Sentenza 6 aprile 2004
Massime • 1
A norma dei commi terzo, quarto, quinto dell'art. 500 cod. proc. pen., è legittimo, ai fini della valutazione della credibilità del testimone, il giudizio comparativo tra dichiarazioni procedimentali e dichiarazioni dibattimentali divergenti. Le dichiarazioni testimoniali rese in fase di indagini possono concorrere a formare, ai sensi dell'art. 500, comma quarto cod. proc. pen. il legittimo convincimento del giudice e possono dunque essere acquisite e valutate ai sensi della norma citata, se sia ritenuta la sussistenza di elementi concreti indicativi di subite pregresse intimidazioni da parte del testimone . (Fattispecie in cui gli elementi concreti dell'intimidazione sono stati desunti dal comportamento processuale del testimone e dall'incongruità delle sue affermazioni in sede dibattimentale, che hanno trovato supporto nei verbali di atti d'indagine del P.M. o della difesa, non ancora formalmente acquisiti, in considerazione della libertà delle forme di accertamento consentite al giudice, che non va confuso con un giudizio incidentale su reati di minaccia, violenza o subornazione nei confronti di specifici responsabili).
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 06/04/2004, n. 37066 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 37066 |
| Data del deposito : | 6 aprile 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. SOSSI Mario - Presidente - del 06/04/2004
Dott. FAZZIOLI Edoardo - Consigliere - SENTENZA
Dott. BARDOVAGNI Paolo - Consigliere - N. 447
Dott. GIRONI Emilio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. GRANERO Francantonio - Consigliere - N. 043079/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO CORTE APPELLO di MESSINA;
nei confronti di:
1) EN IC N. IL 21/02/1960;
2) EN FR N. IL 13/09/1981;
3) NA TE N. IL 14/02/1978;
4) GE GI N. IL 07/02/1979;
avverso SENTENZA del 13/05/2003 CORTE ASSISE APPELLO di MESSINA;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. Bardovagni;
sentite le conclusioni del P.G., Dott. CIANI G.;
uditi i difensori, Avv. Tommaso Calderone per AR SC, Salvatore Stroscio per TI AN, SC Traclò per AR EL e BO RI;
Osserva:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Alle 4 circa del. 30.10.1999 la P.S. di Messina, informata da una telefonata anonima, rinveniva presso il villaggio di Faro Superiore i corpi di due persone attinte da colpi di pistola al capo: LA CO, ormai senza vita, e GE AN, che poteva essere salvato da un intervento chirurgico. Le indagini immediatamente avviate consentivano di acquisire elementi circa l'operatività nella zona di un "clan" familiare dedito al traffico di cocaina e marijuana, capeggiato da EN EL, nel quale erano inseriti i di lui figli SC e RO (quest'ultimo minorenne), NA RI e, quale acquirente spacciatore, lo stesso LA. L'eliminazione di questi - verosimilmente a seguito di insolvenza - veniva ascritta dagli investigatori a mandato di EN EL, mentre i figli ed il NA venivano identificati per gli autori materiali. Quanto al GE, l'ipotesi formulata era che egli avesse consentito a partecipare ad una "lezione" nei confronti del LA, prelevando la pistola e accompagnandolo sul luogo dell'agguato; i correi avevano peraltro deciso anche la sua eliminazione. All'esito delle indagini EN EL e SC e NA RI venivano rinviati a giudizio dinanzi alla Corte d'Assise di Messina per rispondere dell'omicidio e del tentato - omicidio -, con l'aggravante della premeditazione, di concorso nel porto di pistola, aggravato ex art. 61 n. 2 C.P., nonché del delitto associativo e di reati - fine;
GE AN di concorso anomalo nell'omicidio e di spaccio continuato di marijuana.
Al dibattimento molte persone sentite nel corso delle indagini o rifiutavano di rispondere, adducendo ipotesi di esenzione, o rendevano deposizioni apparse reticenti;
la Corte, ravvisando concreti elementi di diffusa e pesante intimidazione, acquisiva le dichiarazioni precedentemente rese ai sensi dell'art. 500, co. 4, C.P.P. (ciò avveniva dopo l'entrata in vigore della L.
