Sentenza 23 marzo 2005
Massime • 1
In tema di testimonianza, il procedimento incidentale diretto ad accertare gli elementi concreti per ritenere che il testimone sia stato sottoposto a violenza, minaccia, offerta o promessa di denaro o di altra utilità al fine di non deporre o di deporre il falso, deve fondarsi su parametri di ragionevolezza e di persuasività, nel cui ambito può assumere rilievo qualunque elemento sintomatico della intimidazione subita dal teste, purché sia connotato da precisione, obiettività e significatività. (In motivazione, la Corte ha precisato che il grado della prova richiesta va individuato dal giudice in concreto, secondo uno standard probatorio che non può essere rappresentato dalla prova "al di là di ogni ragionevole dubbio", richiesta soltanto per il giudizio di condanna, ma neanche dal semplice sospetto).
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- 1. Processo penale, istruzione dibattimentale, prove utilizzabiliAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 9 dicembre 2008
- 2. Turbative illecite in costanza di reato e recupero dei contributi predibattimentaliAccesso limitatoAnna Larussa · https://www.altalex.com/ · 9 dicembre 2008
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 23/03/2005, n. 26904 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 26904 |
| Data del deposito : | 23 marzo 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. TROJANO Pasquale - Presidente - del 23/03/2005
Dott. DE ROBERTO Giovanni - Consigliere - SENTENZA
Dott. DI VIRGINIO Adolfo - Consigliere - N. 490
Dott. MILO Nicola - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CORTESE Arturo - Consigliere - N. 23506/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AN RO, nato a [...] il [...];
avverso la sentenza 17/2/2003 della Corte d'Appello di Reggio Calabria;
Visti gli atti, la sentenza denunziata e il ricorso;
Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dr. Nicola Milo;
Udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale Dr. GIALANELLA A., che ha concluso per il rigetto del ricorso;
Udito, per la parte civile, l'avv. non comparso;
Udito il difensore avv. non comparso.
FATTO E DIRITTO
1- La presente vicenda processuale scaturisce dalle indagini espletate, a seguito della denuncia di un tentativo di estorsione ai danni di un imprenditore della zona, dal Comando della Stazione dei CC. di Cinquefrondi e da quello di Taurianova, che avevano accertato l'esistenza su quel territorio di due distinti e autonomi sodalizi criminosi, caratterizzati da metodologia operativa di tipo mafioso:
uno, facente capo alla famiglia FO, operava prevalentemente nei settori della pastorizia, del movimento terra e dell'attività edilizia;
l'altro, denominato gruppo AU-Ladini-Petullà, controllava la piccola criminalità e le estorsioni ai danni dei commercianti.
L'attività investigativa della polizia giudiziaria si era concretizzata nell'audizione a sommarie informazioni di quasi tutti i commercianti di Cinquefrondi, nella ricerca di elementi di riscontro a tali deposizioni, nella raccolta e nel coordinamento dei dati relativi ai numerosissimi episodi criminosi verificatisi in quel comune e in zone limitrofe.
Per quanto qui interessa, vengono in rilievo le seguenti imputazioni contestate a AN RO:
capo 15: reato di cui all'art. 416 bis, commi 1-2-3-4-5-6-8, c.p., per avere fatto parte, con ruolo di promotore ed organizzatore, dell'associazione di stampo mafioso armata "AU-Ladini-Petullà", che, avvalendosi delle condizioni di assoggettamento e omertà derivanti dall'appartenenza al gruppo, poneva in essere una serie indeterminata di delitti contro la persona e contro il patrimonio;
in Cinquefrondi e località limitrofe fino al 30/9/1999;
capo 18: reato di cui agli art. 81 cpv., 629/2 c.p., 7 di n. 152/91, per avere, con violenza e minacce connesse alla condizione di associato all'organizzazione di stampo mafioso, avvalendosi delle condizioni di cui all'art. 416 bis c.p. e allo scopo di avvantaggiare l'organizzazione di appartenenza, costretto ripetutamente EL EL e US, titolari di un negozio di elettrodomestici, a vendergli a prezzi di costo telefonini cellulari e altro materiale, conseguendo così un ingiusto profitto con danno per le vittime;
fatti accertati in Polistena il 29/10/1998.
