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Sentenza 4 luglio 2025
Sentenza 4 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Perugia, sentenza 04/07/2025, n. 333 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Perugia |
| Numero : | 333 |
| Data del deposito : | 4 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 268/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di PERUGIA
Sezione Lavoro
Il Tribunale, in persona del Giudice del Lavoro dott. Giampaolo Cervelli, nella causa civile n. 268/2025
Ruolo G. Lav. Prev. Ass., promossa da
(avv. Andrea Bava) Parte_1
- ricorrente -
contro
(Avvocatura dello Stato – Ugo Adorno) Controparte_1
- convenuto–
ha emesso e pubblicato, all'esito della camera di consiglio dell'udienza del giorno 4.7.2025, alle ore
11.45, la seguente
SENTENZA
ha convenuto in giudizio dinanzi al Tribunale di Perugia in funzione di giudice del Parte_1
lavoro il per sentire accogliere nei confronti dello stesso le seguenti domande Controparte_1
“previa disapplicazione del provvedimento del allegato sub 1 condannare il Controparte_1 [...]
al riconoscimento dello status di vittima del Dovere ex art. 1 comma 564 l. 266/05 ed ex art. 603 CP_1
D.Lgs 66/10 in capo al ricorrente per la patologia " Oncocitoma renale sinistro trattato con Parte_1
nefrectomia” ai fini della concessione al medesimo dei conseguenti benefici assistenziali di legge;
dichiarare dunque l'obbligo ex lege all'inserimento del medesimo nell'elenco ex art. 3 comma 3 Dpr 243/06 tenuto dal
, e conseguentemente condannare il al riconoscimento in favore del Controparte_1 Controparte_1
medesimo dei benefici assistenziali di pertinenza, e specificamente la speciale elargizione ex art. 5 comma 1 l.
206/04, da commisurarsi alla percentuale di invalidità complessiva nel 48% o nella percentuale anche superiore ex dpr 181/09 determinanda, in ogni caso sulla base del valore di euro 2000,00 a punto percentuale, oltre perequazione dalla data del 01.01.2003; l'assegno vitalizio ex art. 2 l. 407/98 nell'importo ex lege di euro 500,00 pagina 1 di 12 oltre perequazione dalla decorrenza 15.12.2006, e da valere a vita;
lo speciale assegno vitalizio ex art 5 commi
3 e 4 l. 206/04 (come esteso alle vittime del dovere dall'art. 2 comma 105 l. 244/07) dalla decorrenza
01.01.2008, e da valere a vita ( o dalla data anche antecedente meglio vista).
Ha esposto che ha prestato servizio nell'Arma dei Carabinieri e che in tale qualità, ha prestato circa sei mesi di servizio in Bosnia Erzegovina nel periodo 18 giugno 2002-30 dicembre 2002, nella Missione
MSU; che è stato assegnato alla base con sede in Butmir, nei pressi di Sarajevo (Bosnia Erzegovina),
con l'incarico di crittografo;
che, addetto allo smistamento della corrispondenza, egli trascorreva il periodo percorrendo giornalmente, con l'automezzo di servizio, le polverose e dissestate strade dell'area di Sarajevo per recapitare e ricevere corrispondenza presso l'aeroporto internazionale e i vari comandi presenti in zona, nonché all'Ambasciata italiana di quella capitale;
che, inoltre, effettuava,
settimanalmente, esercitazioni di tiro presso un poligono a cielo aperto situato nella parte alta di
Sarajevo, sia in posizione eretta che sdraiata a terra;
che al tempo dei fatti, nessuno dei militari italiani era stato informato dell'esistenza di un pericolo legato alla contaminazione da uranio impoverito derivante dai bombardamenti, oltre che di cibi e bevande, anche del terreno;
che nel settembre 2006,
ricoveratosi per un quadro di addome acuto secondario a perforazione diverticolare del sigma veniva individuata neoformazione al rene, che TC effettuata in data 23 settembre 2006 presso l'ospedale di
Assisi, rivelava, risultando “neoformazione solida mesorenale sinistra immagini piuttosto regolari… Di
dimensioni massime pari a 3 cm circa (oncocitoma? Altro?)”; che, in esito a ciò, esso ricorrente, il
29.11.2006, veniva sottoposto a intervento chirurgico di “oncocitma renale sinistro trattato con nefrectomia”; che, allorchè ha preso conoscenza della presumibile derivazione causale della patologia dalla missione, ha avanzato domanda, in data 11 dicembre 2017, per essere riconosciuto vittima del dovere;
che la pratica veniva istruita ma, solo nel 2023, interveniva avvio a visita per la quantificazione dell'invalidità indennizzabile;
che nella fattispecie veniva quantificata ex dpr 181/09
nel 48%, con stabilizzazione al dicembre 2006, come da verbale 16 novembre 2023; che il
[...]
ha, infine, respinto la domanda sostenendo che la “…mai intervenuta concessione della causa CP_1
di servizio impedisce il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio per le particolari condizioni ambientali e operative di cui all'articolo 1 comma 564 l. 266/05….”.
Ha dedotto l'erroneità dell'affermazione, posta a fondamento del rigetto della domanda, della pregiudizialità del riconoscimento della causa di servizio rispetto a quello dello status di vittima del dovere richiamando l'indirizzo della Suprema Corte secondo cui va esclusa “l'esistenza di un nesso di pagina 2 di 12 pregiudizialità logico giuridica, necessario ai fini della sospensione facoltativa del giudizio, tra la questione devoluta al giudice amministrativo, di riconoscimento dell'infermità come dipendente da causa di servizio, e la domanda oggetto di accertamento dello status di soggetto equiparato alle vittime del dovere;
quest'ultima, infatti,
è ancorata a elementi costitutivi diversi dalla prima in quanto rappresentati dalla "causa di servizio per le particolari condizioni ambientali od operative" e presuppone l'accertamento di infermità derivanti non dall'ordinario svolgimento dei compiti di istituto bensì dall'esistenza di condizioni ambientali e operative particolari” - Cass. Sez. Lav. 28696/20. Ha poi dedotto, sulla base di un recente indirizzo ermeneutico della Suprema Corte, che, essendo stato impiegato in servizi in luoghi, teatro di operazioni belliche ed esposto a nanoparticelle di uranio impoverito, esiste una presunzione dell'eziologia della patologia tumorale come legata al suo impiego nella missione militare che l'amministrazione sarebbe chiamata a vincere fornendo la prova di un decorso eziologico alternativo. Ha, conclusivamente, dedotto di essere soggetto equiparato alle vittime del dovere e di avere dunque titolo per ambire alle relative provvidenze sulla base del grado di invalidità già accertato in sede amministrativa del 48%.
Si è costituito il contestando in fatto e diritto il ricorso di cui ha chiesto il rigetto Controparte_1
eccependo, in linea preliminare, la prescrizione del diritto, azionato in giudizio, di essere riconosciuto soggetto equiparato alle vittime del dovere;
in linea subordinata ha eccepito la prescrizione del diritto al beneficio della speciale elargizione di cui all'art. 5, comma 1 della l. n. 206/2004, nonché quella del diritto all'assegno vitalizio ex art. 2 l. 407/98 nell'importo ex lege di euro 500,00 oltre perequazione dalla decorrenza 15.12.2006 e quella del diritto allo speciale assegno vitalizio ex art 5 commi 3 e 4 l.
206/04 (come esteso alle vittime del dovere dall'art. 2 comma 105 l. 244/07). Nel merito ha sostenuto che l'omesso riconoscimento della causa di servizio osta al riconoscimento della condizione di soggetto equiparato alle vittime del dovere per particolari condizioni ambientali e che difetta la prova del nesso causale tra la patologia " Oncocitoma renale sinistro trattato con nefrectomia” e la missione in
Bosnia stante, in particolare, la sua breve durata. Ha, poi, più in particolare contestato l'argomento giuridico secondo cui vi sarebbe una presunzione in merito all'eziologia tra la patologia oncologica e la missione in Bosnia sulla base dell'art. 603 del d.lgs. n. 66 del 2010.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è in parte fondato.
