Sentenza 7 giugno 2004
Massime • 1
In tema di contestazioni nell'esame testimoniale, al fine di valutare gli elementi concreti per ritenere che il testimone sia stato sottoposto a violenza, minaccia, offerta o promessa di danaro o altra utilità, l'avverbio "anche" contenuto nel comma quarto dell'art. 500 cod. proc. pen. deve intendersi nel senso che le circostanze emerse in dibattimento possono essere di per sè sufficienti ad integrare la prova richiesta dalla norma, senza che siano necessari ulteriori elementi di prova.
Commentario • 1
- 1. Turbative illecite in costanza di reato e recupero dei contributi predibattimentaliAccesso limitatoAnna Larussa · https://www.altalex.com/ · 9 dicembre 2008
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 07/06/2004, n. 37112 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 37112 |
| Data del deposito : | 7 giugno 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. SANSONE GI - Presidente - del 07/06/2004
Dott. DERIU Luciano - Consigliere - SENTENZA
Dott. MANNINO AV Felice - Consigliere - N. 938
Dott. MARTELLA Ilario OR - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. SERPICO RA - Consigliere - N. 32115/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) LI AV, nato a [...], il [...];
2) LI OR, nato a [...], il [...];
3) IN AS, nato a [...], il [...];
4) IN PP, nato a [...], il [...];
5) NI PP, nato a [...], il [...];
6) LL RE, nato a [...], il [...];
avverso la sentenza, in data 17 febbraio 2003, della Corte di Appello di Reggio Calabria. visti gli atti, la sentenza denunziata e i ricorsi;
Udita in Pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARTELLA Ilario S.;
udito il Pubblico Ministero nella persona del Sost. Proc. Gen. Dott. DE SANDRO Anna RI che ha concluso per il rigetto dei ricorsi;
Uditi i difensori:
Avv.to EN Nico D'ASCOLA, per LI AV;
Avv.to NT CIMINO, per IN AS, IN PP, LA PP, LL RE;
Avv.to DIENI Giulia per NI PP;
Avv.to Enrico Egidio FALCOLINI, per LI OR. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il presente giudizio di legittimità consegue ai ricorsi proposti dagli imputati LI AV, LI OR, IN AS, IN PP, NI PP e LL RE, avverso la sentenza con la quale il 17.2.2003 la Corte di appello di Reggio Calabria pronunciava sulle impugnazioni dei predetti proposte nei confronti delle statuizioni adottate il 12.10.2001 dal Tribunale di Palmi.
I nominati ricorrenti sono stati riconosciuti responsabili degli addebiti come di seguito specificati:
LI AV e LI OR:
capo 1) del delitto di cui agli artt. 416 bis co. 1, 2 e 8 c.p. e 7 legge 575/65;
LI AV:
capo 5) del delitto p. e p. dagli artt. 629, 2 co. c.p. e 7 D.L. 152/91 (estorsione aggravata in persona di ER PP);
capo 7) del delitto p. e p. dagli artt. 629, 2 co. c.p. e 7 D.L. 152/91 (estorsione aggravata in danno di ZA GI);
IN AS, IN PP, NI PP e LL RE:
capo 15) del delitto p.p. dall'art. 416 bis commi 1^, 2^, 3^, 4^, 5^ e 8^ c.p.;
IN AS:
capo 13) del delitto p. e p. dagli artt. 629, 2 co. c.p. e 7 D.L. 152/91 (estorsione aggravata in persona di IS PP);
capo 18) del delitto p. e p. degli artt. 81 cpv., 629, 2 co. c.p. e 7 D.L. 152/91 (concorso in estorsione continuata aggravata in danno di LA HE e PP);
capo 20) del delitto p. e p. dagli artt. 610, 2 co. c.p. e 7 D.L. 152/91 (violenza privata aggravata in persona di IT NT
HE).
All'esito del giudizio di appello, le pene venivano rideterminate:
- nei confronti di LI AV, in anni 10 di reclusione ed euro 2.000 di multa;
- nei confronti di IN AS, in anni 11, mesi 6 di reclusione ed euro 2.000 di multa;
Venivano rigettati gli appelli di LI OR, IN PP, NI PP e LL RE che, all'esito del giudizio di primo grado, avevano subito condanna: LI OR, ad anni 3 e mesi 6 di reclusione;
IN PP, ad anni 4 e mesi 6 di reclusione;
NI PP, ad anni 4 e mesi 6 di reclusione;
LL RE, ad anni 4 e mesi 6 di reclusione.
Motivi dei ricorsi:
A) Motivo di doglianza comune a tutti i ricorrenti:
violazione dell'art. 606 lett. c) c.p.p., in relazione agli artt. 500, comma 4, 191 c.p.p. e 111 Cost.. Inutilizzabilità dei verbali di dichiarazioni testimoniali rese durante le indagini preliminari e acquisite con ordinanza emessa dal Tribunale di Palmi in data 19.7.2001. Si sostiene la violazione del principio del contraddittorio nella formazione della prova (art. 111 Cost.), concernente l'acquisizione de plano di tali dichiarazioni testimoniali, che il Tribunale di Palmi ha disposto, con ordinanza emessa in data 19.7.2001, delle dichiarazioni rese durante le indagini preliminari da ventinove testimoni, causa la notevole divergenza delle stesse con le dichiarazioni dibattimentali determinata da presunta minaccia e/o subornazione di coloro che le hanno rese.
Si rileva che il 4 comma, periodo primo, dell'art. 111 della Costituzione (come novellato dalla legge costituzionale n. 2/99),
nell'affermare che "il processo penale è regolato dal principio del contraddittorio nella formazione della prova", ha, infatti, configurato il contraddittorio come garanzia oggettiva, come condizione di regolarità del processo, talché il materiale non formato nel contraddittorio non è prova. Ciò stante non è possibile recuperare come prova le dichiarazioni unilateralmente raccolte nelle indagini preliminari, che possono solo servire a saggiare la credibilità di chi depone in giudizio.