2- Il Tribunale di Palmi, con sentenza 12/10/2001, tra l'altro, aveva dichiarato AN RO colpevole dei citati reati (con esclusione, per il capo 15, delle aggravanti di cui ai commi 2 e 6 dell'art. 416 bis c.p.), unificati dal vincolo della continuazione, e lo aveva condannato a pena ritenuta di giustizia, oltre al risarcimento danni in favore della Regione Calabria, costituitasi parte civile.
3- La Corte d'Appello di Reggio Calabria, con sentenza 17/2/2003, rideterminava la pena principale inflitta allo AN, riducendola ad anni nove di reclusione ed e. 2.000,00 di multa, e confermava nel resto la decisione di primo grado.
Il giudice distrettuale ancorava il discorso giustificativo della conclusione cui perveniva ai contenuti delle testimonianze investigative e dibattimentali dei vari commercianti e imprenditori di Cinquefrondi, dando atto che la maggior parte di costoro aveva ritrattato, in dibattimento, quanto riferito in sede di indagini e aveva persino negato di avere dichiarato quanto risultava dai verbali redatti dalla polizia giudiziaria;
riteneva corretta, ai sensi dell'art. 500/4 c.p.p., l'utilizzabilità delle testimonianze investigative, essendo stati i dichiaranti "destinatali alternativamente o congiuntamente di violenza, minaccia, offerta di denaro o altre utilità per deporre in dibattimento il falso", così come chiaramente e logicamente poteva evincersi dal loro comportamento processuale e dal rilievo che, sin dalla fase delle indagini, alcuni personaggi di primo piano coinvolti nella presente vicenda (AU, AN) avevano tentato d'intimidire le persone informate dei fatti;
analizzava, quindi, il complesso delle emergenze processuali e poneva in evidenza i molteplici elementi probatori a conforto della postulazione accusatoria.
4- Ha proposto ricorso per Cassazione, tramite i propri difensori (avvocati Cimino e Marchese), l'imputato e ha dedotto: 1) violazione dell'art. 500/4-5 c.p.p. per essere state illegittimamente acquisite al fascicolo del dibattimento e utilizzate le s.i.t. rese da numerose persone durante la fase delle indagini preliminari, e ciò in violazione del principio del contraddittorio che deve caratterizzare la formazione della prova, in assenza di qualunque richiesta di parte che legittimasse il meccanismo acquisitivo delle dichiarazioni in questione, previsto in via eccezionale, e in mancanza di qualunque prova circa la coartazione e il condizionamento di cui sarebbero rimasti vittime i testi escussi a dibattimento;
2) inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 192 c.p.p. in relazione all'art. 416 bis c.p.: erroneamente la Corte di merito aveva ritenuto rilevante,
ai fini della configurazione del reato associativo, la sussistenza di un rapporto di mera conoscenza e di frequentazione tra i soggetti associati, essendo tale circostanza del tutto priva di significato per dare credito alla concreta operatività, in Cinquefrondi, del sodalizio criminoso, di cui non si era dimostrata la diffusività della forza intimidatrice, la sua stabilità, il suo radicamento sul territorio;
i coimputati HI e RA, raggiunti dallo stesso quadro indiziario, erano stati assolti;
3) violazione dell'art. 7 di n. 152/91 in relazione all'art. 416 bis c.p.: l'esclusione del reato associativo di stampo mafioso comportava l'esclusione dell'aggravante di cui all'art. 7 di n. 152; detta aggravante non poteva comunque operare nei confronti di chi già fa parte dell'associazione di tipo mafioso;
incompatibilità del concorso tra detta aggravante e quella di cui all'art. 628/3 n. 3 c.p.; insussistente l'aggravante di cui all'art. 416 bis/4 c.p. (associazione armata), che non poteva desumersi dal mero ritrovamento di alcune armi;
4) violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al delitto di estorsione, ritenuto sulla base delle sole dichiarazioni delle parti offese, senza alcuna dimostrazione del collegamento tra i danneggiamenti subiti dai EL e gli "sconti" praticatigli semplicemente per essersi attivato nel procurare clienti ai medesimi EL;
5) vizio di motivazione sulla misura della pena e sul diniego delle circostanze attenuanti generiche.
5- Il ricorso non è fondato.
