TRIB
Ordinanza 2 aprile 2025
Ordinanza 2 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, ordinanza 02/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2024/2167
TRIBUNALE DI SIRACUSA
SEZIONE CIVILE 2
nella causa iscritta al n. r.g. 2167/2024
PROMOSSA DA
, (C.F. , domiciliato in VIA AUGUSTA, 52 96100 Parte_1 C.F._1
SIRACUSA; rappresentato e difeso dall'avv. VALTIMORA ALDO giusta procura in atti.
RICORRENTE
CONTRO
(C.F. ), domiciliato in Controparte_1 P.IVA_1
VIALE TEOCRITO N.112 SIRACUSA;
rappresentato e difeso dall'avv. SIGNORELLI MARCO
giusta procura in atti. (C.F. , domiciliato in VIALE Parte_2 C.F._2
TEOCRITO N.112 SIRACUSA;
rappresentato e difeso dall'avv. SIGNORELLI MARCO giusta procura in atti.
RESISTENTI
Il Giudice Istruttore dott. Alessia Romeo, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 2 aprile
2025 ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
Pagina 1 Con il ricorso possessorio introduttivo del presente giudizio, depositato il 17.6.2024,
[...]
ha chiesto di essere reintegrato nel possesso di una servitù di passaggio e di acquedotto Pt_1
gravante sul fondo confinante, oggi di proprietà dei resistenti e Parte_2 Controparte_2
[...]
A tal fine l'odierno ricorrente ha in sintesi esposto: - di essere proprietario di una casa e di vari appezzamenti di terreno agricolo alla stessa circostanti, rappresentati al NCT del Comune di Siracusa nel foglio di mappa 122 particele 555-556-558-554 e 624 denominati “podere , nonché di un Pt_1 piccolo fondo intercluso individuato al foglio di mappa 122 part. 201; - che tra il “podere ed Pt_1
“il fondo intercluso” è interposta corte comune distinta alla particella n. 41, nonché porzione di due piccoli stacchi di terreno distinti alle particelle nn. 38 e 566 tutte del foglio 122 di proprietà, rispettivamente le particelle 38 e 41 del foglio 122 del Sig. , mentre la particella 566 è Parte_2 di proprietà dell'altra resistente - che il ricorrente fin dal Controparte_3
2000 ha utilizzato il passaggio attraverso le part. n. 41, 38 e 566 per recarsi dal “fondo macca” al distaccato “fondo intercluso”, nonché la part. 42 per posteggiare la propria autovettura;
che dal mese di febbraio 2024 parte resistente ha impedito al ricorrente l'esercizio di tale servitù di passaggio e di acquedotto a causa dei lavori per la realizzazione di una fossa imhoff, nonché a causa delle minacce formulate dai resistenti ed in generale della condotta ostativa di questi ultimi.
Radicatosi il contraddittorio, si sono costituiti in giudizio e la Parte_2 Controparte_2
i quali, nel chiedere il rigetto integrale del ricorso per tutte le ragioni meglio indicate
[...]
in comparsa di costituzione e risposta (alla quale si rinvia), hanno in particolare contestato la sussistenza di un possesso tutelabile in capo alla ricorrente.
In sintesi, secondo la tesi dei resistenti, il non ha mai esercitato alcun diritto di Pt_1 passaggio all'interno della loro proprietà, in quanto, prima dell'acquisto del terreno da parte dei resistenti, le particelle 38 e 566 erano inaccessibili perché delimitate da muri a secco e piene di sterpaglie e la particella 41 costituiva il parcheggio delle automobili del (dante causa della Pt_3
società semplice agricola e non era praticabile;
ed inoltre il fondo intercluso di CP_2
proprietà del ricorrente, individuato nella part. 201, era in completo stato di abbandono.
Orbene ritiene il decidente che, sebbene l'azione proposta sia astrattamente ammissibile e l'esito dell'attività istruttoria non sia univoco, la domanda possessoria proposta dalla ricorrente sia infondata e non possa trovare accoglimento. Parte_1
Va innanzitutto osservato che, al di là di talune espressioni utilizzate da parte ricorrente (in termini di richiesta di accertamento della servitù), l'oggetto del presente procedimento è chiaramente limitato all'azione proposta dal a tutela del possesso di una servitù di passaggio e di acquedotto. Pt_1
Pagina 2 Ed invero, per costante giurisprudenza, è configurabile lo spoglio di una servitù di passaggio qualora il terzo frapponga ostacoli al passaggio tali che questo non possa essere più esercitato nel modo e con i mezzi anteriormente praticati, purché la modifica apportata alla situazione oggettiva in cui si sostanzia il possesso comprometta in modo giuridicamente apprezzabile l'esercizio del possesso. E' invece di per sé irrilevante, pur potendo fornire elementi indiziari sulle modalità di esercizio del possesso, la circostanza che il passaggio medesimo non sia necessario od indispensabile al possessore, per avere questi altri e più comodi accessi al proprio fondo, atteso che l'utilità, quale elemento costitutivo essenziale della servitù, viene in considerazione unicamente in sede petitoria, come vantaggio che il fondo servente sia in grado di arrecare direttamente al fondo dominante (cfr.
