Sentenza 14 maggio 2008
Massime • 1
In tema di riesame di provvedimenti applicativi di misure cautelari reali, in specie di un provvedimento di sequestro preventivo, l'imputato non ha diritto all'avviso di fissazione della data di udienza se la richiesta non è stata proposta da lui o dal suo difensore.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 14/05/2008, n. 23292 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 23292 |
| Data del deposito : | 14 maggio 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. RIZZO Aldo Sebastiano - Presidente - del 14/05/2008
Dott. CASUCCI Giuliano - Consigliere - SENTENZA
Dott. ZAPPIA Pietro - Consigliere - N. 719
Dott. DAVIGO Piercamillo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MELIADÒ Giuseppe - Consigliere - N. 004595/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) MA NG, N. IL 21/01/1936;
avverso ORDINANZA del 02/11/2007 TRIB. LIBERTÀ di CATANZARO;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CASUCCI GIULIANO;
sentite le conclusioni del P.G. Dott. DELEHAYE Enrico che ha chiesto l'annullamento con rinvio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ordinanza in data 2 novembre 2007, il Tribunale di Catanzaro, 2^ sezione penale in funzione di giudice del riesame, pronunciando sull'istanza di riesame proposta da MA EL, confermava il decreto del GIP del Tribunale di Lamezia Terme con il quale era stato disposto il sequestro preventivo, ai fini di confisca a norma del D.L. n. 306 del 1992, art. 12 sexies, di beni dei quali PÀ NZ (indagato per i delitti di cui all'art. 81 cpv. c.p., artt.644 e 629 c.p.) aveva la disponibilità, costituiti da quota parte
(1/4) del terreno sito in loc. Capizzaglie (ora via degli Svevi) di Lamezia Terme con annesso fabbricato abusivo, autovettura FIAT Uno tg AN597JH, moto Yamaha tg. CZ AJ44277, moto Yamaha tg. CZ 098460, Moto Piaggio Hexagon tg CZ AH 30872, autovettura Lancia y 1.2 tg BF610VS, quest' ultima formalmente intestata alla moglie DI IZ.
Il Tribunale, rigettata l'eccezione di inefficacia della misura al rilievo che l'art. 324 c.p.p., comma 6, prevede che l'avviso di fissazione dell'udienza deve essere notificato al difensore e a chi ha proposto la richiesta, nel merito riteneva sussistente il fumus commissi delicti (tenuto conto di quanto risultante dall'ordinanza di custodia cautelare a carico dello stesso PÀ, alla cui motivazione rinviava). Risultando la disponibilità dei beni (anche di quelli formalmente intestati alla moglie e alla madre), osservava che in ordine all'immobile la costruzione era stata intrapresa abusivamente dall'imputato nel 1995 e proseguita, previa effrazione dei sigilli, fino al 2005. La formale intestazione del terreno alla madre in considerazione delle esigue disponibilità economiche di costei, non ne eliminava la disponibilità da parte dell'imputato e quindi l'inoperatività dell'art. 934 c.c.. Le produzioni difensive nulla aggiungevano a quanto ritenuto in ordine all'insussistenza di fonti di reddito significative in capo alla MA;
in ordine all'autovettura Lancia y 1.2. acquistata nel 2001 e intestata alla moglie, la difesa non aveva adempiuto all'onere della prova in ordine alla legittima provenienza del bene, una volta verificata la sproporzione tra i redditi dichiarati nel periodo compreso tra il 1988 e il 2005 (pari a complessivi Euro 55.430,20) e le disponibilità accertate (costituite da un immobile, abusivamente realizzato, il cui valore era stimato in Euro 250.000,00; due autovetture, due moto Yamaha e una moto Piaggio) a fronte di spese per la sopravvivenza familiare stimata, per il detto periodo in Euro 152.567,04. Le somme che la difesa ha dimostrato essere state incassate dalla DI sono prive di rilievo, In quanto percepite in epoca Successiva (nel 2003 e nel 2007) all'acquisto dell'autovettura.