1.3.2001 n. 63). Quanto al GE, va chiarito che questi fu dapprima sentito dalla P.G. come teste;
al momento in cui riferì di avere accompagnato i coimputati che intendevano dare una "lezione" al LA gli venne assicurata l'assistenza di un difensore. Al dibattimento veniva accolta la richiesta, formulata dal P.M. ex art. 507 C.P.P., di esame testimoniale del predetto nella (sola) qualità
di persona offesa. Con la sentenza di primo grado in data 25.3.2002 EN EL veniva assolto ex art. 530, co. 2, C.P.P. dagli addebiti concernenti l'omicidio consumato e tentato e condannato per il reato associativo ed alcuni delitti-fine, in continuazione;
EN SC era riconosciuto responsabile di concorso anomalo nell'omicidio" e di concorso pieno nel porto illegale di pistola, escluse le aggravanti, nonché del reato associativo - concesse per tutti le attenuanti generiche - ed assolto dagli altri addebiti per non aver commesso i fatti;
NA RI era giudicato colpevole dei reati di omicidio e tentato omicidio premeditati e porto illegale d'arma,- in continuazione, con attenuanti generiche prevalenti, nonché del delitto associativo, ed assolto dai reati fine;
GE AN era ritenuto responsabile di concorso anomalo nell'omicidio LA - escluse aggravanti - e dei fatti di spaccio, ritenuti di lieve entità, concesse, per entrambi i reati le attenuanti generiche. Proponevano appello gli imputati ed il Procuratore della Repubblica, quest'ultimo nei confronti di EN EL limitatamente agli addebiti concernenti gli omicidi - continuato e tentato - e l'arma, nei confronti di EN SC riguardo al ritenuto concorso anomalo, anziché pieno, nei confronti del NA per la concessione delle attenuanti generiche e la ritenuta prevalenza. Con la sentenza in epigrafe la Corte d'Assise di Appello di Messina ha preliminarmente esaminato e disatteso una nutrita serie di eccezioni di inutilizzabilità del materiale probatorio acquisito e valutato dal primo giudice. Ha confermato l'assoluzione di EL EN dagli addebiti concernenti la vicenda del 30.10.1999, rilevando che la sua posizione apicale in ambito associativo ed i contatti intrattenuti quella notte mediante cellulare con i figli non avevano l'univoca valenza indiziante ritenuta dal P.M.. Infatti, il figlio minore RO aveva una sua spiccata capacità criminale e godeva di larga autonomia nel traffico di stupefacenti, come comprovato da un'intercettazione ambientale del 14.4.1999 (conversazione sull'autovettura di DA NF). Nè, d'altronde, era pienamente chiarito il movente dei due fatti di sangue. Quanto ai contatti telefonici notturni, essi erano comprovati dai tabulati anche in date diverse da quella dei delitti, e verosimilmente riconducibili al controllo dello spaccio, che l'imputato, essendo allora agli arresti domiciliari, doveva seguire a distanza. Il fatto poi che manchino contatti in coincidenza con l'orario dei fatti criminosi è di neutro significato, non risultando chiamate immediatamente successive in senso inverso da parte degli esecutori. Quanto alla materiale esecuzione dei delitti, viene evidenziato un dato certo, desunto dalla videocassetta di un distributore di carburanti, dal quale risulta che LA, GE ed il teste DE GI vi si erano recati per rifornire il ciclomotore in possesso del primo alle 3.15. Lo DE riferì nella fase investigativa di avere incontrato gli altri intorno alle 2.30 - 2.40 e di avere poco dopo notato una vettura FIAT Uno su cui si trovavano RO AR ed il NA;
il LA si era avvicinato a costoro e aveva preso appuntamento per un momento successivo della nottata (la disponibilità di una vettura di quel tipo da parte di RO AR e del NA è confermata dal teste RA LU). In seguito, secondo lo DE, si erano recati al distributore e poi, verso le 3.30 -3.40, presso un bar, ove avevano trovato in attesa SC EN, col quale si erano allontanati. Va precisato che tali dichiarazioni risultano dapprima (30.10.1999) acquisite dalla Polizia non a verbale ma, a seguito di timori manifestati dal teste, con una "intercettazione ambientale" debitamente trascritta, e solo successivamente (2.11.1999) vi è stata anche una formale verbalizzazione. Al dibattimento lo DE ha sostanzialmente ritrattato e attribuito l'indicazione degli EN e del NA a suggestione degli inquirenti. Altro teste a nome ON PP, sentito nelle forme di rito dalla P.S., ha riferito di avere chiamato, la sera del 29.10.1999, il suo amico GE per uscire insieme (la comunicazione, ad ore, 21.10, è comprovata dal tabulato); questi era giunto su una FIAT Uno bianca guidata da SC EN;
mentre viaggiavano insieme aveva sentito i due accompagnatori che parlavano di "una lezione" da dare e l'EN aveva aggiunto che dovevano andare a prendere "quella cosa che avevano sotterrato". Al dibattimento il teste ha affermato che il giovane insieme al GE si chiamava SC, ma non si trattava dell'EN (che, contraddittoriamente, sostiene di non conoscere). Infine, il GE, sentito il 1.12.1999, subito dopo la dimissione dall'ospedale, ha confermato l'incontro con il LA e - dopo il rifornimento di carburante nel luogo indicato dallo DE - con EN SC, che era in compagnia del fratello RO e del NA;