Il 4 comma dell'art. 500 consente l'acquisizione al fascicolo per il dibattimento delle dichiarazioni lette per le contestazioni ovvero di quelle rese, in fase di indagine, dal testimone che, in dibattimento, rifiuti di essere esaminato, "quando, anche per le circostanze emerse in dibattimento, vi sono elementi concreti per ritenere che il testimone è stato sottoposto a violenza, minaccia, offerta o promessa di denaro o di altra utilità, affinché non deponga ovvero deponga il falso". Ai sensi, peraltro, del successivo comma 5 "sull'acquisizione di cui al comma 4 il giudice decide senza ritardo, svolgendo gli accertamenti che ritiene necessari, su richiesta della parte, che può fornire gli elementi concreti per ritenere che il testimone è stato sottoposto a violenza, minaccia, offerta o promessa di denaro o di altra utilità".
Ciò posto si osserva che il profilo di illegittimità censurabile concerne l'adozione del suddetto eccezionale meccanismo acquisitivo, in mancanza del presupposto della richiesta di parte espressamente prevista dalla legge per la sua utilizzazione processuale. E, infatti, il Tribunale di Palmi, con ordinanza pronunciata all'udienza del 19 luglio 2001, ha ritenuta di acquisire de plano le dichiarazioni rese durante le indagini preliminari da ventinove testimoni attribuendone la difformità rispetto alle dichiarazioni dibattimentali alle presunte minacce, offerte di lavoro o altre utilità che gli stessi avrebbero ricevuto alternativamente o congiuntamente, laddove, invece, la norma prevede un accertamento incidentale, a richiesta di parte, per il caso in cui sorga il sospetto che il teste sia stato subornato o minacciato. Nel contempo si è sottolineato come la norma autorizzi la lettura- acquisizione delle precedenti dichiarazioni "quando, anche per le circostanze emerse nel dibattimento, vi sono elementi concreti per far ritenere che il testimone è stato sottoposto a violenza, minaccia, offerta o promessa di danaro o altra utilità, affinché non deponga ovvero deponga il falso" e come l'avverbio "anche" vada inteso non già come "esclusivo" nel senso cioè che le circostanze emerse in dibattimento possono essere di per sè sufficienti per integrare la prova richiesta dal comma 4, ma come "aggiuntivo", nel senso cioè che occorrono ulteriori elementi di prova. Nel caso di specie, si è riscontrata la mancata attivazione del procedimento richiesto con l'inosservanza dei presupposti per il ricorso allo stesso, con conseguente inutilizzabilità delle prove acquisite.
B) Motivo di doglianza comune ai ricorrenti LI AV e LI OR:
violazione dell'art. 606 lettere c) ed e) c.p.p., in relazione agli artt. 125, 194 e 546 lett. e) c.p.p.. Inutilizzabilità delle deposizioni testimoniali e delle dichiarazioni rese nel corso delle indagini e utilizzate per le contestazioni nella parte in cui sono espresse voci correnti nel pubblico e apprezzamenti personali nei confronti dell'imputato.
Si censura l'impugnata sentenza, per aver omesso di motivare in ordine alle critiche difensive con i motivi di appello circa la valutazione ai fini decisoli, fatta dal Tribunale di Palmi, di prove inutilizzabili.
Il riferimento è alle deposizioni testimoniali e alle dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari e utilizzate per le contestazioni nelle quali sono stati superati i limiti tematici rigorosamente fissati dall'art. 194, co. 3 c.p.p., in quanto numerosi testimoni, specificamente indicati, nelle dichiarazioni utilizzate dal P.M. per le contestazioni, non hanno riferito su fatti determinati, ma si sono limitati ad esprimere giudizi in ordine all'opportunità di non avere a che fare con membri della famiglia LI, senza tuttavia indicare fatti specifici che avrebbero indotto loro a tale determinazione.
C) Motivo di doglianza comune ai ricorrenti LI AV e LI OR:
violazione dell'art. 606 lettere b) ed e), in relazione agli artt. 125, 192, comma 2, 546, lett. e) c.p.p. e 416 bis c.p.. Si rileva che la decisione della Corte reggina si dimostra viziata da una erronea valutazione in ordine all'efficacia probatoria degli elementi d'accusa anche in riferimento alla condanna per il delitto di partecipazione all'associazione mafiosa perseguita al capo 1 della rubrica.
La relativa pronuncia di condanna consta di una motivazione manifestamente illogica poiché valorizza elementi probatori che in alcun modo consentono di ritenere integrata una condotta di partecipazione ad associazione mafiosa del tipo di quella del 416 bis c.p.p. ove si tenga conto dei caratteri che tale condotta deve presentare, condotta che, seppur libera nella forma, deve tradursi nella sostanza in un contributo non marginale ma apprezzabile alla realizzazione degli scopi dell'organismo criminoso: in tal modo, infatti, si verifica la lesione degli interessi salvaguardati dalla norma incriminatrice qualunque sia il ruolo assunto dall'agente nell'ambito dell'associazione.
