teste si richiede perciò uno standard probatorio "intermedio": qualcosa di più di un semplice fumus, qualcosa di meno della prova che abbia la stessa consistenza di quella richiesta per il giudizio di condanna.
Tra questi due estremi, al giudice è perciò riconosciuto un certo margine di elasticità che deve essere ancorato ad elementi concreti e non di natura logica.
Questa Corte Suprema, in particolare, ha precisato che il grado della prova richiesta va individuato dal giudice in concreto, secondo uno standard probatorio che non può essere rappresentato dalla prova "al di là di ogni ragionevole dubbio", richiesta soltanto per il giudizio di condanna, ma neanche dal semplice sospetto (sez. 6, n. 27042 del 18.2.2008, Morabito, rv. 240971; sez. 6, n. 26904 del 23.3.2005, NI;
sez. 4, n. 7653 del 16.12.2004 dep. il 1.3.2005, Flotta, rv. 230881, che richiede uno standard probatorio di livello "elevato", ma non equivalente a quello necessario per giungere al giudizio di condanna, che faccia riferimento a elementi concreti e non a semplici sospetti e congetture.
In ogni caso, ai sensi dell'art. 546 c.p.p., comma 1, lett. e), il giudice dovrà motivare le circostanze in relazione alle quali è stata ritenuta accertata la minaccia o la subornazione del teste e la correttezza di tale motivazione può essere oggetto di sindacato di legittimità.
Il procedimento incidentale diretto ad accertare gli elementi concreti per ritenere che il testimone sia stato sottoposto a violenza, minaccia, offerta o promessa di denaro o di altra utilità al fine di non deporre o di deporre il falso, deve fondarsi su parametri di ragionevolezza e di persuasività, nel cui ambito può assumere rilievo qualunque elemento sintomatico della intimidazione subita dal teste, purché sia connotato da precisione, obiettività e significatività.
Nel solco di quest'interpretazione, si è ulteriormente chiarito che gli "elementi concreti" sulla base dei quali, anche se desunti soltanto da circostanze emerse in dibattimento, può ritenersi che il testimone sia stato sottoposto a violenza o minaccia affinché non deponga ovvero deponga il falso, non possono consistere in vaghe congetture o semplici elementi di sospetto, ma debbono raggiungere un quantum di natura indiziaria, caratterizzato da plausibilità logica, che, pur senza realizzare la condizione della certezza "al di là di ogni ragionevole dubbio", possa far presumere l'esistenza di un'intimidazione che abbia compromesso la genuinità della deposizione dibattimentale (pur con diverse sottolineature, cfr. sez. 2, n. 38894 del 16.9.2008, Dal Gesso, rv 241447; sez. 1 n. 11203 del 2.3.2007, Triassi, rv. 236546, la quale ha ritenuto insufficiente la mera modalità di deposizione;
sez. 2 n. 5997 del 22.1.2008, Atonna, rv. 238911, secondo cui non occorre che il giudice disponga specifici accertamenti, purché gli elementi siano concreti e univoci;
sez. 1 n. 29421 del 9.5.2006, Arena, rv 235103, sez. 6 n. 33951
dell'8.7.2005 Garacci, rv 232050). Questa Corte Suprema ha anche affermato il principio che nei procedimenti relativi ai reati di violenza sessuale, come quello di cui al caso che ci occupa, anche il riavvicinamento o la riappacificazione della persona offesa e dell'imputato possono costituire un "elemento concreto" idoneo ai sensi dell'art. 500 c.p.p., comma 4, ad incidere sulla genuinità della deposizione testimoniale della persona offesa nel senso che questa, non potendo rimettere la querela, essendo la stessa irrevocabile, potrebbe essere indotta a circoscrivere, limitare o revocare le dichiarazioni accusatorie in precedenza rese (sez. 3, n. 38109 del 3.10.2006, Guazzoni, rv. 235756).
Va ricordato, infine, che nel solco dell'insegnamento di cui alla sentenza della Corte costituzionale 137/2005, questa Corte Suprema ha affermato che la deroga al principio della formazione della prova in contraddittorio contenuta nell'art. 500 c.p.p., comma 4, si riferisce alle sole condotte illecite poste in essere sul dichiarante (quali la violenza, la minaccia o la subornazione), ma non a quelle realizzate dal dichiarante stesso, quale la falsa testimonianza anche nella forma della reticenza;
la Corte ha precisato che la "condotta illecita" reca impedimento alla esplicazione del contraddittorio inteso come metodo di formazione della prova, mentre l'autonoma scelta del teste di dichiarare il falso in dibattimento - come pure di tacere - non incide, di per sè, sulla lineare esplicazione di esso (sez. 2 n. 12481 del 4.3.2005, PG in e. Sarno, rv. 231593).
