Sentenza 24 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 24/02/2025, n. 1579 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 1579 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 29229/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SEZIONE XI CIVILE
Il Tribunale, nella persona della Giudice dott.ssa Francesca Avancini, ha pronunciato ex art. 281 sexies 3° comma c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile d'appello iscritta al n. r.g. 29229/2023 promossa da:
quale titolare della ditta individuale GIGA Parte_1
SOLUTION di RU AN (P.IVA ), rappresentato e P.IVA_1 difeso dall'Avv. Nicola Perretti del Foro di Nocera Inferiore (SA) e dall'Avv.
Daniela Gavazzi del Foro di Milano ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultima in Milano, viale Lucania, 7; appellante contro
(C.F./P.IVA ) in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2 rappresentante p.t., rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall' Avv.
Cristina Locatelli del Foro di Milano ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultima in Cassano d'Adda (MI), Piazza San Zeno n. 6; appellata
CONCLUSIONI
Per parte appellante:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito in riforma integrale della sentenza
n.4018/2023 resa dal Giudice di Pace di Milano in data 23 marzo 2023 e
pagina 1 di 10
AN per tutti i motivi dedotti in fatto ed in diritto, revocando il decreto ingiuntivo n. 13339/2021 emesso dal Giudice di Pace di Milano (r.g.n.
14930/2021) per l'assoluta carenza della condizione di ammissibilità.
Richiamate e ribadite integralmente, anche e per gli effetti di cui all'art. 346
c.p.c., le domande, eccezioni e difese tutte già svolte nel giudizio di primo grado. Si dichiara di non accettare il contraddittorio su eventuali domande nuove formulate da controparte. Con vittoria delle spese, competenze e onorari dei due gradi di giudizio da attribuirsi al sottoscritto procuratore quale antistatario In via istruttoria Si chiede l'ammissione delle istanze istruttorie non ammesse e/o rigettate in primo grado”.
Per parte appellata:
“Voglia il Tribunale adito, ogni contraria istanza disattesa e rigettata, così giudicare: nel merito: rigettare l'appello in oggetto in quanto manifestamente infondato per i motivi tutti dedotti in narrativa della comparsa di costituzione e risposta, con integrale conferma della sentenza n. 4018/2023 resa dal
Giudice di Pace di Milano in data 23 marzo 2023 e pubblicata in data 8 giugno 2023, oggetto di gravame. Spese, competenze e onorari rifusi anche per il giudizio di primo grado. Richiamate e ribadite integralmente, anche e per gli effetti di cui all'art. 346 C.p.c., le domande, eccezioni e difese tutte già svolte nel giudizio di primo grado. Si dichiara di non accettare il contraddittorio su eventuali domande nuove formulate da controparte. In istruttoria: si reiterano in via cautelativa le istanze istruttorie già formulate nel giudizio di I grado di cui alla memoria ex art. 320 C.p.c., per tutte le ragioni esposte nella comparsa di costituzione in appello”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione notificato alla controparte, , quale Parte_1 titolare della ditta individuale GI ON di RU AN ha pagina 2 di 10 proposto appello avverso la sentenza n. 4018/2023 emessa dal Giudice di
Pace di Milano e pubblicata in data 8.6.2023, che ha respinto l'opposizione a decreto ingiuntivo proposta dall'odierno appellante, confermando il decreto ingiuntivo n. 13339/2021 emesso, con formula di provvisoria esecutività, dal Giudice di Pace di Milano 24.3.2021 – in forza del quale Parte_1
era stato condannato al pagamento in favore di della
[...] Controparte_1 residua somma di € 1.032,99, indicata nelle fatture n. 957/E del 15.2.2019
e n. 958/E del 15.2.2019, a titolo di corrispettivo per il servizio di “vetrina” sul portale web denominato “ProntoProfessionista.it” – condannandolo altresì al pagamento delle spese di lite.
Con la decisione impugnata il primo giudice ha ritenuto che aveva CP_1 sufficientemente provato, mediante la produzione in giudizio della e-mail datata 15.2.2019, l'esistenza del contratto dedotto quale titolo della sua pretesa creditoria e che la prova della corretta esecuzione del medesimo contratto da parte di risultava dall'“invio al cliente delle credenziali CP_1 di accesso e delle procedure di attivazione nonché [dalla] predisposizione dello spazio web”.
Con il primo motivo di appello, ha rilevato la nullità del Parte_1 decreto ingiuntivo in quanto emesso in difetto dei requisiti previsti dagli artt.
633 e ss. c.p.c.
