Sentenza 7 maggio 2014
Massime • 1
Non è affetta da nullità la richiesta di rinvio a giudizio che non sia stata preceduta dall'invito a rendere interrogatorio a conclusione delle indagini, allorquando l'imputato abbia già ricevuto, con atto equipollente (nella fattispecie, con l'interrogatorio in sede cautelare), la contestazione degli addebiti e sempre che la rinnovazione dell'atto non si renda necessaria per contestare elementi ulteriori.
Commentario • 1
- 1. Società, responsabilità da reato, richiesta di rinvio a giudizio, legale rappresentante, invito a testimoniare, omissione, nullitàAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 15 aprile 2019
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 07/05/2014, n. 32030 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 32030 |
| Data del deposito : | 7 maggio 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. MARASCA Gennaro - Presidente - del 07/05/2014
Dott. FUMO Maurizio - Consigliere - SENTENZA
Dott. ZAZA Carlo - rel. Consigliere - N. 1338
Dott. DE MARZO Giuseppe - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CAPUTO Angelo - Consigliere - N. 25378/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1. AV AO, nato a [...] il [...];
2. ER NO, nata a [...] l'[...];
avverso la sentenza del 13/12/2012 della Corte d'Appello di Trento, Sezione distaccata di Bolzano;
visti gli atti, il provvedimento impugnato, i ricorsi e le memorie depositate dai ricorrenti;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. ZAZA Carlo;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. IZZO Gioacchino, che ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata;
udito per gli imputati l'avv. ZIDARICH Walter, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza impugnata veniva confermata la sentenza del Tribunale di Bolzano del 26/11/2007, con la quale:
1.1. AV AO era ritenuto responsabile dei reati di cui al R.D. 16 marzo 1942, n. 267, art. 216, commessi quale socio accomandatario della Finanz und Handelsiniziativen KG s.a.s., dichiarata fallita in Bolzano il 10/12/1998, distraendo somme per complessive L. 978.396.284 e tenendo le scritture contabili in modo da impedire la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari della società (capi B e E); quale legale rappresentante della Edilfin s.r.l., dichiarata fallita in Bolzano il 24/09/1997, distraendo somme per complessive L. 503.000.000, in parte sottraendo le scritture contabili e per il resto tenendole in modo da impedire la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari della società (capi C, L e I); e quale legale rappresentante della Cofimer s.r.l., dichiarata fallita in Bolzano il 24/09/1997, distraendo somme per complessive L. 338.176.442, in parte sottraendo le scritture contabili e per il resto tenendole in modo da impedire la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari della società (capi D e G);
1.2. il AV era condannato per i fatti di cui sopra alla pena di anni cinque di reclusione;
1.3. lo stesso AV e ER NO erano assolti per insussistenza del fatto dall'imputazione del reato di cui all'art. 216 L.Fall., contestato al primo quale socio accomandatario della fallita Finanz und Handelsiniziativen KG s.a.s. ed alla seconda quale coniuge del AV nella distrazione dell'incongruo valore di acquisto delle quote della Iniziative Immobiliari s.a.s. (capo A).
2. Gli imputati ricorrono sui punti e per i motivi di seguito indicati, sui quali hanno altresì depositato memorie.
2.1. Sul rigetto dell'istanza di rinvio del giudizio d'appello per legittimo impedimento dell'imputato, pronunciato con ordinanza della Corte territoriale del 13/12/2012, il ricorrente AV deduce violazione dei diritti di difesa previsti dalla legge e dalle norme costituzionali e comunitarie nell'adozione di un provvedimento genericamente motivato, che impediva all'imputato di partecipare attivamente al giudizio.