La L. 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, ai commi da 562 a 565, prevede: "562. Al fine della progressiva estensione dei benefici già previsti in favore delle vittime della criminalità e del terrorismo a tutte le vittime del pagina 3 di 12 dovere individuate ai sensi dei commi 563 e 564, è autorizzata la spesa annua nel limite massimo di 10 milioni di
Euro a decorrere dal 2006. 563. Per vittime del dovere devono intendersi i soggetti di cui alla L. 13 agosto 1980,
n. 466, art. 3 e, in genere, gli altri dipendenti pubblici deceduti o che abbiano subito un'invalidità permanente in attività di servizio o nell'espletamento delle funzioni di istituto per effetto diretto di lesioni riportate in conseguenza di eventi verificatisi: a) nel contrasto ad ogni tipo di criminalità; b) nello svolgimento di servizi di ordine pubblico;
c) nella vigilanza ad infrastrutture civili e militari;
d) in operazioni di soccorso;
e) in attività di tutela della pubblica incolumità; J) a causa di azioni recate nei loro confronti in contesti di impiego internazionale non aventi, necessariamente, caratteristiche di ostilità. 564. Sono equiparati ai soggetti di cui al comma 563 coloro che abbiano contratto infermità permanentemente invalidanti o alle quali consegua il decesso,
in occasione o a seguito di missioni di qualunque natura, effettuate dentro e fuori dai confini nazionali e che siano riconosciute dipendenti da causa di servizio per le particolari condizioni ambientali od operative. 565. Con
regolamento da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge ai sensi della L.
23 agosto 1988, n. 400, art. 17, comma 1, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della difesa e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono disciplinati i termini e le modalità per la corresponsione delle provvidenze, entro il limite massimo di spesa stabilito al comma 562, ai soggetti di cui ai commi 563 e 564 ovvero ai familiari superstiti".
Il D.P.R. n. 243 del 2006, all'art. 1, ha previsto: "1. Ai fini del presente regolamento, si intendono: a) per benefici e provvidenze le misure di sostegno e tutela previste dalla L. 13 agosto 1980, n. 466, L. 20 ottobre 1990,
n. 302, L. 23 novembre 1998, n. 407, e loro successive modificazioni, e L. 3 agosto 2004, n. 206; b) per missioni di qualunque natura, le missioni, quali che ne siano gli scopi, autorizzate dall'autorità gerarchicamente o funzionalmente sopraordinata al dipendente;
c) per particolari condizioni ambientali od operative, le condizioni comunque implicanti l'esistenza od anche il sopravvenire di circostanze straordinarie e fatti di servizio che hanno esposto il dipendente a maggiori rischi o fatiche, in rapporto alle ordinarie condizioni di svolgimento dei compiti di istituto".
L'art. 3 del d.p.r. disciplina le modalità e i termini delle procedure per il riconoscimento dei benefici in favore delle vittime del dovere, stabilendo, in particolare, che debba formarsi una graduatoria unica ai fini dell'attribuzione, nei limiti della spesa annua, dei benefici relativi alle istanze di anno in anno presentate. Le eventuali istanze in soprannumero di un anno scorrono nell'anno successivo ( “1. Le
procedure di esame delle singole posizioni sono attivabili a domanda degli interessati. Le domande possono essere presentate direttamente ovvero trasmesse a mezzo posta alle amministrazioni di appartenenza delle vittime.
2. Le
amministrazioni riceventi procedono alla definizione delle singole posizioni dei beneficiari, con riguardo alla pagina 4 di 12 situazione in essere dei componenti il nucleo dei familiari superstiti, secondo l'ordine cronologico di accadimento degli eventi, a cominciare dal più remoto nel tempo e fino a tutto il 31 dicembre 2005. Analogamente, procedono alla definizione delle posizioni riguardanti gli eventi verificatisi a decorrere dal 1° gennaio 2006. In mancanza della domanda si può procedere d'ufficio secondo identico criterio.
3. Le posizioni degli interessati, come definite al comma 2, sono trasmesse al Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza che provvede a formare e ad aggiornare, entro il 31 ottobre per il primo anno di applicazione del presente regolamento ed entro il
30 marzo ed il 30 settembre per gli anni successivi, una graduatoria unica nazionale delle posizioni, secondo l'ordine cronologico di accadimento degli eventi indicato al comma 2. 4. Il Ministero dell'interno - Dipartimento
della pubblica sicurezza, dopo aver verificato la compatibilità finanziaria generale con il limite massimo di spesa annuale e con le risorse in atto disponibili, trasmette alle amministrazioni di appartenenza delle vittime l'elenco nominativo dei destinatari delle provvidenze in favore dei quali può farsi luogo alla corresponsione.
5. Le
eventuali posizioni in soprannumero vanno a collocarsi immediatamente sopra alla prima delle posizioni utilmente censite nella graduatoria successiva.
6. Le amministrazioni di appartenenza delle vittime segnalano al
Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della ragioneria generale dello Stato, l'ammontare delle risorse da inserire in bilancio sui singoli stati di previsione della spesa e necessari alla corresponsione delle provvidenze. In relazione agli eventi verificatisi dal 1° gennaio 2006 è comunque riservata la somma di 500.000
euro l'anno, a gravare sul limite massimo di spesa stabilito dall'articolo 1, comma 562, della legge finanziaria
2006, per le provvidenze da corrispondere sempre nell'ordine previsto dall'articolo 4. 7. Fermo restando quanto stabilito dal presente articolo, si osservano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 28 luglio 1999, n. 510”).
L'art. 4 del d.p.r., poi, prevede l'ordine in cui i benefici previsti dalle diverse normative possono essere riconosciuti di anno in anno ed il numero di nuovi casi ammessi per ogni anno stabilendo che “ 1. A
decorrere dal 2006, alle vittime del dovere ed alle categorie a queste equiparate ovvero ai familiari superstiti, le provvidenze di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), ove non già attribuite inteRAnte ad altro titolo, sono corrisposte in ragione della successione temporale delle leggi vigenti in favore delle vittime della criminalità e del terrorismo, fino ad esaurimento delle risorse annuali disponibili, secondo l'ordine di cui alle seguenti lettere: a)
in relazione alla legge 20 ottobre 1990, n. 302: 1) liquidazione della speciale elargizione in favore degli invalidi,
nella misura originaria prevista di 1,5 milioni di lire per punto percentuale di invalidità, pari ora a 774,69 euro,
soggetta a rivalutazione ISTAT, di cui all'articolo 1, comma 1, nel numero di 32 casi per ciascun anno, riferiti ad eventi occorsi dal 1° gennaio 1961 al 31 dicembre 2005 e nel numero di 5 nuovi casi per ciascun anno, riferiti ad eventi occorsi dal 1° gennaio 2006….b) in relazione alla legge 23 novembre 1998, n. 407: pagina 5 di 12
1) assegno vitalizio, nella misura originaria prevista di 500 mila lire, pari ora a 258,23 euro, soggetta a perequazione annua, di cui all'articolo 2, commi 1, 1-bis, 2 e 4. In mancanza di nuovi casi, si procede a corresponsione per quelli relativi a fatti anteriori alla data del 1° gennaio 2006, fino a concorrenza del numero dei casi mancanti;
”
Successivamente, il comma 105 dell'art. 2 della l. n. 244 del 2007 ha previsto che ”A decorrere dal 1°
gennaio 2008, alle vittime della criminalità organizzata, di cui all'articolo 1 della legge 20 ottobre 1990, n. 302, e successive modificazioni, e ai loro familiari superstiti, alle vittime del dovere, di cui all'articolo 1, commi 563 e
564, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e ai loro familiari superstiti, nonché ai sindaci vittime di atti criminali nell'ambito dell'espletamento delle loro funzioni e ai loro familiari superstiti, sono erogati i benefìci di cui all'articolo 5, commi 3 e 4, della legge 3 agosto 2004, n. 206, come modificato dal comma 106.”
L'art. 5 della l. 206/2004, la cui estensione applicativa alle vittime del dovere è stata prevista dalle norme succitate, prevede, al comma 1 che “L'elargizione di cui al comma 1 dell'articolo 1 della legge 20
ottobre 1990, n. 302, e successive modificazioni, è corrisposta nella misura massima di 200.000 euro in proporzione alla percentuale di invalidità riportata, in ragione di 2.000 euro per ogni punto percentuale…[e che]
A chiunque subisca o abbia subito, per effetto di ferite o di lesioni, causate da atti di terrorismo e dalle stragi di tale matrice, un'invalidità permanente non inferiore ad un quarto della capacità lavorativa, nonché ai superstiti delle vittime, compresi i figli maggiorenni, è concesso, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, oltre all'elargizione di cui al comma 1, uno speciale assegno vitalizio, non reversibile, di 1.033 euro mensili, soggetto alla perequazione automatica di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.
503, e successive modificazioni….”
Ciò premesso, il ricorrente ha invocato innanzitutto l'applicazione della L. n. 266 del 2005, art. 1,
comma 564, ossia il riconoscimento dello status di soggetto equiparato a vittima del dovere.