Con il secondo motivo di appello, l'appellante ha censurato la sentenza di primo grado nella parte in cui il primo Giudice ha ritenuto provata la conclusione del contratto inter partes ai sensi dell'art. 1326 c.c., e ciò nonostante la difformità – risultante dalla medesima documentazione prodotta dalla controparte nel giudizio di primo grado – tra la proposta contrattuale e la sua accettazione.
Con il terzo motivo di appello, ha contestato la Parte_1 valutazione operata dal primo Giudice circa l'avvenuta dimostrazione ad opera di dell'esecuzione della propria controprestazione, reputando CP_1
pagina 3 di 10 a tal fine insufficiente la documentazione prodotta in giudizio da quest'ultima.
Con il quarto motivo di appello, l'appellante ha censurato la sentenza di primo grado per averlo condannato al pagamento in favore di del CP_1 corrispettivo contrattuale, senza considerare che il medesimo appellante aveva comunicato alla controparte il recesso dal contratto dopo soli sei giorni dal suo asserito perfezionamento.
Con il quinto motivo di appello, ha, infine, censurato la Parte_1 sentenza di primo grado nella parte in cui l'ha condannato al pagamento in favore della controparte delle spese di lite, contestando altresì la quantificazione delle predette spese effettuata dal Giudice di prime cure in violazione dei parametri di cui al d.m. 55/2014.
Costituitasi in giudizio con comparsa di costituzione e risposta, CP_1 ha insistito per il rigetto dell'appello e per la conferma della sentenza
[...] appellata, deducendo: a) di aver dimostrato, mediante la produzione in giudizio della e-mail del 15.2.2019 (doc. 3 fasc. monitorio), il perfezionamento ai sensi dell'art. 1326 c.c. del contratto inter partes; b) di aver parimenti provato, mediante la produzione in atti della e-mail contenente le istruzioni per l'attivazione della vetrina (doc. 6 fasc. monitorio)
e delle anteprime grafiche della medesima vetrina (docc. 4 e 5), l'esecuzione della propria prestazione contrattuale;
c) l'assenza di prova del recesso da parte dell'appellante.
Ciò posto, deve osservarsi che i motivi di appello dal secondo al quarto sono fondati e, dunque, meritevoli di accoglimento, con conseguente assorbimento degli altri due motivi di appello.
Con riguardo al primo motivo di appello, giova, infatti, rilevare che, diversamente da quanto ritenuto dal Giudice di prime cure, non risulta assolto l'onere probatorio gravante su in ordine all'effettivo CP_1
pagina 4 di 10 perfezionamento, ai sensi dell'art. 1326 c.c., del contratto dedotto quale titolo della pretesa creditoria avanzata in monitorio.
Premesso, infatti, che come condivisibilmente chiarito anche dalla giurisprudenza di legittimità “In tema di contratti ed in ipotesi di contratti a formazione progressiva, nei quali l'accordo delle parti su tutte le clausole si raggiunge gradatamente, il momento di perfezionamento del negozio è di regola quello dell'accordo finale su tutti gli elementi principali ed accessori, salvo che le parti abbiano inteso vincolarsi negli accordi raggiunti sui singoli punti, riservando la disciplina degli elementi secondari. Ne consegue che
l'ipotesi prevista dall'ultimo comma dell'art. 1326 cod. civ. - secondo cui un'accettazione non conforme alla proposta equivale a nuova proposta - ricorre anche quando le modifiche richieste in sede di accettazione siano di valore secondario” (Cass. n. 16016/2003; vd. da ultimo Cass. n. 13958/2024), deve osservarsi che tra la proposta contrattuale e la sua asserita accettazione, come risultanti entrambe dalla stessa e-mail del 15.2.2019
(doc. 3 fascicolo monitorio) non vi è piena coincidenza, differendo le due dichiarazioni circa le modalità di pagamento dell'IVA (da pagarsi integralmente con la prima rata del prezzo secondo il proponente e da pagarsi pro-quota insieme al prezzo in 24 rate secondo l'accettante). Né a diverse conclusioni può addivenirsi in relazione all'inciso, contenuto nella proposta “salvo diversamente concordato per iscritto”, atteso che non risulta dai documenti in atti che la “nuova” proposta formulata dal con Pt_1 riferimento alla modalità di pagamento dell'IVA sopra riportata sia stata accettata per iscritto da CP_1
Pertanto, alla luce di tanto, e considerato che neppure sono stati addotti nel giudizio di primo grado da parte della elementi dai quali poter CP_1 ritenere che le parti avessero inteso vincolarsi rispetto agli accordi raggiunti riservando la disciplina relativa alla modalità di pagamento dell'IVA ad un pagina 5 di 10 secondo momento, deve escludersi che la più volte citata e-mail del
15.2.2019 costituisca prova del perfezionamento del contratto de quo.