2.2. Sul rigetto dell'eccezione di nullità del decreto dispositivo del giudizio e degli atti conseguenti, il ricorrente AV deduce violazione di legge e mancanza di motivazione in ordine alle questioni riproposte in appello con memorie testualmente riprodotte nel ricorso, nelle quali si lamentavano il mancato invio dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari di cui all'art. 415 bis c.p.p. e l'omesso espletamento del relativo interrogatorio dell'imputato, al quale non è equipollente l'interrogatorio di garanzia ai sensi dell'art. 294 c.p.p.; e l'erroneità dell'argomentazione del Tribunale di Bolzano per la quale l'avviso non sarebbe stato dovuto, risalendo la richiesta di rinvio a giudizio al 07/12/1999 e quindi ad epoca anteriore all'introduzione della L. 16 dicembre 1999, n. 479, cit. art. 415 bis, laddove detta richiesta veniva in realtà depositata nella cancelleria del Giudice per le indagini preliminari nel febbraio del 2000 e notificata all'imputato nel successivo mese di marzo.
2.3. Sulla dedotta nullità della sentenza di primo grado, il ricorrente AV osserva che l'intestazione di detta sentenza indicava i componenti del collegio nei giudici Monaco Silvia, Colombo Cristina e Erlicher Cristina, in conformità al verbale manoscritto di udienza, ma che dal verbale stenotipico, atto pubblico prevalente sul verbale di udienza del quale si denuncia contestualmente la falsità, il collegio giudicante risultava diversamente formato nelle persone dei giudici Waldner Armin, Erlicher Cristina e Ceresara Ulrike.
2.4. Sull'affermazione di responsabilità, il ricorrente AV deduce nullità della sentenza impugnata nel mero richiami alla decisione di primo grado e nell'omessa valutazione delle memorie difensive.
Lamenta inoltre violazione di legge e mancanza di motivazione con riguardo all'insussistenza dei presupposti per le dichiarazioni di fallimento, riproponendo il contenuto delle memorie presentate in appello in ordine alla sussistenza dei requisiti di fallibilità, anche alla luce della legislazione sopravvenuta, ed ai denunciati interventi di terzi che avrebbero costretto l'imputato a cessare l'attività oltre cinque anni prima del fallimento;
all'insussistenza dell'elemento psicologico dei reati, laddove i citati interventi di altri soggetti nella vicenda privavano l'imputato della disponibilità dell'unico immobile di proprietà della Edilfin e determinavano il fallimento, che non era pertanto oggetto di previsione dell'imputato e non dipendeva causalmente dalle condotte allo stesso contestate;
alla mancanza di beni che potessero essere distratti dall'imputato; ed all'assorbimento dei fatti di cui ai capi I e L in quelli, identici, contestati al capo C.
2.5. Sulla ritenuta sussistenza dell'aggravante della rilevante entità del danno, il ricorrente AV deduce violazione di legge e mancanza di motivazione in ordine all'assenza di una formale contestazione della circostanza ed all'inapplicabilità della stessa ai fatti di cui all'art. 223 L.Fall.. 2.6. Sul decorso del termine di prescrizione dei reati, il ricorrente AV deduce violazione di legge nel computo a questi fini dell'insussistente aggravante di cui al punto precedente e della contestata recidiva reiterata infraquinquennale, anch'essa insussistente per l'assenza di alcuna sentenza definitiva nei confronti dell'imputato all'epoca dei fatti.
2.7. Sul trattamento sanzionatorio, il ricorrente AV deduce mancanza di motivazione in ordine alla quantificazione della pena- base e degli aumenti.
2.8. Sulla dichiarata infondatezza dell'appello proposto avverso l'assoluzione dall'imputazione di cui al capo A per carenza di interesse, il ricorrente AV deduce violazione di legge evidenziando l'esistenza di un interesse all'impugnazione nell'intento di dimostrare la mancanza dei presupposti per la dichiarazione di fallimento.