RO aveva chiesto al LA se aveva "quei soldi" e, poiché non ne disponeva, lo invitava a seguirlo dove si poteva rubare una moto (il dichiarante riferiva anche che il LA era assiduamente rifornito di droga dagli AR, e da qualche mese aveva difficoltà di pagamento). Erano partiti tutti su diversi ciclomotori e il GE, avvicinatosi al mezzo di SC EN per sapere le ragioni della spedizione, apprese da lui die era. prevista una "lezione" al LA. Lasciati i ciclomotori all'ingresso di una cooperativa edilizia, avevano raggiunto un portone all'esterno del quale era parcheggiata una motocicletta, che era stata indicata al LA come quella da rubare. Mentre la vittima si chinava per esaminarla, erano stati esplosi dei colpi, EN SC si era dato alla fuga e il GE aveva visto - riflessa nel vetro dell'ingresso - la sagoma di RO AR che sparava nella sua direzione. Come si è accennato, il dichiarante era stato sentito nella veste testimoniale di persona offesa al dibattimento e aveva addotto un'amnesia; circostanza peraltro esclusa dalla precisione del racconto, dall'esame peritale appositamente disposto onde verificarne la capacità mentale ai sensi dell'art. 196 C.P.P. e da un'intercettazione disposta in altro procedimento - in relazione all'ipotesi criminosa di cui all'art. 377 bis C.P. - nell'abitazione familiare, dalla quale risulta che egli concorda con il padre di simulare in giudizio una inesistente menomazione. Che il gruppo degli AR nutrisse sentimenti non amichevoli nei confronti del LA emerge anche dalle dichiarazioni della madre TO EL - la quale riferisce che NA RI aveva in passato aggredito lui ed altri ragazzi che spacciavano "erba" in via Manzoni - e di NT PP, che aveva parlato di un divieto di spaccio imposto da AR RO in via Manzoni, ove "comandava lui", nonché di timori per la sua vita confidatigli dal LA. È da notare che l'esame del NT era stato "registrato a sua insaputa dalla P.S.... essendosi egli opposto alla verbalizzazione della sua dichiarazione". In seguito gli AR avevano comunque intrattenuto rapporti di fornitura di stupefacente con il LA, riferiti - oltre che dal GE - dalla madre e dal teste CA IO, le cui dichiarazioni, rese nella fase delle indagini, erano state acquisite per sopravvenuta irripetibilità (grave incidente stradale con trauma cranico e plausibile amnesia); essendo la vittima dedita al consumo in proprio, oltre che allo spaccio, è ritenuto verosimile che si sia resa insolvente e sia stata perciò eliminata. Quanto all'attentato al GE, non era individuabile uno specifico movente, ma la sua presenza poteva essere utile per rassicurare il LA e indurlo a seguire il gruppo.
Tanto premesso, la sentenza di appello ritiene comprovata la responsabilità del NA ed esclude, sulla base della espletata perizia, una apprezzabile menomazione della capacità di intendere e di volere. L'eccezione di nullità al proposito sollevata, per essersi il perito avvalso della collaborazione di uno psicologo di sua scelta, è ritenuta infondata sia perché vi era stata espressa autorizzazione a valersi di ausiliario, sia perché tutte le attività diagnostiche erano state direttamente compiute dal perito stesso. Viene esclusa la premeditazione, non essendo acquisiti elementi circa il tempo trascorso tra l'ideazione e l'esecuzione del proposito criminoso;
d'altra parte, i dati acquisiti deponevano per una piena condivisione degli obbiettivi della spedizione, sicché non era proponibile, per questo imputato, l'ipotesi del concorso anomalo. Quanto ad EN SC, viene condivisa, alla stregua degli elementi probatori sopra menzionati, l'opinione del primo giudice circa il suo convincimento di partecipare ad una semplice "lezione";
non si ravvisa tuttavia il concorso anomalo, sul rilievo che questo richiede un rapporto di causalità anche psicologico tra il reato voluto e quello più grave posto in essere dai concorrenti, che deve potersi rappresentare come sviluppo logicamente prevedibile, alla luce della normale esperienza umana, dell'altro. Nel caso di specie la perizia psichiatrica espletata, pur escludendo una grave menomazione intellettiva, aveva posto in evidenza un notevole "deficit" di capacità critiche ed una personalità gregaria;
il soggetto, appena maggiorenne, non era quindi dotato della necessaria capacità di valutazione e previsione. L'imputato viene perciò assolto dall'omicidio perché il fatto non costituisce reato;
viene confermata la condanna per il porto illegale della pistola, essendo agevolmente desumibile dalla deposizione del ON che l'oggetto sotterrato da prendere per "la lezione" era un'arma. Quanto al GE, la sua responsabilità come concorrente anomalo è confermata, essendo assodato che egli - con normali capacità critiche al momento del fatto - era cosciente di partecipare ad una spedizione punitiva, e che i suoi compagni disponevano di un'arma, onde era in grado di prevedere l'eventualità di eccessi nella condotta lesiva concordata.
Il ordine al reato associativo, la sussistenza del gruppo stabilmente organizzato, seppure a livello elementare, e dedito allo spaccio di stupefacenti viene desunta dalle ricordate dichiarazioni del GE, della TO, del NT e del CA, nonché
dall'intercettazione ambientale fra AR RO e NF DA, indicative sia di una continuità di rapporti con gli spacciatori, sia della diretta gestione della zona d'interesse del sodalizio con estromissione anche violenta di soggetti non affidabili. La veste direttiva di EL EN è affermata in ragione dell'età e dell'esperienza maturata, risultante da precedenti specifici, nonché dagli assai numerosi contatti telefonici di cui si è già detto, indicativi di un capillare interessamento alle attività dei consociati nel periodo in cui era ristretto agli arresti domiciliari. I singoli reati -fine si ritengono comprovati dalle fonti ora ricordate. Tuttavia, gli episodi di spaccio accertati investono modesti quantitativi, e viene quindi applicata l'attenuante del fatto di lieve entità; ciò considerato, e tenuto conto della scarsa articolazione organizzativa del gruppo, anche il reato associativo viene ricondotto alla meno grave ipotesi di cui al co. 6 dell'art. 74 D.P.R.
