Sentenza 22 settembre 2004
Massime • 1
In tema di testimonianza, nel caso di provata condotta illecita riguardante il testimone (art. 500, comma quarto, cod. proc. pen.), non è necessario, ai fini dell'acquisizione al fascicolo del dibattimento delle dichiarazioni di segno accusatorio precedentemente rese dall'interessato, che gli atti di intimidazione o la promessa di denaro siano riferibili all'imputato.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 22/09/2004, n. 40455 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 40455 |
| Data del deposito : | 22 settembre 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. FOSCARINI Bruno - Presidente - del 22/09/2004
Dott. CALABRESE Renato GI - Consigliere - SENTENZA
Dott. MARINI Pier Francesco - Consigliere - N. 1273
Dott. MARASCA Gennaro - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BRUNO Paolo Antonio - Consigliere - N. 010481/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) PO GI N. IL 13/03/1960;
2) DI NI N. IL 27/01/1964;
avverso SENTENZA del 10/12/2003 CORTE APPELLO di SALERNO;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dr. CALABRESE RENATO GI;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dr. Francesco M. Iacoviello che ha concluso per il rigetto dei ricorsi:
uditi i difensori avv.ti Gaetano Pastore e Nicola Naponiello, che hanno concluso per l'accoglimento dei motivi di impugnazione;
OSSERVA
Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Salerno, in parziale riforma di quella di primo grado, ha - per quanto ancora qui interessa - ritenuto la responsabilità di CI DO in relazione al delitto di cui all'art. 416 bis c.p. e con fermato, in ordine allo stesso reato, la dichiarazione di colpevolezza di OZ GI.
Ricorrono per Cassazione i difensori dei due imputati deducendo, con atti distinti, la inutilizzabilità, sotto diversi profili, delle dichiarazioni rese dal collaboratore di giustizia ES Sabato e la violazione dell'art. 192 comma 3^ c.p.p.. 1. Il primo motivo di impugnazione si articola in plurime censure, che però vanno tutte disattese.
È denunciata anzitutto la violazione dell'art. 500 comma 4^ c.p.p., ma le doglianze sul punto si risolvono in (non consentite in questa sede) valutazioni alternative di fatto, rispetto a quelle operata dal giudice del merito, per il quale le emergenze acquisite - compresa quella relativa ad un episodio occorso a ES ON, fratello del collaboratore ES Sabato - forniscono eloquente dimostrazione della verificazione di una serie di "avvertimenti" e di "messaggi" chiaramente intimidatori volti a impedire a quest'ultimo di rilevare agli inquirenti quanto a sua conoscenza sull'organizzazione camorristica operante in Eboli.
Non rileva poi la circostanza che le intimidazioni subite dal ES non fossero state poste in essere direttamente dagli attuali ricorrenti.
Ineccepibile, invero, è il principio cui si è uniformato il giudice del merito, per il quale, ai fini della operatività della disposizione ex art. 500 comma 4^ c.p.p., non è richiesto che gli atti di intimidazione o violenza derivino necessariamente da un fatto attribuibile all'imputato: ciò che rileva è la situazione venutasi a determinare in esito alla ritenuta intimidazione o violenza (cfr. Cass. Sez. 6^, 9 giugno 1997, Satanassi). Deve essere disatteso anche l'ulteriore profilo di doglianza, con cui si denuncia violazione degli artt. 191, 526 c. 1^, 64 c. 3^ c.p.p. e 26 l. n. 63/2001, sul riflesso che ES Sabato, convocato per la rinnovazione dell'esame, reiterò varie dichiarazioni, ma non quelle rese nell'ambita del procedimento "de quo", le quali, ciò non dimeno, sono state acquisite al processo.
Deciso e assorbente appare,tra quelli esposti sul punto dalla corte territoriale, il rilievo con cui si h evidenziato che il nominato collaboratore, dopo le avvertenze ex art. 64 c.p.p., aveva esplicitato che intendeva confermare "indistintamente" tutte le dichiarazioni rese precedentemente anche in relazione all'associazione criminale di cui qui si discute, nessun esclusa.
2. Sorte non diversa spetta al secondo motivo di impugnazione. Si sostiene dai ricorrenti, in primo luogo, che "la elisione di una delle due fonti conoscitive privilegiate (ES Sabato) isola la sola "vox" di IA CO, deprivandola di ulteriori dichiarazioni accusatorie a riscontro incrociato delle chiamate medesime a mente dell'art. 192 comma 3^ c.p.p.". Ma l'asserto è destinato a non sortire alcuna efficacia incidenza critica, una volta ribadita - alla luce delle considerazioni appena innanzi svolte - la utilizzabilità delle propalazioni accusatorie provenienti da ES Sabato.
Propongono infine, in violazione dell'art. 606 c.p.p., una diversa valutazione delle emergenze processuali le censure che investono, per di più anche genericamente, lo spessore probatorio attribuito - con plausibili argomentazioni - dai giudici di merito alle indicazioni e agli apporti offerti dai suddetti ES e IA.
3. Conclusivamente i ricorsi debbono essere rigettati, con la condanna dei ricorrenti al solidale pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese del procedimento.
Così deciso in Roma, il 22 dicembre 2004.
Depositato in Cancelleria il 15 ottobre 2004