Cass. 9562/2005). Non ricorrono gli estremi dello "spoglio" solo quando il proprietario del fondo servente operi in maniera tale da consentire ai possessori del libero passaggio attraverso il medesimo, di continuare in fatto l'esercizio della corrispondente servitù, in tal guisa contemperandosi le esigenze di tutela del diritto di proprietà del primo, con l'eventuale incomodo dei secondi nel praticare il passaggio (cfr. Cass. 1825/2000).
Le questioni relative alla titolarità di reciproci diritti in base ai titoli sono invece già in astratto irrilevanti. È infatti pacifico che le azioni possessorie tutelano il possessore per il solo fatto di essere tale e indipendentemente dal suo diritto a possedere. L'allegazione dei titoli di proprietà possono valere solo ad colorandam possessionem, in quanto ciò che rileva nel giudizio possessorio è il potere di fatto concretamente esercitato -o meno- sulla cosa (attenendo invece i detti titoli soltanto all'eventuale giudizio petitorio relativo all'accertamento dell'effettiva proprietà del bene).
Il possesso è tutelato dall'ordinamento giuridico con le azioni di reintegrazione e di manutenzione, previste dagli artt. 1168 e 1170 del codice civile per garantire, nell'interesse collettivo, il diritto soggettivo alla sua conservazione contro gli atti di spoglio violento o clandestino e di molestia e per evitare turbamento alla pace sociale (ne cives ad arma veniant), a prescindere dalla esistenza di un titolo giustificativo, essendo considerato di per sè un valore meritevole di difesa (cfr.
Cass. 8075/2003). Al contempo, per motivi speculari, la tutela conseguita attraverso l'azione possessoria è una tutela a carattere potenzialmente provvisorio in quanto i suoi effetti possono venir meno a seguito del giudizio petitorio.
Ciò premesso in diritto, a fronte delle avverse contestazioni, è onere del ricorrente dimostrare la sussistenza dei presupposti della tutela invocata e, quindi, innanzitutto l'effettiva preesistenza del godimento di una situazione corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà o di altro diritto reale, nonché la dimostrazione di un siffatto godimento (cfr. Cass. 311/1982).
Nel caso in esame parte ricorrente lamenta che, a causa della condotta dei resistenti, è stato ostacolato il diritto di passaggio che porta al fondo intercluso di sua proprietà indentificato al foglio
Pagina 3 di mappa 122 part. 201 e alla particella in comproprietà identificata al n. 42, nonché di aver subito lo spoglio della servitù di acquedotto insistente sui terreni dei resistenti.
Quanto alla servitù di passaggio, nella fattispecie, dalle dichiarazioni dei testi informatori non emerge la prova adeguata del preesistente passaggio sul fondo altrui esercitato fino al febbraio 2024, come prospettato dal ricorrente.
Ed invero solo l'informatrice figlia del ricorrente, ha rappresentato una Persona_1
situazione fattuale idonea a supportate la tesi del ricorrente.
In particolare, l'informatrice ha rappresentato che il fino al 2023, entrava liberamente Pt_1 nel fondo intercluso e lo coltivava come orto “Mio padre accedeva al fondo sia a piedi che con i vari attrezzi che gli servivano per tenere curato l'orto. Noi passiamo tutte le estati lì e nell'estate del 2023 io ho aiutato mio papà a potare gli alberi verso la fine del 2023. Dopo l'acquisto i resistenti hanno realizzato una fossa imhoff, abbattuto muri a secco, hanno trasformato l'area e hanno reso impossibile l'accesso al fondo. Hanno anche messo delle telecamere e quando passavamo da lì arrivavano di corsa gridando e offendendo. Durante l'estate del 2024 ho provato ad andare sul fondo ma ogni volta gridavano, a chiarimento preciso che fisicamente si può ancora accedere al terreno di mio padre, ma l'accesso è impedito dal comportamento dei resistenti ed in ogni caso la presenza di alberi ha reso difficoltoso l'accesso…confermo che mio padre aveva in questo terreno galline e capre fino a qualche anno fa, da ultimo ci sono solo alberi di ulivo, limoni. Si mio padre posteggiava l'auto all'ingresso della part. 42 che al momento è impraticabile per la presenza di rami e altre cose che hanno messo i resistenti. Oggi l'accesso alla part. 42 è ostruito.