Ebbene, nel caso di specie, è incontestato che parte ricorrente abbia prestato servizio nell'arma dei carabinieri e che in tale qualità, abbia prestato circa sei mesi di servizio in Bosnia Erzegovina nel periodo 18 giugno 2002-30 dicembre 2002, nella Missione MSU;
che sia stato assegnato alla base con sede in Butmir, nei pressi di Sarajevo (Bosnia Erzegovina), con l'incarico di crittografo;
che, addetto allo smistamento della corrispondenza, egli trascorresse il periodo percorrendo giornalmente, con l'automezzo di servizio, le strade dell'area di Sarajevo per recapitare e ricevere corrispondenza presso l'aeroporto internazionale e i vari comandi presenti in zona, nonché all'Ambasciata italiana di quella capitale e che, inoltre, effettuasse, settimanalmente, esercitazioni di tiro presso un poligono a cielo pagina 6 di 12 aperto situato nella parte alta di Sarajevo, sia in posizione eretta che sdraiata a terra;
che si alimentasse con cibi e bevande consumati presso le mense della base e dei comandi;
che nel settembre 2006,
ricoveratosi per un quadro di addome acuto secondario a perforazione diverticolare del sigma,
venisse individuata neoformazione al rene, che TC effettuata in data 23 settembre 2006 presso l'ospedale di Assisi, rivelava, risultando “neoformazione solida mesorenale sinistra immagini piuttosto regolari… Di dimensioni massime pari a 3 cm circa (oncocitoma? Altro?)”; che, in esito a ciò, sia stato sottoposto a intervento chirurgico di “oncocitma renale sinistro trattato con nefrectomia”.
E' poi documentato e, comunque, non contestato che, in sede amministrativa, nel 2023, sia stato avviato a visita per la quantificazione dell'invalidità indennizzabile e che questa sia stata determinata ex dpr 181/09 nel 48%, con stabilizzazione al dicembre 2006, come da verbale 16 novembre 2023.
Ciò premesso, si ritiene che, anche alla luce della giurisprudenza della Suprema Corte richiamata nel ricorso, l'eccezione sollevata dalla difesa del , secondo cui il mancato Controparte_1
riconoscimento della causa di servizio osterebbe al riconoscimento dello status di soggetto equiparato alle vittime del dovere debba essere disattesa.
La Suprema Corte, infatti, con la sentenza n. 28696/2020, ha chiaRAnte escluso “…l'esistenza di un nesso di pregiudizialità logico giuridica, necessario ai fini della sospensione facoltativa del giudizio, tra la questione devoluta al giudice amministrativo, di riconoscimento dell'infermità come dipendente da causa di servizio, e la domanda oggetto di accertamento dello status di soggetto equiparato alle vittime del dovere;
quest'ultima, infatti, è ancorata a elementi costitutivi diversi dalla prima in quanto rappresentati dalla "causa di servizio per le particolari condizioni ambientali od operative" e presuppone l'accertamento di infermità derivanti non dall'ordinario svolgimento dei compiti di istituto bensì dall'esistenza di condizioni ambientali e operative particolari, cioè eccedenti, in ragione del più elevato fattore di rischio, le ordinarie modalità di esecuzione dell'attività 29. con la conseguenza che l'accertamento dell'infermità come derivante da causa di servizio non è
sufficiente ai fini del riconoscimento dello status di soggetto equiparato alle vittime del dovere e, analogamente, il mancato riconoscimento della causa di servizio non può di per sè determinare l'insussistenza dei requisiti per i benefici, di natura assistenziale, di cui alla L. n. 266 del 2005 (cfr. Cass. Sez. Lav. 28696/20).
Inoltre, la patologia tumorale contratta dal ricorrente deve ritenersi avvinta dal nesso eziologico con la missione svolta in Bosnia in considerazione dell'orientamento giurisprudenziale richiamato nel ricorso introduttivo secondo cui, sulla base dell'art. 603 del d.lgs. n. 66 del 2010 e dell'art. 1078 del d.p.r. n. 90 del 2010, attuativo della prima disposizione, sussiste in favore di “chi richiede le prestazioni assistenziali in parola, e si è trovato nelle situazioni di vicinanza all'ambiente nocivo dettagliatamente descritte pagina 7 di 12 dalla medesima disposizione, una presunzione di sussistenza del nesso causale tra la malattia contratta e l'esposizione all'ambiente descritto dalla norma…” (cfr. in termini Cass., sez. lav., 14 marzo 2023, n.
7409).
L'art. 603 del d.lgs. n. 66 del 2010 prevede sul punto che «Al fine di pervenire al riconoscimento della causa di servizio e di adeguati indennizzi al personale italiano che, in occasione o a seguito di missioni di qualunque natura effettuate entro e fuori i confini nazionali, abbia contratto infermità o patologie tumorali per le particolari condizioni ambientali od operative, al personale impiegato nei poligoni di tiro e nei siti dove vengono stoccati munizionamenti, nonché al personale civile italiano nei teatri operativi all'estero e nelle zone adiacenti alle basi militari sul territorio nazionale, che abbia contratto le stesse infermità o patologie tumorali connesse alle medesime condizioni ambientali, è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2008-
2010. In caso di decesso a seguito delle citate infermità o patologie tumorali, l'indennizzo è corrisposto al coniuge, al convivente, ai figli superstiti, ai genitori, nonché ai fratelli conviventi e a carico qualora siano gli unici superstiti» (comma 1).
Le previsioni di legge sono state attuate e specificate con il decreto del Presidente della Repubblica 15
marzo 2010, n. 90, che, all'art. 1078, definisce le nozioni normative rilevanti: «Ai fini del presente capo, si intendono: a) per missioni di qualunque natura, le attività istituzionali di servizio proprie delle Forze armate e di polizia, quali che ne siano gli scopi, svolte entro e fuori del territorio nazionale, autorizzate dall'autorità
gerarchicamente o funzionalmente sopra ordinata al dipendente;
b) per teatro operativo all'estero, l'area al di fuori del territorio nazionale ove, a seguito di eventi conflittuali, è stato o è ancora presente personale delle Forze
armate e di polizia italiane nel quadro delle missioni internazionali e di aiuto umanitario;
c) per nanoparticelle di metalli pesanti, un particolato ultrafine formato da aggregati atomici o molecolari con un diametro compreso,
indicativamente, fra 2 e 200 nm., contenente elementi chimici metallici con alta massa atomica ed elevata densità
(indicativamente > 4000 Kg/m³), quali il mercurio (Hg), il AD (Cd), l'arsenico (As), il cromo(Cr), il tallio
(Tl), il PI (Pb), il RA (Cu) e lo IN (Zn), e anche i metalli di transizione quali i lantanoidi e gli attinoidi
(tra questi uranio e plutonio); d) per particolari condizioni ambientali od operative, le condizioni comunque implicanti l'esistenza o il sopravvenire di circostanze straordinarie o fatti di servizio che, anche per effetto di successivi riscontri, hanno esposto il personale militare e civile a maggiori rischi o fatiche, in rapporto alle ordinarie condizioni di svolgimento dei compiti di istituto;
e) per medesime condizioni ambientali, le condizioni comunque implicanti l'esistenza o anche il sopravvenire di circostanze straordinarie che, anche per effetto di successivi riscontri, hanno esposto il cittadino a un rischio generico aggravato»”. L'art. 1079 del d.P.R. n. 90
del 2010, nella formulazione innovata dal decreto del Presidente della Repubblica 24 febbraio 2012, n. pagina 8 di 12 40, delimita, poi, i presupposti applicativi delle provvidenze riconosciute in linea generale dall'art. 603
del d.lgs. n. 66 del 2010.
Analizzando tale compendio di norme la Suprema Corte ha chiarito che “…L'ordinamento riconosce,
dunque, una tutela indennitaria a chi abbia contratto un'infermità verosimilmente riconducibile alle particolari condizioni ambientali ed operative. Di tali condizioni, l'esposizione e l'utilizzo di proiettili all'uranio impoverito e la dispersione nell'ambiente di nanoparticelle di minerali pesanti prodotte da esplosione di materiale bellico costituiscono solo un possibile aspetto (in tal senso, Consiglio di Stato, sezione seconda, sentenza 20 aprile 2022,
n. 2991). – Nell'interpretazione della descritta normativa di settore, invocata a sostegno delle domande, questa
Corte ha già affermato che «il complesso di tali previsioni rende evidente la consapevolezza del legislatore, sulla base delle conoscenze scientifiche via via emerse, del carattere fortemente nocivo derivante dalla esposizione alle nanoparticelle ivi descritte e degli effetti della stessa esposizione, correlandovi il riconoscimento dei benefici di cui si discute;
il citato dato normativo, come si è riportato, richiede che la dispersione nell'ambiente abbia costituito “la causa ovvero la concausa efficiente e determinante delle menomazioni” ed è questo il punto che va correttamente interpretato;
non può non attribuirsi a tale espressione il senso di porre in favore di chi richiede le prestazioni assistenziali in parola, e si è trovato nelle situazioni di vicinanza all'ambiente nocivo dettagliatamente descritte dalla medesima disposizione, una presunzione di sussistenza del nesso causale tra la malattia contratta e l'esposizione all'ambiente descritto dalla norma;
i destinatari della tutela,
infatti, si trovano all'interno di una platea selezionata dagli artt1078 e 1079 cit., in ragione del rischio specifico di esposizione, e sono tali disposizioni, come sovente avviene nei sistemi di sicurezza sociale basati sulla rilevanza epidemiologica della peculiare relazione che si pone tra talune attività e certe malattie, che incide sulla disciplina dell'accertamento del nesso causale;
i destinatari della fattispecie in esame devono provare i fatti e cioè di essersi trovati in uno degli ambienti selezionati dal legislatore nel quale in concreto si è
verificato l'utilizzo di proiettili all'uranio impoverito ed è quindi avvenuta la dispersione nell'ambiente di nanoparticelle di minerali pesanti prodotte da esplosione di materiale bellico e tali circostanze fanno di per sé presumere la dipendenza della forma tumorale contratta dall'esposizione all'uranio impoverito, pur essendo naturalmente possibile fornire la prova contraria» (Cass., sez. lav.,
14 marzo 2023, n. 7409).
