Sentenza 26 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 26/11/2025, n. 38421 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 38421 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
un cesoriusione del presente prowadimento omellora la gra gli cicativi a nem cst. 52 d.lgs. 10uanto
38421-25
8
imposto dal lagge
REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE
Composta da Giuseppe De Marzo Francesco Centofanti
-Presidente-
TA Di IU
CA EN AM
MA AR MO
-Relatore-
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Sent. n. sez. 3445125 CC 26/11/2025 R.G.N. 37049/2025
sul ricorso proposto da OG MO, nato in [...] il [...] avverso l'ordinanza del 07/11/2025 della Corte di Appello di Venezia visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere MA AR MO;
udite le conclusioni del Sost. Proc. Gianluigi Pratola che si riporta alla memoria depositata e chiede il ricorso sia rigettato.
RITENUTO IN FATTO
1. La Corte di Appello di Venezia, con decreto del 7 novembre 2025, ha Centro di Permanenza per il convalidato il trattenimento presso il C.P.R. Rimpatri di Gradisca di Isonzo disposto, ai sensi dell'art. 6 d.lgs. 142 del 2015, dal Questore della Provincia di Padova emesso il 5 novembre 2025 nei confronti di MO OG.
2. Il ricorrente ha presentato richiesta di protezione internazionale il 17 gennaio 2025. La richiesta è stata ritenuta manifestamente infondata dalla Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale di Trapani.
Il Tribunale di Palermo, sezione specializzata in materia di immigrazione, con decreto del 27 febbraio 2025 ha disposto la sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento e il procedimento è ancora attualmente pendente in fase di decisione. In data 23 maggio 2025 al ricorrente, privo di passaporto, è stato rilasciato un permesso temporaneo di soggiorno con scadenza 23 novembre 2025. Nel corso dei mesi il ricorrente è stato denunciato varie volte per reati in materia di stupefacenti e due del procedimenti instaurati si sono conclusi con sentenza di applicazione di pena con sospensione condizionale. Il Questore di Padova, pendente la richiesta di protezione internazionale, ha fondato il decreto di trattenimento sul pericolo di fuga, ritenuta sull'assenza di passaporto e sulle mendaci dichiarazioni fornite dal ricorrente circa la propria identità. La difesa nel corso dell'udienza ha evidenziato che il ricorrente è in possesso di permesso di soggiorno e che, comunque, ha a disposizione un idoneo domicilio, come risulterebbe dalla dichiarazione di disponibilità della compagna, cittadina italiana, ad accoglierlo presso la propria abitazione. La Corte di appello, valorizzata l'assenza del passaporto, il fatto che il ricorrente ha fornito diverse identità, l'assenza di fonti di reddito regolari e la circostanza che il domicilio indicato era diverso da quello originariamente fornito presso altra donna, ha convalidato il provvedimento del Questore.
3. Avverso il decreto ha proposto ricorso l'interessato che, a mezzo del difensore, ha dedotto il seguente motivo.
3.1. Violazione di legge in relazione all'art. 6, comma 2, d.lgs. n. 142 del 2015 quanto alla ritenuta sussistenza dei presupposti giustificativi del trattenimento. Nell'unico complessivo motivo la difesa rileva che la Corte di appello non avrebbe adeguatamente e coerentemente considerato che il ricorrente è in possesso di un valido permesso di soggiorno e che la mancanza di un'attività lavorativa stabile non sarebbe significativa quanto al pericolo di fuga che, anzi, sarebbe escluso dall'esistenza della stabile relazione sentimentale documentata.
4. In data 21 novembre 2025 sono pervenute in cancelleria le conclusioni con le quali il Sost. Proc. Gen. Pasquale Elisabetta Ceniccola ha chiesto che il ricorso sia rigettato.
5. Il ricorso è stato trattato all'odierna udienza nelle forme stabilite dall'art. 22, commi 3 e 4, della legge 22 aprile 2005, n. 69, richiamate dall'art. 14,
comma 6, d.lgs. n. 286 del 1998, nel testo risultante per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 39 del 2025.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile.
2. Nell'unico motivo la difesa deduce la violazione di legge quanto alla ritenuta sussistenza del pericolo di fuga.
2.1. La doglianza, formulata nei termini della violazione di legge ma che afferisce alla logicità e completezza della motivazione, non è consentita.
2.2. Il ricorso per cassazione avverso i provvedimenti di convalida di trattenimento è esperibile solo per violazione di legge per cui nello stesso possono essere proposte solo censure formulate ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. a), b) e c), cod. proc. pen. Il controllo che può essere richiesto con tale mezzo attiene anche alla verifica del corretto assolvimento dell'obbligo di motivazione (da ultimo Sez. 1, n. 15759 del 22/04/2025, [...], Rv. 287835 01; Sez. 1, n. 1395 del 22/04/2025, [...], n.m.), verifica, che, tuttavia, deve limitarsi ad accertare che non si tratti di motivazione apparente o inesistente.
2.3. Nel caso di specie la motivazione del provvedimento impugnato quanto al pericolo di fuga del ricorrente non può ritenersi apparente né, tanto meno, inesistente. Il giudice di merito, infatti, con il riferimento all'assenza di un valido documento per l'espatrio o comunque di identificazione, al fatto che il ricorrente ha mentito in diverse occasioni circa la propria identità, alla presenza di precedenti penali e alla mancanza di un reddito regolare, ha dato adeguato conto della sussistenza del pericolo di cui all'art. 6, comma 2, d. lgs. 142 del 2015. meno della relazione Ciò anche evidenziato che l'esistenza o sentimentale, pure ragionevolmente considerata come non adeguatamente provata, non è dirimente. Così come, d'altro canto, non assume alcun rilievo il fatto che il ricorrente sia in possesso del permesso di soggiorno temporaneo rilasciato in attesa della definizione del procedimento instaurato con la richiesta di protezione internazionale. Il rilascio così come il rinnovo del permesso di soggiorno semestrale previsto dall'art. 4 d. lgs. 142 del 2015, anche come documento di riconoscimento del richiedente, infatti, non è ostativo all'emissione e alla convalida del trattenimento adottato ai sensi dell'art. 6 d. lgs. 142 del 2015.
3
3. Il riferimento alla disponibilità di un domicilio, peraltro, risulta privo di rilievo anche in ordine alla possibilità di applicare al ricorrente una misura alternativa. Il presupposto necessario per procedere in tal senso, infatti, è costituito, ai sensi dell'art. 14, comma 1-bis, d.lgs. 286 del 1998, dal fatto che il cittadino extracomunitario sia in possesso di un passaporto ovvero di un altro documento equipollente in corso di validità (Sez. 1, n. 32356 del 30/09/2025, [...], n.m.). Ragione questa per la quale nel caso in esame, in cui il ricorrente non è in possesso di uno di tali documenti, la richiesta di applicazione di una misura alternativa non avrebbe potuto in ogni caso essere accolta.
4. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 d.lgs 196/03 in quanto disposto d'ufficio e/o imposto dalla legge.
Così deciso il 26 novembre 2025
Il Consignere estensore MA AR MO
Presidente De Marzo
SSAZIONE
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Primo Sezione Penale Deposita in Cancelleria oggi 26/11/2015
Roma, li
L'ASSISTENTE GIUDIZIARIO
RG CO