Contro tale decisione ha proposto tempestivo ricorso MA EL, che ne ha chiesto l'annullamento per i seguenti motivi:
- carenza, contraddittorietà ed illogicità della motivazione, omesso esame di elementi decisivi e travisamento del fatto nonché violazione della legge processuale ex art. 178 c.p.p., lett. c), art.179 c.p.p., art. 324 c.p.p., comma 6, in relazione all'art. 127 c.p.p., 324 c.p.p., comma 7, in relazione all'art. 309 c.p.p., commi 9 e 10, tenuto conto che il riferimento a vecchie giurisprudenze della Suprema Corte (sentenza n. 22 del 20.11.1996) è superato dal più recente orientamento che ha riconosciuto il diritto alla notificazione dell'avviso alla persona nel cui interesse l'impugnazione è stata proposta ancorché la richiesta sia stata proposta dal solo difensore, sicché l'omesso avviso della data dell'udienza comporta nullità assoluta;
- mancata (recte: mancanza) e manifesta illogicità della motivazione, per essersi il Giudice limitato ad un esame sommario e superficiale delle circostanze e degli elementi di fatto acquisiti, con artificiosa scomposizione dei dati di giudizio che si è estrinsecata addirittura nell'affermazione che MA EL, madre di PÀ, non sarebbe proprietaria della villa costruita sul suo terreno (pervenutole legittimamente iure successionis);
- inosservanza o erronea applicazione della legge penale o di altre norme giuridiche di cui si deve tenere conto nell'applicazione della legge penale, per non avere il Tribunale tenuto conto che il titolo di proprietà sul terreno è legittimo e anteriore al sequestro e che in forza dell'art. 934 c.c., la MA è proprietaria, per accessione, anche della costruzione edificata sul suo terreno, costruzione della quale è stato attribuito impropriamente l'attuale valore di mercato, senza tenere conto della consulenza tecnica eseguita a cura della difesa che ha quantificato il costo, nettamente inferiore, sostenuto all'epoca della edificazione, sicché non sussiste la sproporzione ritenuta. "Nè tantomeno valgono le considerazioni svolte in motivazione sulla IE IZ moglie dell'PÀ".
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il primo motivo di ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza perché l'avviso di fissazione di udienza è stato notificato alla MA e per carenza di interesse laddove lamenta la mancanza di avviso all'indagato non istante, proprio sulla scorta della giurisprudenza invocata dalla ricorrente e che di seguito si riporta in massima e per esteso:
"Nel procedimento di riesame delle misure cautelari reali la persona nel cui interesse l'impugnazione è stata proposta ha diritto alla notificazione dell'avviso d'udienza ancorché la richiesta sia stata sottoscritta unicamente dal difensore;
l'omissione di tale formalità, che è finalizzata all'instaurazione del contraddittorio, determina, ai sensi dell'art. 179 c.p.p., la nullità assoluta ed insanabile del procedimento e dell'ordinanza conclusiva. (Nell'occasione la Corte ha altresì precisato che l'avviso d'udienza non spetta viceversa a chi, pur legittimato, non abbia proposto l'impugnazione, come nell'ipotesi in cui l'imputato non si dolga del vincolo apposto su beni la cui proprietà o disponibilità faccia capo a terzi e solo questi abbiano chiesto il riesame). "Il discorso si sposta, allora, sulla ragione logica da porsi a fondamento dell'opzione legislativa di cui all'art. 324 c.p.p., comma 6. Orbene, l'avere stabilito che la notifica dell'avviso per l'udienza del riesame di un provvedimento impositivo di una misura cautelare reale spetti, oltre che al difensore. Solo al proponente l'impugnazione, sostanzialmente inteso, trova giustificazione nella circostanza che il legittimato, il quale non abbia in alcun modo invocato la rimozione del vincolo, ha dimostrato di non avervi un interesse attuale e concreto (il che per l'imputato può accadere, ad esempio, quando la proprietà o la disponibilità del bene faccia capo a terzi); al contrario, manca un valido motivo per negare la garanzia a colui che si sia attivato avvalendosi di un difensore." La Corte ha altresì precisato che si verte in ipotesi di nullità assoluta ed insanabile solo in relazione alla posizione dell'indagato- imputato al quale non sia stato dato avviso: resta quindi ferma la giurisprudenza che ha ritenuto trattarsi di nullità relativa per gli altri, soggetti, in quanto non tutelabili ex art. 179 c.p.p.. Cass. SS.UU. 29.10 - 10.11.2000 n. 29, ric. Scarlino.
2. Il secondo motivo di ricorso, che denuncia mancanza e manifesta illogicità della motivazione è inammissibile perché l'art. 325 c.p.p., lo consente solo per violazione di legge. Non si verte infatti in ipotesi di radicale mancanza della motivazione, denunciabile come violazione dell'art. 125 c.p.p.. Il Tribunale ha spiegato le ragioni per le quali ha ritenuto che l'edificio in loc. Capizzaglie di Lamezia Terme sia riconducibile al ricorrente.
3. La denuncia di inosservanza o erronea applicazione della legge penale o di altre norme giuridiche di cui si deve tener conto nell'applicazione della legge penale, vale a dire nel caso specifico dell'art. 936 c.c., è manifestamente infondato. Ed invero:
Le condizioni necessarie e sufficienti per disporre il sequestro preventivo di beni confiscabili a norma del D.L. 8 giugno 1992, n.306, art. 12 sexies, commi 1 e 2, convertito con modificazioni nella
L. 7 agosto 1992, n. 356 (modifiche urgenti al nuovo codice di procedura penale e provvedimenti di contrasto alla criminalità
mafiosa), consistono, quanto al "fumus commissi delicti", nell'astratta configurabilità, nel fatto attribuito all'indagato e in relazione alle concrete circostanze indicate dal P.M., di una delle ipotesi criminose previste dalle norme citate, senza che rilevino ne' la sussistenza degli indizi di colpevolezza, ne' la loro gravità e, quanto al "periculum in mora", coincidendo quest' ultimo con la confiscabilità del bene, nella presenza di seri indizi di esistenza delle medesime condizioni che legittimano la Confisca, sia per ciò1 che riguarda la sproporzione del valore dei beni rispetto al reddito o alle attività economiche del soggetto, sia per ciò che attiene alla mancata giustificazione della lecita provenienza dei beni stessi.