In particolare, per quanto concerne LI AV, si rileva la inaccettabilità del giudizio di coincidenza operato fra l'atto contributivo all'associazione e i reati fine costituiti dalle singole condotte estorsive contestate al LI: tali condotte vengono infondatamente "travasate" all'interno del 416 bis, ma senza che vi sia l'uso del potere di intimidazione che si pretende desumere, per una sorta di osmosi, dalle singole condotte estorsive, non essendovi coincidenza tra le due forme di intimidazione, l'una strumento di controllo, l'altra strumento di condizionamento della volontà. La seconda notazione, riguardante entrambi i ricorrenti, concerne la configurazione in capo al LI di una sorta di "colpevolezza per il nome", ove si consideri il riconoscimento al LI AV del ruolo dirigenziale di un sodalizio criminoso, a struttura familiare, esercitante il suo potere di intimidazione attraverso un'attività, il pascolo abusivo, rispetto alla quale mai è emerso dalle stesse dichiarazioni riportate in sentenza il nome del predetto. D) Violazione dell'art. 606 lettera e), in relazione agli artt. 192 e 194 c.p.p. (capi 5 e 7), in relazione all'art. 629 c.p.: censura denunciata da LI AV:
la doglianza è che la sentenza impugnata ha riconosciuto piena rilevanza probatoria alle dichiarazioni testimoniali delle presunte persone offese dai reati di estorsione contestati ai capi 5 e 7 della rubrica, che, a fronte di un quadro probatorio costituito per lo più da voci correnti, ha operato da fattore determinante la condanna;
ciò, malgrado le numerose ed evidenti contraddizioni rinvenibili, attraverso l'esame testimoniale, nel narrato storico sia del ER PP che del ZA GI.
Dalla rilevata insussistenza degli elementi costitutivi della fattispecie estorsiva nella vicenda che vede come presunta persona offesa il ZA, ne deriva la censurabilità della sentenza della Corte d'appello di Reggio Calabria anche nella parte in cui, con motivazione tautologica, esclude la derubricazione del reato di cui all'art. 629 c.p. in quello di cui all'art. 513 bis c.p. (illecita concorrenza con minaccia o violenza). Derubricazione invocata nei motivi d'appello quale ipotesi limite d'inquadramento della vicenda contestata al capo 7 dell'imputazione.
Ciò, in quanto l'assoluta mancanza di elementi strutturali della fattispecie estorsiva, quali "il profitto ingiusto" e "l'altrui danno", esclude in radice la riconducibilità del fatto specifico nel paradigma dell'art. 629, sicché, a voler ravvisare comunque un atteggiamento minaccioso nel comportamento del LI, per come riferito dal ZA, tale atteggiamento sarebbe da inquadrare correttamente nella fattispecie di illecita concorrenza con violenza o minaccia di cui al citato art. 513 bis. Fattispecie, questa, che sanziona chi tende a creare posizioni di privilegio non solo non consentite ma anche represse dall'ordinamento.
E) Motivo di doglianza comune ai ricorrenti LI AV e OR:
violazione dell'art. 606 lettere b) ed e) in relazione agli artt. 133 e 62 bis c.p. e 81 cpv. c.p.p.. Si censura l'impugnata sentenza con riferimento alla dosimetria della pena, stante l'apparente motivazione con la formula: "pena equa, correlata all'entità dei fatti" e ciò ad onta di una sanzione, per LI AV, di particolare entità quale quella di 10 anni di reclusione e 2.000 euro di multa.
Altrettanto apparente è la motivazione adottata nei confronti di LI OR: "pena senz'altro ritenuta congrua e correlata alla gravità dei fatti".
Si lamenta da parte di entrambi i ricorrenti la violazione dei principi che presiedono la determinazione della pena e che concernono l'obbligo di motivazione mediante il ricorso a tutti o ad alcuni dei parametri di cui all'art. 133 c.p.. F) Motivo di doglianza comune ai ricorrenti IN AS, IN PP, LL, NI:
violazione ex art. 606 lettera b) c.p.p., in riferimento alla inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 192 c.p.p., in relazione all'art. 416 bis c.p.. Nel rilevare la insussistenza di tale addebito, si suffraga l'assunto difensivo addotto, richiamando la decisione della 1^ sezione penale della Corte di appello di Reggio Calabria, che, all'udienza pubblica dell'11.4.2003, ha pronunziato provvedimento di rigetto del ricorso proposto dal Procuratore Generale di Reggio Calabria che aveva impugnato la sentenza d'assoluzione di due coimputati (MO e ER) i quali avevano scelto il rito abbreviato al contrario del ricorrente che aveva deciso di seguire la strada ordinaria e del dibattimento.
Erroneamente - si sostiene - i giudici del merito hanno ritenuto rilevante ai fini della configurazione del delitto de quo, la sussistenza di un rapporto di mera conoscenza e di frequentazione tra i soggetti associati, essendo la stessa del tutto priva di qualsivoglia significato ai fini di ritenere minimamente provata l'esistenza di un sodalizio criminoso;
così come erroneamente si è ritenuta la ricorrenza dell'aggravante ex art. 416 bis 4 co. c.p. (associazione armata).
G) Motivi di doglianza di IN AS:
violazione della legge sull'applicazione dell'art. 7 d.l. 152/1991, in riferimento alle aggravanti contestate ed all'art. 416 bis. Sussiste incompatibilità tra la circostanza aggravante prevista dall'art. 628 comma 3 n. 3 c.p., relativa alla violenza o minaccia posta in essere da persona che fa parte dell'associazione di cui all'art. 416 bis c.p., e la circostanza aggravante prevista dall'art. 7 d.l. 13 maggio 1991 n. 152, conv. in l. 12 luglio 1991 n. 203,
nella parte concernente la commissione di delitti avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416 bis c.p.; e ciò in quanto l'essere mafioso comporta di per sè stesso l'esercizio del metodo mafioso;
il comma 3 art. 416 bis c.p., invero, definisce un'associazione come di tipo mafioso, quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti. La circostanza aggravante di cui all'art. 7 d.l. n. 152 del 1991, pertanto, va applicata quando un soggetto non facente parte dell'associazione di tipo mafioso commette un delitto avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416 bis c.p. o al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo.