9.10.1990 n. 309. I menzionati precedenti sono ritenuti ostativi alle attenuanti generiche;
la pena complessiva determinata, su una base di sei anni per il reato associativo, in 9 anni di reclusione ed euro 3.500 di multa. Quanto al NA, la concessione delle attenuanti generiche da parte del primo giudice è ritenuta condivisibile in ragione della misera situazione socio - culturale e dei modesti precedesti, considerata anche l'esclusione della premeditazione. La pena per i tre reati in continuazione è determinata - muovendo dalla base di 21 anni per l'omicidio consumato, operata la riduzione massima per le attenuanti generiche e gli aumenti ex art. 81 C.P. - in anni 19, mesi 10 di reclusione, euro 220 di multa;
per la partecipazione associativa vengono inflitti un anno e 4 mesi di reclusione (base due anni, riduzione di un terzo per le attenuanti).
Quanto ad EN SC le pene per i residui reati vengono determinate in anni due di reclusione ed euro 200 di multa per il porto illegale d'arma e in anni uno e mesi quattro di reclusione per il reato associativo (in entrambi i casi previa riduzione di un terzo delle pene base in forza delle attenuanti generiche). Ricorre per cassazione il P.G. del distretto nei confronti degli EN e del NA;
censura con un primo motivo, per illogicità del discorso giustificativo, la conferma dell'assoluzione di EL EN per l'omicidio consumato e tentato e il porto d'arma, essendo la sua responsabilità inequivocamente comprovata dal ruolo apicale nella rudimentale organizzazione, dalla causale inerente agli interessi del gruppo, dalle minacce a nome di questo in precedenza rivolte al LA, da rapporti diretti tra l'imputato e la vittima e dall'insolvenza della stessa, dall'interruzione dei contatti telefonici in coincidenza con l'orario del delitto. Con altro motivo viene censurata l'assoluzione di EN SC dall'omicidio LA, posto che egli era ritenuto partecipe del gruppo cui risaliva la causale e aveva anticipatamente comunicato l'intenzione di impartire "una lezione" al GE, convincendolo ad accompagnare la vittima, in ogni caso, doveva quanto meno ravvisarsi il concorso anomalo, sulla scorta della situazione percepibile a persona di normali capacità intellettive (capacità non seriamente alterate nel soggetto). Con un terzo motivo è censurato il riconoscimento delle attenuanti della lieve entità per il reato associativo ed i delitti fine, sulla base di alcuni soltanto degli indici previsti dalla legge, sicché non era ravvisabile la minima offensività dei fatti. Illogica è altresì qualificata, con ulteriore doglianza, l'esclusione della premeditazione nei confronti del NA, la cui condotta prima del fatto era indicativa di un proposito criminoso già maturato e rimasto fermo almeno per alcune ore. Infine, la concessione al predetto delle attenuanti generiche prevalenti è ritenuta ingiustificata in presenza di rilevanti elementi in contrario non considerati (motivi abbietti, delitto efferato di criminalità organizzata, personalità antisociale, condotta processuale tesa a negare l'evidenza).
Hanno altresì proposto ricorsi per cassazione gli Avv. Luigi AUTRU RYOLO nell'interesse di EN SC e SC TRACLÒ nell'interesse di NA RI ed EN EL;
i due gravami sono in gran parte suscettibili di unitaria esposizione e disamina, perché molte questioni sono trattate in termini identici o comunque convergenti (vedi le corrispondenze tra i motivi 1, 2, 3, 4 e 5 del primo ricorso e quelli 1, 2, 5, 8, 4 e 9 del secondo).
La prima questione sollevata, sotto il profilo di plurime violazioni delle leggi processuali e di, vizio della motivazione, riguarda l'utilizzabilità degli elementi valutati ai fini della decisione. Non poteva ritenersi che sussistessero elementi concreti circa minacce o pressioni subite dai testi le cui dichiarazioni - rese nella fase delle indagini - erano state acquisite ai sensi del co. 4 dell'art. 500 C.P.P., ben potendo il loro contegno processuale essere ricondotto ad un ambiente socialmente degradato e permeato delle regole dell'omertà, operanti senza necessità di specifica intimidazione, di fatto indimostrata e desunta da ragioni di mero sospetto o da elementi concernenti la famiglia del GE e non estensibili agli altri soggetti sentiti come testi. Nè, d'altra parte, era ammissibile l'applicazione nei confronti del detto GE - che doveva considerarsi parte nel giudizio e quindi soggetto semmai alla disciplina dell'art. 503 C.P.P. - la regolamentazione prevista al co. 4 del precedente art. 500, in quanto non richiamata. Egli, nella qualità di coimputato del medesimo reato (omicidio LA), mai avrebbe potuto essere sentito come teste, ostandovi il divieto di cui alla lett. a) dell'art. 197 C.P.P.; ove pure fosse astrattamente possibile la scissione tra la