Articolo 27 della Legge 31 maggio 1990, n. 128
Articolo 26Articolo 28
Versione
4 giugno 1990
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Versione
5 giugno 1991
Art. 27. 1. Il termine del 31 dicembre 1989, fissato dall' articolo 3 della legge 18 luglio 1984, n. 370 , riguardante l'efficacia delle norme sui servizi sociali a favore del personale del Ministero degli affari esteri impiegato presso l'Amministrazione centrale, e' prorogato al 31 dicembre 1990.
2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, valutato in lire 2 miliardi per l'anno 1990, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno medesimo, all'uopo utilizzando l'accantonamento "Proroga della legge n. 370 del 1984 , concernente norme sui servizi sociali a favore del personale del Ministero degli affari esteri impiegato presso l'Amministrazione centrale".
3. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. ((1))

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AGGIORNAMENTO (1)
La L. 20 maggio 1991, n. 158 ha disposto (con l'art. 13, comma 1) che e' differito al 31 dicembre 1991 il termine del 31 dicembre 1990 indicato dal presente articolo, riguardante l'efficacia delle norme sui servizi sociali a favore del personale del Ministero degli affari esteri impiegato presso l'Amministrazione centrale, di cui all' articolo 3 della legge 18 luglio 1984, n. 370 . La medesima legge ha inoltre disposto (con l'art. 23, comma 1) che "Le disposizioni della presente legge hanno effetto a decorrere dal 1 gennaio 1991."
Entrata in vigore il 5 giugno 1991