Sentenza 29 gennaio 2003
Massime • 1
In virtù del principio tempus regit actum la disciplina introdotta con l'art. 415 bis cod. proc. pen. è applicabile solo nel caso in cui le indagini preliminari si siano concluse dopo l'entrata in vigore della legge 16 dicembre 1999 n. 479, a nulla rilevando che il procedimento sia regredito davanti al pubblico ministero per una declaratoria di incompetenza per territorio del giudice adito, in quanto in tal caso l'imputato è comunque stato messo nelle condizioni di conoscere le imputazioni e le indagini svolte e di esercitare appieno il diritto alla difesa.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 29/01/2003, n. 18101 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 18101 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2003 |
Testo completo
composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Francesco Morelli Presidente
Dott. Maurizio Massera Consigliere Rel. Est.
Dott. Giuliano Casucci Consigliere
Dott. Giacomo Fumu Consigliere
Dott. Alberto Macchia Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Palermo nei confronti degli imputati ZA OV, nato a [...] (F) il 2 febbraio 1960, RU OV, nato a [...] il [...], dallo stesso AT, da RU RO, nato a [...] il [...], avverso la sentenza della Corte di Appello di Palermo in data 19 giugno 2001. Visti gli atti, la sentenza impugnata e i ricorsi.
Udita in pubblica udienza la relazione svolta dal Consigliere Dott. Maurizio Massera.
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Gianfranco Viglietta, che ha concluso per il rigetto dei ricorsi del P.G., di RU e di RO e per l'inammissibilità del ricorso di AT.
Uditi i difensori degli imputati, Avv. Domenico Romano per l'ZA e, in sostituzione dell'Avv. TO Re, per il AT e l'Avv. Camillo Nicola Chinni per il RU, che hanno concluso per il rigetto del ricorso del P.G. e per l'accoglimento dei ricorsi dei propri assistiti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza in data 13 aprile 2000 il G.U.P. presso il Tribunale di Agrigento dichiarava gli imputati colpevoli dei seguenti delitti: 1) OV ZA di furto aggravato;
2) AC RO di rapina aggravata, detenzione e porto illegale di armi clandestine, sequestro di persona e violazione di domicilio;
3) RO RU di rapina plurima aggravata, porto in luogo pubblico di una pistola e di un fucile e ricettazione (così modificata l'imputazione originaria di furto aggravato); 4) OV RU di rapina aggravata, detenzione e porto in luogo pubblico di armi clandestine e violazione di domicili;
5) TO AT di furti aggravati, rapine aggravate, detenzioni e porti in luogo pubblico di armi clandestine, sequestro di persona e violazione di domicilio. Conseguentemente li condannava alle seguenti pene: 1) ZA ad anni due e mesi otto di reclusione e L.
2.000.000 di multa;
2) RO ad anni cinque e mesi otto di reclusione e L.
4.000.000 di multa;
3) RU ad anni cinque e mesi quattro di reclusione e L.
6.000.000 di multa;
4) RU ad anni cinque e mesi due di reclusione e L.
2.000.000 di multa;
5) AT ad anni otto di reclusione e L.
6.000.000 di multa.
Con sentenza del 19 giugno 2001 la Corte di Appello di Palermo, in parziale accoglimento dell'impugnazione degli imputati, assolveva l'ZA e il RU dai reati loro rispettivamente ascritti e il AT da un episodio di furto aggravato, riducendogli la pena ad anni cinque, mesi due di reclusione e L.
3.400.000 di multa;
inoltre riduceva ad anni quattro e mesi otto di reclusione e L.
