Sentenza 25 maggio 2018
Massime • 1
La parte pienamente vittoriosa nel merito in primo grado, in ipotesi di gravame formulato dal soccombente, non ha l'onere di proporre appello incidentale per richiamare in discussione le proprie domande o eccezioni non accolte nella pronuncia, da intendersi come quelle che risultino superate o non esaminate perché assorbite; in tal caso la parte è soltanto tenuta a riproporle espressamente nel giudizio di appello o nel giudizio di cassazione in modo tale da manifestare la sua volontà di chiederne il riesame, al fine di evitare la presunzione di rinunzia derivante da un comportamento omissivo. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva ritenuto implicitamente rigettata un'eccezione di prescrizione, da considerarsi, invece, semplicemente assorbita dalla pronuncia fondata sulla c.d. ragione più liquida).
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Il ruolo dei Tribunali delle Acque pubbliche nella prospettiva sociale e giuridica della riforma del regime delle acque[1] di Franco De Stefano[2] sommario: 1. Il plesso giurisdizionale delle acque pubbliche.- 2. La giurisdizione delle acque pubbliche: qualità dell'acqua e giurisdizione del giudice ordinario; il plesso TSAP-TRAP come giudice specializzato, privo di giurisdizione esclusiva. -3. Cenni alle particolarità del rito. - 4. La tipologia delle controversie in tema di diritti soggettivi.- 5. Attualità dei tribunali delle acque. - 6. Appendice. Indicazioni bibliografiche essenziali. 1. Il plesso giurisdizionale delle acque pubbliche. La specialità e la complessità tecnica della …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., SS.UU., sentenza 25/05/2018, n. 13195 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 13195 |
| Data del deposito : | 25 maggio 2018 |
Testo completo
1 3 195 -18 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONI UNITE CIVILI Oggetto Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Domanda di risarcimento danni da illecita RENATO RORDORF - Primo Pres.te f.f. - sottensione di acqua da fiumi per centrali jidroelettriche - Parziale accoglimento - Eccezione di prescrizione - Decisione - Presidente Sezione - implicita - Esclusione - GIOVANNI AMOROSO Assorbimento - Configlurabilità Fondamento - Fattispecie Ud. 18/07/2017 - - Presidente Sezione - AURELIO CAPPABIANCA PU R.G.N. 1824/2016 PIETRO CAMPANILE Consigliere - hon 13195 Rep. ROSA MARIA DI VIRGILIO Consigliere - e.u.BIAGIO VIRGILIO - Consigliere - FELICE MANNA - Consigliere - ETTORE CIRILLO - Consigliere - LUIGI ALESSANDRO SCARANO - Rel. Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso 1824-2016 proposto da: CONSORZIO DI BONIFICA N. 8 CONCA DI SORA, in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ANTONIO GRAMSCI 9, presso lo studio dell'avvocato ARCANGELO 546 17 GUZZO, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato CLAUDIO MARTINO;
- ricorrente
contro
COMPAGNIA ELETTRICA ITALIANA - CEI S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA E.Q. VISCONTI 99, presso lo studio dell'avvocato ILARIA CONTE, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati ERNESTO CONTE e MICHELE CONTE;
- controricorrente avverso la sentenza n. 278/2015 del TRIBUNALE SUPERIORE DELLE ACQUE PUBBLICHE, depositata il 06/11/2015. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 18/07/2017 dal Consigliere Dott. LUIGI ALESSANDRO SCARANO;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. RICCARDO FUZIO, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
uditi gli avvocati Arcangelo Guzzo ed Ilaria Conte. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con sentenza del 6/11/2015 -emessa in sede di rinvio disposto da Cass., Sez. Un. n. 6073 del 2013-, in parziale accoglimento del gravame spiegato dalla società Compagnia Elettrica Italiana C.E.I. - s.r.l. e in conseguente parziale riforma della pronunzia Trap C.A. Roma n. 1 del 2005, con sentenza del 6/11/2015 il Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche ha condannato il Consorzio di bonifica n. 8 Conca di Sora al pagamento di somma in favore della predetta società, a titolo di risarcimento dei danni dalla medesima subiti in conseguenza dell'illecita sottensione di acqua dai fiumi Liri e Fibreno per le Centrali idroelettriche di Riordino, Carnello e Valcatoio. Ric. 2016 n. 01824 sez. SU - ud. 18-07-2017 -2- Avverso la suindicata pronunzia del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche il Consorzio di bonifica n. 8 Conca di Sora propone ora ricorso per cassazione, affidato a 4 motivi, illustrati da memoria. Resiste con controricorso la società Compagnia Elettrica Italiana - C.E.I. s.r.I., che ha presentato anche memoria. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il 1° motivo il ricorrente denunzia violazione o falsa applicazione>> degli artt. 2947, 2909 c.c., 100, 276, 346, 371, 383, 384, 394 c.p.c., 24, 111 Cost., in riferimento all'art. 360, 1° co. nn. 3 e 4, c.p.c. Si duole essersi con l'odiernamente impugnata pronunzia dal TSAP dichiarata della sollevata eccezione di l'inammissibilità prescrizione, per non avere esso proposto ricorso per cassazione in via incidentale avverso la pronunzia TSAP 17/1/2012 ( poi cassata da Cass., Sez. Un. n. 6073 del 2013 ) che, dopo avere ritenuto illeciti i prelievi d'acqua del Consorzio, confermò tuttavia il rigetto nel merito della domanda risarcitoria della C.E.I. s.r.l., per totale carenza di prova del danno in ipotesi subito>>. Lamenta che tale giudice ha erroneamente ritenuto essere stata in tal caso l'eccezione di prescrizione de qua implicitamente rigettata, risultando conseguentemente coperta da giudicato implicito, laddove essa è viceversa rimasta meramente assorbita dalla pronunzia d'appello, dovendo pertanto considerarsi riproponibile senza necessità di formulazione di ricorso incidentale. Il motivo è fondato e va accolto nei termini di seguito indicati. Come questa Corte ha già avuto modo di affermare, la parte pienamente vittoriosa nel merito in primo grado, difettando di interesse al riguardo, non ha l'onere di proporre, in ipotesi di gravame formulato dal soccombente, appello incidentale per richiamare in discussione le domande o le eccezioni non accolte nella sentenza di primo grado, da intendersi come quelle che risultino Ric. 2016 n. 01824 sez. SU - ud. 18-07-2017 -3- superate o non esaminate perché assorbite ( o anche quelle esplicitamente respinte qualora l'eccezione mirava a paralizzare una domanda comunque respinta per altre ragioni ), ma è soltanto tenuta a riproporle espressamente nel giudizio di appello in modo tale da manifestare la sua volontà di chiederne il riesame, al fine di evitare la presunzione di rinunzia derivante da un comportamento omissivo ai sensi dell'art. 346 c.p.c. ( v. Cass., 28/11/2016, n. 24021; Cass., 26/11/2010, n. 24021; Cass., Sez. Un., Sez. Un., 16/10/2008, n. 25246, e, da ultimo, Cass., Sez, Un., 19/4/2016, n. 7700; Cass., Sez, Un., 12/5/2017, n. 11799). Tale principio -pur in difetto nella disciplina del giudizio di cassazione di una norma omologa a quella prevista al citato art. 346 c.p.c.- trova invero applicazione anche in caso d'impugnazione con ricorso per cassazione, mezzo per devolvere alla cognizione di questa Corte eccezioni e questioni non esaminate dal giudice del gravame (v., da ultimo, Cass., Sez, Un., 12/5/2017, n. 11799). Orbene, nell'accogliere nella specie l'appello interposto dall'odierna controricorrente società Compagnia Elettrica Italiana - C.E.I. s.r.l., per l'effetto condannando l'allora appellato e odierno ricorrente Consorzio al pagamento in favore della medesima di somma a titolo di risarcimento del danno da sottensione di acqua per tutte le centrali in argomento, il TSAP ha nell'impugnata sentenza invero disatteso il suindicato principio. All'esito della cassazione della sentenza del 17/1/2012 disposta da Cass., Sez. Un. n. 6073 del 2013, in accoglimento del gravame dalla suindicata società avverso la sentenza di 1° grado Trap C.A. Roma n. 1 del 2005 il TSAP è infatti pervenuto all'adozione dell'odiernamente impugnata decisione senza invero previamente esaminare l'eccezione di prescrizione sollevata dal Consorzio. Al riguardo, nel rigettare la domanda della C.E.I. perché non provata>>, il TSAP ha in particolare osservato che con la precedente Ric. 2016 n. 01824 sez. SU ud. 18-07-2017 -4- ( e poi annullata ) pronunzia del 17/1/2012 era stata implicitamente rigettata la preliminare eccezione di prescrizione>>, senza che nel giudizio di cassazione introdotto da controparte fosse stata sul punto mossa censura con ricorso incidentale per cassazione, pur avendo il Consorzio l'onere di impugnarla>> con tale mezzo onde evitare il giudicato sul rigetto implicito di detta eccezione>>. Ha ulteriormente sottolineato che, a tale stregua, tutte le questioni logicamente pregiudiziali e preliminari di merito incompatibili con il dictum del giudice di legittimità ( come, nella specie, l'eccezione