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Sentenza 26 gennaio 2026
Sentenza 26 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Avellino, sez. II, sentenza 26/01/2026, n. 61 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Avellino |
| Numero : | 61 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 61/2026
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di AVELLINO Sezione 2, riunita in udienza il 12/01/2026 alle ore 11:30 in composizione monocratica:
LL FRANCESCA, Giudice monocratico in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1009/2025 depositato il 10/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Avellino - Giuseppe Grezar 14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 01280202500002618000 TASSE AUTOMOBILISTICHE
2017
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 01280202500002618000 TASSE AUTOMOBILISTICHE
2018 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 2/2026 depositato il
12/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato e depositato, la Ricorrente_1 S.r.l. impugnava innanzi a questa Corte la comunicazione preventiva di fermo amministrativo n. 01280202500002618000, notificata a mezzo PEC in data 13 giugno 2025 dall'Agenzia delle Entrate-Riscossione, con la quale veniva preannunciata l'iscrizione del fermo amministrativo sul veicolo AUTO 1 targato Targa_1, per l'importo complessivo di euro 678,77, derivante da più cartelle di pagamento riferite a sanzioni per violazioni al Codice della Strada
e a tasse automobilistiche regionali
La parte ricorrente esponeva che il preavviso di fermo trae fondamento dalle seguenti cartelle di pagamento:
– cartella n. 01220140004022987000, relativa a contravvenzione al Codice della Strada anno 2010, emessa dal Comune di Acerra;
– cartella n. 01220240004614870000, relativa a tassa automobilistica anno 2018, emessa dalla Regione
Campania;
– cartella n. 01220240006964437000, relativa a contravvenzione al Codice della Strada anno 2019, emessa dal Comune di Pomigliano d'Arco;
– cartella n. 01220240017126307000, relativa a tassa automobilistica anno 2017, emessa dalla Regione
Campania.
A sostegno del ricorso, la società deduceva, in via principale, l'intervenuta prescrizione della maggior parte dei crediti posti a base dell'atto impugnato, con particolare riferimento alle sanzioni amministrative per violazioni al Codice della Strada e ai tributi regionali, ritenendo spirati i rispettivi termini prescrizionali prima della notifica delle cartelle o, comunque, prima dell'adozione del preavviso di fermo.
In via subordinata, eccepiva l'illegittimità del fermo amministrativo su bene strumentale all'attività di impresa, assumendo che il veicolo oggetto del preavviso fosse indispensabile allo svolgimento dell'attività sociale.
In via ulteriormente gradata, la ricorrente deduceva la mancata o irregolare notifica delle cartelle di pagamento e degli atti presupposti, con conseguente violazione del diritto di difesa.
Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate-Riscossione, depositando controdeduzioni, con le quali, in via preliminare, eccepiva il difetto di giurisdizione della Corte di Giustizia Tributaria in relazione alle cartelle aventi ad oggetto sanzioni amministrative per violazioni al Codice della Strada, ritenute devolute alla cognizione del giudice ordinario.
Nel merito, la resistente contestava integralmente le deduzioni avversarie, sostenendo la regolare notifica delle cartelle di pagamento e degli atti successivi, avvenuta anche a mezzo PEC, nonché l'insussistenza della dedotta prescrizione, richiamando l'efficacia interruttiva degli atti notificati e la sospensione dei termini connessa alla normativa emergenziale COVID-19.
Eccepiva, inoltre, l'infondatezza della censura relativa al bene strumentale, evidenziando che la ricorrente non aveva fornito, nei termini di legge, la prova dell'uso strumentale del veicolo, come previsto dall'art. 86, comma 2, del D.P.R. n. 602/1973.
Concludeva, pertanto, per la declaratoria di difetto di giurisdizione, ovvero per il rigetto del ricorso e dell'istanza cautelare, con vittoria di spese
La causa veniva quindi trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è parzialmente inammissibile per difetto di giurisdizione nella parte in cui investe le cartelle di pagamento aventi ad oggetto sanzioni amministrative per violazioni al Codice della Strada, e segnatamente le cartelle n. 01220140004022987000 (anno 2010, Comune di Acerra) e n. 01220240006964437000 (anno
2019, Comune di Pomigliano d'Arco).