Tali dichiarazioni sono state in parte smentite dalle dichiarazioni degli altri informatori.
Sul punto occorre evidenziare che dalle dichiarazioni dell'informatore Testimone_1
non è emersa l'attualità del possesso del ricorrente sui luoghi di causa, in quanto lo stesso
[...]
informatore ha rappresentato di essersi recato sui luoghi l'ultima volta verso marzo aprile 2023, e di non ricordare che il coltivasse alberi di ulivo o tenesse animali sul c.d. fondo intercluso “Dopo Pt_1 quell'occasione (marzo aprile 2023) non sono più andato sui luoghi. Non ricordo in che condizioni era il fondo intercluso, posso dire che in passato, circa dieci anni fa, il coltivava fiori. Pt_1
Rappresento che prima la p.lla 41 era libera, transitava chiunque, da aprile 2023 circa ho notato che non si poteva più passare…Ricordo che i macca posteggiavano sempre la macchina nella p.lla 42, ma l'ultima volta che sono andato sui luoghi la macchina non c'era, e ricordo che la sig.ra Pt_1
(figlia di ) mi disse che i proprietari della p.lla 41 gli dissero di spostarla…non so Parte_1 se il aveva animali, ricordo che coltivava fiori” Pt_1
Sul punto, va evidenziato che non vi è motivo di dubitare sulla precisione delle risposte dell'informatore, anche sotto il profilo temporale, in quanto a specifica domanda ha risposto “non
Pagina 4 sono stato sui luoghi nel 2024” e il verbale è stato riletto all'informatore dopo le dichiarazioni. In ogni caso, anche qualora, come prospettato dal ricorrente, l'informatore abbia riferito per errore l'anno 2023 in luogo del 2024 va evidenziato il diverso tenore delle dichiarazioni dei testi indicati da parte resistente, ossia e Testimone_2 Testimone_3
Segnatamente ha riferito di essersi recato sui luoghi per la prima volta nel 2021 Testimone_2
di non aver visto mai visto nessuno sul fondo intercluso e che lo stesso sembrava abbandonato e di non aver visto animali “io quando sono andato sui luoghi mi sono preoccupato dello stato del fondo intercluso perché erano presenti delle mura pericolanti, ricordo per quello che ne capisco che il fondo era abbandonato…Escludo che al fondo intercluso si possa accedere dalla p.lla 41. Attualmente non si può accedere nemmeno alla p.lla 42 e nemmeno nel 2021 perché la strada era incolta piena di arbusti. Gli arbusti attualmente sono stati tolti”.
terzo disinteressato alla lite in quanto dante causa della società Testimone_3 resistente, ha riferito di aver visto passare il pochissime volte “non c'è nessun passaggio Pt_1
pedonale, per passare si deve scavalcare, ho visto pochissime volte il sig. che passava e Pt_1
comunque solo a piedi, non c'era il passaggio per passare con altri mezzi…ci andava raramente, anche la famiglia la vedevo solo ogni tanto d'estate…. Quando ho visto il accedere alla part. Pt_1
201 lo faceva a piedi scavalcando la rete metallica, ma ripeto avveniva raramente. Infatti il mio timore erano gli incendi. L'ultima volta che ho visto passare il sig. risale al 2021. Io avevo la Pt_1
residenza lì ci abitavo in estate e in inverno. Non ricordo quando ho visto passare il giardiniere credo nello stesso periodo, ma ripeto venivano molto raramente e se venivano stavano nelle part. di loro proprietà la n. 556 e 558. Con riferimento al fondo intercluso l'informatore ha precisato “In questo terreno ricordo che c'erano alberi di ulivo ma abbandonati, c'era vegetazione selvatica. Preciso che la part. 201 era utilizzata dal anche come discarica, vi erano anche materiali pericolosi come Pt_1
Ethernit, appoggiati al muro che non fungevano da copertura. Io mi rivolgevo al sig. nel Pt_1 periodo estivo perché temevo incendi…. Confermo che i muri a secco di recinzione sono pericolanti, lo ricordo perché quando c'è stato brutto tempo qualche anno fa, se non sbaglio nel 2020, il muro a secco ha ceduto in un punto, questa parte non è poi stata sistemata. Con riferimento all'utilizzo della part. 42 l'informatore ha chiarito che la part. 42 non veniva utilizzata come posteggio, perché era impraticabile, “c'erano detriti, materiali di risulta, pietrame, massi enormi questo da sempre, la part.