4. Se questi sono i principi giuridici affermati da questa Corte di legittimità nel corso degli anni in tema di presupposti per l'acquisibilità e l'utilizzabilità degli atti ai sensi dell'art. 500 c.p.p., comma 4, va detto che la Corte d'Appello di Napoli appare pienamente in linea con gli stessi.
La Corte territoriale offre sul punto una motivazione logica e congrua, e pertanto immune dai denunciati vizi di legittimità, laddove afferma che dette dichiarazioni sono state acquisite in quanto è emerso nel corso dell'incidente probatorio eseguito in data 21/5/2001 che GI viveva in un clima familiare violento e che la ragazza aveva più volte manifestato paura di rendere le dichiarazioni accusatorie nei confronti dell'odierno ricorrente. Proprio in sede di incidente probatorio - rilevano i giudici del gravame del merito - la persona offesa aveva chiarito di aver avuto paura nel rendere dichiarazioni accusatorie nei confronti del B. perché temeva, a fronte delle sue accuse, che vedevano anche il coinvolgimento, quantomeno perché presenti a taluno degli episodi, delle sue sorelle J. e V. , che queste ultime potessero essere allontanate dal nucleo familiare, così come riferitole dalla zia A. . Sicché, concludono i giudici dell'appello, la ragazza è apparsa senz'altro reticente nel momento in cui ha rinnegato il contenuto delle sue precedenti dichiarazioni, non soltanto affermando di aver inventato tutto quanto esposto, ma negando anche di ricordare gli avvenimenti precedentemente narrati in sè e anche, inspiegabilmente, il fatto di avere reso alcune dichiarazioni accusatorie relative a detti episodi, prima alla polizia giudiziaria e poi al PM (la Corte territoriale rimanda ai fogli 66 e 67 del verbale citato), di volta in volta contestatele.
Con ciò ha lasciato trasparire una volontà di rimuovere del tutto gli effetti delle sue precedenti dichiarazioni nei complesso riferite nelle indagini.
Viene evidenziato nella sentenza impugnata che ciò aveva evidentemente anche lo scopo di alleggerire la posizione dell'imputato, nei confronti del quale la ragazzina ha mostrato anche in sede di incidente probatorio il permanere di un'evidente affetto (si rimanda a pag. 68 dove la persona offesa, riferendosi al B. , aveva affermato "quello mi vuole bene").
Ancora, in maniera logica e congrua la Corte territoriale motiva l'ordinanza pronunciata - di cui a pag. 69 dell'udienza di incidente probatorio del 21/5/2001 - con riferimento ad un "clima tale da incidere senz'altro sulla ragazzina e portarla per timore a ritrattare le accuse nei confronti del cognato". Viene anche ricordato come tale situazione di fatto risulti descritta anche dalla consulente tecnica della D.S. , la quale aveva dichiarato che la ragazza era in uno stato di evidente preoccupazione che le vicende raccontate potessero portare all'allontanamento delle sorelle dal nucleo familiare, evenienza che già in passato si era registrata per altri quattro minori del medesimo nucleo familiare, posti in stato di adozione.
Questi timori - motiva la corte d'appello confutando in maniera logica lo specifico motivo di gravame sul punto - "erano senz'altro diretti anche nei confronti del B. , come dimostra il comportamento di tutte le ragazzine in epoca immediatamente prossima alla denuncia e come emerge dalla consulenza tecnica acquisita in atti". Viene riportato il punto di cui a pag. 13 della relazione della consulente D.S. da cui risulta che già in data 20/1/2001, dopo la denuncia sporta ai carabinieri per la prima volta, in occasione di un incontro con la consulente, la persona offesa si era mostrata preoccupata delle reazioni del cognato e aveva manifestato il timore di incontrario per strada a (IS) .
