Cass. pen., sez. I, sentenza 06/04/2004, n. 37066
CASS
Sentenza 6 aprile 2004

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A norma dei commi terzo, quarto, quinto dell'art. 500 cod. proc. pen., è legittimo, ai fini della valutazione della credibilità del testimone, il giudizio comparativo tra dichiarazioni procedimentali e dichiarazioni dibattimentali divergenti. Le dichiarazioni testimoniali rese in fase di indagini possono concorrere a formare, ai sensi dell'art. 500, comma quarto cod. proc. pen. il legittimo convincimento del giudice e possono dunque essere acquisite e valutate ai sensi della norma citata, se sia ritenuta la sussistenza di elementi concreti indicativi di subite pregresse intimidazioni da parte del testimone . (Fattispecie in cui gli elementi concreti dell'intimidazione sono stati desunti dal comportamento processuale del testimone e dall'incongruità delle sue affermazioni in sede dibattimentale, che hanno trovato supporto nei verbali di atti d'indagine del P.M. o della difesa, non ancora formalmente acquisiti, in considerazione della libertà delle forme di accertamento consentite al giudice, che non va confuso con un giudizio incidentale su reati di minaccia, violenza o subornazione nei confronti di specifici responsabili).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 06/04/2004, n. 37066
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 37066
    Data del deposito : 6 aprile 2004

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