42 non era di mia proprietà nemmeno in parte, però la vedevo ed era impraticabile anche per una fitta vegetazione, nessuno accedeva a questo punto è stata esibita all'informatore la foto n. 6 del ricorso introduttivo ove è rappresentata una Fiat Punto bianca Ricordo che quella macchina era del sig. era una macchina che stava ferma, non era assicurata. Ricordo di averla vista nel 2023 Pt_1
al confine tra la part. 41 e la part. 555 di loro proprietà. La macchina era al confine al posto della
Pagina 5 rete metallica che in quel momento era stata tolta. Sono sicuro che era al confine perché avevo preso le misure con il metro”.
In conclusione, dunque, non può ritenersi adeguatamente provato che il sig. abbia Pt_1
esercitato sul fondo dei resistenti una relazione materiale idonea ad integrare il possesso di una servitù tutelabile di cui all'art. 1168 c.c.
È infatti emerso dall'istruttoria un utilizzo limitatissimo e sporadico del passaggio sulle particelle di proprietà dei resistenti per accedere al fondo intercluso e della particella 42 considerato che gli informatori hanno riferito sulle condizioni di abbondono del fondo e sull'impossibilità di utilizzare la part. 42 come parcheggio.
Le risultanze processuali sono insufficienti anche con riferimento al dedotto spoglio della servitù di acquedotto. In particolare, parte ricorrente ha rappresentato che i resistenti hanno divelto l'impianto di irrigazione che portava l'acqua dal fondo (part. 555) al fondo intercluso (part. Pt_1
201). Tali circostanze, tuttavia, risultano smentite dalle dichiarazioni degli informatori ad eccezione di quanto riferito dalla figlia del ricorrente l'unica che ha confermato la tesi del Persona_1
ricorrente.
Ed infatti, il teste ha riferito di non ricordare della conduttura d'acqua Testimone_1 utilizzata dal ricorrente “… non ricordo della conduttura d'acqua non so il da dove prendeva Pt_1
l'acqua”. Le medesime circostanze sono state confermate dall'informatore il quale ha Testimone_2 riferito di non aver mai visto sui luoghi l'impianto di irrigazione del Né può ritenersi Pt_1
sufficiente il file audio prodotto da parte ricorrente, atteso il generico riferimento ad un tubo di irrigazione e il tenore delle dichiarazioni degli informatori.
Sul piano soggettivo, non sussistono ragioni valide per ritenere più attendibili le dichiarazioni degli informatori del ricorrente. Al contrario l'informatrice è legata da vincoli di Persona_1
stretta parentela con il (figlia), mentre le dichiarazioni degli altri informatori provengono da Pt_1
soggetti terzi e non sono in contrasto tra di loro. Ed infatti, nessuno degli altri informatori ha riferito che il fondo intercluso era curato, il teste si è infatti limitato a riferire che circa 10 anni Tes_1 addietro il piantava fiori, mentre l'informatore ha chiarito che nel fondo Pt_1 Testimone_3
c'erano alberi di ulivo abbandonati e vegetazione selvatica, con conseguente pericolo di incendi, né gli informatori hanno riferito della presenza di una servitù di acquedotto che, per le riferite condizioni del fondo, deve escludersi.
In ogni caso, il contrasto fra le dichiarazioni di testi di eguale attendibilità o inattendibilità, in assenza di dati certi, non può che risolversi in danno della parte su cui grava l'onere della prova.
Quando le prove orali sono contraddittorie e dunque non idonee a fornire la prova convincente né dell'esistenza né dell'inesistenza di una circostanza di fatto, il giudice può ritenere inattendibili (o
Pagina 6 attendibili) entrambe le deposizioni e, stante l'impossibilità di trarre da esse convincenti elementi di prova, ritenere non dimostrati i presupposti allegati dalla parte gravata del relativo onere probatorio
(cfr., per il caso della domanda infondata, Cass. 7065/1986).
L'attività istruttoria esperita, in conclusione, non ha fornito elementi sufficienti alla concessione della richiesta tutela interdittale.
Va infine condannato il ricorrente al pagamento delle spese nei confronti della parte resistente nella misura indicata in dispositivo (procedimento cautelare o possessorio;
valore indeterminabile complessità bassa;
parametro medio per tutte le fasi).
P.T.M
Il Giudice, visti gli artt. 1168 c.c., 703 e 669 septies c.p.c.;
Rigetta il ricorso proposto da;
Parte_1
Condanna al pagamento delle spese processuali nei confronti dei resistenti, che Parte_1 liquida in complessivi € 5.213,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario nella misura del 15%, iva e c.p.a. come per legge.
Si comunichi.
Siracusa, 2 aprile 2025
Il GIUDICE ISTRUTTORE
dott. Alessia Romeo
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011.