3.000.000 di multa le pene inflitte al RU e al RO. La Corte territoriale, rigettate le due eccezioni preliminari sollevate rispettivamente dal RO e dal RU e ritenute intrinsecamente attendibili le dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia e quindi pienamente utilizzabili ai fini della formazione del convincimento laddove confortate da adeguati riscontri, negava la sussistenza di questi ultimi per le posizioni dell'ZA, del RU e del AT limitatamente al furto in danno degli impiegati della Cassa Rurale e Artigiana, mentre la affermava in ordine agli altri delitti contestati al AT e nei confronti del RO e del RU. Inoltre la Corte di Appello riduceva la pena anche a questi ultimi due imputati, avuto riguardo ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen. Contro tale decisione hanno proposto tempestivo ricorso per cassazione il Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Palermo nei confronti degli imputati assolti, nonché il AT, il RU e il RO, a mezzo dei rispettivi difensori, chiedendone l'annullamento per i seguenti motivi: A) il P.G.: 1) motivazione illogica e contraddittoria e violazione dell'art. 192, comma 3 cod. proc. pen. con riferimento alla valutazione delle dichiarazioni de relato rese da US CE EN a proposito del furto contestato all'ZA e al AT, con omessa considerazione della circostanza che costui ha riferito dichiarazioni del fratello AC già confermate dalle indagini svolte dai Carabinieri;
2) motivazione illogica e contraddittoria e violazione dell'art. 192, comma 3 cod. proc. pen, nella valutazione delle acquisizioni probatorie nei confronti del
RU, con particolare riferimento all'omessa considerazione di elementi di riscontro costituiti da dichiarazioni testimoniali frutto delle indagini dei Carabinieri;
B) il AT: illogicità della motivazione nel valorizzare le dichiarazioni di EN e CA sebbene il AT ed altrui metronotte avessero ostacolato le loro imprese e nel negare le attenuanti generiche;
C) il RU: 1) violazione di legge e contraddittorietà della motivazione con la quale, disapplicando il principio del favor rei, è stata rigettata l'eccezione preliminare di nullità della richiesta di rinvio a giudizio per mancata emissione da parte del P.M. dell'invito a comparire per rendere l'interrogatorio; 2) violazione di legge e contraddittorietà della motivazione con riferimento alla valorizzazione incondizionata delle dichiarazioni di AC EN e di OV CA;
3) violazione dell'art. 62 bis cod. pen. perché la richiesta di concessione delle circostanze attenuanti generiche è stata rigettata con esclusivo riferimento ai precedenti penali e alla presunta pericolosità sociale del prevenuto senza considerare che egli si è affrancato dai precedenti di vita trasferendosi in altra regione e dandosi a stabile attività lavorativa;
D) il RO: 1) nullità assoluta rilevabile in ogni stato e grado del procedimento per omessa applicazione della norma che obbliga il P.M. ad interrogare gli imputati;
2) motivazione apparente e contraddittoria nell'applicazione dei principi sanciti dall'art. 192 cod. proc. pen. in tema di valutazione delle chiamate di correo, nella specie intrinsecamente inattendibili;
3) violazione di legge e motivazione contraddittoria e apparente riguardo alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, negate per la gravità del fatto senza alcuna valutazione della vita anteatta e di quella successiva dell'imputato, incensurato e ottimo padre di famiglia. MOTIVI DELLA DECISIONE
È opportuno premettere in linea generale all'esame analitico delle singole censure che nella valutazione della prova il giudice di merito deve prendere in considerazione ogni singolo fatto e il loro insieme non in modo parcellizzato e avulso dal generale contesto probatorio verificando se essi, ricostruiti in sè e posti vicendevolmente in rapporto, possano essere ordinati in una costruzione logica, armonica e consonante che consenta, attraverso la valutazione unitaria del contesto, di attingere la verità processuale, cioè la verità limitata, umanamente accertabile e umanamente accettabile del caso concreto (v. Cass. n. 8314 del 1996). Va altresì ricordato (v. Cass n. 8868 del 2000) che, allorché le sentenze di primo e secondo grado concordino nell'analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento delle rispettive decisioni, la struttura motivazionale della sentenza di appello si salda con quella precedente per formare un unico complesso corpo argomentativo.