La Suprema Corte ha anche aggiunto che “…Una volta che sia acclarata l'effettiva esposizione all'uranio impoverito o alle altre sostanze nocive, si deve presumere il nesso causale con la patologia tumorale (Cass., sez.
lav., 1° febbraio 2024,n. 2996, punti 12, 13, 14 e 15 del Considerato)….” [e che]…Incombe
sull'amministrazione che neghi il beneficio la prova contraria, che attiene al decorso eziologico alternativo della pagina 9 di 12 patologia denunciata (Cass., sez. lav., 10 aprile 2024, n. 9641, in coerenza con la citata ordinanza n. 7409
del 2023).
In definitiva, deve ritenersi che il ricorrente abbia subito postumi invalidanti “a seguito di missioni di qualunque natura, effettuate dentro e fuori dai confini nazionali e che siano riconosciute dipendenti da causa di servizio per le particolari condizioni ambientali od operative” e che debba essere qualificato come soggetto equiparato alle vittime del dovere ex art. 1 comma 564 della l. n. 266 del 2005.
La parte convenuta ha sollevato eccezione di prescrizione decennale avente ad oggetto il diritto al riconoscimento dello status ex art. 1 comma 564 della l. n. 266 del 2005 e, tuttavia, in senso contrario, si rileva che la domanda di accertamento dello status di vittima del dovere, quale azione meRAnte
dichiarativa, è, secondo orientamento consolidato della Suprema Corte, imprescrittibile (cfr. Cass. n.
7363/17; Cass. n. 4366/12; Cass. n. 206/99).
Ancora più recentemente la S.C., con la sentenza n. 17440 del 2022, ha affermato la natura di status alla condizione di vittima del dovere o di soggetto equiparato ex art. 1, commi 563 e 564 della l. n. 266 del
2005 dichiarandone l'imprescrittibilità.
Occorre, a questo punto verificare, se spettino ed in quale misura e/o se, in ipotesi, siano prescritti i benefici, commessi allo status di vittima del dovere, di cui parte ricorrente ha chiesto l'accertamento del diritto nel presente giudizio.
Nella specie, i benefici spettanti alle vittime del dovere e richiesti con il ricorso, con decorrenza dal
01.15.2006, data di stabilizzazione dell'invalidità permanente, sono: la speciale elargizione di Euro
200.000, prevista dalla L. n. 466 del 1980 e dall'art. 1, comma 1 della L. n. 302 del 1990, nonché dall'art. 5, comma 1 della l. n. 206 del 2004 per le vittime della criminalità e del terrorismo estesa alle vittime del dovere dall'art. 4 del d.p.r. n. 243 del 2006, commisurata ad un grado di invalidità del 48% e l'assegno vitalizio ex art. 2 l. 407/98 nell'importo ex lege di euro 500,00 oltre perequazione dalla decorrenza 15.12.2006, e da valere a vita;
lo speciale assegno vitalizio ex art 5 commi 3 e 4 l. 206/04
(come esteso alle vittime del dovere dall'art. 2 comma 105 l. 244/07) dalla decorrenza 01.01.2008, e da valere a vita.
Orbene, in relazione alla speciale elargizione di cui all'art. 1 della l. n. 302 del 1990 e di cui all'art. 5,
comma 1 della l. n. 206 del 2004 deve essere dichiarata estinto il relativo diritto, stante l'applicazione del termine di prescrizione decennale a decorrere dalla data in cui il diritto avrebbe potuto essere fatto valere e, quindi, dal 15.12.2006, data di stabilizzazione della condizione invalidante.
pagina 10 di 12 In relazione alla prestazione di cui all'art. 2 l. 407/98 (estesa alle vittime del dovere dal 01.01.2006, ex art. 4 dpr 243/06) vanno dichiarati estinti per prescrizione i ratei da dicembre 2006 (stabilizzazione in punteggio ampiamente superiore al minimo necessario del 25%) al novembre 2007, stante l'applicabilità del termine prescrizionale decennale in ragione della non liquidità della prestazione con decorrenza, a ritroso, dalla data della domanda amministrativa.
Invece, poiché lo speciale assegno vitalizio ex art. 5 comma 3 l. 206/04 è stato esteso alle vittime del dovere a decorrere dal 01.01.2008, ex art. 2 comma 105 l. 244/07, nessun rateo di tale prestazione sarà
prescritta, dovendosi applicare, anche in tal caso, il termine di prescrizione decennale.
Sui ratei arretrati spetteranno nei termini di Cass., Sez. Lav., 14603/25 (confermativa di App Perugia
Sez. Lav. n. 172 del 2023) gli interessi legali a decorrere dal 120° giorno dalla domanda amministrativa
“In particolare, trova applicazione l'art. 22, comma 36, L. 23 dicembre 1994 n. 724, a tenore del quale l'articolo
16, comma 6, legge 30 dicembre 1991 n. 412 si applica anche agli emolumenti di natura (...) assistenziale (per i quali non sia maturato il diritto alla percezione entro il 31 dicembre 1994) spettanti ai dipendenti pubblici, in attività di servizio o in quiescenza. Il richiamato articolo 16,comma 6, relativo agli enti che gestiscono forme di previdenza obbligatoria, sancisce che sulle prestazioni dovute decorrono gli interessi dal momento di scadenza del termine previsto per la adozione del provvedimento sulla domanda (laddove quest'ultima risulti completa);
inoltre, l'importo dovuto a titolo di interessi è portato in detrazione dalle somme eventualmente spettanti a ristoro del maggior danno subito dal titolare della prestazione per la diminuzione del valore del suo credito, in ragione del ritardo nel pagamento.
Le spese di lite seguono, stante la parziale soccombenza di parte ricorrente in merito al diritto alla speciale elargizione prevista dalla L. n. 466 del 1980 e dall'art. 1, comma 1 della L. n. 302 del 1990,
nonché dall'art. 5, comma 1 della l. n. 206 del 2004, vanno compensate nel limite di ¼ e poste, per la residua quota, a carico del;
esse vengono liquidate sulla base dei criteri e dei Controparte_1
paRAtri di cui al D.M. n. 55 del 2014, avuto riguardo alle cause di valore tra €52.000,00 e €260.000,00
P.Q.M.
il Tribunale definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da così provvede: Parte_1
dichiara che il ricorrente è soggetto equiparato alle vittime del dovere ex art. 1 comma 564 della l. n.
al riconoscimento in favore del medesimo dell'assegno vitalizio Controparte_1 Parte_1 pagina 11 di 12 ex art. 2 l. 407/98 nell'importo ex lege di euro 500,00 oltre interessi legali, o rivalutazione se maggiore dal 120° giorno successivo alla domanda amministrativa e dello speciale assegno vitalizio ex art 5
commi 3 e 4 l. 206/04 dalla decorrenza 01.01.2008, oltre interessi legali, o rivalutazione monetaria se maggiore dal 120° giorno successivo alla domanda amministrativa;
compensa entro il limite di ¼ le spese di giudizio e condanna il al pagamento della residua quota di dette spese Controparte_1
che, per l'intero, vengono liquidate nella misura di €5000,00 per compensi di avvocato, oltre al rimborso delle spese generali nella misura del 15% dei compensi, Iva e cpa come per legge oltre al rimborso delle spese di CU;
spese da distrarsi in favore dei procuratori antistatari Andrea Bava e
Carlo Guerrieri.