Ed invero le controversie relative a sanzioni amministrative non tributarie, ancorché riscosse mediante ruolo, non rientrano nella giurisdizione delle Corti di Giustizia Tributaria, essendo devolute alla cognizione del giudice ordinario.
Nel caso di specie, l'atto impugnato – comunicazione preventiva di fermo amministrativo – si fonda su una pluralità di crediti eterogenei, alcuni di natura tributaria e altri di natura sanzionatoria amministrativa. In tali ipotesi, il giudice adito è tenuto a dichiarare il difetto di giurisdizione limitatamente ai crediti estranei alla propria competenza, trattenendo la causa per la parte residua.
Ne consegue che deve essere dichiarato il difetto di giurisdizione con riferimento alle suddette cartelle concernenti violazioni al Codice della Strada.
Il ricorso è infondato nella parte in cui la ricorrente deduce l'intervenuta prescrizione dei crediti di natura tributaria, relativi alla tassa automobilistica regionale (anni 2017 e 2018).
È principio pacifico che la tassa automobilistica regionale sia soggetta a termine prescrizionale triennale, decorrente dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui il tributo è dovuto. Tuttavia, nel caso di specie, la ricostruzione operata dalla parte ricorrente non tiene conto degli effetti interruttivi e sospensivi risultanti dagli atti in giudizio.
Dalla documentazione depositata dall'Agenzia delle Entrate-Riscossione emerge che, successivamente alla notifica delle cartelle di pagamento, sono stati notificati atti idonei ad interrompere il corso della prescrizione, tra cui avvisi di intimazione, oltre a doversi considerare la sospensione generalizzata dei termini di prescrizione e decadenza disposta dalla normativa emergenziale COVID-19.
In particolare, la normativa emergenziale ha previsto la sospensione dei termini dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021, con conseguente slittamento in avanti del dies ad quem per la maturazione della prescrizione.
Tenuto conto di tale sospensione, nonché degli atti interruttivi ritualmente notificati, non risulta maturata la prescrizione dei crediti tributari posti a base del preavviso di fermo.
La censura sul punto deve pertanto essere disattesa.
E' infondata anche la doglianza con cui la ricorrente deduce l'illegittimità del preavviso di fermo per asserita strumentalità del veicolo all'attività di impresa.
L'art. 86, comma 2, del D.P.R. n. 602/1973 prevede che il debitore possa evitare l'iscrizione del fermo amministrativo dimostrando all'agente della riscossione, entro il termine di trenta giorni dalla notifica della comunicazione preventiva, che il bene mobile è strumentale all'attività di impresa o professionale.
Nel caso di specie, non risulta agli atti che la ricorrente abbia fornito prova adeguata e tempestiva della strumentalità del veicolo, né in sede amministrativa entro il termine previsto, né in sede giudiziale mediante produzione documentale idonea (quali, a titolo esemplificativo, libri cespiti, contratti, documentazione fiscale o organizzativa attestante l'uso esclusivo o indispensabile del mezzo). La mera allegazione della destinazione del veicolo all'attività sociale, priva di specifici riscontri oggettivi, non
è sufficiente a fondare l'operatività del divieto di fermo, trattandosi di eccezione al generale potere cautelare dell'agente della riscossione che richiede prova rigorosa a carico del debitore.
Pertanto, anche tale motivo di ricorso deve essere respinto.
Alla luce delle considerazioni che precedono deve essere dichiarato il difetto di giurisdizione della Corte in relazione alle cartelle concernenti sanzioni amministrative per violazioni al Codice della Strada;
il ricorso deve essere rigettato nel merito con riferimento ai crediti tributari residui.
In ordine alle spese di lite, si ritiene equo disporre la compensazione integrale tra le parti, avuto riguardo alla natura delle questioni trattate e all'esito complessivo del giudizio.
P.Q.M.
La Corte, in composizione monocratica,
dichiara il difetto di giurisdizione della Corte in relazione alle cartelle concernenti sanzioni amministrative per violazioni al codice della strada e assegna i termini di legge per la riassunzione dinanzi al Giudice
Ordinario; rigetta per il resto.