di prescrizione), che potevano o dovevano essere dedotte nella relativa sede, debbono intendersi implicitamente decise in via definitiva dalla Corte regolatrice, quali presupposti necessari ed inderogabili decisione>>, potendo della sua non conseguentemente le stesse ... essere sollevate davanti al giudice di rinvio perché il loro esame tenderebbe a porre nel nulla o a limitare gli effetti della stessa sentenza della Cassazione, in contrasto con il principio della loro intangibilità>>. Orbene, tale statuizione contrasta invero con il sopra riportato principio, anche da queste Sezioni Unite affermato. La relativa erroneità emerge evidente ove si consideri che la sentenza TSAP 17/1/2012 ( di conferma della pronunzia Trap C.A. Roma n. 1 del 2005 di parziale accoglimento della domanda risarcitoria proposta dalla società Compagnia Elettrica Italiana - C.E.I. s.r.l. là dove è stata ritenuta l'illiceità dei prelievi d'acqua del Consorzio, con rigetto tuttavia della domanda risarcitoria ) risulta fondata sulla c.d. ragione più liquida (per totale carenza di prova del danno in ipotesi subito>>), governata dal criterio dell'evidenza (cfr. Cass., Sez. Un., 18/11/2015, n. 23542; Cass., 20/3/2015, n. 5724; Cass., 17/3/2015, n. 5264; Cass., Sez. Un., 12/12/2014, n. 26242; Cass., 16/5/2006, n. 11356). Ric. 2016 n. 01824 sez. SU - ud. 18-07-2017 -5- A tale stregua, dell'eccezione di prescrizione in argomento non è in realtà nella specie ravvisabile alcun rigetto implicito, essendo essa rimasta viceversa meramente assorbita ( cfr. Cass., 27/12/2013, n. 28663), diversamente da quanto sarebbe avvenuto se la decisione fosse stata adottata in base all'ordine di trattazione delle questioni ex art. 276 c.p.c. comportante il rigetto implicito di ogni altra questione pregiudiziale o preliminare rispetto a quella accolta (cfr. Cass., 19/4/2018, n. 8571; Cass., Sez. Un., 12/5/2017, n. 11799). Vale d'altro canto porre al riguardo in rilievo che l'eccezione di prescrizione de qua risulta essere stata nel caso sollevata con mero riferimento ai 5 anni da calcolarsi a ritroso rispetto alla notifica avvenuta il 7/7/1997 del ricorso introduttivo del giudizio di 1° grado avanti al Trap C.A. Roma, sicché trattasi di eccezione riferita non già alla totalità bensì solamente ad una parte del periodo temporale in cui è stata mantenuta la condotta illecita oggetto della domanda risarcitoria in argomento. A tale stregua, stante la parzialità dell'eccezione di prescrizione, anche in ipotesi di relativa fondatezza essa si prospetta comunque inidonea a definire l'intero giudizio, non precludendo pertanto l'esame ( di parte) del merito. Con il 2° motivo la ricorrente denunzia violazione o falsa applicazione>> degli artt. 2043, 2056, 1223, 1226, 2909 c.c., 346, 371, 383, 384, 394 c.p.c., in riferimento all'art. 360, 1° co. nn. 3 e 4, c.p.c. Si duole che il giudicato sul danno sia stato erroneamente ritenuto estendersi solo all'an e non anche agli elementi determinativi del quantum del danno. Lamenta che il TSAP ha pertanto erroneamente rideterminato l'ammontare dovuto a titolo di relativo risarcimento, laddove ogni eventuale danno in ipotesi subito dalla CEI avrebbe dovuto essere Ric. 2016 n. 01824 sez. SU - ud. 18-07-2017 -6- liquidato al 70% del suo presunto ammontare>>, non essendo stata impugnata la statuizione della sentenza>> depositata il 10 gennaio 2005>>, che aveva fatto propria la CTU>>, nella parte in cui si era osservato che la portata dei prelievi ( del Consorzio di Bonifica n.d.s. ] è stata mediamente calcolata dal C.T.U. in complessivi 2.083 1/s, che però -tenuto conto di un coefficiente di ritorno in alveo per restituzioni presumibilmente pari al 30%- vanno calcolati detrimento delle menzionate centrali idroelettriche nella ridotta misura del 70% del totale prelevato>>. Con il 3° motivo denunzia violazione o falsa applicazione>> dell'art. 2909 c.c., in riferimento all'art. 360, 1° co. nn. 3 e 4, c.p.c. Si duole essersi da tale giudice violato il giudicato interno formatosi sulla statuizione che i prelievi consortili hanno inciso solo nella misura del 70% rispetto al totale prelevato. Con il 4° motivo denunzia violazione o falsa applicazione>> degli artt. 2043, 2056, 1223, 1226, 2697, 2909 c.c., in riferimento all'art. 360, 1° co. n. 3, c.p.c. Si duole essersi dal TSAP erroneamente liquidato il danno anche per il periodo successivo al 1998, e cioè fino al 2005, in assenza di relativa prova. I motivi, che possono congiuntamente