Perugia 4.7.2025
Il giudice
Giampaolo Cervelli
pagina 12 di 12 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
266 del 2005 per la patologia " Oncocitoma renale sinistro trattato con nefrectomia”, con invalidità
complessiva pari al 48%; dichiara l'obbligo del convenuto all'inserimento del medesimo nell'elenco ex art. 3 comma 3 Dpr 243/06 tenuto dal , e conseguentemente condanna il Controparte_1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di PERUGIA
Sezione Lavoro
Il Tribunale, in persona del Giudice del Lavoro dott. Giampaolo Cervelli, nella causa civile n. 268/2025
Ruolo G. Lav. Prev. Ass., promossa da
(avv. Andrea Bava) Parte_1
- ricorrente -
contro
(Avvocatura dello Stato – Ugo Adorno) Controparte_1
- convenuto–
ha emesso e pubblicato, all'esito della camera di consiglio dell'udienza del giorno 4.7.2025, alle ore
11.45, la seguente
SENTENZA
ha convenuto in giudizio dinanzi al Tribunale di Perugia in funzione di giudice del Parte_1
lavoro il per sentire accogliere nei confronti dello stesso le seguenti domande Controparte_1
“previa disapplicazione del provvedimento del allegato sub 1 condannare il Controparte_1 [...]
al riconoscimento dello status di vittima del Dovere ex art. 1 comma 564 l. 266/05 ed ex art. 603 CP_1
D.Lgs 66/10 in capo al ricorrente per la patologia " Oncocitoma renale sinistro trattato con Parte_1
nefrectomia” ai fini della concessione al medesimo dei conseguenti benefici assistenziali di legge;
dichiarare dunque l'obbligo ex lege all'inserimento del medesimo nell'elenco ex art. 3 comma 3 Dpr 243/06 tenuto dal
, e conseguentemente condannare il al riconoscimento in favore del Controparte_1 Controparte_1
medesimo dei benefici assistenziali di pertinenza, e specificamente la speciale elargizione ex art. 5 comma 1 l.
206/04, da commisurarsi alla percentuale di invalidità complessiva nel 48% o nella percentuale anche superiore ex dpr 181/09 determinanda, in ogni caso sulla base del valore di euro 2000,00 a punto percentuale, oltre perequazione dalla data del 01.01.2003; l'assegno vitalizio ex art. 2 l. 407/98 nell'importo ex lege di euro 500,00 pagina 1 di 12 oltre perequazione dalla decorrenza 15.12.2006, e da valere a vita;
lo speciale assegno vitalizio ex art 5 commi
3 e 4 l. 206/04 (come esteso alle vittime del dovere dall'art. 2 comma 105 l. 244/07) dalla decorrenza
01.01.2008, e da valere a vita ( o dalla data anche antecedente meglio vista).
Ha esposto che ha prestato servizio nell'Arma dei Carabinieri e che in tale qualità, ha prestato circa sei mesi di servizio in Bosnia Erzegovina nel periodo 18 giugno 2002-30 dicembre 2002, nella Missione
MSU; che è stato assegnato alla base con sede in Butmir, nei pressi di Sarajevo (Bosnia Erzegovina),
con l'incarico di crittografo;
che, addetto allo smistamento della corrispondenza, egli trascorreva il periodo percorrendo giornalmente, con l'automezzo di servizio, le polverose e dissestate strade dell'area di Sarajevo per recapitare e ricevere corrispondenza presso l'aeroporto internazionale e i vari comandi presenti in zona, nonché all'Ambasciata italiana di quella capitale;
che, inoltre, effettuava,
settimanalmente, esercitazioni di tiro presso un poligono a cielo aperto situato nella parte alta di
Sarajevo, sia in posizione eretta che sdraiata a terra;
che al tempo dei fatti, nessuno dei militari italiani era stato informato dell'esistenza di un pericolo legato alla contaminazione da uranio impoverito derivante dai bombardamenti, oltre che di cibi e bevande, anche del terreno;
che nel settembre 2006,
ricoveratosi per un quadro di addome acuto secondario a perforazione diverticolare del sigma veniva individuata neoformazione al rene, che TC effettuata in data 23 settembre 2006 presso l'ospedale di
Assisi, rivelava, risultando “neoformazione solida mesorenale sinistra immagini piuttosto regolari… Di
dimensioni massime pari a 3 cm circa (oncocitoma? Altro?)”; che, in esito a ciò, esso ricorrente, il
29.11.2006, veniva sottoposto a intervento chirurgico di “oncocitma renale sinistro trattato con nefrectomia”; che, allorchè ha preso conoscenza della presumibile derivazione causale della patologia dalla missione, ha avanzato domanda, in data 11 dicembre 2017, per essere riconosciuto vittima del dovere;
che la pratica veniva istruita ma, solo nel 2023, interveniva avvio a visita per la quantificazione dell'invalidità indennizzabile;
che nella fattispecie veniva quantificata ex dpr 181/09
nel 48%, con stabilizzazione al dicembre 2006, come da verbale 16 novembre 2023; che il
[...]
ha, infine, respinto la domanda sostenendo che la “…mai intervenuta concessione della causa CP_1
di servizio impedisce il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio per le particolari condizioni ambientali e operative di cui all'articolo 1 comma 564 l. 266/05….”.
Ha dedotto l'erroneità dell'affermazione, posta a fondamento del rigetto della domanda, della pregiudizialità del riconoscimento della causa di servizio rispetto a quello dello status di vittima del dovere richiamando l'indirizzo della Suprema Corte secondo cui va esclusa “l'esistenza di un nesso di pagina 2 di 12 pregiudizialità logico giuridica, necessario ai fini della sospensione facoltativa del giudizio, tra la questione devoluta al giudice amministrativo, di riconoscimento dell'infermità come dipendente da causa di servizio, e la domanda oggetto di accertamento dello status di soggetto equiparato alle vittime del dovere;
quest'ultima, infatti,
è ancorata a elementi costitutivi diversi dalla prima in quanto rappresentati dalla "causa di servizio per le particolari condizioni ambientali od operative" e presuppone l'accertamento di infermità derivanti non dall'ordinario svolgimento dei compiti di istituto bensì dall'esistenza di condizioni ambientali e operative particolari” - Cass. Sez. Lav. 28696/20. Ha poi dedotto, sulla base di un recente indirizzo ermeneutico della Suprema Corte, che, essendo stato impiegato in servizi in luoghi, teatro di operazioni belliche ed esposto a nanoparticelle di uranio impoverito, esiste una presunzione dell'eziologia della patologia tumorale come legata al suo impiego nella missione militare che l'amministrazione sarebbe chiamata a vincere fornendo la prova di un decorso eziologico alternativo. Ha, conclusivamente, dedotto di essere soggetto equiparato alle vittime del dovere e di avere dunque titolo per ambire alle relative provvidenze sulla base del grado di invalidità già accertato in sede amministrativa del 48%.
Si è costituito il contestando in fatto e diritto il ricorso di cui ha chiesto il rigetto Controparte_1
eccependo, in linea preliminare, la prescrizione del diritto, azionato in giudizio, di essere riconosciuto soggetto equiparato alle vittime del dovere;
in linea subordinata ha eccepito la prescrizione del diritto al beneficio della speciale elargizione di cui all'art. 5, comma 1 della l. n. 206/2004, nonché quella del diritto all'assegno vitalizio ex art. 2 l. 407/98 nell'importo ex lege di euro 500,00 oltre perequazione dalla decorrenza 15.12.2006 e quella del diritto allo speciale assegno vitalizio ex art 5 commi 3 e 4 l.
206/04 (come esteso alle vittime del dovere dall'art. 2 comma 105 l. 244/07). Nel merito ha sostenuto che l'omesso riconoscimento della causa di servizio osta al riconoscimento della condizione di soggetto equiparato alle vittime del dovere per particolari condizioni ambientali e che difetta la prova del nesso causale tra la patologia " Oncocitoma renale sinistro trattato con nefrectomia” e la missione in
Bosnia stante, in particolare, la sua breve durata. Ha, poi, più in particolare contestato l'argomento giuridico secondo cui vi sarebbe una presunzione in merito all'eziologia tra la patologia oncologica e la missione in Bosnia sulla base dell'art. 603 del d.lgs. n. 66 del 2010.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è in parte fondato.
La L. 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, ai commi da 562 a 565, prevede: "562. Al fine della progressiva estensione dei benefici già previsti in favore delle vittime della criminalità e del terrorismo a tutte le vittime del pagina 3 di 12 dovere individuate ai sensi dei commi 563 e 564, è autorizzata la spesa annua nel limite massimo di 10 milioni di
Euro a decorrere dal 2006. 563. Per vittime del dovere devono intendersi i soggetti di cui alla L. 13 agosto 1980,
n. 466, art. 3 e, in genere, gli altri dipendenti pubblici deceduti o che abbiano subito un'invalidità permanente in attività di servizio o nell'espletamento delle funzioni di istituto per effetto diretto di lesioni riportate in conseguenza di eventi verificatisi: a) nel contrasto ad ogni tipo di criminalità; b) nello svolgimento di servizi di ordine pubblico;
c) nella vigilanza ad infrastrutture civili e militari;
d) in operazioni di soccorso;
e) in attività di tutela della pubblica incolumità; J) a causa di azioni recate nei loro confronti in contesti di impiego internazionale non aventi, necessariamente, caratteristiche di ostilità. 564. Sono equiparati ai soggetti di cui al comma 563 coloro che abbiano contratto infermità permanentemente invalidanti o alle quali consegua il decesso,
in occasione o a seguito di missioni di qualunque natura, effettuate dentro e fuori dai confini nazionali e che siano riconosciute dipendenti da causa di servizio per le particolari condizioni ambientali od operative. 565. Con
regolamento da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge ai sensi della L.