Spese compensate.
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di AVELLINO Sezione 2, riunita in udienza il 12/01/2026 alle ore 11:30 in composizione monocratica:
LL FRANCESCA, Giudice monocratico in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1009/2025 depositato il 10/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Avellino - Giuseppe Grezar 14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 01280202500002618000 TASSE AUTOMOBILISTICHE
2017
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 01280202500002618000 TASSE AUTOMOBILISTICHE
2018 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 2/2026 depositato il
12/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato e depositato, la Ricorrente_1 S.r.l. impugnava innanzi a questa Corte la comunicazione preventiva di fermo amministrativo n. 01280202500002618000, notificata a mezzo PEC in data 13 giugno 2025 dall'Agenzia delle Entrate-Riscossione, con la quale veniva preannunciata l'iscrizione del fermo amministrativo sul veicolo AUTO 1 targato Targa_1, per l'importo complessivo di euro 678,77, derivante da più cartelle di pagamento riferite a sanzioni per violazioni al Codice della Strada
e a tasse automobilistiche regionali
La parte ricorrente esponeva che il preavviso di fermo trae fondamento dalle seguenti cartelle di pagamento:
– cartella n. 01220140004022987000, relativa a contravvenzione al Codice della Strada anno 2010, emessa dal Comune di Acerra;
– cartella n. 01220240004614870000, relativa a tassa automobilistica anno 2018, emessa dalla Regione
Campania;
– cartella n. 01220240006964437000, relativa a contravvenzione al Codice della Strada anno 2019, emessa dal Comune di Pomigliano d'Arco;
– cartella n. 01220240017126307000, relativa a tassa automobilistica anno 2017, emessa dalla Regione
Campania.
A sostegno del ricorso, la società deduceva, in via principale, l'intervenuta prescrizione della maggior parte dei crediti posti a base dell'atto impugnato, con particolare riferimento alle sanzioni amministrative per violazioni al Codice della Strada e ai tributi regionali, ritenendo spirati i rispettivi termini prescrizionali prima della notifica delle cartelle o, comunque, prima dell'adozione del preavviso di fermo.
In via subordinata, eccepiva l'illegittimità del fermo amministrativo su bene strumentale all'attività di impresa, assumendo che il veicolo oggetto del preavviso fosse indispensabile allo svolgimento dell'attività sociale.
In via ulteriormente gradata, la ricorrente deduceva la mancata o irregolare notifica delle cartelle di pagamento e degli atti presupposti, con conseguente violazione del diritto di difesa.
Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate-Riscossione, depositando controdeduzioni, con le quali, in via preliminare, eccepiva il difetto di giurisdizione della Corte di Giustizia Tributaria in relazione alle cartelle aventi ad oggetto sanzioni amministrative per violazioni al Codice della Strada, ritenute devolute alla cognizione del giudice ordinario.
Nel merito, la resistente contestava integralmente le deduzioni avversarie, sostenendo la regolare notifica delle cartelle di pagamento e degli atti successivi, avvenuta anche a mezzo PEC, nonché l'insussistenza della dedotta prescrizione, richiamando l'efficacia interruttiva degli atti notificati e la sospensione dei termini connessa alla normativa emergenziale COVID-19.
Eccepiva, inoltre, l'infondatezza della censura relativa al bene strumentale, evidenziando che la ricorrente non aveva fornito, nei termini di legge, la prova dell'uso strumentale del veicolo, come previsto dall'art. 86, comma 2, del D.P.R. n. 602/1973.
Concludeva, pertanto, per la declaratoria di difetto di giurisdizione, ovvero per il rigetto del ricorso e dell'istanza cautelare, con vittoria di spese
La causa veniva quindi trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è parzialmente inammissibile per difetto di giurisdizione nella parte in cui investe le cartelle di pagamento aventi ad oggetto sanzioni amministrative per violazioni al Codice della Strada, e segnatamente le cartelle n. 01220140004022987000 (anno 2010, Comune di Acerra) e n. 01220240006964437000 (anno
2019, Comune di Pomigliano d'Arco).
