Cass. pen., sez. I, sentenza 02/03/2007, n. 11203
CASS
Sentenza 2 marzo 2007

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La norma di cui all'art. 500, comma quarto, cod. proc. pen. è finalizzata a tutelare la prova anche in deroga al principio affermato dall'art. 111, comma quinto, Cost., ogni qual volta emergano circostanze che impongano un accertamento dell'intimidazione o della subornazione del teste, ma proprio perché tale procedura introduce una deroga al principio costituzionale del contraddittorio, l'inizio del procedimento incidentale deve essere ancorato ad elementi concreti e non di natura meramente logica, cioè elementi di prova normativamente configurati e qualificati dal requisito della concretezza e della rilevanza, non apparendo sufficiente la sola circostanza della deposizione di un teste. ( Fattispecie in cui il procedimento incidentale era stato introdotto a seguito dell'esame di agenti di polizia giudiziaria che avevano deposto sul contenuto di dichiarazioni spontanee di un teste, rese fuori dal dibattimento, in violazione dell'art. 195 cod. proc. pen.).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 02/03/2007, n. 11203
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 11203
    Data del deposito : 2 marzo 2007

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