Articolo 817 del Codice civile
Articolo 768 octiesArticolo 818
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19 aprile 1942
Art. 817.

(Pertinenze).

Sono pertinenze le cose destinate in modo durevole a servizio o ad ornamento di un'altra cosa.

La destinazione puo' essere effettuata dal proprietario della cosa principale o da chi ha un diritto reale sulla medesima.

Entrata in vigore il 19 aprile 1942
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