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Sentenza 4 marzo 2025
Sentenza 4 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tivoli, sentenza 04/03/2025, n. 332 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tivoli |
| Numero : | 332 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TIVOLI
Giudice Sibilla Ottoni
SENTENZA
pronunciata all'udienza del 4/3/2025
a seguito di trattazione ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. nella causa iscritta al n. 4481/2022 r.g. tra
con il patrocinio dell'Avv. Lorenzo Letti, Parte_1 ricorrente
e
CP_1 resistente contumace
Fatto e diritto
Con ricorso depositato il 21.9.2022, il ricorrente ha dedotto di aver ricevuto in data 18.3.2022 provvedimento di indebito in relazione al beneficio del reddito di cittadinanza, precedentemente goduto, in ragione della revoca dello stesso in data 12.12.2021 per la seguente motivazione, richiamata nel provvedimento di indebito: “Segnalazione da della mancata coincidenza tra nucleo DSU e famiglia CP_2 anagrafica, l'importo pari a Euro 3.866,28 da lei ricevuto da giugno 2021 a novembre 2021 non era dovuto e deve essere restituito”, e che successivamente è stato comunicata a mezzo pec “l'impossibilità di procedere all'acquisizione dell'istanza inviata, in quanto il contenzioso relativo a prestazioni assistenziali non è di competenza degli organi dell'Istituto” . Il ricorrente ha quindi agito al fine di ottenere l'annullamento del provvedimento di indebito, dell'importo di euro 3.866,28 in relazione al periodo da giugno a novembre 2021.
Nel merito, il ricorrente sostiene la spettanza della prestazione, rappresentando di essere separato dalla moglie dal giugno 2021, in virtù di decreto di omologa del Tribunale di Tivoli nel proc. n.r.g.
3337/2020, e che il comune di Magliano Romano avrebbe registrato il cambio di residenza del Sig.
soltanto l'1.7.2021, così determinandosi, senza colpa in capo al ricorrente stesso, la rilevata Pt_1 incongruenza tra famiglia anagrafica e famiglia risultante dalla DSU.
L'ente resistente non si è costituito nonostante la ritualità e tempestività della notifica. La causa, istruita documentalmente, è stata discussa all'udienza odierna.
La domanda deve essere rigettata per l'assorbente ragione costituita dal difetto di allegazione in relazione a un elemento essenziale della pretesa.
Nel giudizio promosso dall'assicurato nei confronti dell'ente previdenziale per contrastare la pretesa di quest'ultimo alla restituzione di somme erogate a titolo di prestazioni previdenziali o assistenziali, la domanda deve qualificarsi come di accertamento negativo dell'obbligo di restituzione in capo al ricorrente. Quest'ultimo deduce quindi necessariamente la spettanza delle somme ricevute, ossia il proprio diritto alla relativa prestazione;
egli ha quindi l'onere di provare i fatti costitutivi di tale diritto
(Cass. SSUU, sent. n. 18046/2010).
La prestazione che viene in rilievo nel caso di specie è il reddito di cittadinanza, una prestazione disciplinata dall'articolo 2 del d.l. n. 4/2019 (come convertito in l. n. 26/2019, oggi abrogato). In base a detta norma, il beneficio spettava ai soggetti in possesso di determinati requisiti soggettivi che, per quanto qui interessa, si trovassero nelle seguenti condizioni patrimoniali e reddituali, relative al nucleo famigliare: “1) un valore dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, inferiore a 9.360 euro;
nel caso di nuclei familiari con minorenni,
l'ISEE è calcolato ai sensi dell'articolo 7 del medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013;
2) un valore del patrimonio immobiliare, in Italia e all'estero, come definito a fini ISEE, diverso dalla casa di abitazione, non superiore ad una soglia di euro 30.000;3) un valore del patrimonio mobiliare, come definito a fini ISEE, non superiore a una soglia di euro 6.000, accresciuta di euro 2.000 per ogni componente il nucleo familiare successivo al primo, fino ad un massimo di euro 10.000, incrementato di ulteriori euro 1.000 per ogni figlio successivo al secondo;
i predetti massimali sono ulteriormente incrementati di euro 5.000 per ogni componente in condizione di disabilità e di euro
7.500 per ogni componente in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza, come definite a fini ISEE, presente nel nucleo;
4) un valore del reddito familiare inferiore ad una soglia di euro 6.000 annui moltiplicata per il corrispondente parametro della scala di equivalenza di cui al comma 4. La già menzionata soglia è incrementata ad euro 7.560 ai fini dell'accesso alla Pensione di cittadinanza. In ogni caso la soglia è incrementata ad euro 9.360 nei casi in cui il nucleo familiare risieda in abitazione in locazione, come da dichiarazione sostitutiva unica (DSU) ai fini ISEE.”. Il successivo comma 6 specificava la composizione del reddito rilevante prevedendo specificamente che ne fossero esclusi i “trattamenti assistenziali eventualmente inclusi nell'ISEE ed inclusivo del valore annuo dei trattamenti assistenziali in corso di godimento da parte dei componenti il nucleo familiare, fatta eccezione per le prestazioni non sottoposte alla prova dei mezzi. Nel valore dei trattamenti assistenziali non rilevano le erogazioni riferite al pagamento di arretrati, le riduzioni nella compartecipazione al costo dei servizi e le esenzioni e agevolazioni per il pagamento di tributi, le erogazioni a fronte di rendicontazione di spese sostenute, ovvero le erogazioni in forma di buoni servizio o altri titoli che svolgono la funzione di sostituzione di servizi.”.