Va anche ribadito che il sindacato di legittimità sul vizio di mancanza o manifesta illogicità della motivazione è circoscritto al riscontro di un logico apparato argomentativo sui punti della decisione impugnata, perché il legislatore non ha previsto la verifica dell'adeguatezza delle argomentazioni di cui il giudice dei merito si è avvalso per sostanziare il suo convincimento, ne' la loro rispondenza alle acquisizione processuali (Cass. Sez. Un. n. 6402 del 1997). Di conseguenza il compito del giudice di legittimità non è quello di sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dai giudici di merito in ordine all'affidabilità delle fonti di prova, bensì di stabilire se questi ultimi abbiano esaminato tutti gli elementi a loro disposizione, se abbiano fornito una corretta interpretazione di essi, dando esaustiva e convincente risposta alle deduzioni delle parti e se abbiano esattamente applicato le regole della logica nello sviluppo delle argomentazioni che hanno giustificato la scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre (Cass. Sez. Un. n. 930 del 1996). Infine, come risulta dal chiaro testo dell'art. 606 lett. e) cod. proc. pen. la mancanza e la manifesta illogicità della motivazione debbono risultare dal testo del provvedimento impugnato, sicché durante tale vizio di legittimità significa dimostrare che detto testo è manifestamente carente di motivazione e/o di logica e non già opporre alla logica valutazione degli atti effettuata dal giudice di merito una diversa ricostruzione, magari altrettanto logica (Cass. Sez. Un. n. 16 del 1996). L'applicazione di questi principi impone la declaratoria immediata di inammissibilità del ricorso del AT, in quanto strutturato sulla base di argomentazioni generiche che non involgono con la necessaria specificità le argomentazioni poste a sostegno della sentenza imputata, ma si limitano a sollecitare una non consentita lettura alternativa delle risultanze processuali. Anche il primo motivo del RO è inammissibile ai sensi del comma 3 dell'art. 606 cod. proc. pen. che, in applicazione del principio devolutivo e in coerenza con il precedente art. 597 (il quale limita la cognizione del giudice di appello ai punti della decisione a cui si riferiscono i motivi proposti), prevede l'inammissibilità del ricorso proposto per violazioni di legge non dedotte con i motivi di appello.
La considerazione del ricorrente secondo cui l'analoga eccezione sollevata in appello dal coimputato RU produrrebbe effetti estensivi a suo favore non vale a legittimare una eccezione tardiva, (v. Cass. n. 191 del 2001) l'effetto estensivo della impugnazione tende semplicemente ad assicurare la par condicio degli imputati che si trovino in situazioni identiche, ma non determina una riammissione nei termini prescritti per la impugnazione. In ogni caso, l'eccezione del RU (suo primo motivo), riproduttiva della doglianza già esaminata e argomentatamente respinta dalla Corte di Appello, è infondata per le ragioni dalla medesima indicate.
In virtù del principio tempus regit actum, la nuova disciplina concernendo le indagini preliminari non è applicabile nel caso di conclusione delle medesime in epoca antecedente alla sua entrata in vigore.
Il RU è stato giudicato dal GUP presso il Tribunale di Palermo prima dell'entrata in vigore della novella che ha introdotto l'art. 415 bis cod. proc. pen.. La relativa sentenza è stata poi annullata per incompetenza territoriale dalla Corte di Appello di Palermo, che ha rimesso gli atti al P.M. preso il Tribunale di Agrigento per il nuovo giudizio.
Quest'ultimo ha richiesto il rinvio a giudizio senza applicare l'art. 415 bis, nel frattempo introdotto nel nostro sistema processuale dall'art. 17, comma 1 della legge 16 dicembre 1999, n.479. La ratio di questa norma va individuata nella necessità di rendere edotto l'imputato delle contestazioni a lui mosse, di esaminare la documentazione relativa alle indagini svolte, di controllare la congruità ed esaustività delle indagini preliminari al fine di sollecitare l'eventuale compimento di ulteriori e di produrre le memorie e la documentazione ritenute utili ad illustrare e dimostrare la propria posizione difensiva.
Nella specie queste esigenze erano già state soddisfatte dal giudizio precedentemente svolto, per effetto del quale gli imputati avevano avuto piena conoscenza degli elementi indicati dall'art. 415 e quindi erano stati posti in grado di avvalersi delle facoltà da esso previste.
Pertanto non vi è stata alcuna violazione del diritto di difesa in quanto sono state sostanzialmente rispettate le garanzie previste dalla norma.
Il ricorso del P.G., il secondo motivo del RU e il secondo motivo del RO concernono la valutazione operata dalla Corte territoriale delle risultanze processuali e la motivazione con cui essa ha giustificato il proprio convincimento, con particolare riferimento alle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia. Il P.G. censura l'assoluzione dell'ZA e del AT dal furto commesso in danno della Cassa Rurale ed Artigiana di Palma di Montechiaro lamentando che la chiamata in correità da parte di AC EN è stata ritenuta priva di riscontri in base all'assunto che le dichiarazioni de relato di US CE EN, che riferiva quanto appreso appunto dal fratello AC, provenivano sostanzialmente da una unica fonte di conoscenza.