Pagina 7
TRIBUNALE DI SIRACUSA
SEZIONE CIVILE 2
nella causa iscritta al n. r.g. 2167/2024
PROMOSSA DA
, (C.F. , domiciliato in VIA AUGUSTA, 52 96100 Parte_1 C.F._1
SIRACUSA; rappresentato e difeso dall'avv. VALTIMORA ALDO giusta procura in atti.
RICORRENTE
CONTRO
(C.F. ), domiciliato in Controparte_1 P.IVA_1
VIALE TEOCRITO N.112 SIRACUSA;
rappresentato e difeso dall'avv. SIGNORELLI MARCO
giusta procura in atti. (C.F. , domiciliato in VIALE Parte_2 C.F._2
TEOCRITO N.112 SIRACUSA;
rappresentato e difeso dall'avv. SIGNORELLI MARCO giusta procura in atti.
RESISTENTI
Il Giudice Istruttore dott. Alessia Romeo, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 2 aprile
2025 ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
Pagina 1 Con il ricorso possessorio introduttivo del presente giudizio, depositato il 17.6.2024,
[...]
ha chiesto di essere reintegrato nel possesso di una servitù di passaggio e di acquedotto Pt_1
gravante sul fondo confinante, oggi di proprietà dei resistenti e Parte_2 Controparte_2
[...]
A tal fine l'odierno ricorrente ha in sintesi esposto: - di essere proprietario di una casa e di vari appezzamenti di terreno agricolo alla stessa circostanti, rappresentati al NCT del Comune di Siracusa nel foglio di mappa 122 particele 555-556-558-554 e 624 denominati “podere , nonché di un Pt_1 piccolo fondo intercluso individuato al foglio di mappa 122 part. 201; - che tra il “podere ed Pt_1
“il fondo intercluso” è interposta corte comune distinta alla particella n. 41, nonché porzione di due piccoli stacchi di terreno distinti alle particelle nn. 38 e 566 tutte del foglio 122 di proprietà, rispettivamente le particelle 38 e 41 del foglio 122 del Sig. , mentre la particella 566 è Parte_2 di proprietà dell'altra resistente - che il ricorrente fin dal Controparte_3
2000 ha utilizzato il passaggio attraverso le part. n. 41, 38 e 566 per recarsi dal “fondo macca” al distaccato “fondo intercluso”, nonché la part. 42 per posteggiare la propria autovettura;
che dal mese di febbraio 2024 parte resistente ha impedito al ricorrente l'esercizio di tale servitù di passaggio e di acquedotto a causa dei lavori per la realizzazione di una fossa imhoff, nonché a causa delle minacce formulate dai resistenti ed in generale della condotta ostativa di questi ultimi.
Radicatosi il contraddittorio, si sono costituiti in giudizio e la Parte_2 Controparte_2
i quali, nel chiedere il rigetto integrale del ricorso per tutte le ragioni meglio indicate
[...]
in comparsa di costituzione e risposta (alla quale si rinvia), hanno in particolare contestato la sussistenza di un possesso tutelabile in capo alla ricorrente.
In sintesi, secondo la tesi dei resistenti, il non ha mai esercitato alcun diritto di Pt_1 passaggio all'interno della loro proprietà, in quanto, prima dell'acquisto del terreno da parte dei resistenti, le particelle 38 e 566 erano inaccessibili perché delimitate da muri a secco e piene di sterpaglie e la particella 41 costituiva il parcheggio delle automobili del (dante causa della Pt_3
società semplice agricola e non era praticabile;
ed inoltre il fondo intercluso di CP_2
proprietà del ricorrente, individuato nella part. 201, era in completo stato di abbandono.
Orbene ritiene il decidente che, sebbene l'azione proposta sia astrattamente ammissibile e l'esito dell'attività istruttoria non sia univoco, la domanda possessoria proposta dalla ricorrente sia infondata e non possa trovare accoglimento. Parte_1
Va innanzitutto osservato che, al di là di talune espressioni utilizzate da parte ricorrente (in termini di richiesta di accertamento della servitù), l'oggetto del presente procedimento è chiaramente limitato all'azione proposta dal a tutela del possesso di una servitù di passaggio e di acquedotto. Pt_1
Pagina 2 Ed invero, per costante giurisprudenza, è configurabile lo spoglio di una servitù di passaggio qualora il terzo frapponga ostacoli al passaggio tali che questo non possa essere più esercitato nel modo e con i mezzi anteriormente praticati, purché la modifica apportata alla situazione oggettiva in cui si sostanzia il possesso comprometta in modo giuridicamente apprezzabile l'esercizio del possesso. E' invece di per sé irrilevante, pur potendo fornire elementi indiziari sulle modalità di esercizio del possesso, la circostanza che il passaggio medesimo non sia necessario od indispensabile al possessore, per avere questi altri e più comodi accessi al proprio fondo, atteso che l'utilità, quale elemento costitutivo essenziale della servitù, viene in considerazione unicamente in sede petitoria, come vantaggio che il fondo servente sia in grado di arrecare direttamente al fondo dominante (cfr.
