CASS
Sentenza 26 gennaio 2024
Sentenza 26 gennaio 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 26/01/2024, n. 3141 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3141 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: SS NO nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 10/03/2023 della CORTE APPELLO di MILANO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE COSCIONI;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale SQ SE D'AQUINO, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso;
Penale Sent. Sez. 2 Num. 3141 Anno 2024 Presidente: RAGO GEPPINO Relatore: COSCIONI GIUSEPPE Data Udienza: 06/12/2023 RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di appello di Milano, con sentenza del 10 marzo 2023, confermava la sentenza di primo grado con la quale AS NO era stato responsabile del reato di appropriazione indebita aggravata perché si appropriava di somme di denaro derivanti dai pagamenti ricevuti dai contraenti di 26 polizze assicurative. 1.1 Avverso la sentenza ricorre per cassazione il difensore dell'imputato, eccependo l'erronea applicazione degli artt. 2, 81 e 646 cod. pen. per avere determinato, in violazione dell'art. 2 comma 4 cod. pen. il trattamento sanzionatorio alla luce dell'art. 1, comma I lett. u) della legge 9 gennaio 2019 n.3, che aveva modificato la cornice edittale dell'art. 646 cod. pen.; rileva che nell'imputazione che compare nel decreto di citazione diretta a giudizio il fatto risulta commesso in data 7 Febbraio 2019, mentre nel frontespizio della sentenza di appello ove sono riportati i titoli di reato a carico dell'appellante si fa riferimento a fatti commessi dal 26 luglio 2018 al 7 Febbraio 2019; talie ricostruzione produceva effetti diretti sul trattamento sanzionatorio, in quanto, considerando la data di commissione del fatto al 7 Febbraio 2019, poteva ritenersi legittima l'applicazione a carico dell'imputato della pena prevista dall'art.1 comma 1, lett. u) della legge 9 gennaio 2019, n.3; la pena detentiva base era stata individuata in anni due e mesi sei di reclusione in quanto l'ultima appropriazione si sarebbe perfezionata successivamente rispetto al 31 gennaio 2019, e precisamente in data 11 Febbraio 2019; la Corte di appello aveva ribadito la correttezza del ragionamento del tribunale sul trattamento sanzionatorio osservando che doveva ritenersi più grave l'ultimo episodio (quello dell'H febbraio 2019) sul quale andavano applicati gli aumenti per la continuazione, per cui la pena da infliggere sarebbe stata superiore a quella di anni 2 e mesi 10 di reclusione ed C 2.000,00 di multa, stabilita dalla sentenza di primo grado. Il difensore osserva inoltre che la determinazione della pena da parte del tribunale era fondata sulla versione dell'art. 646 cod. pen. successiva alla legge 3/2019, come emergeva dalla pena pecuniaria, indicata in euro 1500, superiore al massimo edittale fissato dalla precedente norma: posto che la condotta dell'imputato era qualificabile come unitaria manifestazione di una fattispecie delittuosa ex art. 646 cod.pen., appariva illegittima la determinazione della pena base in anni due e mesi sei di reclusione ed euro 1500 di multa, operata alla luce della cornice edittale introdotta con la legge 3/2019; seguendo il ragionamento dei giudici di merito, ove la condotta appropriativa venisse ritenuta unitaria, la 2 data di commissione del fatto avrebbe dovuto coincidere con il momento consunnativo del delitto previsto dall'art. 646 cod. pen., che per unanime interpretazione è un reato istantaneo;
pertanto, il momento consumativo sarebbe stato individuabile nella prima delle appropriazioni, verificatasi in data 21 settembre 2018, per cui il reato si sarebbe consumato prima della riforma dell'art. 646 cod. pen.; appariva radicalmente incompatibile la qualificazione unitaria della condotta di appropriazione indebita iniziata nel settembre 2018 con l'applicazione della pena sulla base della cornice di tale introdotta nel gennaio 2019. Anche laddove -prosegue il difensore- si potessero configurare plurimi fatti di appropriazione indebita uniti dal vincolo della continuazione, appariva comunque errata l'individuazione della condotta più grave tra quelli oggetto di contestazione in quella commessa per ultima solo perché vi era stato un inasprimento della cornice edittale;
pertanto, la pena base avrebbe dovuto essere individuata in quella prevista prima della riforma della legge n.3 del 2019. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. 1.1 Si deve infatti rilevare che con l'atto di appello non si erano proposte censure sul fatto che il reato era stato considerato come unitario e non come composto da più episodi in continuazione tra di loro (tanto che non era stato apportato alcun aumento a titolo di continuazione nella commisurazione della pena), per cui il motivo non può essere proposto con il ricorso per cassazione. Il ragionamento della Corte di appello, che ha rilevato come non vi sia alcuna traccia della restituzione della somma rispetto all'ultimo episodio contestato dell'Il febbraio 2019, è quindi perfettamente logico, in quanto, considerando il reato come commesso unitariamente, la data da prendere in considerazione è proprio quella dell'il febbraio 2019, successiva all'entrata in vigore della riforma dell'art. 646 cod. pen. La Corte di appello ha poi considerato, anche se ciò non era motivo di appello, che la considerazione del reato come composto da più episodi commessi in continuazione tra loro avrebbe comportato necessariamente un inasprimento della pena, con ragionamento esente da censure. 2. Il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile;
ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché - ravvisandosi profili di colpa 3 nella determinazione della causa di inammissibilità - al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di € 3.000,00 così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 06/12/2023
udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE COSCIONI;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale SQ SE D'AQUINO, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso;
Penale Sent. Sez. 2 Num. 3141 Anno 2024 Presidente: RAGO GEPPINO Relatore: COSCIONI GIUSEPPE Data Udienza: 06/12/2023 RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di appello di Milano, con sentenza del 10 marzo 2023, confermava la sentenza di primo grado con la quale AS NO era stato responsabile del reato di appropriazione indebita aggravata perché si appropriava di somme di denaro derivanti dai pagamenti ricevuti dai contraenti di 26 polizze assicurative. 1.1 Avverso la sentenza ricorre per cassazione il difensore dell'imputato, eccependo l'erronea applicazione degli artt. 2, 81 e 646 cod. pen. per avere determinato, in violazione dell'art. 2 comma 4 cod. pen. il trattamento sanzionatorio alla luce dell'art. 1, comma I lett. u) della legge 9 gennaio 2019 n.3, che aveva modificato la cornice edittale dell'art. 646 cod. pen.; rileva che nell'imputazione che compare nel decreto di citazione diretta a giudizio il fatto risulta commesso in data 7 Febbraio 2019, mentre nel frontespizio della sentenza di appello ove sono riportati i titoli di reato a carico dell'appellante si fa riferimento a fatti commessi dal 26 luglio 2018 al 7 Febbraio 2019; talie ricostruzione produceva effetti diretti sul trattamento sanzionatorio, in quanto, considerando la data di commissione del fatto al 7 Febbraio 2019, poteva ritenersi legittima l'applicazione a carico dell'imputato della pena prevista dall'art.1 comma 1, lett. u) della legge 9 gennaio 2019, n.3; la pena detentiva base era stata individuata in anni due e mesi sei di reclusione in quanto l'ultima appropriazione si sarebbe perfezionata successivamente rispetto al 31 gennaio 2019, e precisamente in data 11 Febbraio 2019; la Corte di appello aveva ribadito la correttezza del ragionamento del tribunale sul trattamento sanzionatorio osservando che doveva ritenersi più grave l'ultimo episodio (quello dell'H febbraio 2019) sul quale andavano applicati gli aumenti per la continuazione, per cui la pena da infliggere sarebbe stata superiore a quella di anni 2 e mesi 10 di reclusione ed C 2.000,00 di multa, stabilita dalla sentenza di primo grado. Il difensore osserva inoltre che la determinazione della pena da parte del tribunale era fondata sulla versione dell'art. 646 cod. pen. successiva alla legge 3/2019, come emergeva dalla pena pecuniaria, indicata in euro 1500, superiore al massimo edittale fissato dalla precedente norma: posto che la condotta dell'imputato era qualificabile come unitaria manifestazione di una fattispecie delittuosa ex art. 646 cod.pen., appariva illegittima la determinazione della pena base in anni due e mesi sei di reclusione ed euro 1500 di multa, operata alla luce della cornice edittale introdotta con la legge 3/2019; seguendo il ragionamento dei giudici di merito, ove la condotta appropriativa venisse ritenuta unitaria, la 2 data di commissione del fatto avrebbe dovuto coincidere con il momento consunnativo del delitto previsto dall'art. 646 cod. pen., che per unanime interpretazione è un reato istantaneo;
pertanto, il momento consumativo sarebbe stato individuabile nella prima delle appropriazioni, verificatasi in data 21 settembre 2018, per cui il reato si sarebbe consumato prima della riforma dell'art. 646 cod. pen.; appariva radicalmente incompatibile la qualificazione unitaria della condotta di appropriazione indebita iniziata nel settembre 2018 con l'applicazione della pena sulla base della cornice di tale introdotta nel gennaio 2019. Anche laddove -prosegue il difensore- si potessero configurare plurimi fatti di appropriazione indebita uniti dal vincolo della continuazione, appariva comunque errata l'individuazione della condotta più grave tra quelli oggetto di contestazione in quella commessa per ultima solo perché vi era stato un inasprimento della cornice edittale;
pertanto, la pena base avrebbe dovuto essere individuata in quella prevista prima della riforma della legge n.3 del 2019. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. 1.1 Si deve infatti rilevare che con l'atto di appello non si erano proposte censure sul fatto che il reato era stato considerato come unitario e non come composto da più episodi in continuazione tra di loro (tanto che non era stato apportato alcun aumento a titolo di continuazione nella commisurazione della pena), per cui il motivo non può essere proposto con il ricorso per cassazione. Il ragionamento della Corte di appello, che ha rilevato come non vi sia alcuna traccia della restituzione della somma rispetto all'ultimo episodio contestato dell'Il febbraio 2019, è quindi perfettamente logico, in quanto, considerando il reato come commesso unitariamente, la data da prendere in considerazione è proprio quella dell'il febbraio 2019, successiva all'entrata in vigore della riforma dell'art. 646 cod. pen. La Corte di appello ha poi considerato, anche se ciò non era motivo di appello, che la considerazione del reato come composto da più episodi commessi in continuazione tra loro avrebbe comportato necessariamente un inasprimento della pena, con ragionamento esente da censure. 2. Il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile;
ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché - ravvisandosi profili di colpa 3 nella determinazione della causa di inammissibilità - al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di € 3.000,00 così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 06/12/2023