Versione
19 aprile 1942
19 aprile 1942
Art. 939.
(Unione e commistione).
Quando piu' cose appartenenti a diversi proprietari sono state unite o mescolate in guisa da formare un sol tutto, ma sono separabili senza notevole deterioramento, ciascuno conserva la proprieta' della cosa sua e ha diritto di ottenerne la separazione.
In caso diverso, la proprieta' ne diventa comune in proporzione del valore delle cose spettanti a ciascuno.
Quando pero' una delle cose si puo' riguardare come principale o e' di molto superiore per valore, ancorche' serva all'altra di ornamento, il proprietario della cosa principale acquista la proprieta' del tutto. Egli ha l'obbligo di pagare all'altro il valore della cosa che vi e' unita o mescolata; ma se l'unione o la mescolanza e' avvenuta senza il suo consenso ad opera del proprietario della cosa accessoria, egli non e' obbligato a corrispondere che la somma minore tra l'aumento di valore apportato alla cosa principale e il valore della cosa accessoria.
E' inoltre dovuto il risarcimento dei danni in caso di colpa grave.
(Unione e commistione).
Quando piu' cose appartenenti a diversi proprietari sono state unite o mescolate in guisa da formare un sol tutto, ma sono separabili senza notevole deterioramento, ciascuno conserva la proprieta' della cosa sua e ha diritto di ottenerne la separazione.
In caso diverso, la proprieta' ne diventa comune in proporzione del valore delle cose spettanti a ciascuno.
Quando pero' una delle cose si puo' riguardare come principale o e' di molto superiore per valore, ancorche' serva all'altra di ornamento, il proprietario della cosa principale acquista la proprieta' del tutto. Egli ha l'obbligo di pagare all'altro il valore della cosa che vi e' unita o mescolata; ma se l'unione o la mescolanza e' avvenuta senza il suo consenso ad opera del proprietario della cosa accessoria, egli non e' obbligato a corrispondere che la somma minore tra l'aumento di valore apportato alla cosa principale e il valore della cosa accessoria.
E' inoltre dovuto il risarcimento dei danni in caso di colpa grave.
Commentari • 28
- 1. Foglio di giurisprudenza.Franco Benassi · https://www.ilcaso.it/ · 37.04398
[…] Deposito di beni – Conservazione alla rinfusa presso sale conta – Suddivisione a livello contabile – Formazione di un unico bene di proprietà comune – Applicazione della disciplina dei cui all'art. 939 c.c. […]
Leggi di più…
Giurisprudenza • 149
- 1. Corte d'Appello Firenze, sentenza 16/06/2021, n. 1208Provvedimento: […] il pagamento della somma di euro 75.768,40 pari al valore dei beni di cui alle fatture, sia pure senza riferimenti all'art. 939 cod. civ.). […] Con il terzo motivo l'appellante criticava la sentenza impugnata, ritenendo non applicabile nella fattispecie l'art.939 c.c., in quanto lo stesso non era compreso nella domanda attorea iniziale, non era stata fornita idonea prova del controvalore dei beni forniti ed infine l'applicabilità dell'art. 939 c.c. presupponeva la validità del patto di riservato dominio ex art. 1524 c.c.. […]Leggi di più...
- opponibilità riserva di proprietà·
- appello civile·
- art. 1524 c.c.·
- inammissibilità appello·
- contributo unificato·
- buona fede terzo acquirente·
- art. 96 c.p.c.·
- riserva di proprietà·
- art. 939 c.c.·
- inadempimento contrattuale