L'insussistenza dei detti requisiti avrebbe, comunque, dovuto condurre alla conclusione di ritenere la insussistenza della fattispecie di reati oggetto di contestazione;
violazione di cui all'art. 606, lett. b) ed e) c.p.p., art. 192 e 194 c.p.p., in relazione all'art. 629 c.p. (ai danni di IS
PP).
Si lamenta che i giudici di merito hanno fortemente insistito, per giungere ad una pronuncia di condanna nei confronti di IN AS in merito al reato di estorsione ai danni di IS PP, sulla "attendibilità" del teste/persona offesa, attesa l'assenza di un qualsiasi altro riscontro, oltre la semplice dichiarazione resa in dibattimento dalla persona offesa. Tale fonte di prova non è stata sottoposta ad un attento controllo di credibilità oggettiva e soggettiva.
I giudici di merito hanno altresì violato le norme in materia di valutazione della prova, riconoscendo la piena responsabilità dell'IN AS in ordine al reato di estorsione ai danni di LA HE e PP, sulla base delle sole dichiarazioni rese dalla parte offesa (acquisite ex art. 500 c.p.p.). H) Motivo di doglianza comune ai ricorrenti IN AS, IN PP, NI e LL:
violazione dell'art. 606 lett. e) c.p.p., in relazione agli artt. 133 e 62 bis c.p.. Si rileva in primis come la mancata applicazione delle attenuanti generiche, mal si concilia con la incensuratezza di detti prevenuti e trattandosi, peraltro, di reati che non destano allarme sociale. La motivazione addotta: "la pena inflitta è congrua con i precedenti penali e l'entità delle condotte criminose ascritte", si caratterizza per la sua contraddittorietà.
Non si vede per quale ragione dette considerazioni di natura soggettiva e, come tali, inerenti la personalità dell'imputato e i suoi stessi precedenti penali, possano riverberarsi sulla pena applicata agli altri imputati del tutto incensurati. Peraltro, la stessa dedotta gravità del fatto appare un elemento oggettivo e, come tale, non idoneo a provocare la negazione delle attenuanti generiche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Collegio, riportandosi ai motivi dei ricorsi, come sopra analiticamente richiamati, osserva:
A) e B) Tali motivi si articolano sostanzialmente in due censure:
1) un supposto vizio in procedendo;
2) carenza di elementi concreti idonei a far ritenere le dichiarazioni rese in dibattimento dai testimoni, quali oggetto di subornazione o sopraffazione mafiosa.
In particolare si censura il giudice del merito per avere acquisito, non su richiesta di parte, le contrastanti (rispetto a quelle dibattimentali) dichiarazioni delle parti offese-testi escusse nella fase delle indagini preliminari, utilizzando per le contestazioni, in violazione dell'art. 194 3 co. c.p.p., anche le dichiarazioni nelle parti in cui venivano espresse voci correnti nel pubblico e apprezzamenti personali nei confronti degli imputati LI AV e LI OR.
Reputa in premessa la Corte che all'accertamento indicato dall'art. 500 comma 4 c.p.p. non debbano necessariamente applicarsi le norme che disciplinano la formazione della prova nel dibattimento. In tal senso, pare opportuno, in primo luogo, rilevare come la norma in esame non specifichi in alcun modo le forme con le quali debbano essere assunti gli elementi dimostrativi, utilizzabili per la verifica in argomento.
Occorrendo, altresì, all'uopo rimarcare come il codice di rito, benché congegnato sul sistema accusatorio, è contrassegnato dalla massima semplificazione delle forme, imposta, come è noto, dall'art. 1, direttiva n. 1 della legge delega per l'attuale codice di procedura penale. Di guisa che pare, conseguentemente corretto argomentare che, non avendolo previsto espressamente, il legislatore non ha inteso richiedere per l'accertamento di cui all'art. 500 co. 4 c.p.p., il rispetto delle peculiari disposizioni che regolano la prova dibattimentale, dovendosi il giudice limitare a verificare che gli atti e la documentazione raccolti siano stati legittimamente acquisiti.
Ciò posto, ritiene il Collegio che, nella specie, sia stata fatta corretta applicazione del disposto del più volte richiamato art. 500 co. 4, secondo il principio ermeneutico per cui la regola di esclusione probatoria del "precedente difforme" subisce eccezione per il caso di inquinamento delle prove, che consente l'acquisizione al fascicolo del dibattimento delle dichiarazioni lette per le contestazioni, ovvero di quelle rese in fase di indagine dal testimone allorché per le circostanze emerse nel dibattimento, vi sono elementi concreti per ritenere che tale inquinamento si sia verificato.
Tale norma traduce, dunque, la deroga alla formazione della prova in contraddittorio prevista dall'art. 3^ co. 5 Cost. che, tra l'altro, contempla il caso di "provata illecita condotta".
La norma è chiaramente finalizzata a tutelare la prova, specie nei processi di criminalità organizzata, in cui maggiori sono le pressioni cui è esposto il testimone.
Nel caso in cui sorga il sospetto che il teste sia stato minacciato o subornato, si apre un accertamento incidentale, ai sensi del comma 5 dell'art. 500 c.p.p.; il giudice decide, infatti, senza ritardo,
svolgendo gli accertamenti che ritiene necessari, su richiesta della parte, che può fornire gli elementi concreti per ritenere che il testimone è stato minacciato o subornato. Nulla esclude che, in casi del genere, il giudice possa attivarsi d'ufficio e a norma dell'art. 507 c.p.p. (richiesta di parte, nel caso in essere, comunque implicita, stanti le contestazioni del P.M.).
La questione concernente il quantum di prova per ritenere accertata la sussistenza dei presupposti di cui al 4 co. (la norma autorizza la lettura-acquisizione "anche" per le circostanze emerse nel dibattimento), ritiene questa Corte di dover risolvere, sul piano ermeneutici, nel senso che l'avverbio "anche" sia da intendere "esclusivo", vale a dire che le circostanze emerse in dibattimento possono essere di per sè sufficienti per integrare la prova richiesta dal co. 4, e non aggiuntivo nel senso che occorrono ulteriori elementi d prova. Non sembra, invero, possa escludersi che, a tal fine, possa assumere rilevanza il contegno assunto dal testimone, nel corso dell'esame.