2.9. La ricorrente ER lamenta nullità del dispositivo della sentenza impugnata per la mancata indicazione nello stesso del nominativo dell'imputata, e ripropone per il resto i motivi dedotti dal AV ad esclusione di quelli relativi all'affermazione di responsabilità per le imputazioni diverse da quella di cui al capo A ed al rigetto dell'istanza di rinvio del giudizio di appello per legittimo impedimento.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il motivo proposto dal ricorrente AV sul rigetto dell'istanza di rinvio del giudizio d'appello per legittimo impedimento dell'imputato è infondato.
La motivazione del provvedimento era tutt'altro che generica, essendo viceversa specificamente argomentata sull'assenza del presupposto del rinvio previsto dalla legge processuale in un impedimento assoluto dell'imputato a comparire;
condizione che veniva coerentemente esclusa nel contenuto di una certificazione medica essa si generica nell'attestazione di sinusite acuta con segni clinici di ipertermia, in mancanza di alcuna indicazione sull'impossibilità per il AV di intervenire all'udienza.
2. Il motivo proposto dal ricorrente AV sul rigetto dell'eccezione di nullità del decreto dispositivo del giudizio e degli atti conseguenti, determinata dell'omissione dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari e del relativo interrogatorio dell'imputato, è infondato.
Lo stesso ricorrente, nel proporre la questione che peraltro da atto essere stata posta all'attenzione della Corte territoriale con memorie prodotte nel corso del giudizio e non con i motivi di appello, i quali in effetti non ne facevano menzione, riporta, lamentandone l'erroneità, la risposta data alla stessa dal Tribunale, incentrata sul risalire la richiesta di rinvio a giudizio ad epoca anteriore all'introduzione dell'art. 415 bis c.p.p. e sull'equipollenza dell'interrogatorio di garanzia in sede cautelare a quello previsto quale eventuale conseguenza dell'avviso di cui sopra ove richiesto dall'imputato. Orbene, posto che il principio del tempus regit actum rende la disciplina di cui al citato art. 415 bis applicabile solo nei procedimenti nei quali le indagini preliminari si siano concluse successivamente all'entrata in vigore della norma con la L. 16 dicembre 1999, n. 479 (Sez. 2^, n. 18101 del 29/01/2003, Catania, Rv. 224681), il ricorrente non ha dedotto che tale condizione si sia verificata nel caso di specie, limitandosi alla generica affermazione per la quale la richiesta di rinvio a giudizio sarebbe stata depositata nella cancelleria del Giudice per le indagini preliminari nel febbraio del 2000, dalla quale non è dato desumere il momento di effettiva conclusione delle indagini preliminari. Ma a prescindere da questo, e contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, la sottoposizione dell'imputato ad interrogatorio in sede cautelare esclude che l'omissione dell'invito dell'imputato a rendere interrogatorio a conclusione delle indagini preliminari dia luogo a nullità della richiesta di rinvio a giudizio, laddove la rinnovazione dell'atto non sia richiesta dalla necessità di contestare all'imputato elementi ulteriori rispetto a quelli già posti a conoscenza dello stesso (Sez. 1^, n. 43236 del 05/10/2001, Ceka, Rv. 220179; Sez. 4^, n. 18660 del 19/02/2004, Montanari, Rv. 228352; Sez. 6, n. 35836 del 22/02/2007, Manzoni, Rv. 238438); circostanza, quest'ultima, che non è oggetto di specifica deduzione nel ricorso.
3. Il motivo proposto dal ricorrente AV sulla dedotta nullità della sentenza di primo grado, in quanto contenente indicazione dei componenti del collegio giudicante diversa da quella risultante di verbale stenotipico, è inammissibile.
