Cass. pen., sez. VI, sentenza 23/03/2005, n. 26904
CASS
Sentenza 23 marzo 2005

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In tema di testimonianza, il procedimento incidentale diretto ad accertare gli elementi concreti per ritenere che il testimone sia stato sottoposto a violenza, minaccia, offerta o promessa di denaro o di altra utilità al fine di non deporre o di deporre il falso, deve fondarsi su parametri di ragionevolezza e di persuasività, nel cui ambito può assumere rilievo qualunque elemento sintomatico della intimidazione subita dal teste, purché sia connotato da precisione, obiettività e significatività. (In motivazione, la Corte ha precisato che il grado della prova richiesta va individuato dal giudice in concreto, secondo uno standard probatorio che non può essere rappresentato dalla prova "al di là di ogni ragionevole dubbio", richiesta soltanto per il giudizio di condanna, ma neanche dal semplice sospetto).

Commentari2

  • 1Processo penale, istruzione dibattimentale, prove utilizzabiliAccesso limitato
    Redazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 9 dicembre 2008

  • 2Turbative illecite in costanza di reato e recupero dei contributi predibattimentaliAccesso limitato
    Anna Larussa · https://www.altalex.com/ · 9 dicembre 2008

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 23/03/2005, n. 26904
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 26904
Data del deposito : 23 marzo 2005

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