veste di coimputato e di persona offesa da altro reato, andava considerato lo stretto ed inscindibile nesso probatorio tra i due fatti, sicché si incorreva comunque nell'ulteriore divieto sancito alla lettera b), seconda ipotesi, della stessa disposizione. Analoghe ragioni impedivano l'acquisizione - pure disposta - delle dichiarazioni dei genitori del GE, che avevano inteso esercitare la facoltà di astensione di cui all'art. 199 C.P.P., mentre l'intercettazione eseguita presso la loro abitazione doveva ritenersi illegittima sia perché volta ad eludere l'esercizio di tale facoltà, sia perché costituente attività integrativa di indagine fuori dei casi consentiti dagli artt. 430 e 430 bis del codice di rito. Quanto poi alle dichiarazioni di CA IO - acquisite, come si è detto, per irripetibilità - esse erano viziate dalla mancata nomina di un difensore al momento in cui aveva riferito di avere ricevuto stupefacente dal LA per poi cederlo a un terzo e, in seguito, si era confessato autore del furto di un ciclomotore. Infine, lo DE, essendo l'ultima persona vista insieme alle vittime, era stato oggetto di indagini nell'immediatezza dei fatti, sicché il suo esame doveva avvenire nelle forme previste dall'art. 210 C.P.P.. Con altro motivo (sub 3 nel ricorso per EN SC e sub 5 nell'altro - parte concernente il NA) viene censurata la violazione dell'art. 192 C.P.P. e la carente motivazione in ordine all'omicidio LA e - per il NA - al porto dell'arma. Il movente era stato solo congetturalmente individuato, e la sentenza impugnata riconosce che non vi era un concreto sostegno probatorio. Le dichiarazioni del GE erano state acquisite mentre egli era appena uscito dal coma e si era limitato ad assentire passivamente alle domande dei verbalizzanti;
necessitavano perciò di attenta verifica e, data la sua veste di coimputato, dovevano essere valutate ex art. 192, co. 3, C.P.P.. Non era stata accolta la richiesta di risentire il ON per chiarire le divergenze fra la versione originaria e quella resa al dibattimento. Le dichiarazioni degli altri testi erano intrinsecamente contraddittorie e in contrasto l'una con l'altra. Ingiustificata era quindi l'affermazione di responsabilità del NA, mentre EN SC doveva essere assolto con la più favorevole formula "non aver commesso il fatto". Entrambi lamentano inoltre mancanza di motivazione circa il diniego dell'attenuante di cui all'art. 114 C.P.. Altro comune motivo di doglianza- riguarda la corretta valutazione ex art. 192 C.P.P. degli elementi significativi dell'esistenza di un'organizzazione, anche rudimentale, dedita al traffico di stupefacenti;
mancherebbe al proposito qualunque concreta indicazione, restando l'ipotesi formulata semplicemente affidata al congetturato movente dell'omicidio. Infine, tutti e tre i ricorrenti denunciano motivazione mancante o illogica quanto al diniego delle attenuanti generiche ed alla quantificazione della pena. Nell'interesse di EN EL è inoltre denunciata la mancata indicazione di elementi significativi circa il ruolo attribuitogli di capo dell'associazione. Nell'interesse del NA viene altresì censurato il mancato riconoscimento della seminfermità mentale, pur con un quadro psicologico assai critico, risultante dalla perizia a proposito della quale, peraltro, si ripropone l'eccezione di nullità respinta dal giudice "a quo"; quadro che, quanto meno, avrebbe giustificato l'accoglimento della richiesta di riapertura dell'istruzione per un'indagine collegiale. Con un ultimo motivo nell'interesse dello stesso ricorrente viene denunciata l'erronea disapplicazione dell'art. 116 C.P.; poiché è dato per scontato che agli altri concorrenti venne comunicato il mero proposito di impartire "una lezione" alla vittima, e non risultando una situazione differenziata per il NA, anche questi doveva rispondere - casomai - di concorso anomalo, sempre che le sue condizioni mentali consentissero di ravvisare un nesso psichico tra il fatto voluto e quello da altri realizzato. È stato altresì proposto ricorso per cassazione nell'interesse di GE AN, che denuncia in primo luogo violazione dell'art. 111 della Costituzione, nonché di norme processuali e sostanziali. Anzitutto non era lecito recuperare le dichiarazioni rese dall'imputato, in parte senza le garanzie della difesa, attraverso l'espediente dell'esame in qualità di persona offesa;
inoltre, le risultanze acquisite non giustificavano l'affermazione di un ruolo attivo assunto nell'ambito di un meno grave proposito criminoso, anziché di una semplice connivenza o, addirittura, di una espressa opposizione (alla notizia dell'imminente "lezione" al LA egli avrebbe esclamato "non è giusto"). Infine, la sentenza risultava, "in ordine alla concessione delle attenuanti... immotivata".
