Sentenza 24 ottobre 2008
Massime • 1
L'imputato ha interesse a impugnare la sentenza di assoluzione, pronunciata in dibattimento per mancanza, insufficienza o contraddittorietà della prova (art. 530 comma secondo, cod. proc. pen.), soltanto nell'ipotesi in cui l'accertamento di un fatto materiale sia suscettibile, una volta divenuta irrevocabile la sentenza, di pregiudicare le situazioni giuridiche a lui facenti capo in giudizi civili o amministrativi diversi da quelli di danno (art. 652 e 653 cod. proc. pen.).
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- 1. Sentenza Cassazione Penale n. 1132 del 29https://www.laleggepertutti.it/
Penale Sent. Sez. 5 Num. 1132 Anno 2013 Presidente: TERESI ALFREDO Relatore: ZAZA CARLO SENTENZA sul ricorso proposto da Paffetti Maria, nata a Roccagorga il 31/03/1934 quale parte civile nel procedimento nei confronti di Paciotti Pietroantonio, nato a Roccagorga il 28/01/1954 avverso le sentenze nn.49/11 e 50/11 del Giudice di pace di Priverno del 04/10/2011 visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Carlo Zaza; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Roberto Aniello, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; udito per la parte civile ricorrente l'avv. Angela Porcelli, che ha concluso …
Leggi di più… - 2. Assoluzione per mancanza, contraddittorietà o insufficienza di prove è assoluzione piena (Cass. 49580/14)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 9 giugno 2023
L'assoluzione perchè il fatto non sussiste o per non aver commesso il fatto ai sensi dell'art. 530 c.p.p., comma 2, ciooè per mancanza, alla insufficienza o alla contraddittorietà della prova - non comporta una minore pregnanza della pronuncia assolutoria nè segnala residue perplessità sull'innocenza dell'imputato: non può pertanto in alcun modo essere equiparata all'assoluzione per insufficienza di prove prevista dal codice di rito in vigore anteriormente alla riforma del 1988. Cassazione penale sez. V, Sent., (data ud. 26/09/2014) 27/11/2014, n. 49580 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. BEVERE Antonio - Presidente - Dott. OLDI Paolo - Consigliere - Dott. FUMO Maurizio - …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 24/10/2008, n. 45091 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 45091 |
| Data del deposito : | 24 ottobre 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. PIZZUTI Giuseppe - Presidente - del 24/10/2008
Dott. PALLA Stefano - Consigliere - SENTENZA
Dott. BRUNO Paolo Antonio - Consigliere - N. 3855
Dott. IACOBELLIS Marcello - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. VESSICHELLI Maria - Consigliere - N. 021738/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) UR AU, N. IL 28/08/1960;
avverso SENTENZA del 12/03/2008 CORTE APPELLO di ROMA;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. VESSICHELLI MARIA;
Udito il Procuratore Generale in persona del Cons. Dott. D'ANGELO Giovanni, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
Udito, per la parte civile, l'Avv. MACCHIA G.;
Udito il difensore Avv. MARIANO R..
FATTO E DIRITTO
Propone ricorso per cassazione RI AU avverso la sentenza della Corte di appello di Roma in data 12 marzo 2008 con la quale è stata confermata quella di primo grado, affermativa della sua penale responsabilità in ordine ai reati di ingiuria e minacce (capo A) in danno della moglie separata, AR IL, fatti del marzo e maggio 2001. Il RI, con la stessa sentenza di primo grado era stato assolto, ai sensi del capoverso dell'art. 530 c.p., perché il fatto non sussiste, dalla ulteriore imputazione ex art. 570 c.p., in danno ancora una volta della moglie e della figlia minore AN (capo B).
Il ricorrente era stato ritenuto responsabile dei fatti sub A), alla luce delle dichiarazioni della persona offesa, costituita parte civile, e di altra teste (Salerno).
Invece le dichiarazioni della AR riguardanti il reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare sub B) erano risultate parzialmente smentite da talune prove documentali di pagamenti regolarmente avvenuti, ragione per cui il giudice di prime cure e, conformemente quello di appello, avevano ritenuto insufficiente la prova che il fatto denunciato si fosse verificato. Deduce il ricorrente:
il vizio di motivazione quanto alla ritenuta responsabilità per i delitti sub A) e quanto alla assoluzione con la formula di cui al capoverso dell'art. 530 c.p., in relazione alla imputazione sub B). Sotto il primo profilo la Corte sarebbe caduta nella omissione di motivazione riguardo ai motivi di appello volti a dimostrare che le accuse mosse dalla persona offesa erano false. Tanto era stato dedotto dimostrando che la persona offesa si era riferita ad un giorno della settimana sbagliato (non un venerdì, come da essa dichiarato, ma un mercoledì); inoltre la teste Reali non avrebbe confermato l'assunto della denunciante;
in terzo luogo la teste Salerno avrebbe descritto circostanze di tempo modalità dell'incontro diverse da quelle riferite dalla Tessera, sicché doveva ritenersi che le affermazioni della stessa su fatti penalmente rilevanti posti in essere dal RI erano da rapportare ad un episodio diverso da quello per cui è processo.
Tali incongruenze avrebbero dovuto essere adeguatamente valorizzate dalla Corte di merito e dovevano risultare idonee a sostanziare un giudizio di totale discredito nei confronti della persona offesa che, anche in relazione al reato sub B) doveva reputarsi avere formulato una accusa del tutto falsa. Infatti era stato provato, contrariamente a quanto affermato dalla AR, che il ricorrente aveva corrisposto somme a titolo di mantenimento e pagato le rate del mutuo.
Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
Per vero risulta addirittura inammissibile il motivo di ricorso avverso la motivazione con la quale è stata confermata, ex art. 530 cpv c.p., la assoluzione, perché il fatto non sussiste, dal reato di cui al capo B).
Questa Corte ha già avuto modo di rilevare in più occasioni che non sussiste un apprezzabile interesse dell'imputato ad impugnare una sentenza di assoluzione perché il fatto non sussiste, emessa ai sensi dell'art. 530 c.p.p., comma 2, poiché detta statuizione conclusiva non potrebbe essere modificata, ancorché fosse acquisita la prova dell'innocenza dell'accusato (rv 237762). Conformi rv 230821; rv 222251.
Il principio riprende le conclusioni di due decisioni delle Sezioni unite di questa Corte: quella del 25 novembre 1995, Rv. 203762 e la sentenza del 30 ottobre 2003 Rv. 226091. Nella prima era stato sottolineato che una volta che sia stata pronunciata, a seguito dell'abolizione della formula dubitativa, assoluzione ai sensi dell'art. 530 c.p.p., comma 2, avendo il giudice ritenuto insufficienti le prove acquisite, viene meno qualunque apprezzabile interesse dell'imputato al conseguimento di una più favorevole sentenza, in quanto la conclusiva statuizione in essa contenuta non può essere modificata, quale che sia il giudizio esprimibile sulla prova della responsabilità dell'accusato, e cioè sia che sia stata acquisita la prova positiva della sua innocenza, sia che la prova della sua responsabilità si sia rivelata soltanto insufficiente. Ed invero l'interesse all'impugnazione, sebbene non possa essere confinato nell'area dei soli pregiudizi penali derivanti dal provvedimento giurisdizionale, neanche può essere concepito come aspirazione soggettiva al conseguimento di una pronuncia dalla cui motivazione siano rimosse tutte quelle parti che possono essere ritenute pregiudizievoli, perché esplicative di una perplessità sull'innocenza dell'imputato. Difatti, l'impugnazione si configura pur sempre come un rimedio a disposizione della parte per la tutela di posizioni soggettive giuridicamente rilevanti, e non già di interessi di mero fatto, non apprezzabili dall'ordinamento giuridico. Dalla seconda sentenza delle Sezioni unite sopra citata si ricava che l'imputato assolto con la formula ampiamente liberatoria (comunque diversa da quella "perché il fatto non costituisce reato"), anche se per mancanza, insufficienza o contraddittorietà della prova ai sensi dell'art. 530 c.p.p., comma 2, non è legittimato a proporre impugnazione avverso la relativa sentenza, per carenza di un apprezzabile interesse, salvo che nell'eccezionale ipotesi in cui l'accertamento di un fatto materiale oggetto del giudizio penale conclusosi con sentenza dibattimentale sia suscettibile, una volta divenuta irrevocabile quest'ultima, di pregiudicare, a norma e nei limiti segnati dall'art. 654 c.p.p., le situazioni giuridiche a lui facenti capo, in giudizi civili o amministrativi diversi da quelli di danno e disciplinari regolati dagli artt. 652 e 653 c.p.p.. Nella specie, la censura alla motivazione della assoluzione va dunque qualificata come inammissibile, oltretutto non essendo nemmeno indicato in ricorso e non rilevandosi che da quella assoluzione possa essere derivato l'accertamento "positivo" di un fatto materiale che sia, in quanto tale ed in concreto, produttivo di effetti potenzialmente pregiudizievoli in altri ambiti giurisdizionali. La sentenza, invero, si è limitata a rilevare che è rimasto provato il mancato pagamento, da parte dell'imputato, di talune voci di spesa familiare sostenute dalla moglie, riguardanti esigenze scolastiche e di vita della figlia. Ma siffatto accertamento non risulta in quanto tale contestato nei motivi di ricorso con i quali si mira al diverso accertamento del fatto - peraltro non negato nella sentenza impugnata, ma ritenuto inidoneo a supportare un proscioglimento pieno - che l'imputato ha "più volte corrisposto alla moglie somme a titolo di contributo per il mantenimento della figlia nonché di rate di mutuo".
Infondato è poi il motivo di ricorso riguardante le argomentazioni poste a sostegno della affermazione di responsabilità per i reati sub A).
Non è infatti carente ne' manifestamente illogica la motivazione esibita dalla Corte di merito per respingere i dubbi sollevati dall'appellante sulla attendibilità del la persona offesa. La Corte ha tenuto conto di possibili obiettive inesattezze nella ricostruzione delle circostanze di tempo del fatto denunciato e ne ha apprezzato il carattere marginale rispetto al nucleo centrale della ricostruzione.
Si tratta di una valutazione discrezionale del tutto logica e plausibile sicché le censure del ricorrente si risolvono in sollecitazioni, inammissibilmente rivolte alla Corte di legittimità, a procedere ad una diversa e autonoma ricostruzione del fatto, da sostituire a quella effettuata dal giudice del merito. Identiche considerazioni valgono per le rilevate, modeste discrepanze fra la ricostruzione operata dalla stessa denunciante e quella opera della teste Salerno, alla quale la Corte attribuisce dichiarazioni invece sovrapponibili a quelle della Tessara quanto a modalità del comportamento del ricorrente.
Il ricorrente, in ragione della soccombenza, va condannato alla rifusione delle spese che la parte civile ha indicato con apposita nota, spese che si liquidano in complessivi Euro 1.800,00, oltre accessori come per legge.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché alla rifusione delle spese della parte civile che liquida in complessivi Euro 1.800,00, oltre accessori come per legge.
Così deciso in Roma, il 24 ottobre 2008.
Depositato in Cancelleria il 4 dicembre 2008