Versione
24 ottobre 1989
24 ottobre 1989
Art. 480. Verbale di udienza 1. L'ausiliario che assiste il giudice redige il verbale di udienza, nel quale sono indicati:
a) il luogo, la data, l'ora di apertura e di chiusura dell'udienza;
b) i nomi e i cognomi dei giudici;
c) il nome e il cognome del rappresentante del pubblico ministero, le generalita' dell'imputato o le altre indicazioni personali che valgono a identificarlo nonche' le generalita' delle altre parti e dei loro rappresentanti, i nomi e i cognomi dei difensori.
2. Il verbale di udienza e' inserito nel fascicolo per il dibattimento.
a) il luogo, la data, l'ora di apertura e di chiusura dell'udienza;
b) i nomi e i cognomi dei giudici;
c) il nome e il cognome del rappresentante del pubblico ministero, le generalita' dell'imputato o le altre indicazioni personali che valgono a identificarlo nonche' le generalita' delle altre parti e dei loro rappresentanti, i nomi e i cognomi dei difensori.
2. Il verbale di udienza e' inserito nel fascicolo per il dibattimento.
Commentari • 14
- 1. Art. 226 del Codice di procedura civile Commentato Onlinehttps://www.filodiritto.com/ · 210.36964
Contenuto della sentenza Il collegio, con la sentenza che rigetta la querela di falso, ordina la restituzione del documento e dispone che, a cura del cancelliere, sia fatta menzione della sentenza sull'originale o sulla copia che ne tiene luogo; condanna inoltre la parte querelante a una pena pecuniaria non inferiore a euro 2 e non superiore a euro 20 [Codice di procedura civile 179]. Con la sentenza che accerta la falsità il collegio, anche d'ufficio, dà le disposizioni di cui all'articolo 480 del codice di procedura penale.
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Giurisprudenza • 164
- 1. Cass. pen., sez. VI, sentenza 29/09/2021, n. 35690Provvedimento: […] Pertanto, il dedotto ritardo da parte dell'ufficio nel deposito delle trascrizioni delle fonoregistrazioni delle attività svolte nel corso dell'udienza non assume rilevanza, essendo altro il documento di cui è stata rilevata l'omessa l'allegazione, ovvero il verbale dell'udienza previsto dall'art. 480 cod. proc. pen. 2 Né si può ritenere che tale atto fosse superfluo in assenza delle trascrizioni, essendo sufficiente e necessaria, ai fini della verifica del rispetto dei termini per la presentazione della dichiarazione previsti dall'art. 38 cod. proc. pen., l'allegazione del verbale dell'udienza in cui sono descritte sinteticamente le richieste delle parti processuali, […]Leggi di più...
- condanna spese processuali·
- inammissibilità ricorso·
- impossibilità oggettiva allegazione·
- art. 41 cod. proc. pen.·
- mancata allegazione documenti·
- trascrizioni fonoregistrazioni·
- art. 606 cod. proc. pen.·
- verbale udienza·
- ricusazione del giudice·
- art. 38 cod. proc. pen.