MOTIVI DELLA DECISIONE
Vanno preliminarmente esaminate le eccezioni di inutilizzabilità. Quanto alle dichiarazioni testimoniali rese in fase di indagini, acquisite e valutate ai sensi del co. 4 dell'art. 500 C.P.P., il giudice "a quo" ha dato esaustiva spiegazione della ritenuta sussistenza di "elementi concreti" indicativi di subite intimidazioni, desunti anche ed in primo luogo dal comportamento processuale degli interessati e dall'incongruità delle loro affermazioni in sede dibattimentale;
le obiezioni mosse al proposito dalle difese si sostanziano in gran parte in un alternativo apprezzamento del significato di dati fattuali non illogicamente valutati dalla sentenza impugnata. Tali elementi, in quanto inerenti non alla prova del fatto, ma ad eventi extraprocessuali incidenti sulla genuinità della prova raccolta - di regola non direttamente rilevabili proprio perché volti ad influenzare illecitamente ed occultamente i testi - sono per loro natura di carattere essenzialmente indiziario e neppure soggiacciono alle regole di acquisizione tipiche del processo, potendo essere liberamente "accertati" dal giudice o "forniti" dalla parte, secondo quanto previsto al co. 5 dell'art. 500 citato (in particolare, a tale circoscritto fine ben potranno essere esaminati verbali di atti di indagine del P.M. o della difesa non ancora formalmente acquisiti);
la relativa valutazione non va cioè confusa con un giudizio incidentale su reati di minaccia, violenza o subornazione nei confronti di individuati responsabili. Neppure può sostenersi che i dati indiziari ampiamente esposti nella sentenza impugnata siano irrilevanti in un ambiente già permeato dalle regole dell'omertà;
questa presuppone infatti una reale forza intimidatrice di persone o gruppi malavitosi, e il condizionamento che ne deriva può essere anche implicito, quando chi lo subisce ne percepisca il collegamento con il proprio ruolo processuale attraverso segnali concreti (come il disprezzo e l'ostilità dei vicini, cui hanno fatto riferimento le sentenze di merito). Al proposito va chiarito che - contrariamente a quanto le difese dei ricorrenti EN e NA ritengono di poter desumere dal coordinamento fra il co. 5 dell'art. 111 della Costituzione e il co. 4 dell'art. 500 C.P.P. - la "provata condotta illecita" in ordine alla quale devono sussistere "elementi concreti" non deve essere necessariamente realizzata dall'imputato, o con il suo concorso;
le previsioni normative sono infatti dichiaratamente ed esclusivamente rivolte a tutelare "la formazione della prova" nella sua oggettiva valenza di oggetto dell'apprezzamento e fonte del convincimento del giudice nel giusto processo, e non già ad accertare la responsabilità di chi ne abbia turbato il procedimento formativo.
Per quanto riguarda le dichiarazioni rese nel corso delle indagini dal GE, deve convenirsi che atteso l'inestricabile nesso probatorio con i reati ascrittigli - esse non potevano essere acquisite e valutate "sub specie" di dichiarazioni testimoniali della persona offesa, ostandovi i divieti stabiliti dall'art. 197 sub a) e b); l'acquisizione ed utilizzazione (anche) nei confronti di terzi era peraltro legittima - una volta assodata, per convergenti indizi e attraverso intercettazioni disposte in altro procedimento (legittimamente acquisite ex art. 270 C.P.P.) la sussistenza di elementi significativi di subita intimidazione - a seguito del rifiuto di sottoporsi all'esame (anche) in veste di imputato, come previsto dal finale inciso del co. 1 dell'art. 513 C.P.P., introdotto dalla L. n. 63/2001, che fa rinvio alle situazioni "di cui all'art. 500, co. 4". Ferma restandone l'utilizzabilità, per la parte resa con l'osservanza delle garanzie difensive, nei confronti dei terzi le dette dichiarazioni dovranno tuttavia essere valutate in osservanza delle regole stabilite ai co. 3 e 4 dell'art. 192 C.P.P.. Quanto alle dichiarazioni di CA IO, acquisite per irripetibilità, irrilevante è l'asserito coinvolgimento del soggetto in illeciti del tutto estranei all'oggetto del giudizio;
analoga considerazione vale per lo DE, la cui veste testimoniale non è esclusa dai generici sospetti che sul suo conto sarebbero insorti nell'immediatezza della scoperta dell'omicidio, non risultando a suo carico alcuna iscrizione nel registro delle notizie di reato. Va invece chiarito che, per consolidata giurisprudenza di questa Corte (Sez. Un. 28.5/24.9.2003, Torcasio e altro), non sono utilizzabili registrazioni fonografiche realizzate occultamente da appartenenti alla polizia giudiziaria nel corso di attività investigative, durante colloqui da loro intrattenuti con persone informate sui fatti, quando si tratti di dichiarazioni sulle quali sia preclusa la testimonianza ex art. 195, co. 4, C.P.P.; tale forma di documentazione, infatti, varrebbe ad eludere il divieto di legge ed a collidere con la previsione dell'art. 191 C.P.P.. Alla luce di questo principio si deve ritenere che neppure l'autorizzazione del giudice alla registrazione ("sub specie" di "intercettazione") possa superare l'ostacolo normativo, posto che si risolverebbe comunque nella documentazione di una informazione testimoniale assunta ex art. 351 C.P.P., su cui non è consentita la testimonianza indiretta del verbalizzante (ammessa, come precisato dalla giurisprudenza citata, solo relativamente a notizie percepite al di fuori di un dialogo tra teste e ufficiale od agente di polizia giudiziaria, ciascuno intervenuto nella propria qualità).
