Sentenza 16 settembre 2008
Massime • 1
Ai fini della contestazione di una circostanza aggravante non è indispensabile una formula specifica espressa con enunciazione letterale, né l'indicazione della disposizione di legge che la prevede, essendo sufficiente che, conformemente al principio di correlazione tra accusa e decisione, l'imputato sia posto nelle condizioni di espletare pienamente la difesa sugli elementi di fatto integranti l'aggravante. (Fattispecie in tema di circostanza aggravante "ex" art. 476, comma secondo, cod. pen.).
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- 1. Le Sezioni unite escludono l'ammissibilità della contestazione "inBeatrice Fragasso · https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/
Per leggere il testo della sentenza, clicca in alto su "visualizza allegato". 1. Con la pronuncia in commento, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione prendono posizione circa l'ammissibilità o meno della contestazione in fatto della circostanza aggravante prevista dall'art. 476, co. 2, c.p. per il delitto di falso in atto pubblico commesso da pubblico ufficiale. La contestazione in fatto – intesa come formulazione dell'imputazione che non si esprime nell'enunciazione letterale della fattispecie circostanziale o nell'indicazione della specifica norma di legge che la prevede, ma che riporta in maniera sufficientemente chiara e precisa gli elementi di fatto che integrano la fattispecie …
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La massima In tema di lesioni personali volontarie, l'aggravante delle più persone riunite non si identifica con il concorso di persone nel reato, sicché, nel caso in cui l'imputazione si limiti a rappresentare la presenza di almeno due soggetti sul luogo e nel momento della realizzazione della condotta, non può ritenersi legittimamente contestata in fatto e ritenuta in sentenza anche siffatta aggravante, in quanto, onde ritenerne concretamente realizzati gli elementi costitutivi, è necessario che, a causa della pluralità degli aggressori e della loro simultanea presenza, si producano nella vittima effetti fisici e psicologici tali da eliminarne o ridurne la forza di reazione (Cassazione …
Leggi di più… - 3. Sulla possibilità di contestare in fatto l'aggravante della natura fidefacienteRedazione · https://www.diritto.it/ · 13 settembre 2019
Le Sezioni Unite, con sentenza n. 24906/2019, hanno risolto la questione circa l'ammissibilità della contestazione in fatto dell'aggravante della natura fidefacente dell'atto pubblico. Vediamo in che modo. Cosa si intende per contestazione in fatto In base all'art. 417, lett. b), c.p.p. la richiesta di rinvio a giudizio deve contenere “l'enunciazione in forma chiara e precisa” del fatto e delle circostanze aggravanti, “con l'indicazione dei relativi articoli di legge”. Disposizioni analoghe sono previste all'art. 429, comma 1, lett. b) c.p.p. e all'art. 552, comma 1, lett. c) c.p.p. Del pari, l'art. 6, comma 3, lett. a) CEDU prevede che l'imputato ha diritto ad essere informato “in modo …
Leggi di più… - 4. la pronuncia a Sez. Un.Di Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 2 luglio 2019
(Annullamento senza rinvio) (Riferimento normativo: Cod. pen. art. 476, c. 2). Il fatto La Corte di appello dell'Aquila, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Lanciano del 17 luglio 2014, aveva confermato l'affermazione di responsabilità della S. per il reato di falso ideologico in atto pubblico di fede privilegiata di cui agli artt. 479 e 476, comma 2, cod. pen., commesso il 19 giugno 2006, così riqualificato in primo grado il reato originariamente contestato nella violazione dell'art. 476, comma 1, cod. proc. pen., riconoscendo in favore della stessa circostanze attenuanti generiche equivalenti alla contestata aggravante, rideterminando la pena e concedendo alla S. i …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 16/09/2008, n. 38588 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 38588 |
| Data del deposito : | 16 settembre 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. AMBROSINI Giangiulio - Presidente - del 16/09/2008
Dott. AMATO Alfonso - Consigliere - SENTENZA
Dott. DI TOMASSI Maria Stefania - Consigliere - N. 3340
Dott. PALLA Stefano - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DIDONE IO - Consigliere - N. 011804/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) UNIRISCOSSIONI S.P.A. (ORA EQUITALIA NOMOS);
2) OR AR, N. IL 20/09/1975;
3) LL RO, n. il 27/06/1962;
avverso SENTENZA del 25/10/2007 CORTE APPELLO di TORINO;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dr. DIDONE ANTONIO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dr. Fraticelli Mario, che ha concluso per l'annullamento con rinvio in accoglimento dei ricorsi del P.G. e della parte civile e per il rigetto dei ricorsi degli imputati;
udito, per la parte civile, l'avv. Mussa Carlo;
udito il difensore, avv. Bardellino Sergio.