Cass. 9562/2005). Non ricorrono gli estremi dello "spoglio" solo quando il proprietario del fondo servente operi in maniera tale da consentire ai possessori del libero passaggio attraverso il medesimo, di continuare in fatto l'esercizio della corrispondente servitù, in tal guisa contemperandosi le esigenze di tutela del diritto di proprietà del primo, con l'eventuale incomodo dei secondi nel praticare il passaggio (cfr. Cass. 1825/2000).
Le questioni relative alla titolarità di reciproci diritti in base ai titoli sono invece già in astratto irrilevanti. È infatti pacifico che le azioni possessorie tutelano il possessore per il solo fatto di essere tale e indipendentemente dal suo diritto a possedere. L'allegazione dei titoli di proprietà possono valere solo ad colorandam possessionem, in quanto ciò che rileva nel giudizio possessorio è il potere di fatto concretamente esercitato -o meno- sulla cosa (attenendo invece i detti titoli soltanto all'eventuale giudizio petitorio relativo all'accertamento dell'effettiva proprietà del bene).
Il possesso è tutelato dall'ordinamento giuridico con le azioni di reintegrazione e di manutenzione, previste dagli artt. 1168 e 1170 del codice civile per garantire, nell'interesse collettivo, il diritto soggettivo alla sua conservazione contro gli atti di spoglio violento o clandestino e di molestia e per evitare turbamento alla pace sociale (ne cives ad arma veniant), a prescindere dalla esistenza di un titolo giustificativo, essendo considerato di per sè un valore meritevole di difesa (cfr.
Cass. 8075/2003). Al contempo, per motivi speculari, la tutela conseguita attraverso l'azione possessoria è una tutela a carattere potenzialmente provvisorio in quanto i suoi effetti possono venir meno a seguito del giudizio petitorio.
Ciò premesso in diritto, a fronte delle avverse contestazioni, è onere del ricorrente dimostrare la sussistenza dei presupposti della tutela invocata e, quindi, innanzitutto l'effettiva preesistenza del godimento di una situazione corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà o di altro diritto reale, nonché la dimostrazione di un siffatto godimento (cfr. Cass. 311/1982).
Nel caso in esame parte ricorrente lamenta che, a causa della condotta dei resistenti, è stato ostacolato il diritto di passaggio che porta al fondo intercluso di sua proprietà indentificato al foglio
Pagina 3 di mappa 122 part. 201 e alla particella in comproprietà identificata al n. 42, nonché di aver subito lo spoglio della servitù di acquedotto insistente sui terreni dei resistenti.
Quanto alla servitù di passaggio, nella fattispecie, dalle dichiarazioni dei testi informatori non emerge la prova adeguata del preesistente passaggio sul fondo altrui esercitato fino al febbraio 2024, come prospettato dal ricorrente.
Ed invero solo l'informatrice figlia del ricorrente, ha rappresentato una Persona_1
situazione fattuale idonea a supportate la tesi del ricorrente.
In particolare, l'informatrice ha rappresentato che il fino al 2023, entrava liberamente Pt_1 nel fondo intercluso e lo coltivava come orto “Mio padre accedeva al fondo sia a piedi che con i vari attrezzi che gli servivano per tenere curato l'orto. Noi passiamo tutte le estati lì e nell'estate del 2023 io ho aiutato mio papà a potare gli alberi verso la fine del 2023. Dopo l'acquisto i resistenti hanno realizzato una fossa imhoff, abbattuto muri a secco, hanno trasformato l'area e hanno reso impossibile l'accesso al fondo. Hanno anche messo delle telecamere e quando passavamo da lì arrivavano di corsa gridando e offendendo. Durante l'estate del 2024 ho provato ad andare sul fondo ma ogni volta gridavano, a chiarimento preciso che fisicamente si può ancora accedere al terreno di mio padre, ma l'accesso è impedito dal comportamento dei resistenti ed in ogni caso la presenza di alberi ha reso difficoltoso l'accesso…confermo che mio padre aveva in questo terreno galline e capre fino a qualche anno fa, da ultimo ci sono solo alberi di ulivo, limoni. Si mio padre posteggiava l'auto all'ingresso della part. 42 che al momento è impraticabile per la presenza di rami e altre cose che hanno messo i resistenti. Oggi l'accesso alla part. 42 è ostruito.