Tanto premesso, passando all'esame delle singole posizioni va rilevato che la sentenza impugnata ha fornito non illogica giustificazione del convincimento maturato circa l'insufficiente consistenza del materiale probatorio a carico di EN EL in ordine ai fatti di omicidio consumato e tentato e connessi (capi A, B e C dell'imputazione); con il ricorso il P.G. espone argomenti già esaminati dal giudice di appello e torna a proporre un alternativo apprezzamento delle risultanze processuali, che si risolve in censura in punto di fatto non consentita nel giudizio di legittimità. Quanto ad EN SC, il suo coinvolgimento nelle vicende di cui ai detti capi d'imputazione risulta: dalle dichiarazioni dello DE in data 2/3.11.1999 - ritualmente verbalizzate dalla P.G., a differenza di quelle del 30.10.1999 (v. pag. 36 della sentenza) - che sostiene di avere lasciato GE AN e LA CO in compagnia del ricorrente verso le 3.40; dalle dichiarazioni del ON, sempre in fase di indagini e regolarmente verbalizzate, circa il discorso fatto nel corso della serata dal GE e da SC EN a proposito di una "lezione" da impartire e di una "cosa" occultata da dissotterrare;
dalla versione resa sempre durante le indagini dallo stesso GE, che afferma di avere saputo solo nel corso del trasferimento in ciclomotore verso il luogo del delitto, dal ricorrente, della "lezione" che si intendeva dare al LA e attribuisce il possesso e l'uso di un'arma a RO AR, precisando che mentre questi faceva fuoco SC si era dato alla fuga. Pertanto, mentre vi è convergenza circa la coscienza del ricorrente di partecipare - o assistere - ad una "lezione", le dichiarazioni del ON e del GE non concordano circa l'occultamento e il recupero da parte sua dell'arma (se per tale deve intendersi la "cosa" menzionata dal teste); ne' la detta divergenza è stata espressamente esaminata e superata in motivazione. La circostanza è indubbiamente rilevante anche ai fini dell'eventuale concorso, pieno o anomalo, di SC EN nell'omicidio. Va premesso che la sentenza impugnata è manifestamente errata quando esclude la prevedibilità dell'evento letale in ragione di una pretesa inadeguatezza delle capacità critiche, dovuta a personalità immatura ed influenzabile, che non consentirebbe di istituire un nesso psichico tra il soggetto e l'evento più grave non voluto;
infatti, il concetto di prevedibilità è riferito alla comune esperienza ed essenzialmente di ordine intellettivo, e sotto questo profilo il ricorrente non risulta grandemente menomato, ne' in assoluto incapace di effettuare la banale valutazione circa la possibilità che un pestaggio, e tanto più l'uso di un'arma da fuoco contro una persona, oltretutto in precarie condizioni perché tossicodipendente, può cagionarne la morte. La sentenza impugnata va perciò annullata nei confronti di EN SC quanto ai capi A e C - in accoglimento sia del ricorso del P.G. sia di quello dell'imputato - per i vizi della motivazione prima evidenziati, con rinvio affinché, previa nuova e non vincolata valutazione del merito, si stabilisca se il predetto fornì l'arma - o era comunque cosciente del suo progettato impiego - e se sotto il profilo soggettivo condivise, almeno nella forma eventuale, l'uso letale fattone (nel qual caso risponderà a titolo di pieno concorso ex art. 110 C.P.), o se invece si limitò a fornire un qualche diverso apporto, anche sotto forma di mero rafforzamento del proposito maturato dai correi, alla divisata "lezione" - ferma restando, in assenza del dolo di omicidio, la configurabilità del concorso anomalo ex art. 116 C.P. - o, infine, se la sua condotta (anche per l'inaffidabilità dovuta al quadro psichico e caratteriale) si ridusse a semplice presenza connivente, senza alcun riflesso sull'altrui realizzazione criminosa.
In ordine alla posizione del NA, sempre riguardo ai fatti di omicidio consumato e tentato e connessi, va rilevato che il giudice "a quo" ha indicato le fonti probatorie e giustificato la valutazione di attendibilità; non ha però dato conto del risultato del loro esame per quanto riguarda la partecipazione concorsuale dell'imputato alla vicenda criminosa, così come ricostruita. Tale lacuna è assai evidente ove si consideri che, nei confronti degli altri soggetti coinvolti, è stato individuato uno specifico contributo alla realizzazione dei delitti: AR RO quale finale detentore della pistola ed esecutore dell'azione di fuoco, suo fratello SC ed il GE quali consapevoli partecipi alla divisata "lezione" e verosimilmente - implicati nella custodia dell'arma e sua fornitura all'autore materiale. Per il NA, invece, vi è soltanto la presenza nel gruppo che attese il LA e l'accompagnò sul luogo dell'esecuzione; della "lezione" egli avrebbe sentito parlare - per quanto assodato e riportato in sentenza - mentre i giovani erano avviati a destinazione sui rispettivi motoveicoli, trovandosi su quello guidato da SC EN, al quale il GE si era avvicinato per chiedere lo scopo della spedizione. Va al proposito ribadito che la sola presenza fisica di un soggetto allo svolgimento dei fatti non assume univoca rilevanza, allorquando si mantenga in termini di mera passività o connivenza, risolvendosi, invece, in forma di cooperazione delittuosa quando si attui in modo da realizzare un rafforzamento del proposito dell'autore materiale del reato o da agevolare la sua opera (cfr., ad es., Cass. Sez. 1^, 11.10/23.11.2000, Moffa e altri). Nel caso di specie l'ambiguità della condotta accertata non è in alcun modo risolta dal giudice del merito, che afferma apoditticamente il pieno concorso del ricorrente e l'impraticabilità dell'ipotesi del concorso anomalo. La sentenza impugnata va perciò annullata nei confronti del NA quanto ai capi A, B e C, con assorbimento delle ulteriori questioni in tema di imputabilità, circostanze e pena sollevate sia dal P.G. che dalla difesa, rimesse al giudice di rinvio. Infondato è invece il ricorso del GE. Questi ha ammesso di essersi consapevolmente aggregato al gruppo che - come in precedenza appreso - accompagnava il LA sul luogo della "lezione" (circostanza del resto confermata dagli elementi probatori prima ampiamente esposti). Quanto all'asserito tentativo di dissuadere gli aggressori, di cui è cenno in ricorso, si tratta di circostanza di fatto che non può essere utilmente introdotta nel giudizio di legittimità; va tuttavia evidenziato che, secondo la versione dello stesso ricorrente, questi ne' mise sull'avviso la vittima, ne' si allontanò, come avrebbe potuto, ma accompagnò il LA sul luogo dell'esecuzione. Ciò si tradusse in effettiva agevolazione dell'attentato, atteso l'affidamento della vittima per la presenza di persona che gli era amica e che, diversamente dagli EN, non aveva motivi di ostilità o rivalsa nei suoi confronti.