5a- Sul denunciato vizio in procedendo circa l'utilizzazione delle dichiarazioni rese, nel corso della fase delle indagini preliminari, dai testimoni che, in dibattimento, avevano ritrattato o addirittura negato di avere mai rilasciato quelle dichiarazioni, osserva preliminarmente la Corte che l'acquisizione delle medesime al fascicolo del dibattimento, in presenza logicamente dei presupposti richiesti, concretizza l'eccezione prevista dalla norma costituzionale (art. 111/5) che demanda appunto alla legge di individuare i casi in cui la formazione della prova non ha luogo in contraddittorio per "effetto di provata condotta illecita". Il comma 4 dell'art. 500 prevede tale acquisizione quando vi sono "elementi concreti" per ritenere che il teste è stato sottoposto a violenza, minaccia, offerta o promessa di denaro o di altra utilità al fine di non deporre o di deporre il falso.
Il grado di prova richiesto a dimostrazione di tale situazione va individuato tra due estremi: da un lato, non può pretendersi che lo standard sia quello rappresentato dalla formazione della prova in dibattimento, necessaria per la pronuncia di una sentenza di condanna;
dall'altro, gli "elementi concreti" non possono risolversi in vaghe ragioni o in meri sospetti, disancorati da qualunque dato reale. Devono seguirsi, come linea guida, parametri correnti di ragionevolezza e di persuasività, nel cui ambito qualunque elemento può risultare sintomatico della violenza o della intimidazione subita dal teste, purché sia connotato da precisione, obiettività e significatività. Lo stesso precetto costituzionale, pur nella sua perentorietà, non definisce il grado della prova, che va individuato dal giudice in concreto in uno standard che rifugga dai due estremi del semplice sospetto o della prova al di là di ogni ragionevole dubbio, richiesta soltanto per il giudizio di condanna. La richiamata disposizione di cui all'art. 500/4 c.p.p. non specifica in alcun modo le forme con le quali debbono essere assunti gli elementi dimostrativi, utilizzabili per la verifica della intimidazione subita dal teste, limitandosi a chiarire che i fatti di violenza o minaccia od offerta di utilità possono essere desunti sia da circostanze emerse prima e fuori del dibattimento che, alternativamente o congiuntamente, da circostanze emerse nel dibattimento.
Nella specie, è stata fatta corretta applicazione della norma in esame, secondo il principio ermeneutico per cui la regola di esclusione probatoria del "precedente difforme" subisce una eccezione nel caso di inquinamento della prova, che legittima l'acquisizione al fascicolo del dibattimento delle dichiarazioni rese in fase di indagine dal testimone, se emergono elementi concreti per ritenere che tale inquinamento si sia realmente verificato. La norma è chiaramente finalizzata a tutelare la prova, specie nei processi di criminalità organizzata in cui maggiori sono i rischi di pressioni indebite a cui possono essere esposti i testimoni, e ciò per garantire il raggiungimento dello scopo ultimo del processo, rappresentato, secondo l'insegnamento della Corte Costituzionale (sentenze n. 254 e n. 255 del 1992), dall'accertamento della verità. Nel caso in cui sorga il sospetto che il teste sia stato minacciato o subornato, si apre un accertamento incidentale, ai sensi del 5 comma dell'art. 500 c.p.p.; il giudice decide, infatti, senza ritardo,
svolgendo gli accertamenti che ritiene necessari, su richiesta della parte, che può fornire gli elementi concreti per ritenere che il testimone è stato minacciato o subornato;
l'impulso di parte è necessario affinché il giudice disponga gli accertamenti sugli "elementi concreti" indicati eventualmente dalla stessa parte a dimostrazione del condizionamento subito dai testi, ma non anche perché decida sull'acquisizione dei verbali contenenti le dichiarazioni rese dai testi nelle indagini preliminari;
in ogni caso, anche a volerla ritenere necessaria, la richiesta della parte per l'acquisizione, nel caso specifico, è implicita nelle contestazioni mosse dal P.M. ai vari testi escussi.
La ricorrenza dei presupposti per la lettura-acquisizione, ex art. 500/4-5 c.p.p., delle dichiarazioni rese dai testi nel corso delle indagini è stata adeguatamente e logicamente motivata dal giudice a quo.
Il materiale probatorio utilizzato è costituito essenzialmente dall'escussione investigativa, prima, e dibattimentale, poi, di un rilevante numero di persone esercenti, in Cinquefrondi, attività commerciale o imprenditoriale in genere.