Al fine di disporre la confisca conseguente a condanna per uno dei reati indicati nel D.L. 8 giugno 1992, n. 306, art. 12 sexies, commi 1 e 2, convertito con modificazioni nella L. 7 agosto 1992, n. 356,
(modifiche urgenti al nuovo codice di procedura penale e provvedimenti di contrasto alla criminalità mafiosa) allorché sia provata l'esistenza di una sproporzione tra il reddito dichiarato dal condannato o i proventi della sua attività economica e il valore economico dei beni da confiscare e non risulti una giustificazione credibile circa la provenienza di essi, è necessario, da un lato, che, ai fini della "sproporzione", i termini di raffronto dello squilibrio, oggetto di rigoroso accertamento nella stima dei valori economici in gioco, siano fissati nel reddito dichiarato o nelle attività economiche non al momento della misura rispetto a tutti i beni presenti, ma nel momento dei singoli acquisti rispetto al valore dei beni di volta in volta acquisiti, e, dall'altro, che la "giustificazione" credibile consista nella prova della positiva liceità della loro provenienza è non in quella negativa della loro non provenienza dal reato per cui è stata inflitta condanna. La condanna per uno dei reati indicati nel D.L. 8 giugno 1992, n.306, art. 12 sexies, commi 1 e 2, convertito con modificazioni nella
L. 7 agosto 1992, n. 356, (modifiche urgenti al nuovo codice di procedura penale e provvedimenti di contrasto alla criminalità
mafiosa) comporta la confisca dei beni nella disponibilità del condannato, allorché, da un lato, sia provata l'esistenza di una sproporzione tra il reddito da lui dichiarato o i proventi della sua attività economica e il valore economico di detti beni e, dall'altro, non risulti una giustificazione credibile circa la provenienza di essi. Di talché, essendo irrilevante il requisito della "pertinenzialità" del bene rispetto al reato per cui si è proceduto, la confisca dei singoli beni non, è esclusa per il fatto che essi siano stati acquisiti in epoca anteriore o successiva al reato per cui è intervenuta condanna o che il loro valore superi il provento del medesimo reato. (V. Corte cost., ord. 29 gennaio 1996, n. 18 ). Cass. SS.UU. 17.12.2003 - 19.1.2004 n. 920. Ai fini della disciplina gettata dal D.L. cit. art. 12 sexies, ciò che rileva è la "disponibilità a qualsiasi titolo" del bene, sicché a nulla rileva che la costruzione, in ossequio alla disciplina civilistica dettata dell'art. 934 c.c., e segg., sia formalmente di proprietà di MA EL.
L'ordinanza impugnata ha giustificato con una serie di considerazioni (realizzazione della costruzione abusiva da parte del ricorrente nel 1995 e proseguite, previa effrazione dei sigilli, fino al 2005;
esecuzione presso tale edificio, in quanto domicilio del ricorrente, sia della perquisizione domiciliare a suo carico sia del provvedimento applicativo della misura cautelare della custodia in carcere) il convincimento di tale disponibilità in capo al PÀ. Attraverso l'analisi delle disponibilità economiche di MA EL ha ragionevolmente escluso che l'immobile possa essere stata realizzato da costei.
La doglianza secondo la quale la MA, illegittimamente estromessa dal giudizio camerale, conserverebbe la possibilità di far valere, una volta eventualmente disposta la confisca, in sede esecutiva il suo diritto di proprietà, è inammissibile per carenza di interesse, trattandosi di questione riconducibile alla sfera dei diritti di un terzo.
Rilevato poi che il ricorso, sotto il profilo della sproporzione, ha riportato per esteso la motivazione dei paragrafi 7, 8, 9 e 10 della sentenza di questa Corte a Sezioni Unite del 17.12.2003 - 19.1.2004 n. 920, senza tuttavia citarla, si osserva che la ricorrente stessa dimostra di condividere l'impostazione del provvedimento impugnato, che ha rapportato le singole acquisizioni nella disponibilità del PÀ dei cespiti immobiliari e mobiliari alle condizioni reddituali all'epoca delle dette acquisizioni.
4. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e la ricorrente deve essere in conseguenza condannata al pagamento delle spese processuali e della somma, che in ragione dei motivi di inammissibilità, si stima equo liquidare in Euro 1.000,00, in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00, alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 14 maggio 2008.
Depositato in Cancelleria il 10 giugno 2008