Nell'accertamento della intimidazione o della subornazione del teste, al giudice è riconosciuto un certo margine di elasticità, che in ogni caso, deve essere ancorato ad elementi concreti e non solo di natura logica.
NE fattispecie in esame, va rilevato che il materiale probatorio su cui si fonda l'ipotesi accusatoria è essenzialmente rappresentato dall'escussione investigativa prima e dibattimentale poi, di un rilevante numero di soggetti abitanti a Cinquefrondi ed ivi esercenti un'attività commerciale o imprenditoriale in genere. Come evidenziato e sottolineato dalla impugnata sentenza, in sede dibattimentale, ad eccezione di qualche caso isolato, parte considerevole dei testimoni escussi, ha negato o ribaltato il precedente assunto narrativo disconoscendo non soltanto l'esatta collocazione temporale di singoli episodi o la certa riferibilità ad alcuni soggetti, ma addirittura l'intero contenuto della deposizione contestando perfino che la stessa fosse mai avvenuta. È stato, quindi pertinentemente ritenuto in sede di merito, come la giustificazione offerta alla immediata rilevazione della discrasia tra l'una e l'altra versione narrativa non facesse riferimento a ricordi sbiaditi e consumati nel tempo, ma poggiasse sulla ostinata negazione che gli episodi fossero mai avvenuti, o che gli stessi fossero stati oggetto di una scorretta verbalizzazione. Non potendosi, peraltro, ascrivere agli investigatori e militari dell'AR (nulla e nessuno accredita una siffatta ipotesi, che, peraltro, contrasta col più elementare senso di logica e razionalità), una consapevole verbalizzazione non veritiera al fine di coinvolgere tutti gli imputati mediante una coartazione generalizzata perpetrata ai danni di tutti i testi e parti offese, ne è conseguito sul piano valutativo un corretto ed adeguato convincimento in ordine alla compromissione della genuinità e quivi di una anomala determinazione volitiva di tutti i testi escussi ascrivibile a un condizionamento inquadrabile nel contesto dell'art. 500 co. 4 c.p.p., essendosi evidenziate vistose manifestazioni di omertà che hanno inteso sommergere tutte le dichiarazioni accusatorie liberamente rese, lette e sottoscritte. Va, pertanto, ribadita la ritualità della utilizzazione delle dichiarazioni testimoniali acquisite con l'ordinanza del Tribunale di Palmi in data 19.7.2001. Motivi di doglianza di cui ai punti:
C) ed F): attengono all'addebito di associazione maliosa ascritto ai LI al capo 1) e al gruppo IN AS e PP, NO e LL al capo 15) della rubrica.
Si osserva in premessa che, come è noto, il codice penale non reca nozioni definitorie dell'associazione (art. 416 e 416 bis) che intendono reprimere, ma rimanda l'interprete a concetti socialmente diffusi sia per percepire l'essenza dell'associazione che per delinearne la distinzione, imposta dallo stesso codice penale, dal concorso di persone nel reato in genere e nel reato continuato in specie.
Fenomeno questo che, in base agli usi linguistici, hanno in comune una pluralità di individui che si accordano per la realizzazione di un fine, con la differenza che nel concorso di persone il fine è costituito da un individuato reato o da un certo numero di reati predeterminati sin dall'inizio della collaborazione e strumentali ad un unico disegno storicamente precisabile, mentre nell'associazione lo scopo comune, oggetto dell'incontro di volontà, consiste nel programma di commettere, cogliendo le opportunità che via via si presentano, una pluralità indefinita di reati, sia pure dello stesso genere.
hi questo modo l'accordo associativo crea un vincolo permanente, per la consapevolezza di ciascun associato di far parte del sodalizio e di partecipare con contributo causale alla realizzazione di un duraturo programma criminale. E il legislatore conscio del grave pericolo per l'ordine pubblico di una simile intesa, la promuove a reato di per sè, a prescindere dalla consumazione o meno del delitto programmato.
Tali essendo le caratteristiche del delitto e la ratto della incriminazione, ne discende a corollario la secondarietà degli elementi organizzativi che si pongono a substrato del sodalizio, la cui sussistenza è richiesta nella misura in cui dimostrano che l'accordo può dirsi seriamente contratto, nel senso cioè che l'assoluta mancanza di un rapporto strumentale priva il tutto del requisito dell'offensività. Ma tanto sta pure a significare che, sotto un profilo ontologico, è sufficiente un'organizzazione minima perché il reato si perfezioni e che la ricerca dei tratti organizzativi, spesso presenti nelle pronunzie giurisdizionali, non è diretta a dimostrare l'esistenza di elementi costitutivi del reato, ma a provare, attraverso dati sintomatici, l'esistenza di quell'accordo tra tre o più persone diretto a commettere più delitti, accordo in cui il reato associativo, come già si è osservato, di per sè si concreta.
In tale ambito concettuale, l'associazione di tipo mafioso si distingue dalla comune associazione per delinquere, come può rilevarsi dal semplice raffronto testuale fra le due norme incriminative (a cominciare dalle rispettive rubriche, la prima delle quali è priva, non a caso, a differenza della seconda, dell'inciso "per delinquere"), anche per il fatto che essa non è necessariamente diretta alla commissione di delitti - pur potendo questa, ovviamente, rappresentare (come di fatto, normalmente rappresentano) lo strumento mediante il quale gli associati puntano a conseguire i loro scopi - ma può anche essere diretta a realizzare, sempre con l'avvalersi della particolare forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva, taluno degli altri obiettivi indicati dall'art. 416 bis c.p., fra i quali quello assai generico, costituito dalla realizzazione di "profitto o vantaggio ingiusto per sè o per altri".