esaminarsi in quanto connessi, sono infondati. Con particolare riferimento al 2° e al 3° motivo va anzitutto osservato che giusta principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità costituisce capo autonomo della sentenza, come tale suscettibile di formare oggetto di giudicato anche interno, quello che risolve una questione controversa, avente una propria individualità ed autonomia, sì da integrare astrattamente una decisione del tutto indipendente, laddove la suddetta autonomia manca non solo nelle mere argomentazioni, ma anche quando si verta in tema di valutazione di un presupposto necessario di fatto che, unitamente ad Ric. 2016 n. 01824 sez. SU - ud. 18-07-2017 -7- altri, concorre a formare un capo unico della decisione ( v. Cass., 23/9/2016, n. 18816; Cass., 4/2/2016, n. 2217; Cass., 6/10/2015, n. 19949; Cass., 23/3/2012, n. 4732; Cass., 16/1/2006, n. 726; Cass., 7/3/1995, n. 2621; Cass., 28/9/1988, n. 5262 ). Orbene, al di là del rilievo che le censure risultano dall'odierno ricorrente apoditticamente e non chiaramente formulate, vale sottolineare che del suindicato principio il TSAP ha nell'impugnata sentenza fatta invero corretta applicazione. Accertato non essere stata fornita prova idonea a vincere la presunzione posta da Cass., Sez. Un. n. 6073 del 2013 ( secondo cui la sottrazione di acqua a monte di una centrale idroelettrica comporta una diminuzione di quella che arriva a valle per l'alimentazione degli impianti, sì da integrare una presunzione semplice di danno>> ), per non avere il Consorzio odierno ricorrente in particolare provato ove sono ubicati i terreni irrigui>>, tale giudice ha escluso la possibilità di determinare se la restituzione delle acque dei fiumi Liri e Fibreno da parte del Consorzio avviene a monte o a valle di dette centrali>>, e di poter fare pertanto applicazione del coefficiente di ritorno in alveo ipotizzato dal C.T.U. nella misura del 30% per decurtare i danni per perdita di introiti >>. In altri termini, sul presupposto che la necessità della prova idonea a vincere la suindicata presunzione di danno è nel caso da riferirsi non solo all'an ma anche al quantum del danno, accertata la mancata prova da parte del Consorzio dell'essersi in concreto verificato per la società C.E.I. s.r.l. un danno inferiore a quello calcolato in base ai dati ricavabili dalla assentita concessione in favore di quest'ultima nonché della diminuzione dell'energia prodotta calcolata in base alle risultanze della documentazione UTIF, il TSAP è correttamente pervenuto a concludere che sulla base delle denunce UTIF prodotte nel primo giudizio di appello>> il Ric. 2016 n. 01824 sez. SU - ud. 18-07-2017 -8- Consorzio deve interamente risarcire alla s.r.l. C.E.I.>>; e che essendo da tali produzioni... possibile risalire alle portate utilizzate da un impianto idroelettrico, come dal consumo di energia degli impianti di sollevamento è possibile determinare l'acqua prelevata, il danno è pari al mancato valore dell'energia non prodotta dalla C.E.I., calcolabile secondo in prezzi dell'energia elettrica prodotta con fonti rinnovabili >>. Con particolare riferimento al 4° motivo va infine osservato che, essendo stata dalla sentenza di rinvio Cass., Sez. Un. n. 6073 del 2013 esclusa la debenza solamente del risarcimento del danno posteriore alla sentenza di primo grado>>, correttamente nell'impugnata sentenza il danno è stato dal giudice del rinvio riconosciuto sostanziarsi anche nelle ulteriori somme dovute dal 1999 fino alla sentenza di primo grado del gennaio 2005, da calcolare secondo i medesimi criteri indicati dal C.T.U. per le illecite sottensioni del Consorzio dalle predette centrali idroelettriche>>. All'accoglimento del 1° motivo nei suesposti termini consegue l'accoglimento in relazione del ricorso, con rinvio al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, che in diversa composizione procederà a nuovo esame, facendo del suindicato disatteso principio applicazione. Il giudice del rinvio provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il 1° motivo di ricorso, rigetta gli altri. Cassa in relazione l'impugnata sentenza e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, in diversa composizione. Roma, 18/7/2017 Il Consigliere estensore Il Presidente ے کے Ric. 2016 n. 01824 sez. SU - ud. 18-07-2017 DEPOSITATO IN CANCELLERA oggi.. 2.5. MAG 2019 il Funzionario Giudiziario Doit.ssa Sabrina Pacitti Il Funzionario Giudiziario csca Sabrina PACITTI felle perio