5. Anche l'eccepita incapacità a testimoniare da parte della dr.ssa D.S. ha ottenuto in sede di motivazione della sentenza impugnata una riposta congrua e coerente, e pertanto immune dai denunciati vizi di legittimità (cfr. pagg. 16-17 del provvedimento impugnato). I giudici del gravame del merito ricordano, infatti, che la D.S. aveva partecipato al procedimento presenziando all'audizione della minore il 15.5.2000 non quale ausiliario del PM, bensì come esperto. Solo successivamente, in data 11.12.2000, era stata nominata consulente del Pm, veste nella quale è stata sentita in dibattimento ai sensi dell'art. 501 c.p.p.. Va detto che è ormai da tempo superato l'orientamento di questa Corte ricordato in ricorso che aveva affermato l'incompatibilità ad assumere sia l'ufficio di testimone (art. 197 c.p.p., lett. d) che quello di consulente tecnico (art. 225 c.p.p., comma 3) per l'esperto di neuropsichiatria infantile che avesse partecipato quale ausiliario all'assunzione delle sommarie informazioni rese al Pubblico ministero dal minorenne offeso dal reato, sui presupposto che lo svolgimento di tale compito, da parte dell'ausiliario, comportasse una valutazione sull'attendibilità della persona offesa dalla quale necessariamente derivava l'incapacità a testimoniare su qualsiasi tema che a detta attendibilità inerisse (così sez. 3, n. 4256 del 26.11.2001 dep. il 6.2.2002, Er Regraui, rv. 221052: conf. sez. 3, n. 22935 del 27.3.2003, Chiapperini, rv. 225376; sez. 3, n. 45976 del 16.11.2005, Lazzini, rv. 233066).
Secondo tali pronunce, la soluzione dell'incompatibilità s'imponeva per il fatto che la ratio della norma sull'incompatibilità a testimoniare è quella di ^assicurare la genuinità e la spontaneità della fonte testimoniate per preservarla dal pericolo che colui che depone rappresenti i fatti secondo una sua elaborazione soggettiva influenzata dall'opinione che si sia latta presenziando e contribuendo dall'interno direttamente alla formazione di uno o più atti processuali".
Ciò posto, si osservava che l'esperto di neuropsichiatria infantile, nominato ausiliario del pubblico ministero, "contribuisce alla formazione di un assai rilevante atto del processo, la assunzione a sommarie informazione della persona minore offesa, e non certamente in un ruolo passivo o secondario, ma in posizione di assoluta centralità", sicché si riteneva non fosse "giuridicamente ammissibile che nel corso del giudizio assuma la veste di testimone quello stesso ausiliario del pubblico ministero che, nell'ambito dello stesso procedimento, abbia contribuito ad un rilevante atto di indagine... con il compito di sollecitare il minore a raccontare i fatti e raccoglierne la deposizione, ovviamente valutandone anche l'attendibilità".
Come ricorda la Corte territoriale, tuttavia, questa Corte Suprema ha affermato ormai da diversi anni il principio contrario - che va qui ribadito - secondo cui non è incompatibile ad assumere l'ufficio di testimone l'esperto di neuropsichiatria infantile che abbia partecipato all'assunzione delle sommarie informazioni rese al P.M. dal minorenne offeso dal reato, in quanto non annoverabile tra gli ausiliari del P.M. stesso (sez. 3, n. 42721 del 9.10.2008, Amicarelli, rv. 241426).
In altra pronuncia successiva è stato poi precisato che non sussiste alcuna incompatibilità a testimoniare, nel processo a carico di un minore vittima di abusi sessuali, dello psicologo psicoterapeuta prima nominato dal Tribunale dei Minorenni con l'incarico di seguire il minore abusato e, poi, dal P.M. quale consulente tecnico nel procedimento penale, in quanto la nozione di "ausiliario" (art. 197 c.p.p., comma 1, lett. d)) deve essere intesa nel suo significato tecnico, non potendo in essa ricomprendersi soggetti che detta funzione non rivestono (sez. 3, n. 24294 del 7.4.2010, D.S.B., rv. 247869; conf. sez. 3, n. 3845 del 3.12.2010 dep. il 2.2.2011, rv. 249406; sez. 3, n. 3055 del 27.11.2012 dep. il 21.1.2013, T., rv. 254137).