RITENUTO IN FATTO
1 - RN OM e LO GI sono stati tratti a giudizio dinanzi al Tribunale di Aosta per rispondere dei seguenti reati:
OR:
7) delitto p. e p., dall'art. 81 cpv. c.p., artt. 476 e 479 c.p.;
perché, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, quale dipendente della CON.RIT S.p.A. (ora UNIRISCOSSIONI S.p.A.), soggetto cui è affidato il servizio di riscossione tributi, mediante ruolo, delle entrate dello Stato, degli enti territoriali, degli enti pubblici e previdenziali, giusta concessione RAVA, con funzioni di ufficiale di riscossione e, dunque, quale pubblico ufficiale;
a) nel verbale di vendita in primo esperimento in data 22.12.1999 attestava falsamente di avere provveduto, relativamente al pignoramento a carico di US IO e LL LL eseguito in data 4.10.1999, ad un tentativo di vendita in data 22 Dicembre 1999, presso l'abitazione di IA AN, madre dell'esecutato, ed alla presenza di US RA. Commesso in Aosta il 22 Dicembre 1999.
b) nel registro cronologico dei pignoramenti attestava, contrariamente al vero, di avere provveduto ad eseguire pignoramenti con esito negativo a carico di OS GI, AL RA IL, CE NG, CC IN, AN GI, TE IC, (FO AN, ER TO, giudicato separatamente). Commessi in Aosta dal Marzo 2001 al Luglio 2001. LL:
8) delitto p. e p. dall'art. 81 cpv. c.p., artt. 476 e 479 c.p., perché con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, quale dipendente della CON.RIT S.p.A. (ora UNIRISCOSSIONI S.p.A.), soggetto cui è affidato il servizio di riscossione tributi, mediante ruolo delle entrate dello Stato, degli enti territoriali, degli enti pubblici e previdenziali, giusta concessione RAVA, con funzioni di ufficiale di riscossione e, dunque, quale pubblico ufficiale:
a) nei verbali di primo esperimento di vendita in data 12.4.1999 e di secondo esperimento in data 13.4.1999 attestava falsamente di avere provveduto, relativamente al pignoramento a carico della "Nuova Valdufficio s.a.s." eseguito in data 2.2.1999, a due esperimenti di vendita, rispettivamente in data 12 e 13 Aprile 1999. Commesso in Aosta il 12 e 13 aprile 1999.
b) nei verbali di primo esperimento di vendita in data 18.3.1997 attestava falsamente di avere provveduto, relativamente al pignoramento a carico di LL AZ eseguito in data 10.1.1997, alla vendita dei beni mobili pignorati a VA Sergio.
Commesso in Aosta il 18 Marzo 1997.
c) nel registro cronologico dei pignoramenti attestava, contrariamente al vero, di avere provveduto ad eseguire pignoramenti con esito negativo, a carico di ZZ AU, AN OM, GI CE, EG VI, GU IO. Commessi in Aosta dal Marzo al Luglio 2001.
Con sentenza del 15/12/2004 il Tribunale di Aosta ha assolto LL OB dal reato ascrittogli al capo 8b) perché il fatto non sussiste e, ai sensi dell'art. 530 c.p.p., comma 2, OR OM e LL OB dagli altri reati loro ascritti perché il fatto non sussiste.
A seguito di impugnazione proposta dal P.M. e dalla parte civile (Uniriscossioni s.p.a.), la Corte di appello di Torino, con sentenza del 25 ottobre 2007, in riforma della pronuncia di primo grado, ha condannato il RN e il LO alle rispettive pene di giustizia nonché al risarcimento del danno in favore della parte civile, a primo per il reato di cui al capo 7A) e il secondo per i reati di cui ai capi 8A) e 8B), unificati ex art. 81 c.p., ritenuta sussistente per entrambi gli imputati l'aggravante di cui all'art.476 c.p., comma 2, valutata equivalente alle generiche, confermando nel resto la pronuncia impugnata.