Il P.G. sostiene che tale motivazione contrasta con il principio del libero riscontro, che può essere di qualsiasi natura purché idoneo a confortare l'attendibilità della chiamata, e con il criterio di valutazione in base al quale, quando le dichiarazioni rese ex art.210 cod. proc. pen. risultino già riscontrate con riguardo al fatto nella sua obiettività, ciò, rafforzando l'attendibilità intrinseca del dichiarante, non può non proiettarsi sull'ulteriore controllo da effettuare in ordine al contenuto individualizzante di dette dichiarazioni, in ordine al quale lo spessore probatorio dei riscontri, pur sempre necessari, non richiederà una forza dimostrativa particolarmente accentuata.
Inoltre il P.G. rileva che la Corte di Appello non ha considerato altro decisivo riscontro costituito dagli accertamenti dei Carabinieri contenuti nel rapporto 28 giugno 1988, di per sè idonei a corroborare la chiamata in correità di AC EN, essendo risultato vero che il AT, che il chiamante in correità ha riferito avere garantito l'ingresso dell'ZA e dello stesso EN nei locali dell'agenzia e di avere indicato loro dove era conservato il denaro ed anche indicativamente il suo ammontare, il giorno del furto era effettivamente in servizio come metronotte ed era addetto proprio al controllo dell'ingresso dei clienti occupandosi di azionare il metaldetector.
Con riferimento alla prima questione sollevata dal ricorrente questa Corte ha ripetutamente affermato (v. Cass. n. 17804 del 2002; Cass.n. 1948 del 2002) che la dichiarazione accusatoria "de relato" resa da un collaboratore di giustizia, può integrare la prova della colpevolezza solo se è sorretta da adeguati riscontri estrinseci che - a differenza di quanto è richiesto per la chiamata in correità - devono riguardare specificatamente il fatto che forma oggetto dell'accusa e la persona dell'incolpato, in quanto il minore tasso di affidabilità di una dichiarazione resa su accadimenti non direttamente percepiti dal dichiarante rende necessaria l'individualizzazione del riscontro.
La valutazione in concreto della sussistenza e della valenza dei necessari riscontri è ovviamente affidata al giudice di merito e sfugge al controllo di legittimità ove sorretta da adeguata e logica motivazione.
Tuttavia è vero che la Corte territoriale ha sbrigativamente rilevato che nella sostanza le dichiarazioni accusatorie - sia dirette, sia de relato - provenivano da un'unica fonte, ma ha del tutto omesso di considerare - al fine di valutarne attendibilità e rilevanza individualizzante - che US CE EN aveva rivelato quanto appreso dal fratello in epoca antecedente alla chiamata di correo effettuata da costui.
Inoltre è certamente fondato il secondo rilievo perché la Corte di Appello ha omesso qualsiasi riferimento agli indicati accertamenti dei Carabinieri, pur valorizzati dal primo giudice nella sentenza riformata, certamente meritevoli di essere valutati unitamente agli altri elementi probatori, atteso che le modalità comportamentali degli autori ed esaustive del furto da esse risultanti coincidono con le propalazioni del dichiarante.
Considerazione analoga il P.G. muove riguardo all'assoluzione del RU, assumendo che la credibilità della chiamata in correità di OV CA è stata riconosciuta dalla stessa Corte di Appello, la quale però si è limitata a considerare quali elementi di riscontro soltanto le propalazioni dei fratelli EN AC e US CE, di cui ha rilevato la genericità, mentre ancora una volta non ha considerato il rapporto dei Carabinieri e in particolare le dichiarazioni testimoniali di TO AC, PI PE (funzionari della banca presi in ostaggio per aprire la cassaforte) e AE LL (ha visto il RU compiere un giro d'ispezione prima dell'ingresso degli impiegati senza rilevare alcunché), tutte valorizzate dal primo giudice quali idonei elementi di riscontro.
Anche il proposito vale il principio che il giudice di appello è libero di valutare diversamente dal primo le risultanze processuali, ma ha l'onere di spiegare per quale ragione ritenga non vero o non rilevante taluno dei fatti su cui il primo giudice ha basato il proprio convincimento.
