Provvedimento: […] Ha, poi, dedotto che anche a voler ritenere non equiparabile l'assegnazione della casa coniugale disposta in sede di separazione giudiziale a quella di cui agli accordi dei coniugi intervenuti nella separazione avanti all'Ufficiale di Stato Civile, sarebbe in ogni caso applicabile l'art. 218 c.c. secondo cui il coniuge che gode dei beni dell'altro coniuge è soggetto a tutte le obbligazioni dell'usufruttuario. […] Né può condividersi il richiamo all'art 218 c.c., in primo luogo perchè “la soggettività passiva di qualsiasi imposta va determinata in base alle specifiche disposizioni che la regolano: a tal fine l'utilizzazione delle comuni disposizioni civilistiche è corretto soltanto nei limiti del rinvio, quand'anche necessariamente implicito,
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