23 agosto 1988, n. 400, art. 17, comma 1, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della difesa e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono disciplinati i termini e le modalità per la corresponsione delle provvidenze, entro il limite massimo di spesa stabilito al comma 562, ai soggetti di cui ai commi 563 e 564 ovvero ai familiari superstiti".
Il D.P.R. n. 243 del 2006, all'art. 1, ha previsto: "1. Ai fini del presente regolamento, si intendono: a) per benefici e provvidenze le misure di sostegno e tutela previste dalla L. 13 agosto 1980, n. 466, L. 20 ottobre 1990,
n. 302, L. 23 novembre 1998, n. 407, e loro successive modificazioni, e L. 3 agosto 2004, n. 206; b) per missioni di qualunque natura, le missioni, quali che ne siano gli scopi, autorizzate dall'autorità gerarchicamente o funzionalmente sopraordinata al dipendente;
c) per particolari condizioni ambientali od operative, le condizioni comunque implicanti l'esistenza od anche il sopravvenire di circostanze straordinarie e fatti di servizio che hanno esposto il dipendente a maggiori rischi o fatiche, in rapporto alle ordinarie condizioni di svolgimento dei compiti di istituto".
L'art. 3 del d.p.r. disciplina le modalità e i termini delle procedure per il riconoscimento dei benefici in favore delle vittime del dovere, stabilendo, in particolare, che debba formarsi una graduatoria unica ai fini dell'attribuzione, nei limiti della spesa annua, dei benefici relativi alle istanze di anno in anno presentate. Le eventuali istanze in soprannumero di un anno scorrono nell'anno successivo ( “1. Le
procedure di esame delle singole posizioni sono attivabili a domanda degli interessati. Le domande possono essere presentate direttamente ovvero trasmesse a mezzo posta alle amministrazioni di appartenenza delle vittime.
2. Le
amministrazioni riceventi procedono alla definizione delle singole posizioni dei beneficiari, con riguardo alla pagina 4 di 12 situazione in essere dei componenti il nucleo dei familiari superstiti, secondo l'ordine cronologico di accadimento degli eventi, a cominciare dal più remoto nel tempo e fino a tutto il 31 dicembre 2005. Analogamente, procedono alla definizione delle posizioni riguardanti gli eventi verificatisi a decorrere dal 1° gennaio 2006. In mancanza della domanda si può procedere d'ufficio secondo identico criterio.
3. Le posizioni degli interessati, come definite al comma 2, sono trasmesse al Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza che provvede a formare e ad aggiornare, entro il 31 ottobre per il primo anno di applicazione del presente regolamento ed entro il
30 marzo ed il 30 settembre per gli anni successivi, una graduatoria unica nazionale delle posizioni, secondo l'ordine cronologico di accadimento degli eventi indicato al comma 2. 4. Il Ministero dell'interno - Dipartimento
della pubblica sicurezza, dopo aver verificato la compatibilità finanziaria generale con il limite massimo di spesa annuale e con le risorse in atto disponibili, trasmette alle amministrazioni di appartenenza delle vittime l'elenco nominativo dei destinatari delle provvidenze in favore dei quali può farsi luogo alla corresponsione.
5. Le
eventuali posizioni in soprannumero vanno a collocarsi immediatamente sopra alla prima delle posizioni utilmente censite nella graduatoria successiva.
6. Le amministrazioni di appartenenza delle vittime segnalano al
Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della ragioneria generale dello Stato, l'ammontare delle risorse da inserire in bilancio sui singoli stati di previsione della spesa e necessari alla corresponsione delle provvidenze. In relazione agli eventi verificatisi dal 1° gennaio 2006 è comunque riservata la somma di 500.000
euro l'anno, a gravare sul limite massimo di spesa stabilito dall'articolo 1, comma 562, della legge finanziaria
2006, per le provvidenze da corrispondere sempre nell'ordine previsto dall'articolo 4. 7. Fermo restando quanto stabilito dal presente articolo, si osservano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 28 luglio 1999, n. 510”).
L'art. 4 del d.p.r., poi, prevede l'ordine in cui i benefici previsti dalle diverse normative possono essere riconosciuti di anno in anno ed il numero di nuovi casi ammessi per ogni anno stabilendo che “ 1. A
decorrere dal 2006, alle vittime del dovere ed alle categorie a queste equiparate ovvero ai familiari superstiti, le provvidenze di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), ove non già attribuite inteRAnte ad altro titolo, sono corrisposte in ragione della successione temporale delle leggi vigenti in favore delle vittime della criminalità e del terrorismo, fino ad esaurimento delle risorse annuali disponibili, secondo l'ordine di cui alle seguenti lettere: a)
in relazione alla legge 20 ottobre 1990, n. 302: 1) liquidazione della speciale elargizione in favore degli invalidi,
nella misura originaria prevista di 1,5 milioni di lire per punto percentuale di invalidità, pari ora a 774,69 euro,
soggetta a rivalutazione ISTAT, di cui all'articolo 1, comma 1, nel numero di 32 casi per ciascun anno, riferiti ad eventi occorsi dal 1° gennaio 1961 al 31 dicembre 2005 e nel numero di 5 nuovi casi per ciascun anno, riferiti ad eventi occorsi dal 1° gennaio 2006….b) in relazione alla legge 23 novembre 1998, n. 407: pagina 5 di 12
1) assegno vitalizio, nella misura originaria prevista di 500 mila lire, pari ora a 258,23 euro, soggetta a perequazione annua, di cui all'articolo 2, commi 1, 1-bis, 2 e 4. In mancanza di nuovi casi, si procede a corresponsione per quelli relativi a fatti anteriori alla data del 1° gennaio 2006, fino a concorrenza del numero dei casi mancanti;
”
Successivamente, il comma 105 dell'art. 2 della l. n. 244 del 2007 ha previsto che ”A decorrere dal 1°
gennaio 2008, alle vittime della criminalità organizzata, di cui all'articolo 1 della legge 20 ottobre 1990, n. 302, e successive modificazioni, e ai loro familiari superstiti, alle vittime del dovere, di cui all'articolo 1, commi 563 e
564, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e ai loro familiari superstiti, nonché ai sindaci vittime di atti criminali nell'ambito dell'espletamento delle loro funzioni e ai loro familiari superstiti, sono erogati i benefìci di cui all'articolo 5, commi 3 e 4, della legge 3 agosto 2004, n. 206, come modificato dal comma 106.”
L'art. 5 della l. 206/2004, la cui estensione applicativa alle vittime del dovere è stata prevista dalle norme succitate, prevede, al comma 1 che “L'elargizione di cui al comma 1 dell'articolo 1 della legge 20
ottobre 1990, n. 302, e successive modificazioni, è corrisposta nella misura massima di 200.000 euro in proporzione alla percentuale di invalidità riportata, in ragione di 2.000 euro per ogni punto percentuale…[e che]
A chiunque subisca o abbia subito, per effetto di ferite o di lesioni, causate da atti di terrorismo e dalle stragi di tale matrice, un'invalidità permanente non inferiore ad un quarto della capacità lavorativa, nonché ai superstiti delle vittime, compresi i figli maggiorenni, è concesso, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, oltre all'elargizione di cui al comma 1, uno speciale assegno vitalizio, non reversibile, di 1.033 euro mensili, soggetto alla perequazione automatica di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.
503, e successive modificazioni….”
Ciò premesso, il ricorrente ha invocato innanzitutto l'applicazione della L. n. 266 del 2005, art. 1,
comma 564, ossia il riconoscimento dello status di soggetto equiparato a vittima del dovere.
