Articolo 480 del Codice di procedura penale
Articolo 412Articolo 415 bis
Versione
24 ottobre 1989
Art. 480. Verbale di udienza 1. L'ausiliario che assiste il giudice redige il verbale di udienza, nel quale sono indicati:
a) il luogo, la data, l'ora di apertura e di chiusura dell'udienza;
b) i nomi e i cognomi dei giudici;
c) il nome e il cognome del rappresentante del pubblico ministero, le generalita' dell'imputato o le altre indicazioni personali che valgono a identificarlo nonche' le generalita' delle altre parti e dei loro rappresentanti, i nomi e i cognomi dei difensori.
2. Il verbale di udienza e' inserito nel fascicolo per il dibattimento.
Entrata in vigore il 24 ottobre 1989
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