Lo stesso art. 2, al co. 5, specifica la composizione del nucleo, chiarendo quanto ai coniugi separati che “permangono nel medesimo nucleo anche a seguito di separazione o divorzio, qualora continuino a risiedere nella stessa abitazione;
se la separazione o il divorzio sono avvenuti successivamente alla data del 1° settembre 2018, il cambio di residenza deve essere certificato da apposito verbale della polizia locale” e che “i componenti già facenti parte di un nucleo familiare come definito ai fini dell'ISEE, o del medesimo nucleo come definito ai fini anagrafici, continuano a farne parte ai fini dell' anche a seguito di variazioni anagrafiche, qualora continuino a risiedere nella medesima CP_3 abitazione”, previsioni tese ad evitare che possano essere fittiziamente poste in essere situazioni di apparente spettanza del diritto in mancanza dei presupposti di fatto cui la disciplina dà rilevanza.
Nel caso in esame il ricorrente non si premura di indicare (e a maggior ragione di documentare) quale sia la composizione del proprio nucleo ed i redditi di ciascuno dei componenti, restando non assolto l'onere di allegazione e prova sullo stesso gravante.
Egli si limita a sostenere di essere separato dalla moglie, sul presupposto – implicito, in quanto appunto mai allegato, né comunque provato – che la rilevata difformità del nucleo anagrafico rispetto a quello indicato nella DSU si riferisca esclusivamente all'inclusione (asseritamente erronea) di ella nella documentazione anagrafica e non nella DSU, senza dedurre alcunché sulla eventuale presenza di altri soggetti.
A prescindere dal fatto, già rilevato, che gli elementi costitutivi del diritto azionato in giudizio non sono nel caso di specie documentati, si rileva e che la mancata allegazione di un elemento costitutivo della pretesa fatta valere in giudizio impone il rigetto a prescindere da qualsiasi risultanza documentale, posto che l'onere di allegazione precede logicamente l'onere della prova. La giurisprudenza di legittimità, proprio per tale ragione, considera il difetto di allegazione questione che il giudice può affrontare in via preliminare, sulla scorta del principio della ragione più liquida (ex multis, cfr. Cass.,
Sez. L, Sentenza n. 17214 del 19/8/2016), senza che possa essere svolta istruttoria alcuna, neppure attraverso il mero esame delle prove precostituite e prodotte dalla parte, posto che le stesse devono appunto riguardare i fatti allegati, e posto che non può pretendersi che la controparte, né il giudice d'ufficio, svolgano un defatigante lavoro di ricostruzione degli elementi di fatto sottesi alla domanda, desumendoli dall'esame dei documenti offerti in prova (cfr. Cass., Sez. 3, Sentenza n. 22055 del
22/9/2017). Né può supplire ad un difetto di allegazione il potere-dovere di riqualificazione giuridica dei fatti e rapporti dedotti in giudizio o dell'azione esercitata, gravante sul giudice ai sensi dell'art. 113, co. 1 c.p.c.: il giudicante può e deve porre a fondamento della sua decisione disposizioni e principi di diritto diversi da quelli erroneamente richiamati dalle parti, purché i fatti necessari al perfezionamento della fattispecie ritenuta applicabile coincidano con quelli della fattispecie concreta sottoposta al suo esame, essendo vietato al giudicante (ai sensi dell'art. 112 c.p.c.), porre a base della decisione fatti che, ancorché rinvenibili all'esito di una ricerca condotta sui documenti prodotti, non siano stati oggetto di puntuale allegazione o contestazione negli scritti difensivi delle parti (Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 30607 del 27/11/2018). Ferma la portata assorbente della ragione più liquida di rigetto suddetta, si osserva che la parte non ha neppure allegato, in ricorso, di aver esperito il ricorso amministrativo, allegazione contenuta esclusivamente nelle note conclusive.