Ciò posto, con specifico riferimento alla fattispecie in esame, ritiene la Corte prive di fondamento le doglianze difensive avanzate al fine di asseverare l'irrilevanza o l'inconsistenza degli argomenti addotti nella decisione dei giudici di merito a dimostrazione dell'esistenza di un accordo associativo di stampo mafioso. Accordo che, nel richiamo sintetico della decisione impugnata, viene fondato alla stregua dei seguenti elementi fattuali:
con riferimento al capo 1) - associazione LI - è stato evidenziato un quadro di dichiarazioni omogenee attestanti, da parte dei componenti la famiglia LI imputati nel presente procedimento e di altri giudicati separatamente (LI NT e TU), una inequivoca condotta mafiosa, realizzata attraverso una serie di episodi estorsivi, ma anche a mezzo di attività apparentemente lecite, come la pastorizia, ma che per le specifiche modalità di attuazione, si sono rivelate manifestazioni rientranti nell'agire delinquenziale tipicamente mafioso del gruppo. Dalle dichiarazioni analiticamente riportate dalle decisioni di merito (e a cui si fa espresso rinvio), emerge, da un lato, una intimidazione diffusa promanante dai componenti della famiglia e, dall'altro un remissivo atteggiamento di assoggettamento di coloro che tale condotta erano costretti a subire, a tal punto, come si è visto, da ritrattare in dibattimento (per paura di ritorsioni), quanto dichiarato nei confronti dei LI in sede investigativa. Proprio da tali dichiarazioni e dai conseguenti accertamenti svolti dalla p.g., è emerso come i LI praticassero la pastorizia in modo "selvaggio" con metodo intimidatorio tale da vanificare qualsiasi tentativo di protesta, (vedansi le dichiarazioni rese da NO LO, TI BA, LA ON, ON EN, ON EN, GA RA, LÌ PP, LU NT, RR GI e RR RA LO, MI OS NT, EP RI NA, LO OR, RO RA, ON RC, PA GI, AG RA, AL EN, AL PP, VI NT, LE NT), mentre con lo stesso metodo imponevano a commercianti o piccoli imprenditori sconti o particolari condizioni di prezzo. (Si richiamano le deposizioni di: EN AO NT, AT AU, IA NE, AR AF, LI IC, IT DO).
In tale contesto LI AV e LI OR hanno svolto appieno il proprio agire mafioso, inserendosi a pieno titolo nel contesto associativo familiare.
Il "modus operandi" del primo è stato efficacemente descritto da varie testimonianze, tra cui a titolo esemplificativo si richiama quella di ZA GI, titolare di una impresa di costruzioni, che ha affermato di essere costretto a rivolgersi sempre e solo a lui per comprare il cemento ed altro materiale, "perché altrimenti mi brucia tutto quello che ho". Nello stesso senso le deposizioni di RI RO, ZO FA, da intendersi qui richiamate. In sede di attività investigativa era, poi, emerso che l'attività imprenditoriale della ditta CO aveva drasticamente ridotto la propria prestazione edile a seguito di una pluralità di danneggiamenti, sino a quando nel 1988 il LI non subentrava nella gestione e nella titolarità della ditta stessa. Per quanto attiene a LI OR, si è rimarcato il suo pieno inserimento nella tipica attività della famiglia, dell'esercizio del peculiare potere pastorale e dell'agire, quindi, sulla comunità di Cinquefrondi con i metodi mafiosi di cui si è detto.
Si è sottolineata, in proposito, l'esistenza, all'interno del curriculum criminale gravante sul predetto, tra gli altri precedenti, di un decreto applicativo della misura di sicurezza della sorveglianza speciale per la complessiva durata di anni quattro, emesso a suo carico e degli altri componenti della famiglia dalla Corte di appello di Reggio Calabria l'11.7.1994. Del pari infondate sono da ritenere le censure prospettate dalla difesa di IN AS, IN PP, NI PP e LL RE assertive della inesistenza del reato associativo ex art. 416 bis c.p., loro contestato. È stato, infatti, in sede di merito messo ben in evidenza, alla stregua delle acquisite risultanze, come, nel territorio di Cinquefrondi, nel periodo temporale che va fino al 1999, abbia operato, oltre all'associazione LI, un altro gruppo criminale di stampo mafioso, avendo come capo indiscusso IN AS e come associati IN PP, NI PP, LL RE e NI RO (nei confronti di quest'ultimo si è disposto nell'odierno giudizio lo stralcio, per un vizio di notifica al difensore).
È, così, emersa una sorta di ripartizione di "competenze" tra il gruppo dei LI, che si "occupavano", come si è visto, prevalentemente di pastorizia, di movimenti di terra ed attività edili in genere e il gruppo IN che, invece, controllava la piccola criminalità, in particolare avvantaggiandosi dell'attività di "sfruttamento passivo" dei commercianti in Cinquefrondi. Depongono univocamente in tal senso le risultanze dell'attività istruttoria del giudizio di primo grado, nel cui corso, tra l'altro, si è proceduto all'esame di numerosissime testimonianze, e sono stati acquisiti, ex art. 500 4 co. c.p.p., i verbali di sommarie informazioni di tutti i testi che hanno ritrattato quanto dichiarato nel corso delle indagini. Alla stregua delle dichiarazioni rese in tale sede (in particolare di: OS DI, ON FI, PA RO, IG IC, MA FA, RI NT, AT AU, IT DO) - che qui vengono espressamente richiamate - si è venuta a palesare - come rilevato dal giudice a quo, non solo l'esistenza del gruppo e la percezione che di esso aveva la collettività operante nel territorio, ma anche la condizione di assoggettamento e di omertà che promanava dal gruppo medesimo, estrinsecatasi nella paura manifestata da molti degli stessi testi di subire pesanti ritorsioni.