E nemmeno vi è incompatibilità ad assumere l'ufficio di testimone per le "persone idonee" indicate dal minore ed ammesse dall'autorità giudiziaria procedente a presenziare al suo esame (art. 609 decies c.p.), in quanto hanno la funzione di assicurare l'assistenza affettiva e psicologica del minore stesso, (così questa sez. 3, n. 20252 del 16.4.2009, L.R., rv. 243629, fattispecie nella quale l'assistenza era curata da una psicomotricista-logopedista che aveva seguito la vittima per problemi legati al bilinguismo ed all'obesità).
Va rilevato che, condivisibilmente, nella sentenza 3055/2013, che ha ritenuto di dover confermare il più recente orientamento, mostrando, senza ulteriori approfondimenti, di condividere le considerazioni di ordine testuale poste a suo fondamento, è stato deciso di non rimettere la questione alle Sezioni Unite atteso che il contrasto interno alla sezione appariva (e, va qui aggiunto, appare) in via di soluzione.
6. Come già affermato dalla citata sentenza 42721/2008 l'esperto - e tal era, evidentemente la dr.ssa D.S. allorquando ha assistito alle s.i.t. rese dalla persona offesa e poi alla sua visita medica- non può essere assimilato alla categoria degli ausiliari. Tali ultime figure vanno, infatti, intese in senso stretto, al fine di non creare deroghe arbitrarie al principio generale per cui chiunque può rendere testimonianza, a meno che non sia espressamente prevista dalla legge un'incompatibilità, che, tuttavia, si caratterizza come eccezione.
Già il codice di procedura penale del 1930, attraverso l'art. 450 c.p.p., individuava i soggetti ausiliari del giudice o del p.m.
rispettivamente nei cancellieri e segretari, mentre nell'elaborazione del nuovo codice di procedura penale si è preferito ricorrere alla nozione unitaria di "ausiliario", che perciò viene a sostituire quella di "cancelliere" e "segretario".
L'art. 126 c.p.p., secondo cui il giudice, in tutti gli atti ai quali procede è assistito dall'ausiliario a ciò designato a norma dell'ordinamento, adopera quest'ultima espressione in senso strettamente tecnico. E ciò appare chiaro anche dalla lettera e dallo spirito di altre norme, quali l'art. 135 c.p.p., l'art. 136 c.p.p., l'art. 373 c.p.p., comma 6, l'art. 480 c.p.p., l'art. 494 c.p.p., l'art. 510 c.p.p., da cui si ricava univocamente che l'ausiliario è necessariamente un collaboratore intra neo all'amministrazione della Giustizia, cui non possono assimilarsi professionalità esterne, come l'esperto in neuropsichiatria infantile e, persi no, il personale di polizia giudiziaria. Nell'alveo di un'interpretazione letterale e restrittiva del concetto di "ausiliario", da individuarsi nella specifica figura di collaboratore del giudice intraneo all'apparato amministrativo dell'Amministrazione della Giustizia si collocano anche altre pronunce di questa Corte Suprema, pur riguardanti diverse materie, quali sez. 3 n. 8377 del 17.1.2008, Scarlassare e altro, rv. 239282, che ha escluso l'incompatibilità con l'ufficio di testimone per il consulente tecnico incaricato dal P.M., non rivestendo costui la qualità di ausiliario dell'organo inquirente, ritenendo "tale solo l'ausiliario in senso tecnico che appartiene al personale della segreteria o della cancelleria dell'ufficio giudiziario e non già un soggetto estraneo all'amministrazione giudiziaria che si trovi a svolgere, di fatto ed occasionalmente, determinate funzioni previste dalla legge".
O anche tutte quelle pronunce che, affermando che la mancata sottoscrizione del decreto di citazione a giudizio da parte dell'ausiliario del pubblico ministero costituisce mera irregolarità e non comporta alcuna nullità, in quanto non e espressamente prevista dall'art. 552 c.p.p., comma 2, e non rientra tra le previsioni generali di cui all'art. 178 c.p.p., implicitamente configurano l'ausiliario come un soggetto che contribuisce alla formazione dell'atto procedimentale, proprio perché intraneo all'amministrazione giudiziaria (cfr. ex plurimis, sez. 3, n. 45818 del 23.10.2012, Borzellino, rv. 253874).
7. Al rigetto del ricorso consegue, exlege, la condanna al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52, in quanto imposto dalla legge.
Così deciso in Roma, il 28 maggio 2014.
Depositato in Cancelleria il 19 giugno 2014