Ebbene, nel caso di specie, è incontestato che parte ricorrente abbia prestato servizio nell'arma dei carabinieri e che in tale qualità, abbia prestato circa sei mesi di servizio in Bosnia Erzegovina nel periodo 18 giugno 2002-30 dicembre 2002, nella Missione MSU;
che sia stato assegnato alla base con sede in Butmir, nei pressi di Sarajevo (Bosnia Erzegovina), con l'incarico di crittografo;
che, addetto allo smistamento della corrispondenza, egli trascorresse il periodo percorrendo giornalmente, con l'automezzo di servizio, le strade dell'area di Sarajevo per recapitare e ricevere corrispondenza presso l'aeroporto internazionale e i vari comandi presenti in zona, nonché all'Ambasciata italiana di quella capitale e che, inoltre, effettuasse, settimanalmente, esercitazioni di tiro presso un poligono a cielo pagina 6 di 12 aperto situato nella parte alta di Sarajevo, sia in posizione eretta che sdraiata a terra;
che si alimentasse con cibi e bevande consumati presso le mense della base e dei comandi;
che nel settembre 2006,
ricoveratosi per un quadro di addome acuto secondario a perforazione diverticolare del sigma,
venisse individuata neoformazione al rene, che TC effettuata in data 23 settembre 2006 presso l'ospedale di Assisi, rivelava, risultando “neoformazione solida mesorenale sinistra immagini piuttosto regolari… Di dimensioni massime pari a 3 cm circa (oncocitoma? Altro?)”; che, in esito a ciò, sia stato sottoposto a intervento chirurgico di “oncocitma renale sinistro trattato con nefrectomia”.
E' poi documentato e, comunque, non contestato che, in sede amministrativa, nel 2023, sia stato avviato a visita per la quantificazione dell'invalidità indennizzabile e che questa sia stata determinata ex dpr 181/09 nel 48%, con stabilizzazione al dicembre 2006, come da verbale 16 novembre 2023.
Ciò premesso, si ritiene che, anche alla luce della giurisprudenza della Suprema Corte richiamata nel ricorso, l'eccezione sollevata dalla difesa del , secondo cui il mancato Controparte_1
riconoscimento della causa di servizio osterebbe al riconoscimento dello status di soggetto equiparato alle vittime del dovere debba essere disattesa.
La Suprema Corte, infatti, con la sentenza n. 28696/2020, ha chiaRAnte escluso “…l'esistenza di un nesso di pregiudizialità logico giuridica, necessario ai fini della sospensione facoltativa del giudizio, tra la questione devoluta al giudice amministrativo, di riconoscimento dell'infermità come dipendente da causa di servizio, e la domanda oggetto di accertamento dello status di soggetto equiparato alle vittime del dovere;
quest'ultima, infatti, è ancorata a elementi costitutivi diversi dalla prima in quanto rappresentati dalla "causa di servizio per le particolari condizioni ambientali od operative" e presuppone l'accertamento di infermità derivanti non dall'ordinario svolgimento dei compiti di istituto bensì dall'esistenza di condizioni ambientali e operative particolari, cioè eccedenti, in ragione del più elevato fattore di rischio, le ordinarie modalità di esecuzione dell'attività 29. con la conseguenza che l'accertamento dell'infermità come derivante da causa di servizio non è
sufficiente ai fini del riconoscimento dello status di soggetto equiparato alle vittime del dovere e, analogamente, il mancato riconoscimento della causa di servizio non può di per sè determinare l'insussistenza dei requisiti per i benefici, di natura assistenziale, di cui alla L. n. 266 del 2005 (cfr. Cass. Sez. Lav. 28696/20).
Inoltre, la patologia tumorale contratta dal ricorrente deve ritenersi avvinta dal nesso eziologico con la missione svolta in Bosnia in considerazione dell'orientamento giurisprudenziale richiamato nel ricorso introduttivo secondo cui, sulla base dell'art. 603 del d.lgs. n. 66 del 2010 e dell'art. 1078 del d.p.r. n. 90 del 2010, attuativo della prima disposizione, sussiste in favore di “chi richiede le prestazioni assistenziali in parola, e si è trovato nelle situazioni di vicinanza all'ambiente nocivo dettagliatamente descritte pagina 7 di 12 dalla medesima disposizione, una presunzione di sussistenza del nesso causale tra la malattia contratta e l'esposizione all'ambiente descritto dalla norma…” (cfr. in termini Cass., sez. lav., 14 marzo 2023, n.
7409).
L'art. 603 del d.lgs. n. 66 del 2010 prevede sul punto che «Al fine di pervenire al riconoscimento della causa di servizio e di adeguati indennizzi al personale italiano che, in occasione o a seguito di missioni di qualunque natura effettuate entro e fuori i confini nazionali, abbia contratto infermità o patologie tumorali per le particolari condizioni ambientali od operative, al personale impiegato nei poligoni di tiro e nei siti dove vengono stoccati munizionamenti, nonché al personale civile italiano nei teatri operativi all'estero e nelle zone adiacenti alle basi militari sul territorio nazionale, che abbia contratto le stesse infermità o patologie tumorali connesse alle medesime condizioni ambientali, è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2008-
2010. In caso di decesso a seguito delle citate infermità o patologie tumorali, l'indennizzo è corrisposto al coniuge, al convivente, ai figli superstiti, ai genitori, nonché ai fratelli conviventi e a carico qualora siano gli unici superstiti» (comma 1).
Le previsioni di legge sono state attuate e specificate con il decreto del Presidente della Repubblica 15
marzo 2010, n. 90, che, all'art. 1078, definisce le nozioni normative rilevanti: «Ai fini del presente capo, si intendono: a) per missioni di qualunque natura, le attività istituzionali di servizio proprie delle Forze armate e di polizia, quali che ne siano gli scopi, svolte entro e fuori del territorio nazionale, autorizzate dall'autorità
gerarchicamente o funzionalmente sopra ordinata al dipendente;
b) per teatro operativo all'estero, l'area al di fuori del territorio nazionale ove, a seguito di eventi conflittuali, è stato o è ancora presente personale delle Forze
armate e di polizia italiane nel quadro delle missioni internazionali e di aiuto umanitario;
c) per nanoparticelle di metalli pesanti, un particolato ultrafine formato da aggregati atomici o molecolari con un diametro compreso,
indicativamente, fra 2 e 200 nm., contenente elementi chimici metallici con alta massa atomica ed elevata densità
(indicativamente > 4000 Kg/m³), quali il mercurio (Hg), il AD (Cd), l'arsenico (As), il cromo(Cr), il tallio
(Tl), il PI (Pb), il RA (Cu) e lo IN (Zn), e anche i metalli di transizione quali i lantanoidi e gli attinoidi
(tra questi uranio e plutonio); d) per particolari condizioni ambientali od operative, le condizioni comunque implicanti l'esistenza o il sopravvenire di circostanze straordinarie o fatti di servizio che, anche per effetto di successivi riscontri, hanno esposto il personale militare e civile a maggiori rischi o fatiche, in rapporto alle ordinarie condizioni di svolgimento dei compiti di istituto;
e) per medesime condizioni ambientali, le condizioni comunque implicanti l'esistenza o anche il sopravvenire di circostanze straordinarie che, anche per effetto di successivi riscontri, hanno esposto il cittadino a un rischio generico aggravato»”. L'art. 1079 del d.P.R. n. 90
del 2010, nella formulazione innovata dal decreto del Presidente della Repubblica 24 febbraio 2012, n. pagina 8 di 12 40, delimita, poi, i presupposti applicativi delle provvidenze riconosciute in linea generale dall'art. 603
del d.lgs. n. 66 del 2010.
Analizzando tale compendio di norme la Suprema Corte ha chiarito che “…L'ordinamento riconosce,
dunque, una tutela indennitaria a chi abbia contratto un'infermità verosimilmente riconducibile alle particolari condizioni ambientali ed operative. Di tali condizioni, l'esposizione e l'utilizzo di proiettili all'uranio impoverito e la dispersione nell'ambiente di nanoparticelle di minerali pesanti prodotte da esplosione di materiale bellico costituiscono solo un possibile aspetto (in tal senso, Consiglio di Stato, sezione seconda, sentenza 20 aprile 2022,
n. 2991). – Nell'interpretazione della descritta normativa di settore, invocata a sostegno delle domande, questa
Corte ha già affermato che «il complesso di tali previsioni rende evidente la consapevolezza del legislatore, sulla base delle conoscenze scientifiche via via emerse, del carattere fortemente nocivo derivante dalla esposizione alle nanoparticelle ivi descritte e degli effetti della stessa esposizione, correlandovi il riconoscimento dei benefici di cui si discute;
il citato dato normativo, come si è riportato, richiede che la dispersione nell'ambiente abbia costituito “la causa ovvero la concausa efficiente e determinante delle menomazioni” ed è questo il punto che va correttamente interpretato;
non può non attribuirsi a tale espressione il senso di porre in favore di chi richiede le prestazioni assistenziali in parola, e si è trovato nelle situazioni di vicinanza all'ambiente nocivo dettagliatamente descritte dalla medesima disposizione, una presunzione di sussistenza del nesso causale tra la malattia contratta e l'esposizione all'ambiente descritto dalla norma;
i destinatari della tutela,
infatti, si trovano all'interno di una platea selezionata dagli artt1078 e 1079 cit., in ragione del rischio specifico di esposizione, e sono tali disposizioni, come sovente avviene nei sistemi di sicurezza sociale basati sulla rilevanza epidemiologica della peculiare relazione che si pone tra talune attività e certe malattie, che incide sulla disciplina dell'accertamento del nesso causale;
i destinatari della fattispecie in esame devono provare i fatti e cioè di essersi trovati in uno degli ambienti selezionati dal legislatore nel quale in concreto si è
verificato l'utilizzo di proiettili all'uranio impoverito ed è quindi avvenuta la dispersione nell'ambiente di nanoparticelle di minerali pesanti prodotte da esplosione di materiale bellico e tali circostanze fanno di per sé presumere la dipendenza della forma tumorale contratta dall'esposizione all'uranio impoverito, pur essendo naturalmente possibile fornire la prova contraria» (Cass., sez. lav.,
14 marzo 2023, n. 7409).