Le rilevate omissioni si risolvono in vizi motivazionali che comportano l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della medesima Corte territoriale per il nuovo giudizio, che dovrà essere effettuato prima considerando e poi valutando globalmente la sussistenza e la rilevanza degli indicati elementi fattuali.
Il RU contesta l'attendibilità dei collaboratori di giustizia AC EN e OV CA assumendo che le loro dichiarazioni contrastano con dati oggettivi e sono prive dei necessari riscontri. In particolare assume che il CA ha confessato di avere partecipato ad una rapina che invece non può aver commesso in quanto detenuto e che entrambi i collaboratori hanno omesso particolari importanti che toglievano consistenza ai necessari riscontri.
La censura è fondata per quanto di ragione;
già nell'atto di appello il ricorrente aveva denunciato la circostanza - non considerata neppure dal G.U.P. - che il CA aveva confessato di avere partecipato (unitamente a EN e, appunto, al RU, che ne è stato ritenuto colpevole) alla rapina in danno del gioielliere NT, sebbene essa sia stata commessa mentre il CA era detenuto.
L'affermazione di responsabilità fondata sulle dichiarazioni del CA non può prescindere dall'accertamento della veridicità dell'assunto difensivo e, in caso di esito positivo, da una valutazione della sua attendibilità intrinseca e della credibilità della chiamata in correità che di ciò tenga conto, tanto più che dalla sentenza di primo grado (ma anche da quella di appello) risulta che il CA e il EN non sono stati giudicati unitamente agli altri imputati, di cui pure si erano confessati correi.
L'annullamento della parte della sentenza relativa alla rapina consumata e alla rapina tentata in esame (capi 5.1 e 5.2 della rubrica), comporta anche quello relativo agli altri reati (il porto di pistola e di fucile clandestini di cui ai successivi capi 5.4. e 5.6), commessi nelle stesse circostanze di tempo e di luogo). Giova premettere che in ordine alla responsabilità del RO le due sentenze di merito sono conformi con la nota conseguenza che le rispettive motivazioni si integrano.
Il ricorrente contesta del tutto genericamente la ritenuta attendibilità dei collaboratori di giustizia assumendo in particolare che le dichiarazioni del CA presentano delle discrasie, che però egli non esplicita, e che quelle del EN sono per buona parte de relato.
La genericità della doglianza ne determina l'inammissibilità. In ogni caso valgono per essa le considerazioni di carattere generale riportate all'inizio della motivazione. È sufficiente aggiungere che nei confronti del RO i giudici di merito hanno dato credito alle dichiarazioni dei due collaboratori non solo per la ritenuta attendibilità dei medesimi e per la concordanza dei fatti descritti, ma perché esse sono risultate conformi alle testimonianze degli impiegati della banca che hanno riferito le modalità esecutive della rapina.
Gli ultimi due motivi rispettivamente del RU e del RO concernono il diniego da parte di entrambi i giudici di merito delle circostanze attenuanti generiche.
Nel giudizio di concedibilità delle attenuanti generiche il giudice ha ampio potere discrezionale, nell'esercizio del quale può prendere in considerazione quello tra gli elementi indicati nell'art. 133 cod. pen. che ritiene prevalente ed atto a consigliare o meno la concessione del beneficio. Peraltro il riferimento ai precedenti penali, in quanto indice di pericolosità sociale, legittimano di per sè il diniego delle attenuanti generiche.
P.Q.M.
In accoglimento del ricorso del P.G. annulla la sentenza impugnata nei confronti di ZA OV e RU OV, nonché nei confronti di AT TO in ordine al reato di cui al capo 3.1 e rinvia per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di Appello di Palermo.
In parziale accoglimento del ricorso di RU RO annulla l'impugnata sentenza limitatamente ai capi 5.1, 5.2, 5.4 e 5.6 e rinvia per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di Appello di Palermo. Rigetta nel resto il ricorso del RU. Dichiara inammissibili i ricorsi del AT e del RO, che condanna in solido al pagamento delle spese processuali e ciascuno della somma di euro 600,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, il 29 gennaio 2003.
DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 16 APRILE 2003 .