Ed invero le controversie relative a sanzioni amministrative non tributarie, ancorché riscosse mediante ruolo, non rientrano nella giurisdizione delle Corti di Giustizia Tributaria, essendo devolute alla cognizione del giudice ordinario.
Nel caso di specie, l'atto impugnato – comunicazione preventiva di fermo amministrativo – si fonda su una pluralità di crediti eterogenei, alcuni di natura tributaria e altri di natura sanzionatoria amministrativa. In tali ipotesi, il giudice adito è tenuto a dichiarare il difetto di giurisdizione limitatamente ai crediti estranei alla propria competenza, trattenendo la causa per la parte residua.
Ne consegue che deve essere dichiarato il difetto di giurisdizione con riferimento alle suddette cartelle concernenti violazioni al Codice della Strada.
Il ricorso è infondato nella parte in cui la ricorrente deduce l'intervenuta prescrizione dei crediti di natura tributaria, relativi alla tassa automobilistica regionale (anni 2017 e 2018).
È principio pacifico che la tassa automobilistica regionale sia soggetta a termine prescrizionale triennale, decorrente dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui il tributo è dovuto. Tuttavia, nel caso di specie, la ricostruzione operata dalla parte ricorrente non tiene conto degli effetti interruttivi e sospensivi risultanti dagli atti in giudizio.
Dalla documentazione depositata dall'Agenzia delle Entrate-Riscossione emerge che, successivamente alla notifica delle cartelle di pagamento, sono stati notificati atti idonei ad interrompere il corso della prescrizione, tra cui avvisi di intimazione, oltre a doversi considerare la sospensione generalizzata dei termini di prescrizione e decadenza disposta dalla normativa emergenziale COVID-19.
In particolare, la normativa emergenziale ha previsto la sospensione dei termini dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021, con conseguente slittamento in avanti del dies ad quem per la maturazione della prescrizione.
Tenuto conto di tale sospensione, nonché degli atti interruttivi ritualmente notificati, non risulta maturata la prescrizione dei crediti tributari posti a base del preavviso di fermo.
La censura sul punto deve pertanto essere disattesa.
E' infondata anche la doglianza con cui la ricorrente deduce l'illegittimità del preavviso di fermo per asserita strumentalità del veicolo all'attività di impresa.
L'art. 86, comma 2, del D.P.R. n. 602/1973 prevede che il debitore possa evitare l'iscrizione del fermo amministrativo dimostrando all'agente della riscossione, entro il termine di trenta giorni dalla notifica della comunicazione preventiva, che il bene mobile è strumentale all'attività di impresa o professionale.
Nel caso di specie, non risulta agli atti che la ricorrente abbia fornito prova adeguata e tempestiva della strumentalità del veicolo, né in sede amministrativa entro il termine previsto, né in sede giudiziale mediante produzione documentale idonea (quali, a titolo esemplificativo, libri cespiti, contratti, documentazione fiscale o organizzativa attestante l'uso esclusivo o indispensabile del mezzo). La mera allegazione della destinazione del veicolo all'attività sociale, priva di specifici riscontri oggettivi, non
è sufficiente a fondare l'operatività del divieto di fermo, trattandosi di eccezione al generale potere cautelare dell'agente della riscossione che richiede prova rigorosa a carico del debitore.
Pertanto, anche tale motivo di ricorso deve essere respinto.
Alla luce delle considerazioni che precedono deve essere dichiarato il difetto di giurisdizione della Corte in relazione alle cartelle concernenti sanzioni amministrative per violazioni al Codice della Strada;
il ricorso deve essere rigettato nel merito con riferimento ai crediti tributari residui.
In ordine alle spese di lite, si ritiene equo disporre la compensazione integrale tra le parti, avuto riguardo alla natura delle questioni trattate e all'esito complessivo del giudizio.
P.Q.M.
La Corte, in composizione monocratica,
dichiara il difetto di giurisdizione della Corte in relazione alle cartelle concernenti sanzioni amministrative per violazioni al codice della strada e assegna i termini di legge per la riassunzione dinanzi al Giudice
Ordinario; rigetta per il resto.
Spese compensate.