La Corte territoriale ha evidenziato che la maggior parte (29 su 40) dei testi escussi in dibattimento aveva negato o ribaltato il precedente assunto narrativo, disconoscendo non soltanto l'esatta collocazione temporale di singoli episodi o la certa riferibilità degli stessi al alcuni soggetti, ma addirittura l'intero contenuto della deposizione, contestando perfino che la stessa fosse mai avvenuta;
ha incisivamente sottolineato che la giustificazione offerta dai testimoni, di fronte alla puntuale contestazione delle discrasie narrative, non aveva fatto riferimento a ricordi sbiaditi e consumati nel tempo, ma si era concretizzata nella ostinata e perentoria negazione che gli episodi fossero mai avvenuti o nell'affermazione di una scorretta verbalizzazione da parte degli investigatori;
ha aggiunto che le accuse rivolte ai verbalizzanti non avevano trovato il benché minimo riscontro e contrastavano con il più elementare senso di logica e razionalità, non essendo immaginabile una coartazione generalizzata da parte dei predetti di tutti i testi e parti offese al solo fine di colpire gli imputati, che frequenti erano stati gli accenni di molti testi "alla necessità di badare all'interesse dei propri familiari e di dovere continuare a vivere in ambienti ostili e frequentati da soggetti assai poco raccomandabili", che il m.llo Furcucci e il cap. Sulpizi avevano precisato che, in occasione della convocazione in caserma delle persone informate dei fatti, TI RO e i coimputati AU AS e HI OR avevano tenuto sotto controllo la zona con chiaro atteggiamento intimidatorio verso i convocati. Sulla base delle vistose manifestazioni di omertà e degli ulteriori elementi di contorno cui si è fatto cenno, adeguata e logica appare la conclusione cui è pervenuta la Corte di merito in ordine alla ritenuta compromissione della genuinità delle testimonianze dibattimentali, a causa della anomala determinazione volitiva dei dichiaranti, ascrivibile ad un condizionamento inquadrabile nell'ambito della previsione di cui all'art. 500/4 c.p.p., con l'effetto che rituale devono ritenersi il recupero e la utilizzazione delle dichiarazioni rese dai testi i sede di indagini. 5b- Quanto alla censura articolata in relazione alla ritenuta partecipazione dello TI al reato associativo, va premesso che il codice, come è noto, non reca una definizione dell'associazione punibile, ma rinvia l'interprete a concetti comunemente diffusi sia per percepire l'essenza dell'associazione che per delinearne la distinzione dal concorso di persone nel reato. Tali fenomeni hanno in comune una pluralità di individui che si accordano per la realizzazione di un fine, con la differenza che nel concorso di persone il fine è costituito da un individuato reato o da un certo numero di reati predeterminati sin dall'inizio della collaborazione, nell'ambito di un disegno storicamente precisatole, mentre nell'associazione lo scopo comune, oggetto dell'incontro di volontà, consiste nel programma di commettere, cogliendo le opportunità che via via si presentano, una pluralità indefinita di reati. L'accordo associativo crea un vincolo permanente, per la consapevolezza di ciascun associato di fare parte del sodalizio e di partecipare con contributo causale alla realizzazione di un duraturo programma criminale. Il legislatore, conscio del grave pericolo per l'ordine pubblico di una simile intesa, la promuove a reato di per sè, a prescindere dalla consumazione o meno dei delitti programmati. Tale essendo le caratteristiche del reato associativo e la ratio della relativa incriminazione, ne discende, a corollario, la secondarietà degli elementi organizzativi che costituiscono il substrato del sodalizio, la cui sussistenza è richiesta nella misura in cui dimostrano la serietà dell'accordo, nel senso che l'assoluta mancanza della strumentalità dei detti elementi priva il tutto del requisito dell'offensività. Ma tanto sta pure a significare che, sotto un profilo ontologico, è sufficiente un'organizzazione minima perché il reato si perfezioni e la ricerca dei tratti organizzativi non è diretta a dimostrare l'esistenza di elementi costitutivi del reato, ma l'esistenza sintomatica di quell'accordo tra tre o più persone a commettere più delitti, accordo che, di per sè, integra il reato associativo. In tale ambito concettuale, l'associazione di tipo mafioso si distingue dalla comune associazione per delinquere, come si rileva dal semplice raffronto testuale tra le due norme incriminatici (a cominciare dalle rispettive rubriche, la prima delle quali è priva, non a caso, a differenza della