La questione non risulta infatti proposta in appello, il che ne preclude l'esame in questa sede;
ed è peraltro manifestamente infondata laddove lo stesso ricorrente da atto che la composizione del collegio giudicante, riportata nell'intestazione della sentenza di primo grado, corrisponde a quella del verbale riassuntivo, che prevale su quello stenotipico in quanto redatto dall'ausiliario, pubblico ufficiale che assiste il giudice in udienza, al di fuori dei casi in cui le caratteristiche del mezzo tecnico attribuiscano maggiore affidabilità alla trascrizione stenotipica (Sez. 1^, n. 20993 del 01/04/2004, Ivone, Rv. 228196; Sez. 6^, n. 42761 del 20/10/2005, Durantini, Rv. 232755); casi fra i quali non vi è evidentemente la documentazione della composizione del collegio giudicante, superfluamente indicata nel verbale stenotipico, la cui specifica funzione attestativa è limitata agli atti assunti ne corso del dibattimento.
4. I motivi proposti dal ricorrente AV sull'affermazione di responsabilità sono infondati.
Infondata è in primo luogo la censura di nullità della sentenza in conseguenza del richiamo alla decisione di primo grado, che si vedrà nel seguito essere integrato da specifici rilievi sulle questioni poste dall'appellante, e dell'asserita omissione di valutazione delle memorie difensive, oggetto di una doglianza generica ove non riferita alle predette questioni.
Queste ultime afferiscono per il vero precipuamente al tema dell'applicabilità della sopravvenuta normativa in tema di requisiti di fallibilità e, più in generale, alla possibilità di sindacare in sede penale la sussistenza dei presupposti del fallimento. Il punto era oggetto di esame nella sentenza impugnata, ove si osservava che il giudizio sul punto si esaurisce in sede fallimentare, non essendo consentito al giudice penale di rivederne i termini. Ed in questa conclusione la Corte territoriale faceva corretta applicazione dei principi stabiliti da questa Corte (Sez. U, n. 19601 del 28/02/2008, Niccoli, Rv .239398; Sez. 5^, n. 9279 dell'08/01/2009, Carottini, Rv. 243160; Sez. 5^, n. 40404 dell'08/05/2009, Melucci, Rv. 245427), per i quali la dichiarazione di fallimento, costituendo atto giuridico richiamato nella struttura di una fattispecie incriminatrice, ne diviene componente solo in quanto provvedimento giudiziale che attualizza e rende concreta la potenzialità offensiva della condotta, e non in quanto rappresentativo dei fatti che con esso vengano accertati, unicamente sui quali, e non anche sull'atto giuridico della declaratoria di fallimento, incide la normativa che individua i presupposti di quest'ultima; normativa che pertanto, nella sua natura indiscutibilmente extrapenale, investe ciò che propriamente è l'elemento costitutivo della fattispecie e non può essere qualificata come integratrice del precetto penale, derivandone l'estraneità delle modifiche legislative normative di cui sopra all'operatività dell'art. 2 c.p., e l'inapplicabilità delle stesse, ai fini penali, alle vicende fallimentari precedentemente in corso. Infondata è poi la censura di mancanza di motivazione sull'elemento psicologico del reato, in quanto riferita alla consapevolezza dell'imputato in ordine alla dipendenza causale del fallimento dalle condotte contestate. Correttamente il tema veniva ritenuto dai giudici di merito irrilevante, implicitamente disattendendosi i relativi rilievi della difesa. L'incidenza causale della condotta distrattiva sul fallimento è un aspetto ininfluente ai fini della configurabilità reato di bancarotta fraudolenta, il cui evento è costituito unicamente dalla lesione dell'interesse patrimoniale della massa creditoria (Sez. 5^, n. 16759 del 24/03/2010, Fiume, Rv. 246879), già riconducibile alla condotta di sottrazione di beni a detrimento della garanzia patrimoniale o di documentazione in pregiudizio delle possibilità di verifica contabile, e non anche dal dissesto della società, estraneo alla struttura del reato in quanto mero substrato economico dell'insolvenza (Sez. 1^, n. 40172 dell'01/10/2009, Simonte, Rv. 245350). Estraneo al reato è di conseguenza anche il rapporto causale fra la condotta ed il dissesto (Sez. 5^, n. 34584 del 06/05/2008, Casillo, Rv. 241349; Sez. 5^, n. 232 del 09/10/2012 (07/01/2013), Sistro, Rv. 254061; Sez. 5^, n. 7545 del 25/10/2012 (15/02/2013), Lanciotti, Rv. 254634; Sez. 5^, n. 27993 del 12/02/2013, Di Grandi, Rv. 255567). L'oggetto del dolo dei reati di bancarotta non include, conseguentemente, la prospettiva del dissesto;