Tali dichiarazioni sono state in parte smentite dalle dichiarazioni degli altri informatori.
Sul punto occorre evidenziare che dalle dichiarazioni dell'informatore Testimone_1
non è emersa l'attualità del possesso del ricorrente sui luoghi di causa, in quanto lo stesso
[...]
informatore ha rappresentato di essersi recato sui luoghi l'ultima volta verso marzo aprile 2023, e di non ricordare che il coltivasse alberi di ulivo o tenesse animali sul c.d. fondo intercluso “Dopo Pt_1 quell'occasione (marzo aprile 2023) non sono più andato sui luoghi. Non ricordo in che condizioni era il fondo intercluso, posso dire che in passato, circa dieci anni fa, il coltivava fiori. Pt_1
Rappresento che prima la p.lla 41 era libera, transitava chiunque, da aprile 2023 circa ho notato che non si poteva più passare…Ricordo che i macca posteggiavano sempre la macchina nella p.lla 42, ma l'ultima volta che sono andato sui luoghi la macchina non c'era, e ricordo che la sig.ra Pt_1
(figlia di ) mi disse che i proprietari della p.lla 41 gli dissero di spostarla…non so Parte_1 se il aveva animali, ricordo che coltivava fiori” Pt_1
Sul punto, va evidenziato che non vi è motivo di dubitare sulla precisione delle risposte dell'informatore, anche sotto il profilo temporale, in quanto a specifica domanda ha risposto “non
Pagina 4 sono stato sui luoghi nel 2024” e il verbale è stato riletto all'informatore dopo le dichiarazioni. In ogni caso, anche qualora, come prospettato dal ricorrente, l'informatore abbia riferito per errore l'anno 2023 in luogo del 2024 va evidenziato il diverso tenore delle dichiarazioni dei testi indicati da parte resistente, ossia e Testimone_2 Testimone_3
Segnatamente ha riferito di essersi recato sui luoghi per la prima volta nel 2021 Testimone_2
di non aver visto mai visto nessuno sul fondo intercluso e che lo stesso sembrava abbandonato e di non aver visto animali “io quando sono andato sui luoghi mi sono preoccupato dello stato del fondo intercluso perché erano presenti delle mura pericolanti, ricordo per quello che ne capisco che il fondo era abbandonato…Escludo che al fondo intercluso si possa accedere dalla p.lla 41. Attualmente non si può accedere nemmeno alla p.lla 42 e nemmeno nel 2021 perché la strada era incolta piena di arbusti. Gli arbusti attualmente sono stati tolti”.
terzo disinteressato alla lite in quanto dante causa della società Testimone_3 resistente, ha riferito di aver visto passare il pochissime volte “non c'è nessun passaggio Pt_1
pedonale, per passare si deve scavalcare, ho visto pochissime volte il sig. che passava e Pt_1
comunque solo a piedi, non c'era il passaggio per passare con altri mezzi…ci andava raramente, anche la famiglia la vedevo solo ogni tanto d'estate…. Quando ho visto il accedere alla part. Pt_1
201 lo faceva a piedi scavalcando la rete metallica, ma ripeto avveniva raramente. Infatti il mio timore erano gli incendi. L'ultima volta che ho visto passare il sig. risale al 2021. Io avevo la Pt_1
residenza lì ci abitavo in estate e in inverno. Non ricordo quando ho visto passare il giardiniere credo nello stesso periodo, ma ripeto venivano molto raramente e se venivano stavano nelle part. di loro proprietà la n. 556 e 558. Con riferimento al fondo intercluso l'informatore ha precisato “In questo terreno ricordo che c'erano alberi di ulivo ma abbandonati, c'era vegetazione selvatica. Preciso che la part. 201 era utilizzata dal anche come discarica, vi erano anche materiali pericolosi come Pt_1
Ethernit, appoggiati al muro che non fungevano da copertura. Io mi rivolgevo al sig. nel Pt_1 periodo estivo perché temevo incendi…. Confermo che i muri a secco di recinzione sono pericolanti, lo ricordo perché quando c'è stato brutto tempo qualche anno fa, se non sbaglio nel 2020, il muro a secco ha ceduto in un punto, questa parte non è poi stata sistemata. Con riferimento all'utilizzo della part. 42 l'informatore ha chiarito che la part. 42 non veniva utilizzata come posteggio, perché era impraticabile, “c'erano detriti, materiali di risulta, pietrame, massi enormi questo da sempre, la part.
