Art. 61. ((Presso l'Istituto nazionale infortuni e' istituita una speciale gestione avente per scopo di provvedere, nei limiti e con le dovute forme stabilite dal regolamento, al ricovero, alla cura, alla rieducazione professionale ed in generale all'assistenza materiale e morale dei grandi invalidi del lavoro.
Sono ammessi alle prestazioni della speciale gestione coloro che, essendo assicurati in base alla legge (testo unico) 31 gennaio 1904, n. 51, o al decreto-legge luogotenenziale 23 agosto 1917, n. 1450, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, o al presente decreto, abbiano subito o subiscono una inabilita' permanente che riduca l'attitudine al lavoro di almeno quattro quinti.
Nei limiti delle possibilita' finanziarie ed in genere dei mezzi tecnici della speciale gestione possono essere annessi alle cure chirurgiche, mediche e fisioterapiche dirette al massimo possibile recupero di capacita' lavorativa, in quanto ad esse non sia gia' stato tenuto l'Istituto assicuratore a termini del presente decreto, anche invalidi con riduzione al lavoro inferiore ai quattro quinti.
Gli invalidi con riduzione di attitudine al lavoro inferiore ai quattro quinti, su loro domanda, purche' avanzata entro un anno dalla data della costituzione di rendita o dalla data di completamento delle cure indicate all'articolo 35 o ai precedenti commi del presente articolo, possono essere ammessi a frequentare corsi di addestramento o di qualificazione o perfezionamento o di rieducazione professionale in attivita' lavorativa adeguata alle loro attitudini e alle loro residue capacita', secondo le possibilita' di occupazione del mercato del lavoro)) --------------- AGGIORNAMENTO (6)
La L. 1 giugno 1939, n. 1012 ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che "Le modificazioni disposte con la presente legge hanno effetto per gli infortuni che avvengano dal 1° aprile 1939-XVII e sono applicabili anche ai dipendenti dalle aziende autonome del Ministero delle comunicazioni, di cui al n. 2 dell'art. 48 del R. decreto 17 agosto 1935-XIII, n. 1765".
Sono ammessi alle prestazioni della speciale gestione coloro che, essendo assicurati in base alla legge (testo unico) 31 gennaio 1904, n. 51, o al decreto-legge luogotenenziale 23 agosto 1917, n. 1450, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, o al presente decreto, abbiano subito o subiscono una inabilita' permanente che riduca l'attitudine al lavoro di almeno quattro quinti.
Nei limiti delle possibilita' finanziarie ed in genere dei mezzi tecnici della speciale gestione possono essere annessi alle cure chirurgiche, mediche e fisioterapiche dirette al massimo possibile recupero di capacita' lavorativa, in quanto ad esse non sia gia' stato tenuto l'Istituto assicuratore a termini del presente decreto, anche invalidi con riduzione al lavoro inferiore ai quattro quinti.
Gli invalidi con riduzione di attitudine al lavoro inferiore ai quattro quinti, su loro domanda, purche' avanzata entro un anno dalla data della costituzione di rendita o dalla data di completamento delle cure indicate all'articolo 35 o ai precedenti commi del presente articolo, possono essere ammessi a frequentare corsi di addestramento o di qualificazione o perfezionamento o di rieducazione professionale in attivita' lavorativa adeguata alle loro attitudini e alle loro residue capacita', secondo le possibilita' di occupazione del mercato del lavoro)) --------------- AGGIORNAMENTO (6)
La L. 1 giugno 1939, n. 1012 ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che "Le modificazioni disposte con la presente legge hanno effetto per gli infortuni che avvengano dal 1° aprile 1939-XVII e sono applicabili anche ai dipendenti dalle aziende autonome del Ministero delle comunicazioni, di cui al n. 2 dell'art. 48 del R. decreto 17 agosto 1935-XIII, n. 1765".