Nonostante le considerazioni che precedono determinino già di per sé sole, in mancanza di prova del titolo negoziale della pretesa creditoria azionata in monitorio da l'accoglimento dell'opposizione e la revoca del decreto CP_1 ingiuntivo opposto, va, comunque, ancora osservato, per completezza, con riguardo al secondo motivo di appello, che è altresì mancata nel giudizio di primo grado, e diversamente da quanto reputato al Giudice di Pace, anche la prova dell'effettiva esecuzione della controprestazione, in relazione alla quale ha preteso il pagamento del relativo corrispettivo. CP_1
In proposito deve rilevarsi che la e-mail contenente le credenziali di accesso alla “vetrina web”, prodotta in copia analogica sub doc. 6 nel fascicolo monitorio - la ricezione della quale è stata ab origine contestata dall'odierno appellante (v. atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, pag. 3
“egli non ha mai ricevuto le credenziali di accesso alla piattaforma…”) - non risulta essere stata inviata (e conseguentemente recapitata) all'indirizzo di posta elettronica dell'odierno appellante, quale risultante dalla e-mail sub doc. 3 del fascicolo monitorio su citata, né ad altro indirizzo di posta elettronica comunque riferibile al , di guisa che deve escludersi che Pt_1 la relativa comunicazione sia pervenuta nella sfera di conoscenza dell'odierno appellante. Infatti, dall'esame della e-mail di cui al doc. 6 del fascicolo monitorio e sopra richiamata, risulta chiaramente che, a differenza della e-mail sub doc. 3 del fascicolo monitorio (inviata il 15.2.2019 alle ore
12:46, alla quale il ha risposto alle ore 13:04) che reca l'indicazione, Pt_1 nel campo riservato al destinatario, dell'indirizzo dell'appellante
(“A: ), nella e-mail sub doc. 6 del fascicolo monitorio (in Email_1 tesi inviata sempre il 15.2.2019, ma alle ore 13:38) nel campo riservato al destinatario è indicato il medesimo indirizzo di posta elettronica
(“ ) già indicato nel campo riservato al mittente (e Email_2
pagina 6 di 10 non riconducibile alla ditta GI ON), di guisa che, in assenza di verosimili spiegazioni da parte dell'appellata, deve escludersi che tale documento possa costituire prova della materiale trasmissione e, a fortiori, della ricezione, da parte del , delle credenziali di attivazione della Pt_1
“vetrina web” in parola.
Neppure, poi, la prova dell'esecuzione della controprestazione per la quale ha chiesto il pagamento del corrispettivo può trarsi dall'ulteriore CP_1 documentazione prodotta da quest'ultima nel giudizio di primo grado, atteso che trattasi, per stessa ammissione dell'appellata, di mere “anteprime” dell'impianto grafico della vetrina (vd. docc. 4 e 5 del fascicolo di primo grado di , peraltro in un caso pure recanti la dicitura “Questa CP_1 vetrina non è online al momento” (vd. ancora doc., 4 cit.), e che, dunque, alcunché possono provare circa l'effettiva messa on-line della vetrina in parola.
Alle considerazioni che precedono va, infine, ancora aggiunto, sempre per completezza e con riferimento al quarto motivo di appello, che, anche a voler reputare come effettivamente perfezionato il contratto inter partes ai sensi dell'art. 1326 c.c. sulla base della sopra citata e-mail del 15.2.2019, risulta, in ogni caso, provato per tabulas che l'odierno appellante ha receduto da tale contratto, con e-mail inviata a in data 21.2.2019 (cfr. sub doc. 4 CP_1 del fascicolo di primo grado di , contenente anche la Parte_1 risposta di . CP_1
Al riguardo, giova osservarsi che le obbligazioni nascenti dal contratto intercorso tra le parti sono costituite, quanto alla nell'obbligo di CP_1 garantire al professionista aderente una “vetrina web” sul sito
“prontoprofessionisti.it” per la durata di 24 mesi, oltre all'esecuzione di
“attività promozionale sia off-line che on-line” e, quanto al , l'obbligo Pt_1 di pagare il corrispettivo pattuito per i servizi resi da Si tratta, CP_1 dunque, di un contratto che, per il professionista, risponde ad una funzione pagina 7 di 10 essenzialmente pubblicitaria della propria attività libero-professionale, e che, dunque, ancorché con profili di atipicità, rientra pur sempre nel genere
“do ut facias” sussumibile nell'alveo dell'appalto di servizi, pacifico essendo, secondo la stessa prospettazione della che ciò alla quale CP_1 quest'ultima si era obbligata a fronte del diritto a percepire un corrispettivo, era appunto la prestazione di servizi in favore del professionista – servizi costituiti, come sopra cennato, dalla creazione della “vetrina” e dalla messa on-line della stessa a scopi promozionali per la durata del contratto.