essendo tale oggetto limitato, quanto in particolare al reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale, alla consapevolezza di dare a beni della fallita una destinazione diversa da quella dovuta secondo la funzionalità dell'impresa, privando quest'ultima di risorse e di garanzie per i creditori (Sez. 5^, n. 12897 del 06/10/1999, Tassan Din, Rv. 211538; Sez. 5^, n. 29896 dell'01/07/2002, Arienti, Rv. 222388; Sez. 5^, n. 7555 del 30/01/2006, De Rosa, Rv. 233413; Sez. 5, n. 11899 del 14/01/2010, Rizzardi, Rv. 246357; Sez. 5^, n. 44933 del 26/09/2011, Pisani, Rv. 251214; Sez. 5^, n. 3299 del 14/12/2012, Rossetto, Rv. 253932). Assolutamente generica è la doglianza relativa alla mancanza di beni che potessero essere distratti dall'imputato, a fronte della contestazione di specifiche condotte distrattive. Quanto infine al dedotto assorbimento dei fatti di cui ai capi I ed L in quelli contestati al capo C, l'analisi delle relative imputazioni esclude all'evidenza la fondatezza dell'affermazione del ricorrente sull'identità dei fatti. L'oggetto delle imputazioni è costituito infatti per il capo C dalla distrazione delle somme di L. 150.000.000 ricevuta da ED AA, L. 65.000.000 ricevuta dal Credito Fondiario di Bolzano, L. 83.000.000 ricevuti da SA TE e L. 30.000.000 ricevuta da AT AL;
per il capo I dalla tenuta della contabilità della stessa società; e per il capo L dalla distrazione delle somme di L. 200.000.000 ricevuta dalla Cassa di Risparmio di Bolzano, L. 20.000.000 ricevuta dalla Cassa Rurale di Merano, L. 65.000.000 ricevuta dal Credito Fondiario T.A.A. e di quella di L. 150.000.000 ricevuta da AA ED, unica coincidente fra le imputazioni di cui ai capi C e L.
5. I motivi proposti dal ricorrente AV sulla ritenuta sussistenza dell'aggravante della rilevante entità del danno sono infondati.
Posto che la contestazione di una circostanza aggravante non richiede nè l'espressa l'indicazione della disposizione di legge che la prevede, ne' una specifica formulazione testuale della fattispecie, essendo sufficiente che l'imputato sia posto nella condizione di difendersi sui fatti che in concreto integrano la circostanza (Sez. 5^, n. 38588 del 16/09/2008, Fornaro, Rv. 242027), l'aggravante della rilevante entità del danno deve nella specie ritenersi implicitamente contestata nell'indicazione degli importi delle distrazioni, di per sè inequivocabilmente rappresentativi di danni rilevanti per i creditori. Quanto all'applicabilità dell'aggravante ai fatti commessi da amministratori di società fallite, ai quali la responsabilità è estesa dall'art. 223 L.Fall., la stessa non è esclusa dal testuale richiamo del dell'art. 219, comma 1, nella previsione dell'aggravante in esame, ai fatti previsti dagli artt. 216, 217 e 218 e non al citato art. 223, tenuto conto del rinvio di quest'ultima norma ai fatti di cui all'art. 216, che deve intendersi come riferito all'integrante delle relative fattispecie, comprensive degli elementi accidentali inclusi nelle stesse dal richiamo dello stesso art. 216 all'art. 219, fra i quali l'aggravante di cui si discute (Sez. 5^, n. 17690 del 18/02/2010, Cassa di Risparmio di Rieti s.p.a., Rv. 247320; Sez. 5^, n. 30932 del 22/06/2010, Poli, Rv.247970; Sez. 5^, n. 127 dell'08/11/2011 (09/01/2012), Pennino, Rv. 252664; Sez. 5^, n. 44933 del 26/09/2011, Pisani, Rv. 251215; Sez. 5^, n. 10791 del 25/01/2012, Bonomo, Rv. 252009; Sez. 5^, n. 18695 del 21/01/2013, Liori, Rv. 255839; Sez. 5^, n. 38978 del 16/07/2013, Fregnan, Rv. 257762).
