Sentenza 20 ottobre 2005
Massime • 1
In tema di rapporti tra verbale di udienza redatto con la tecnica della stenotipia e quello redatto in forma riassuntiva, il principio di cui all'art. 139, comma secondo, cod. proc. pen., secondo il quale in caso di discordanza tra i due verbali si deve dare valore al verbale stenotipico per la maggiore affidabilità del mezzo tecnico, prevale purchè la registrazione abbia avuto effetto o sia chiaramente intelligibile; mentre è il verbale riassuntivo a fare fede quando dagli atti del processo emergono elementi fattuali o logici in tal senso. (Nel caso di specie la Suprema Corte ha condiviso la decisione del Tribunale del riesame che ha ritenuto che la richiesta del P.M. di applicazione della misura cautelare a seguito di rito direttissimo - richiesta non rinvenibile nel verbale redatto con la stenotipia, ma solo in quello redatto in forma riassuntiva - fosse stata formulata, e ciò sulla base degli elementi presenti nel fascicolo processuale, tra i quali il dispositivo della sentenza, la parte motiva dell'ordinanza di custodia cautelare, dove si dava atto dell'iniziativa del P.M. e sulla considerazione che la richiesta di provvedimento cautelare viene, di regola, presentata subito dopo la chiusura del dibattimento e rimane per tanto al di fuori del verbale stenotipico).
Commentario • 1
- 1. La data di rinvio errata nel verbale stenotipico può integrare una causa di nullità della sentenza (Cass. Pen. n. 18186/2025)Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 16 maggio 2025
Principio di diritto L'erronea indicazione della data di rinvio nell'intestazione del verbale stenotipico può integrare una causa di nullità della sentenza per lesione del diritto di difesa, qualora abbia generato un errore scusabile nella parte e compromesso l'effettiva partecipazione del difensore fiduciario all'udienza (Cass. pen., sez. II, 7 maggio 2025, n. 18186). 1. Premessa Nel processo penale il verbale non è solo un documento, ma un veicolo di garanzie: registra la memoria dell'udienza e veicola le forme dell'interlocuzione tra giudice e parti. Ma cosa accade quando una discrasia tra il verbale stenotipico e quello riassuntivo compromette il diritto dell'imputato ad essere …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 20/10/2005, n. 42761 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 42761 |
| Data del deposito : | 20 ottobre 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. SANSONE Luigi - Presidente - del 20/10/2005
Dott. ROMANO Francesco - Consigliere - SENTENZA
Dott. CORTESE Arturo - Consigliere - N. 1724
Dott. COLLA Giorgio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DOGLIOTTI Massimo - Consigliere - N. 18460/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
DU RC;
avverso l'ordinanza del Tribunale di Napoli in data 7 ottobre 2004;
udita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Giorgio Colla;
udito il Procuratore Generale nella persona del Sostituto Dott. Vittorio Meloni, che ha concluso per il rigetto del ricorso. FATTO E DIRITTO
Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di Napoli ha rigettato la richiesta di riesame della ordinanza impositiva della misura cautelare della custodia in carcere applicata in danno di RC IN, emessa dal Giudice monocratico del Tribunale di Napoli in data 20 settembre 2004 a seguito di rito direttissimo per il reato di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5. Sulla sollevata questione della divergenza del verbale stenotipico da quello riassuntivo in ordine alla richiesta di misura cautelare, il giudice del riesame osservava che nel giudizio direttissimo il P.M. chiede la convalida dell'arresto e, dopo l'adozione di tale provvedimento, il giudice si riserva di provvedere dopo il dibattimento e all'esito dello stesso sulla richiesta di misura cautelare;
precisava ancora che normalmente la registrazione stenotipica viene effettuata solo per la fase della convalida e per quella dibattimentale e di solito non si estende alla fase cautelare:
nel verbale riassuntivo si dava atto che il giudice si riservava di decidere sulla richiesta di misura cautelare all'esito del giudizio direttissimo. In tal modo si spiegava la divergenza. Avverso la predetta decisione propone ricorso per Cassazione il IN il quale deduce che la misura della custodia cautelare non era mai stata richiesta dal pubblico ministero dopo la convalida. La richiesta non risultava dal verbale stenotipico, ma solo da quello riassuntivo. Secondo il ricorrente, l'art. 139 c.p.p., comma 2, disciplinerebbe la fattispecie nel senso che in caso di discordanza ha valore il verbale steonotipico.
Osserva la Corte che, secondo l'orientamento giurisprudenziale di legittimità meno recente (a es., SEZ. 6, SENT. 0 3784 DEL 07/04/1995 (UD. 05/10/1994), Celone, RV. 201855) il problema del contrasto tra verbale redatto in forma riassuntiva e quello redatto in forma stenotipica (o anche fonografica) è stato risolto nel senso voluto dal ricorrente. Più recentemente, si è profilato un nuovo indirizzo che ha propugnato la tesi opposta, sul rilievo che il verbale riassuntivo fa fede fino a querela di falso (SEZ. 1, SENT. 20993 DEL 04/05/2004 (CC. 01/04/2004), Ivone, RV. 228196). Tuttavia sembra doversi affermare sul tema in argomento un principio diverso e non assoluto nel senso dell'uno o dell'altro orientamento ma un principio più flessibile che tenga conto delle diverse situazioni del caso concreto. Se, in linea di massima, si deve ritenere valido il primo principio per la maggiore affidabilità dello strumento tecnico, sempre che la registrazione non abbia avuto effetto o non sia chiaramente intelligibile (art. 139 c.p.p., comma 2), il principio stesso deve cedere il passo quando dagli atti del processo emergano elementi fattuali o logici che facciano ritenere che sia proprio il verbale riassuntivo a dovere far fede.
È quest'ultimo principio che deve prevalere nel caso di specie dove si discute se sia stata proposta o meno dal P.M. la richiesta della misura cautelare nel giudizio direttissimo. Vi sono infatti nel fascicolo atti cronologicamente successivi alla chiusura del dibattimento che fanno ritenere che la misura cautelare sia stata richiesta. Anzitutto il dispositivo letto in udienza nel quale, il Giudice dopo aver trascritto le statuizioni relative al giudizio di responsabilità, alla confisca e alle spese processuali, dispone che si provvede "de libertate" come da separata ordinanza, ciò che lascia ritenere che la richiesta risultante dal verbale riassuntivo sia stata realmente fatta. E inoltre, il provvedimento cautelare, nella parte iniziale, esordisce con la frase: "... sentita la richiesta del P.M. di applicazione della misura della custodia cautelare della custodia in carcere....". Appare allora corretto l'argomento logico offerto dal Tribunale del riesame secondo cui la stenotipia è stata utilizzata per la fase della convalida dell'arresto e per la fase dibattimentale, essendo rimasta al di fuori del verbale stenotipico la registrazione, di norma successiva alla chiusura del dibattimento, riguardante le richieste e le statuizioni riguardanti la fase strettamente attinente alla adozione delle misura cautelari la cui domanda emerge dal verbale riassuntivo ma non dal verbale stenotipico.
Il ricorso deve pertanto essere rigettato e al rigetto consegue la condanna al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter. Così deciso in Roma, il 20 ottobre 2005.
Depositato in Cancelleria il 25 novembre 2005