Contro la sentenza di appello hanno proposto ricorso per Cassazione il difensore degli imputati, il P.G. e la parte civile. Il difensore degli imputati denuncia:
1) violazione dell'art. 521 c.p.p., comma 2 e art. 522 c.p.p. in relazione alla ritenuta sussistenza dell'aggravante di cui all'art.476 c.p., comma 2, non contestata nell'imputazione. L'assunto della
Corte di appello circa la pacifica la natura di arto fidefacente dei verbali di pignoramento contrasta con l'esigenza di chiarezza e precisione dell'imputazione risultante dall'art. 429 c.p.p.. Inoltre gli imputati non sono stati condannati per falso nei verbali di pignoramento bensì per le falsità relative ai tentativi di vendita;
1a) l'esclusione dell'aggravante comporta che i reati contestati sono estinti per prescrizione ai sensi del nuovo testo dell'art. 157 c.p.. 1 b) Il ricorrente, inoltre, eccepisce l'illegittimità costituzionale della L. n. 251 del 2005, art. 10 per contrasto con l'art. 3 Cost. nella parte in cui non rende applicabili le nuove norme più favorevoli ai processi pendenti in grado di appello;
2) Violazione dell'art. 546 c.p.p., comma 1, lett. e), per non avere la Corte di merito tenuto conto delle memorie difensive depositate in appello;
3.1) Vizio di motivazione quanto all'affermazione di responsabilità del RN per il reato sub 7a) perché non risultano confutati gli argomenti svolti dalla difesa;
3.2 a) In particolare la difesa aveva sottolineato che la parte dei verbali relativa alla presenza di US RA non era riferibile all'imputato mentre alcune falsità materiali (sbianchettature ecc.) erano addebitabili al coimputato NG processato separatamente. Le parti del verbale lasciate in bianco e alterate dal NG dimostrerebbero l'assenza di accordo fra i due imputati.
3.2 b) La Corte di merito ha travisato le dichiarazioni di US AN, come risulta dalla sentenza di primo grado, secondo la quale, tra l'altro, la teste non avrebbe escluso la possibilità di un tentativo di vendita in presenza della madre prima che questa morisse senza riferirle l'episodio.
3.2 c) La sentenza è illogica perché da per certo che la US fosse sempre presente in casa della madre e contrasta con il fatto che il giorno del pignoramento era assente e dovette essere avvisata dalla madre.
3.2 d) L'imputato ha regolarmente provveduto alla notifica degli avvisi di vendita in primo esperimento e la prova documentale di ciò è stata ignorata così come la circostanza che la madre abbia avvisato la figlia dell'accesso.
3.2 e) Solo per la teste US la Corte di appello non ha ritenuto possibile che il tempo avesse influito sul ricorso.
3.2 f) Manca l'esame delle prove a discarico, come la regolarità delle altre procedure.
3.2 g) È erronea l'affermazione contenuta in sentenza circa l'onere dell'imputato di provare di avere sottoscritto il verbale prima dell'apposizione della falsa attestazione della presenza della US.
La circostanza che solo il NG avesse preso accordi con la US è stata erroneamente valorizzata a carico dell'imputato mentre il Tribunale l'aveva valorizzata ai fini dell'assoluzione. È stata omessa la valutazione di prove a favore, come quella documentale circa l'avvenuto effettivo esperimento di vendita lo stesso giorno a carico di altro debitore.
3.2 h) Manca la confutazione della notoria frequenza di aste deserte valorizzata dal primo giudice.
Era NG l'artefice delle procedure irregolari e non è indicato il motivo che avrebbe spinto l'imputato a commettere il falso o a lasciare in bianco lo spazio poi utilizzato per inserire un nome di comodo.
3.2 i) La motivazione è viziata quanto all'elemento psicologico del reato. Sussisterebbe colpa e non dolo eventuale nella condotta di lasciare uno spazio in bianco nel verbale.
4) In relazione al LO: violazione dell'art. 521 c.p., comma 2 e art. 522 c.p., quanto al capo 8A) perché la Corte di merito avrebbe irritualmente spostato l'oggetto della falsa attestazione contestata al LO dalla effettuazione dell'esperimento di vendita alle modalità della sua effettuazione (con ispezione dei locali dall'esterno e verifica della mancata presentazione di offerenti anziché con l'effettivo accesso).
5a) Vizio di motivazione quanto al reato sub 8A): l'affermazione della sentenza che a ricorrente abbia agito in accordo con il NG non trova riscontro negali atti.
Pertanto la Corte di appello non poteva desumere la prova della strumentalità dell'atto irregolare dalla circostanza riferita dal debitore che "i giochi erano fatti".
5b) La Corte di merito riconosce che in un caso il LO era presente fuori dal locale e non poteva escludere che anche in occasione del secondo esperimento di vendita si fosse presentato solo perché il ZZ non lo ricordava mentre è incontestato che nessun acquirente si era presentato.
5c) Erroneamente la Corte di appello nega che la ricognizione dei beni sia stata effettuata dall'esterno dei locali argomentando solo dall'inverosimiglianza.