La Suprema Corte ha anche aggiunto che “…Una volta che sia acclarata l'effettiva esposizione all'uranio impoverito o alle altre sostanze nocive, si deve presumere il nesso causale con la patologia tumorale (Cass., sez.
lav., 1° febbraio 2024,n. 2996, punti 12, 13, 14 e 15 del Considerato)….” [e che]…Incombe
sull'amministrazione che neghi il beneficio la prova contraria, che attiene al decorso eziologico alternativo della pagina 9 di 12 patologia denunciata (Cass., sez. lav., 10 aprile 2024, n. 9641, in coerenza con la citata ordinanza n. 7409
del 2023).
In definitiva, deve ritenersi che il ricorrente abbia subito postumi invalidanti “a seguito di missioni di qualunque natura, effettuate dentro e fuori dai confini nazionali e che siano riconosciute dipendenti da causa di servizio per le particolari condizioni ambientali od operative” e che debba essere qualificato come soggetto equiparato alle vittime del dovere ex art. 1 comma 564 della l. n. 266 del 2005.
La parte convenuta ha sollevato eccezione di prescrizione decennale avente ad oggetto il diritto al riconoscimento dello status ex art. 1 comma 564 della l. n. 266 del 2005 e, tuttavia, in senso contrario, si rileva che la domanda di accertamento dello status di vittima del dovere, quale azione meRAnte
dichiarativa, è, secondo orientamento consolidato della Suprema Corte, imprescrittibile (cfr. Cass. n.
7363/17; Cass. n. 4366/12; Cass. n. 206/99).
Ancora più recentemente la S.C., con la sentenza n. 17440 del 2022, ha affermato la natura di status alla condizione di vittima del dovere o di soggetto equiparato ex art. 1, commi 563 e 564 della l. n. 266 del
2005 dichiarandone l'imprescrittibilità.
Occorre, a questo punto verificare, se spettino ed in quale misura e/o se, in ipotesi, siano prescritti i benefici, commessi allo status di vittima del dovere, di cui parte ricorrente ha chiesto l'accertamento del diritto nel presente giudizio.
Nella specie, i benefici spettanti alle vittime del dovere e richiesti con il ricorso, con decorrenza dal
01.15.2006, data di stabilizzazione dell'invalidità permanente, sono: la speciale elargizione di Euro
200.000, prevista dalla L. n. 466 del 1980 e dall'art. 1, comma 1 della L. n. 302 del 1990, nonché dall'art. 5, comma 1 della l. n. 206 del 2004 per le vittime della criminalità e del terrorismo estesa alle vittime del dovere dall'art. 4 del d.p.r. n. 243 del 2006, commisurata ad un grado di invalidità del 48% e l'assegno vitalizio ex art. 2 l. 407/98 nell'importo ex lege di euro 500,00 oltre perequazione dalla decorrenza 15.12.2006, e da valere a vita;
lo speciale assegno vitalizio ex art 5 commi 3 e 4 l. 206/04
(come esteso alle vittime del dovere dall'art. 2 comma 105 l. 244/07) dalla decorrenza 01.01.2008, e da valere a vita.
Orbene, in relazione alla speciale elargizione di cui all'art. 1 della l. n. 302 del 1990 e di cui all'art. 5,
comma 1 della l. n. 206 del 2004 deve essere dichiarata estinto il relativo diritto, stante l'applicazione del termine di prescrizione decennale a decorrere dalla data in cui il diritto avrebbe potuto essere fatto valere e, quindi, dal 15.12.2006, data di stabilizzazione della condizione invalidante.
pagina 10 di 12 In relazione alla prestazione di cui all'art. 2 l. 407/98 (estesa alle vittime del dovere dal 01.01.2006, ex art. 4 dpr 243/06) vanno dichiarati estinti per prescrizione i ratei da dicembre 2006 (stabilizzazione in punteggio ampiamente superiore al minimo necessario del 25%) al novembre 2007, stante l'applicabilità del termine prescrizionale decennale in ragione della non liquidità della prestazione con decorrenza, a ritroso, dalla data della domanda amministrativa.
Invece, poiché lo speciale assegno vitalizio ex art. 5 comma 3 l. 206/04 è stato esteso alle vittime del dovere a decorrere dal 01.01.2008, ex art. 2 comma 105 l. 244/07, nessun rateo di tale prestazione sarà
prescritta, dovendosi applicare, anche in tal caso, il termine di prescrizione decennale.
Sui ratei arretrati spetteranno nei termini di Cass., Sez. Lav., 14603/25 (confermativa di App Perugia
Sez. Lav. n. 172 del 2023) gli interessi legali a decorrere dal 120° giorno dalla domanda amministrativa
“In particolare, trova applicazione l'art. 22, comma 36, L. 23 dicembre 1994 n. 724, a tenore del quale l'articolo
16, comma 6, legge 30 dicembre 1991 n. 412 si applica anche agli emolumenti di natura (...) assistenziale (per i quali non sia maturato il diritto alla percezione entro il 31 dicembre 1994) spettanti ai dipendenti pubblici, in attività di servizio o in quiescenza. Il richiamato articolo 16,comma 6, relativo agli enti che gestiscono forme di previdenza obbligatoria, sancisce che sulle prestazioni dovute decorrono gli interessi dal momento di scadenza del termine previsto per la adozione del provvedimento sulla domanda (laddove quest'ultima risulti completa);
inoltre, l'importo dovuto a titolo di interessi è portato in detrazione dalle somme eventualmente spettanti a ristoro del maggior danno subito dal titolare della prestazione per la diminuzione del valore del suo credito, in ragione del ritardo nel pagamento.
Le spese di lite seguono, stante la parziale soccombenza di parte ricorrente in merito al diritto alla speciale elargizione prevista dalla L. n. 466 del 1980 e dall'art. 1, comma 1 della L. n. 302 del 1990,
nonché dall'art. 5, comma 1 della l. n. 206 del 2004, vanno compensate nel limite di ¼ e poste, per la residua quota, a carico del;
esse vengono liquidate sulla base dei criteri e dei Controparte_1
paRAtri di cui al D.M. n. 55 del 2014, avuto riguardo alle cause di valore tra €52.000,00 e €260.000,00
P.Q.M.
il Tribunale definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da così provvede: Parte_1
dichiara che il ricorrente è soggetto equiparato alle vittime del dovere ex art. 1 comma 564 della l. n.
al riconoscimento in favore del medesimo dell'assegno vitalizio Controparte_1 Parte_1 pagina 11 di 12 ex art. 2 l. 407/98 nell'importo ex lege di euro 500,00 oltre interessi legali, o rivalutazione se maggiore dal 120° giorno successivo alla domanda amministrativa e dello speciale assegno vitalizio ex art 5
commi 3 e 4 l. 206/04 dalla decorrenza 01.01.2008, oltre interessi legali, o rivalutazione monetaria se maggiore dal 120° giorno successivo alla domanda amministrativa;
compensa entro il limite di ¼ le spese di giudizio e condanna il al pagamento della residua quota di dette spese Controparte_1
che, per l'intero, vengono liquidate nella misura di €5000,00 per compensi di avvocato, oltre al rimborso delle spese generali nella misura del 15% dei compensi, Iva e cpa come per legge oltre al rimborso delle spese di CU;
spese da distrarsi in favore dei procuratori antistatari Andrea Bava e
Carlo Guerrieri.
Perugia 4.7.2025
Il giudice
Giampaolo Cervelli
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266 del 2005 per la patologia " Oncocitoma renale sinistro trattato con nefrectomia”, con invalidità
complessiva pari al 48%; dichiara l'obbligo del convenuto all'inserimento del medesimo nell'elenco ex art. 3 comma 3 Dpr 243/06 tenuto dal , e conseguentemente condanna il Controparte_1