Di tale diffuso clima di intimidazione hanno dato atto i testi MA e NI, che hanno ricoperto la carica di sindaco della città di Cinquefrondi sin dal 1996 e che hanno concordemente riferito, altresì, del disagio espresso da numerosi cittadini per i numerosi episodi verificatisi nel territorio.
Il fattivo contributo degli altri associati - IN PP, NI PP e LL RE - al gruppo capeggiato da IN AS, è evidenziato alle pagg. da 51 a 53 della impugnata sentenza, con specifico riferimento alle acquisite risultanze probatorie.
Conclusivamente sul punto, ritiene il Collegio di dover sottolineare che il sindacato della Corte di Cassazione esercitandosi sul modo con il quale si è formato il convincimento del giudice la cui decisione è stata impugnata - non dunque, sul contenuto del convincimento stesso - comporta che l'ingiustizia del provvedimento vale in quanto si concreti in un vizio di legittimità. Nel senso che il controllo deve incentrarsi sulla coerenza logico-giuridica delle argomentazioni svolte dalla sentenza impugnata e sulla corrispondenza dell'accertamento giudiziale al materiale probatorio legittimamente acquisito, senza con ciò vanificare il libero apprezzamento del singolo fatto dimostrativo da parte del giudice di merito. Da qui l'arbitrarietà di ogni pretesa che, imputando nominalisticamente a tale giudizio la violazione di uno dei criteri stabiliti per la sua regolarità, tenti di introdurre, in modo più o meno palesemente surrettizio, la reiterazione di quel procedimento. Consegue che alcun effetto può sortire, in subiecta materia, il richiamo fatto dalla difesa degli imputati alla decisione in data 1.4.2003 della 1^ Sezione della Corte di appello di Reggio Calabria che aveva pronunciato provvedimento di rigetto del ricorso proposto dal Procuratore Generale della stessa città, avverso la sentenza di assoluzione di due coimputati (CHINDAMO e IERACE) degli odierai ricorrenti, che avevano optato per il rito abbreviato. È appena il caso di rilevare che l'accostamento delle due decisioni nei termini prospettati, trova un ostacolo insormontabile nella differente struttura di ciascuno dei procedimenti previsti - rito ordinario e rito abbreviato - la cui opzione potestativa da parte dell'imputato sortisce l'effetto che questi, attraverso la richiesta ex art. 438 co. 1 c.p.p., dispone non solo del proprio diritto al contraddittorio per la prova, ma, altresì, del diritto al contraddittorio per la prova spettante alla sua controparte. Ritiene, pertanto, questa Corte conformemente ai fini del controllo di legittimità demandatole, che i giudici del merito hanno esercitato sui richiamati motivi di ricorso, il potere di valutazione dei fatti quali risultanti dagli atti processuali con coerenza logico giuridica ineccepibile.
E ciò vale anche per la ritenuta ricorrenza, per il gruppo IN, dell'aggravante di cui all'art. 416 bis 4 co. (associazione armata), alla stregua di quanto motivatamente rilevato dalla impugnata sentenza (pagg. 50-51).
D) La censura attiene alle estorsioni poste in essere da LI AV ai danni di ER PP, ZA GI, come dai capi 5) e 7) della rubrica.
I dedotti motivi di ricorso sono da ritenere infondati. Contrariamente all'assunto difensivo, il convincimento della condotta estorsi va del LI, tipica dell'agire mafioso, si è basata non su voci correnti, quanto sulle specifiche dichiarazioni rese in sede investigativa dalle parti offese, che, poi, in dibattimento hanno cercato di ritrattare, in maniera appropriatamente definita surreale, per il timore di possibili ritorsioni.
Si è, pertanto, ragionevolmente ritenuto trattarsi di episodi di sopraffazione, facenti parte di una vera e propria strategia, ai danni di modesti operatori economici e miranti a neutralizzare ogni possibile concorrenza e ad affermare, in tal modo, una sorta di monopolio sul mercato edile.
In siffatto comportamento sono stati agevolmente colti gli elementi costitutivi della fattispecie estorsiva:
- l'idoneità dell'atteggiamento di minaccia, sia pure di tipo indiretto, ma pur sempre correlato alla capacità sopraffattrice dell'agente e alle condizioni ambientali agevolative di siffatta condotta;
- il danno patrimoniale consistente nell'espropriazione della propria attività della parte offesa;
- l'ingiusto profitto conseguito dal LI col neutralizzare un concorrente costringendolo a non proseguire nella sua attività di impresa e ad abbandonare il mercato, così pervenendo al risultato di realizzare a proprio ingiusto vantaggio maggior vendita e più consistenti guadagni.
Ciò stante, non si ritiene accoglibile la richiesta derubricazione del reato de quo nella fattispecie normativa di cui all'art. 513 c.p., dato che tale ipotesi di reato ha una funzione complementare e sussidiaria, come rivela l'esplicita clausola di riserva ("se il fatto non costituisce un più grave reato"), capace di colpire comportamenti generici di offesa all'industria e commercio e alla libertà del loro esercizio nell'ambito della legge, nei quali non sia possibile ravvisare un delitto più grave, come, in subiecta materia, quello dell'estorsione.