Non è ravvisabile un falso penalmente rilevante considerato che la modulistica utilizzata era relativa all'ipotesi di vendita con esito positivo. In caso di esperimento negativo non sussiste l'obbligo di ricognizione dei beni.
5d) Se il LO si tosse recato sul posto rimanendo all'esterno per non farsi vedere da potenziali acquirenti (come ritenuto dalla Corte di appello) perché ci sarebbe andato, essendo più logico non presentarsi? Quale utilità ne poteva trarre il NG?
6) Violazione degli artt. 479 e 476 c.p. in relazione al D.P.R. n.602 del 1973, art. 72 in relazione al capo 8B) perché l'art. 71
cit., all'epoca vigente, prevedeva che "L'incanto è presieduto dall'esattore, da un suo dipendente autorizzato o dall'ufficiale esattoriale.
Il segretario comunale o un suo delegato assiste all'incanto e ne redige il verbale".
Il verbale, pertanto, non era atto del LO ma del delegato del segretario comunale e quanto in esso attestato non può essere riferito al ricorrente.
7) Vizio di motivazione in ordine al capo 8B) perché trattandosi dei primi esperimenti di vendita eseguiti dal LO il quale ha redatto il verbale sotto dettatura del Brumengo, il ricorrente correttamente non ha dato atto della presenza dell'acquirente VA.
L'omesso accertamento della presenza dell'acquirente e dell'esistenza di una delega - valorizzata dalla sentenza per affermare la responsabilità a titolo di dolo eventuale - andava imputato al LO a titolo di colpa.
Il Procuratore Generale e la parte civile Uniriscossioni s.p.a. (ora Equaitalia Noraos s.p.a.) impugnano la sentenza della Corte di appello nella parte in cui assolve gli imputati dai reati di cui ai capi 7B) (RN) e 8C) (LO) denunciando vizio di motivazione quanto alla valutazione delle prove essendo la pronuncia assolutoria fondata sull'assunto che i testi (debitori che hanno escluso che fosse stato eseguito il pignoramento perché assenti da casa e uno addirittura trovandosi in altra regione) potessero avere ricordato male dato il tempo trascorso ovvero che i figli dei testi potessero avere omesso di riferire dell'accesso.
Il 4 agosto 2008 il difensore degli imputati ha depositato memoria difensiva con la quale evidenzia che l'annotazione nel registro cronologico dell'esito negativo del pignoramento non costituisce reato perché trattasi di annotazione non prevista dalla legge (Sez. 5, sent., n. 5402 del 1989) e deduce che il P.G. e la parte civile hanno travisato le prove testimoniali (che trascrive). CONSIDERATO IN DIRITTO
2 - Osserva preliminarmente la Corte che i ricorsi proposti dal P.G. e dalla parte civile devono essere dichiarati inammissibili. Nella concreta fattispecie, invero, le censure esorbitano dai limiti della critica al governo dei canoni di valutazione della prova, per tradursi nella prospettazione del fatto storico alternativa a quella fatta argomentatamente propria dal giudice del merito e nell'offerta di una diversa (e per i ricorrenti pia favorevole) valutazione delle emergenze processuali e del materiale probatorio (cfr. in argomento Sez. 5, 19 maggio 2005, Rossi), mentre "l'indagine d giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di Cassazione essere limitato, per espressa volontà del legislatore, a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo, senza la possibilità di verificarne la rispondenza alle acquisizioni processuali. È da aggiungere che l'illogicità della motivazione, come vizio denunciabile, deve essere evidente, cioè di spessore tale da risultare percepibile ictu oculi" (Sez. un., 24 novembre 1999, Spina, in Cass. pen., 2000, p. 862; Sez. un., 24 settembre 2003 n. 47289, RV 226074) e che, anche dopo la modifica dell'art. 606 c.p.p., lett. e), al giudice di legittimità resta preclusa - in sede di controllo sulla motivazione - la pura e semplice rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti rimanendo oggetto di tale giudizio la contrarietà di un provvedimento a norme di legge ed estraneo ad esso, invece, il controllo sulla correttezza della motivazione in rapporto ai dati processuali (Sez. 5, 22 marzo 25006, Cugliari).