42 non era di mia proprietà nemmeno in parte, però la vedevo ed era impraticabile anche per una fitta vegetazione, nessuno accedeva a questo punto è stata esibita all'informatore la foto n. 6 del ricorso introduttivo ove è rappresentata una Fiat Punto bianca Ricordo che quella macchina era del sig. era una macchina che stava ferma, non era assicurata. Ricordo di averla vista nel 2023 Pt_1
al confine tra la part. 41 e la part. 555 di loro proprietà. La macchina era al confine al posto della
Pagina 5 rete metallica che in quel momento era stata tolta. Sono sicuro che era al confine perché avevo preso le misure con il metro”.
In conclusione, dunque, non può ritenersi adeguatamente provato che il sig. abbia Pt_1
esercitato sul fondo dei resistenti una relazione materiale idonea ad integrare il possesso di una servitù tutelabile di cui all'art. 1168 c.c.
È infatti emerso dall'istruttoria un utilizzo limitatissimo e sporadico del passaggio sulle particelle di proprietà dei resistenti per accedere al fondo intercluso e della particella 42 considerato che gli informatori hanno riferito sulle condizioni di abbondono del fondo e sull'impossibilità di utilizzare la part. 42 come parcheggio.
Le risultanze processuali sono insufficienti anche con riferimento al dedotto spoglio della servitù di acquedotto. In particolare, parte ricorrente ha rappresentato che i resistenti hanno divelto l'impianto di irrigazione che portava l'acqua dal fondo (part. 555) al fondo intercluso (part. Pt_1
201). Tali circostanze, tuttavia, risultano smentite dalle dichiarazioni degli informatori ad eccezione di quanto riferito dalla figlia del ricorrente l'unica che ha confermato la tesi del Persona_1
ricorrente.
Ed infatti, il teste ha riferito di non ricordare della conduttura d'acqua Testimone_1 utilizzata dal ricorrente “… non ricordo della conduttura d'acqua non so il da dove prendeva Pt_1
l'acqua”. Le medesime circostanze sono state confermate dall'informatore il quale ha Testimone_2 riferito di non aver mai visto sui luoghi l'impianto di irrigazione del Né può ritenersi Pt_1
sufficiente il file audio prodotto da parte ricorrente, atteso il generico riferimento ad un tubo di irrigazione e il tenore delle dichiarazioni degli informatori.
Sul piano soggettivo, non sussistono ragioni valide per ritenere più attendibili le dichiarazioni degli informatori del ricorrente. Al contrario l'informatrice è legata da vincoli di Persona_1
stretta parentela con il (figlia), mentre le dichiarazioni degli altri informatori provengono da Pt_1
soggetti terzi e non sono in contrasto tra di loro. Ed infatti, nessuno degli altri informatori ha riferito che il fondo intercluso era curato, il teste si è infatti limitato a riferire che circa 10 anni Tes_1 addietro il piantava fiori, mentre l'informatore ha chiarito che nel fondo Pt_1 Testimone_3
c'erano alberi di ulivo abbandonati e vegetazione selvatica, con conseguente pericolo di incendi, né gli informatori hanno riferito della presenza di una servitù di acquedotto che, per le riferite condizioni del fondo, deve escludersi.
In ogni caso, il contrasto fra le dichiarazioni di testi di eguale attendibilità o inattendibilità, in assenza di dati certi, non può che risolversi in danno della parte su cui grava l'onere della prova.
Quando le prove orali sono contraddittorie e dunque non idonee a fornire la prova convincente né dell'esistenza né dell'inesistenza di una circostanza di fatto, il giudice può ritenere inattendibili (o
Pagina 6 attendibili) entrambe le deposizioni e, stante l'impossibilità di trarre da esse convincenti elementi di prova, ritenere non dimostrati i presupposti allegati dalla parte gravata del relativo onere probatorio
(cfr., per il caso della domanda infondata, Cass. 7065/1986).
L'attività istruttoria esperita, in conclusione, non ha fornito elementi sufficienti alla concessione della richiesta tutela interdittale.
Va infine condannato il ricorrente al pagamento delle spese nei confronti della parte resistente nella misura indicata in dispositivo (procedimento cautelare o possessorio;
valore indeterminabile complessità bassa;
parametro medio per tutte le fasi).
P.T.M
Il Giudice, visti gli artt. 1168 c.c., 703 e 669 septies c.p.c.;
Rigetta il ricorso proposto da;
Parte_1
Condanna al pagamento delle spese processuali nei confronti dei resistenti, che Parte_1 liquida in complessivi € 5.213,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario nella misura del 15%, iva e c.p.a. come per legge.
Si comunichi.
Siracusa, 2 aprile 2025
Il GIUDICE ISTRUTTORE
dott. Alessia Romeo
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011.
Pagina 7