seconda, dell'espressione "per delinquere"), anche per il fatto che la prima non è necessariamente diretta alla commissione di delitti -pur potendo questa, ovviamente, rappresentare lo strumento mediante il quale gli associati puntano a conseguire i loro scopi- ma può anche essere diretta a realizzare, sempre con l'avvalersi della particolare forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva, taluno degli altri obiettivi indicati dall'art. 416 bis c.p.. Ciò posto, con specifico riferimento al caso in esame, ritiene la Corte prive di fondamento le doglianze sull'asserita irrilevanza o inconsistenza degli argomenti addotti nella decisione dei giudici di merito a dimostrazione dell'esistenza dell'accordo associativo di stampo mafioso e della partecipazione a tale accordo dello AN. La gravata sentenza, infatti, pone ben in evidenza, sulla base delle acquisite risultanze, che nella zona di Cinquefrondi, fino al settembre 1999, aveva operato, oltre all'associazione FO, un altro gruppo criminale di stampo mafioso, che faceva capo ad AU AS, quale capo indiscusso, e aveva tra gli associati AN RO;
che in tal senso militavano i racconti fatti dai numerosi testi nel corso delle indagini (acquisizione al fascicolo del dibattimento dei relativi verbali e ritenuta utilizzabilità degli stessi) e, in particolare, quelli di SE IE, VA LF, PA RO, GL EN, ER AF, CA ON, MA FA, MI ON, i quali avevano riferito non soltanto dell'esistenza del gruppo e della percezione che di esso aveva la collettività locale, ma anche della condizione di assoggettamento e di omertà che promanava dal gruppo medesimo e che si estrinsecava nella paura manifestata da molti di subire pesanti ritorsioni;
che di tale diffuso clima di intimidazione avevano dato atto i testi ER e AL EL, che avevano ricoperto la carica di sindaco di Cinquefrondi sin dal 1996 e che avevano concordemente riferito del disagio espresso da numerosissimi cittadini per i gravi episodi verificatisi sul territorio;
che il fattivo contributo dello AN al gruppo capeggiato da AU AS era desumibile dalle specifiche circostanze e comportamenti illustrati a pag. 53.
Il sindacato di questa Corte deve arrestarsi di fronte alla coerenza logico-giuridica degli argomenti utilizzati dalla sentenza di merito, senza alcuna possibilità, in questa sede, di vanificare il libero e coerente apprezzamento del singolo fatto dimostrativo. Nessuna incidenza può avere il richiamo fatto in ricorso alla pronuncia assolutoria dei coimputati HI e RA, giudicati col rito abbreviato e, quindi, sulla base di emergenze limitate, che hanno certamente condizionato il relativo giudizio.
Sulla sussistenza dell'aggravante, avente natura oggettiva, dell'associazione armata, la sentenza motiva alle pag. 50 e 51, richiamando l'episodio dell'estorsione RO e la tipologia dei danneggiamenti registrati in Cinquefrondi e commessi con l'uso di armi.
Trattasi di valutazione in fatto, non censurabile sotto il profilo della legittimità.
Anche in ordine agli episodi di estorsione in danno dei EL, gestori di un negozio di elettrodomestici, la decisione di merito giustifica, con motivazione adeguata e logica, il giudizio espresso, facendo leva sulle dichiarazioni rese dai predetti (che avevano riferito circa la condotta mafiosa dell'AU AS e dello AN nel pretendere di acquistare "i migliori telefonini cellulari" sempre a prezzo di costo, talora non pagando o pagando solo in parte, o di volere acquistare la marce a credito) ed evocando vari episodi di danneggiamento con colpi di arma da fuoco alle saracinesche del loro negozio, l'ultimo dei quali verificatosi in coincidenza della convocazione delle parti offese dinanzi ai CC. (cfr. pgg. 54-56 sent).
Correttamente si è ritenuta l'aggravante di cui all'art. 7 di n. 152/91.
Questa, nelle due differenti forme dell'impiego del metodo mafioso nella commissione dei singoli reati e della finalità di agevolare, con il delitto posto in essere, l'attività dell'associazione di stampo mafioso, è configurabile anche con riferimento ai reati-fine commessi dagli appartenenti al sodalizio criminoso e può concorrere con quella di cui all'art. 628, comma 3 n. 3, e 629, comma 2, c.p. (cfr. Cass. S.U. 28/3/2001, Cinalli). La misura della pena inflitta e il diniego delle circostanze attenuanti genetiche, in quanto scelte conseguenti ad un equilibrato e motivato esercizio del potere discrezionale del giudice di merito, non sono censurabili sotto il profilo della legittimità. Al rigetto del gravame, consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 23 marzo 2005.
Depositato in Cancelleria il 20 luglio 2005