Con riferimento alle censure prospettate da IN AS e di cui al punto 4) dei motivi, se ne rileva l'infondatezza in proposito osservando:
- quanto alla compatibilità tra la circostanza aggravante prevista dall'art. 628 co. 3 c.p., relativa alla violenza o minaccia posta in essere da persona che fa parte dell'associazione di cui all'art. 416 bis c.p.p., e la circostanza aggravante prevista dall'art. 7 d.l. 13 maggio 1991 n. 152, conv. in l. 12 luglio 1991 n. 203, nella parte concernente la commissione di delitti avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416 bis c.p., le Sezioni Unite (sent. 28 marzo 2001, Cinalli) hanno chiarito che il comma 3, n. 3 dell'art. 628 c.p. individua una circostanza di posizione, in relazione alla quale rileva l'appartenenza all'associazione come fatto storico e non l'agire incriminato dall'art. 416 bis c.p.; esula, pertanto, la figura del reato complesso di cui all'art. 84 c.p., mentre l'aggravante prevista dall'art. 7 del d.l. n. 152 del 1991, in entrambe le forme in cui può atteggiarsi, è applicabile a tutti coloro che, in concreto, ne realizzano gli estremi, siano essi partecipi di un qualche sodalizio mafioso, siano essi estranei (ivi compresa l'ipotesi della realizzazione di reato-fine da parte di soggetti qualificati).
In tema di estorsione (che qui interessa), l'aggravante prevista dall'art. 7 del d.l. n. 152 del 1991, concorre, dunque, con quella di cui all'art. 628 co. 3 n. 3 c.p., in quanto l'addebito del metodo mafioso quale patrimonio sociale e caratteristica dell'azione del gruppo IN, non precludeva la possibilità di contestare ad IN AS (capo indiscusso del gruppo stesso) il suddetto metodo, avendolo egli effettivamente utilizzato negli episodi delittuosi ascrittigli;
- per quanto attiene all'episodio estortivo in danno di IS PP (capo 13 della rubrica), la decisione di condanna di IN AS è da ritenere del tutto scevra da censure, essendo stato il IS indotto dall'IN a versargli la somma di L. un milione e 300 mila, per poter rientrare in possesso dell'autovettura che gli era stata rubata.
Di ciò ha reso testimonianza la parte offesa ritenuta, in sede di giudizio di merito, motivatamente del tutto attendibile senza necessità di riscontri esterni, non trovando applicazione nella specie il canone valutativo di cui all'art. 192 3 co. c.p.p.;
- gli episodi di estorsione (capo 18) posti in essere ai danni di LA HE e PP, entrambi gestori di un negozio di elettrodomestici, sono emersi dalle dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari dai predetti che hanno evidenziato l'agire mafioso dell'IN AS (e di altri appartenenti al gruppo:
NI RO e IN PP), col pretendere di acquistare "i migliori telefonini cellulari" sempre a prezzo di costo, talora non pagando o pagando solo in parte, o di volere acquistare la merce a credito;
precisando, inoltre, dette parti offese di avere aderito a tali richieste impositive, "visto che avevamo delle sparatorie". I giudici di merito hanno motivatamente suffragato il loro convincimento richiamando, in proposito, cinque o sei episodi di danneggiamento con colpi di arma da fuoco esplosi alle saracinesche del negozio dei LA, l'ultimo di essi verificatosi in coincidenza della convocazione delle parti offese dinanzi ai Carabinieri di Cinquefrondi il 29.10.1998 e il penultimo lo stesso giorno in cui LA HE aveva rifiutato le richieste avanzate da IN PP, fratello di AS, di acquistare due cellulari a credito.
Tali dichiarazioni non sono state confermate in sede dibattimentale, instando, per quanto si è già argomentato, il meccanismo psicologico del timore di atti di ritorsione. Legittimamente, pertanto, ne è stata disposta l'acquisizione ai sensi dell'art. 500 4 co. c.p.p.;
- tale norma ha, altresì, trovato legittima applicazione per le dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari da IT NT HE, titolare di negozio di ferramenta, costretto da IN AS a tollerare che venisse depositato presso il suo terreno legna di appartenenza degli IN e da cui è conseguita la contestazione di violenza privata aggravata (ex artt.li 610 2 co. c.p. e 7 d.l. 152/91). È emerso infatti che il terreno appartenente al IT, confinante con l'esercizio dell'IN, è stato da questi gratuitamente utilizzato per depositarvi la legna necessaria al funzionamento del forno della sua polleria. L'IN sebbene più volte invitato a sgomberare il terreno non vi ha ottemperato, mentre il IT, pur potendo azionare gli strumenti legali che gli avrebbero consentito il recupero dell'area (su cui, peraltro, aveva iniziato i lavori per l'edificazione di un palazzo), si è astenuto dal farlo, così giustificando, nel contesto delle dichiarazioni rese, il proprio comportamento: "cosa volete Comandante? Contro chi la dovevo fare la denuncia? Pur sapendo benissimo di chi era quella legna ho preferito stare zitto e denunciare ignoti, voi sapete come vanno queste cose, anche perché potevo passare dei guai".
E) ed H): concernono le doglianze attinenti al vizio di motivazione per omessa concessione a tutti gli imputati delle circostanze attenuanti generiche, nonché in riferimento alla determinazione della dosimetria delle pene.
Le proposte censure sono da ritenere inammissibili. Per quanto attiene alla prima doglianza, il giudice di 1 grado ha motivatamente espresso il giudizio (confermato dal giudice di appello) di non concedere a nessuno degli imputati le circostanze attenuanti generiche "in considerazione della natura del reato di associazione e del rilevante impatto ambientale che essa ha comunque determinato".
Quanto alla entità della pena, peraltro rideterminata in melius dal giudice di appello nei confronti di LI OR e IN AS, si rileva che non può essere oggetto di censura, il potere discrezionale di cui il giudice del merito si è avvalso - nell'ambito dei parametri stabiliti dalla legge - nella determinazione della pena nei confronti degli imputati per i quali è stata affermata la penale responsabilità.
Da quanto sopra consegue il rigetto dei ricorsi, con la condanna dei ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
LA CORTE DI CASSAZIONE Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 7 giugno 2004.
Depositato in Cancelleria il 22 settembre 2004