Cass. civ., sez. III, sentenza 15/07/2024, n. 19358
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Sentenza 15 luglio 2024

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Il provvedimento analizzato è una sentenza della Corte Suprema di Cassazione, Terza Sezione Civile, emessa il 18 aprile 2024 e pubblicata il 15 luglio 2024, con numero di registro generale 32309/2020. Le parti in causa sono una società di leasing e una società affittuaria, coinvolte in una complessa vicenda di locazione e leasing di un immobile alberghiero. La società di leasing ha richiesto il pagamento di canoni arretrati per l'occupazione sine titulo dell'immobile, sostenendo che la cessazione del contratto di leasing avvenuta il 31 dicembre 2014 comportasse l'obbligo di pagamento da parte dell'affittuaria fino al 31 maggio 2015. La controparte ha contestato tale pretesa, argomentando che la detenzione dell'immobile fosse legittima e che non vi fosse alcun inadempimento.

La Corte ha accolto parzialmente il ricorso della società di leasing, stabilendo che, cessato il contratto di leasing, non potesse più far valere l'obbligo di pagamento dei canoni da parte dell'affittuaria, in quanto la cessione dei crediti a garanzia si estingueva con l'estinzione dell'obbligazione garantita. La Corte ha ribadito che la cessione del credito, sebbene avvenuta a titolo di garanzia, retrocede automaticamente al cedente in caso di estinzione dell'obbligazione garantita. Pertanto, la società di leasing non poteva pretendere il pagamento dei canoni per il periodo successivo alla scadenza del contratto di leasing. La sentenza ha anche dichiarato inammissibile il ricorso incidentale della società affittuaria, confermando la necessità di un nuovo esame del merito da parte della Corte d'Appello di Torino.

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Massime1

La cessione del credito, avendo causa variabile, può avere anche funzione esclusiva di garanzia, comportando in tal caso il medesimo effetto, tipico della cessione ordinaria, immediatamente traslativo del diritto al cessionario, nel senso che il credito ceduto entra nel patrimonio del cessionario e diventa un credito proprio di quest'ultimo, il quale è legittimato pertanto ad azionare sia il credito originario sia quello che gli è stato ceduto in garanzia, sempre che persista l'obbligazione del debitore garantito; ove, invece, si verifichi l'estinzione, totale o parziale, dell'obbligazione garantita, il credito ceduto a scopo di garanzia, nella stessa quantità, si ritrasferisce automaticamente nella sfera giuridica del cedente, con un meccanismo analogo a quello della condizione risolutiva, senza quindi che occorra, da parte del cessionario, un'attività negoziale diretta a tal fine.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. III, sentenza 15/07/2024, n. 19358
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 19358
    Data del deposito : 15 luglio 2024

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