Ciò posto deve osservarsi che, in materia di appalto, la facoltà di recedere dal contratto in qualsiasi momento posteriore alla conclusione del contratto, quand'anche “l'esecuzione dell'opera o del servizio sia già iniziata”, è espressamente attribuita al committente dall'art. 1671 c.c. (Cass. n.
5368/2018).
Ora, se anche la norma contenuta nell'art. 1671 c.c. citato ha carattere derogabile (Cass. n. 1295/2003), nella specie non sono stati addotti dall'appellante elementi idonei a far ritenere che gli accordi conclusi dalle parti fossero stati nel senso di escludere l'applicazione al contratto del disposto del su menzionato art. 1671 c.c. Né tale facoltà può dirsi esclusa in relazione al contenuto della clausola contrattuale secondo la quale il contratto avrebbe avuto durata di 24 mesi senza tacito rinnovo, atteso che, come condivisibilmente chiarito anche dalla giurisprudenza della Suprema
Corte, “non si può ritenere che l'accordo in ordine alla durata del rapporto relativo ad appalto di servizi” comporti “la deroga al disposto dell'art. 1671 cod. civ., in quanto le previsioni non” sono “tra loro incompatibili ed entrambe po[ssono] convivere nell'ambito dello stesso assetto contrattuale” (Cass. n.
15335/2024 in motivazione), essendo, in un contratto avente ad oggetto un servizio di carattere continuativo quale è quello per cui è lite, “del tutto normale”, e, dunque, non significativo di ulteriori volontà negoziali (e tantomeno della volontà di derogare all'art. 1671 c.c.) “che le parti abbiano
pagina 8 di 10 previsto un termine” di durata, “anche per potere avere la possibilità, ad ogni scadenza, di rinegoziare singole clausole o l'ammontare del corrispettivo” (cfr.
Cass. n. 8254/1997). D'altronde, deve pure rilevarsi, la stessa non CP_1 ha affatto sostenuto che le parti avessero concordato un divieto di recesso da parte del , avendo, piuttosto, improntato la sua difesa, in primo Pt_1 grado, sul fatto che avendo il agito in veste di professionista fosse Pt_1 inapplicabile la disciplina consumeristica in materia di recesso.
Discende da tutto quanto sopra detto che, a fronte dell'intervenuto recesso da parte del (recesso intervenuto, peraltro, sei giorni dopo l'asserita Pt_1 stipula contrattuale), la avrebbe potuto unicamente invocare il CP_1 pagamento dell'indennizzo previsto dall'art. 1671 c.c. ma non certo pretendere tout court il pagamento del corrispettivo previsto in relazione all'ipotesi di effettiva esecuzione del contratto. Né a tal fine può reputarsi sufficiente il rilievo svolto dall'appellata relativo all'asserita congruità della somma richiesta in monitorio anche ai sensi del più volte citato art. 1671
c.c., in quanto in tesi inferiore al totale riportato nelle fatture allegate al ricorso, alcunché di specifico avendo essa dedotto e provato nei termini decadenziali di rito in primo grado circa l'effettiva sussistenza, e relativa consistenza, delle “spese sostenute”, dei “lavori eseguiti” e del “mancato guadagno”.
Pertanto, per tutto quanto esposto, in accoglimento dell'appello proposto da
, la sentenza di primo grado va integralmente riformata Parte_2 con conseguente accoglimento dell'opposizione a decreto ingiuntivo e revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Le spese di lite dei due gradi di giudizio seguono la soccombenza di CP_1
e sono liquidate come in dispositivo tenuto conto del valore della controversia e dell'attività processuale effettivamente svolta dalle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla causa di grado di appello pagina 9 di 10 indicata in epigrafe, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- accoglie l'appello e per l'effetto, in totale riforma della sentenza appellata: accoglie l'opposizione proposta da quale titolare della Parte_1 ditta individuale denominata GI ON;
revoca il decreto ingiuntivo n. 13339/2021 emesso dal Giudice di Pace di
Milano in data 24.3.2021; condanna alla rifusione in favore di quale Controparte_1 Parte_1 titolare della ditta individuale denominata GI ON delle spese processuali del primo grado, liquidate in € 43,00 per esborsi ed € 250,00 per compensi professionali, da distrarsi in favore del difensore dichiaratosi antistatario;
- condanna alla rifusione in favore di Controparte_1 Parte_1 quale titolare della ditta individuale denominata GI ON delle spese di lite, liquidate in € 91,50 per esborsi ed € 425,00 per compensi professionali, oltre accessori come per legge dovuti da distrarsi in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Milano, 24 Febbraio 2025 la Giudice
Francesca Avancini
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