6. Il motivo proposto dal ricorrente AV sul decorso del termine di prescrizione dei reati è infondato, con le precisazioni che seguono.
È invero corretto il rilievo del ricorrente sull'errato computo, ai fini della determinazione del tempo di prescrizione dei reati, della recidiva reiterata;
risultando confermata, dalla lettura del certificato penale dell'imputato, l'affermazione della mancanza di condanne definitive del AV all'epoca dei fatti, risultando una sentenza di condanna del 23/11/1981, per la quale è tuttavia intervenuta la riabilitazione, ed altre risalenti al 27/10/2000 ed al 02/02/2004.
Per quanto detto al punto precedente, deve ritenersi però contestata l'aggravante della rilevante entità del danno, pertanto correttamente computata, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, ai fini del termine di prescrizione dei reati;
termine che anche solo per effetto di detta aggravante, ad effetto speciale, individua la scadenza del termine al 10/08/2015.
7. È invece fondato il motivo proposto dal ricorrente AV sul trattamento sanzionatorio.
Tenuto conto di quanto evidenziato al punto precedente in ordine all'insussistenza della contestata recidiva, diviene di conseguenza essenziale la verifica dell'incidenza di tale circostanza sulla determinazione della pena. Tale verifica non è consentita a questa Corte dalla mancata trasmissione, fra gli atti allegati al ricorso, della sentenza di primo grado, che avrebbe dovuto invece esservi inclusa. La sentenza impugnata deve pertanto essere annullata con rinvio per nuovo esame sul punto alla Corte d'Appello di Trento.
8. Il motivo proposto dal ricorrente AV sulla dichiarata infondatezza dell'appello proposto avverso l'assoluzione dall'imputazione di cui al capo A è inammissibile.
L'imputato non è infatti legittimato ad impugnare una decisione assolutoria nel merito, pur se motivata, come nel caso di specie, da insufficienza probatoria, al di fuori di eccezionali ipotesi nelle quali un fatto materiale accertato con la sentenza sia suscettibile di incidere su situazioni giuridiche facenti capo all'imputato stesso (Sez. U, n. 45276 del 30/10/2003, Andreotti, Rv. 226091; Sez. 5^, n. 45091 del 24/10/2008, Burini, Rv. 242612); ipotesi non dedotte dal ricorrente con il generico riferimento alla finalità di dimostrare la mancanza dei presupposti per la declaratoria di fallimento, rispetto alla quale sono del tutto inconferenti le valutazioni sulla carenza ovvero sull'insufficienza della prova di fatti distrattivi specificamente contestati in sede penale.
9. Le ragioni esposte al punto che precede evidenziano l'inammissibilità dei motivi proposti dalla ricorrente ER avverso la decisione interamente assolutoria pronunciata nei suoi confronti.
A tale declaratoria di inammissibilità segue la condanna della ER ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle Ammende che, valutata l'entità della vicenda processuale, appare equo determinare in Euro 1.000.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata, limitatamente al trattamento sanzionatorio di AV, con rinvio per nuovo esame alla Corte d'Appello di Trento.
Rigetta nel resto il ricorso di AV;
dichiara inammissibile il ricorso della ER, che condanna al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di Euro 1000,00 alla Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, il 7 maggio 2014.
Depositato in Cancelleria il 21 luglio 2014