Quanto al subordinato motivo concernente "la concessione delle attenuanti", esso non è specifico, limitandosi ad invocare "le gravi condizioni fisiche" del ricorrente, che potrebbero incidere soltanto agli effetti delle attenuanti generiche, già riconosciute in primo grado.
Per ciò che riguarda i reati concernenti gli stupefacenti - su cui non vi sono impugnazioni concernenti i fatti ascritti al GE - non merita accoglimento il gravame del P.G. in ordine ai reati ai capi E, F e G, per i quali è stata affermata la responsabilità del solo EN EL (che, da parte sua, non ha impugnato le relative statuizioni). Infatti le vicende in questione, riguardando cessioni a tossicodipendenti per uso proprio e di spaccio al minuto, effettuate nell'ambito di una rudimentale organizzazione, sono state ragionevolmente ritenute di minima offensività penale, agli effetti dell'art. 73, co. 5, D.P.R. n. 309/1990, sia sotto l'aspetto quantitativo e qualitativo, sia con riguardo ai mezzi impiegati, alle modalità e circostanze dell'azione (cfr. al proposito Cass., Sez. Un., 21.6/21.9,2000, Primavera e altri).
Diversamente va detto per il reato associativo al capo D (impugnazioni del P.G., di EN EL e SC e del NA). Va premesso che le circostanze esposte e valutate dal giudice "a quo", più sopra riportate, sono ampiamente dimostrative della sussistenza del nucleo associativo stabilmente costituito - seppure a conduzione familiare - e del ruolo apicale in esso rivestito da EL EN;
ciò anche espungendone le dichiarazioni del NT, inutilizzabili in quanto raccolte in colloqui investigativi occultamente registrati. Le doglianze formulate con i ricorsi degli imputati sono d'altra parte al proposito del tutto generiche. Ciò premesso, ed in accoglimento del ricorso del P.G. sul punto, non è possibile sostenere che il gruppo criminale fosse costituito soltanto al fine di commettere fatti di minima offensività, nel senso prima chiarito;
infatti, secondo le risultanze citate dal giudice "a quo", esso si caratterizzava per un capillare controllo della zona di operazione, con estromissione - se del caso mediante mezzi coercitivi - di spacciatori concorrenti o inaffidabili. Il controllo del mercato e del territorio in forme paramafiose costituisce indubbiamente una modalità di azione gravemente lesiva dei beni protetti dalla norma incriminatrice, la cui incidenza non è stata considerata nell'applicare la norma del co. 6 dell'art. 74 D.P.R. n. 309/1990. Anche sul punto la sentenza impugnata va perciò annullata, con rinvio per nuovo giudizio. Restano assorbite le questioni sollevate dalle difese in ordine alla pena ed alle attenuanti generiche. In conclusione, la sentenza impugnata va annullata - con rinvio per nuovo giudizio alla Corte d'Assise di Appello di Reggio Calabria - nei confronti di EN EL e SC e del NA sui punti indicati e sulle questioni in essi assorbite, secondo quanto prima precisato;
i ricorsi del P.G. e di EN EL (nonché quello del NA in ordine al reato associativo) vanno per il resto respinti;
va respinto il gravame del GE, con condanna alle spese. Il giudice di rinvio, senza vincoli nell'apprezzamento del merito, si atterrà ai principi enunciati in ordine all'utilizzabilità delle prove, al nesso psichico nel concorso anomalo ed alla valutazione di offensività del reato associativo.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione, Prima Sezione Penale, annulla la sentenza impugnata nei confronti di EN EL, EN SC e NA RI quanto all'applicazione del co. 6 dell'art. 74 D.P.R.
9.10.1990 n. 309 al reato di cui al capo D;
annulla la sentenza impugnata nei confronti di EN SC limitatamente ai capi A e C;
annulla la sentenza impugnata nei confronti di NA RI quanto ai capi A, B e C;
rinvia per nuovo giudizio alla Corte d'Assise di Appello di Reggio Calabria.
Rigetta i ricorsi del P.G. e di EN EL nel resto. Rigetta il ricorso di GE AN, che condanna al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 6 aprile 2004.
Depositato in Cancelleria il 21 settembre 2004