Ciò posto, nessun vizio è riscontrabile nella parte della sentenza impugnata che è pervenuta alla conferma della statuizione di primo grado in relazione ai reati in questione attraverso la considerazione delle varie prove acquisite e la corretta radicazione del significato dimostrativo loro attribuito dal giudice. In particolare va evidenziato che - trattandosi, in relazione ai capi in esame, di c.d. "doppia conforme" - la motivazione della sentenza di appello si salda con quella di primo grado per formare un unico complesso corpo argomentativo" (Sez., 6, sent. n. 8868 del 2000) e dalla motivazione della sentenza del Tribunale si evince che il giudice del merito ha - con accertamento incensurabile in questa sede perché congruamente motivato - rilevato che nessuno dei testimoni è stato in grado di escludere in modo certo che gli imputati potessero essersi presentati presso te loro abitazioni ovvero che il pignoramento potesse essere avvenuto in un momento in cui essi non erano a casa, alla presenza di congiunto o convivente.
3 - Quanto al ricorso degli imputati, va rilevato che il motivo sub 1) è manifestamente infondato perché "ai fini della contestazione di una circostanza aggravante non è indispensabile una formula specifica espressa con sua enunciazione letterale, ne' l'indicazione della disposizione di legge che la prevede, essendo sufficiente che, conformemente al principio di correlazione tra accusa e decisione, l'imputato sia posto nelle condizioni di espletare pienamente la propria difesa sugli elementi di fatto integranti l'aggravante" (Sez. 2, Sentenza n. 47863 del 2003). E, nella concreta fattispecie, l'elemento di fatto integrante l'aggravante di cui all'art. 476 c.p., comma 2 - ossia l'essere caduta la condotta su atto di fede privilegiata, come sicuramente è un processo verbale di "esperimento di vendita" redatto da pubblico ufficiale - risulta correttamente contestato nell'imputazione, così come esattamente evidenziato dalla Corte territoriale. La sussistenza e la corretta contestazione dell'aggravante predetta rendono manifestamente infondata la censura sub 1.a) e inammissibile quella sub 1.b), posto che i reati non sarebbero prescritti neppure con l'applicazione della L. n. 251 del 2005. 4 - Sono fondati, per contro, i motivi con i quali è stata censurata la motivazione della sentenza impugnata nella parte in cui ha riformato le pronunce assolutorie degli imputati senza un completo esame delle tesi difensive e senza compiuta confutazione degli argomenti contrari valorizzati dal Tribunale.
Infatti, a differenza di quanto innanzi ribadito in ordine alla c.d. "doppia conforme", va ricordato che "in tema di motivazione detta sentenza, il giudice di appello che riformi totalmente la decisione di primo grado ha l'obbligo di delineare le linee portanti del proprio, alternativo, ragionamento probatorio e di confutare specificamente i più rilevanti argomenti detta motivazione della prima sentenza, dando conto dette ragioni della relativa incompletezza o incoerenza, tali dia giustificare la riforma del provvedimento impugnato" (Sez. U, Sentenza n. 33748 del 2005). Nella concreta fattispecie, per converso,, la Corte territoriale ribaltando il ragionamento seguito dal primo giudice, il quale aveva correttamente osservato che agli attuali imputati noti era stato contestato il concorso nei reati commessi dal NG - ha trasformato in certezza, senza adeguata motivazione, ciò che il Tribunale aveva evidenziato come "grave sospetto", ossia l'esistenza di un previo accordo tra i ricorrenti e il NG, trascurando, ad esempio, quanto rilevato dal Tribunale in ordine alla falsità materiale del processo verbale (commessa da persona diversa dal RN) e invertendo l'onere della piova posto correttamente a carico dell'accusa dal primo giudice quanto al momento di sottoscrizione del verbale da parte del ricorrente. Appaiono trascurate, inoltre, tutte le circostanze evidenziate dalla difesa in relazione alla posizione del LO.
Talché si impone un nuovo giudizio che tenga conto della necessità di completezza della motivazione innanzi segnalata (Sez. U, Sentenza n. 33748 del 2005), anche eventualmente in relazione a quanto disposto dal D.P.R. n. 662 del 1973, art. 70, comma 1, secondo cui "Se i beni restano invenduti anche al secondo incanto, il concessionario entro tre mesi procede alla vendita a trattativa privata per un prezzo non inferiore alla metà del prezzo base del secondo incanto o ad un terzo incanto ad offerta libera" e all'eventuale (meramente affermata) strumentante dei falsi in relazione a tale norma.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente ai capi 7A nei confronti del RN e 8A e 8B nei confronti del LO e rinvia ad altra Sezione della Corte di appello di Torino per nuovo giudizio. Dichiara inammissibile il ricorso del P.G..
Dichiara inammissibile il ricorso della parte civile che condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, il 16 settembre 2008.
Depositato in Cancelleria il 13 ottobre 2008