La contumacia di controparte esclude una pronuncia sulle spese pur a fronte della soccombenza del ricorrente.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sulle domande e le eccezioni proposte dalle parti nella causa n. 4481/2022 r.g.: rigetta la domanda, nulla sulle spese.
Tivoli, 4.3.2025
Il Giudice
Sibilla Ottoni
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TIVOLI
Giudice Sibilla Ottoni
SENTENZA
pronunciata all'udienza del 4/3/2025
a seguito di trattazione ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. nella causa iscritta al n. 4481/2022 r.g. tra
con il patrocinio dell'Avv. Lorenzo Letti, Parte_1 ricorrente
e
CP_1 resistente contumace
Fatto e diritto
Con ricorso depositato il 21.9.2022, il ricorrente ha dedotto di aver ricevuto in data 18.3.2022 provvedimento di indebito in relazione al beneficio del reddito di cittadinanza, precedentemente goduto, in ragione della revoca dello stesso in data 12.12.2021 per la seguente motivazione, richiamata nel provvedimento di indebito: “Segnalazione da della mancata coincidenza tra nucleo DSU e famiglia CP_2 anagrafica, l'importo pari a Euro 3.866,28 da lei ricevuto da giugno 2021 a novembre 2021 non era dovuto e deve essere restituito”, e che successivamente è stato comunicata a mezzo pec “l'impossibilità di procedere all'acquisizione dell'istanza inviata, in quanto il contenzioso relativo a prestazioni assistenziali non è di competenza degli organi dell'Istituto” . Il ricorrente ha quindi agito al fine di ottenere l'annullamento del provvedimento di indebito, dell'importo di euro 3.866,28 in relazione al periodo da giugno a novembre 2021.
Nel merito, il ricorrente sostiene la spettanza della prestazione, rappresentando di essere separato dalla moglie dal giugno 2021, in virtù di decreto di omologa del Tribunale di Tivoli nel proc. n.r.g.
3337/2020, e che il comune di Magliano Romano avrebbe registrato il cambio di residenza del Sig.
soltanto l'1.7.2021, così determinandosi, senza colpa in capo al ricorrente stesso, la rilevata Pt_1 incongruenza tra famiglia anagrafica e famiglia risultante dalla DSU.
L'ente resistente non si è costituito nonostante la ritualità e tempestività della notifica. La causa, istruita documentalmente, è stata discussa all'udienza odierna.
La domanda deve essere rigettata per l'assorbente ragione costituita dal difetto di allegazione in relazione a un elemento essenziale della pretesa.
Nel giudizio promosso dall'assicurato nei confronti dell'ente previdenziale per contrastare la pretesa di quest'ultimo alla restituzione di somme erogate a titolo di prestazioni previdenziali o assistenziali, la domanda deve qualificarsi come di accertamento negativo dell'obbligo di restituzione in capo al ricorrente. Quest'ultimo deduce quindi necessariamente la spettanza delle somme ricevute, ossia il proprio diritto alla relativa prestazione;
egli ha quindi l'onere di provare i fatti costitutivi di tale diritto
(Cass. SSUU, sent. n. 18046/2010).
La prestazione che viene in rilievo nel caso di specie è il reddito di cittadinanza, una prestazione disciplinata dall'articolo 2 del d.l. n. 4/2019 (come convertito in l. n. 26/2019, oggi abrogato). In base a detta norma, il beneficio spettava ai soggetti in possesso di determinati requisiti soggettivi che, per quanto qui interessa, si trovassero nelle seguenti condizioni patrimoniali e reddituali, relative al nucleo famigliare: “1) un valore dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, inferiore a 9.360 euro;
nel caso di nuclei familiari con minorenni,
l'ISEE è calcolato ai sensi dell'articolo 7 del medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013;
2) un valore del patrimonio immobiliare, in Italia e all'estero, come definito a fini ISEE, diverso dalla casa di abitazione, non superiore ad una soglia di euro 30.000;3) un valore del patrimonio mobiliare, come definito a fini ISEE, non superiore a una soglia di euro 6.000, accresciuta di euro 2.000 per ogni componente il nucleo familiare successivo al primo, fino ad un massimo di euro 10.000, incrementato di ulteriori euro 1.000 per ogni figlio successivo al secondo;
i predetti massimali sono ulteriormente incrementati di euro 5.000 per ogni componente in condizione di disabilità e di euro
7.500 per ogni componente in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza, come definite a fini ISEE, presente nel nucleo;
4) un valore del reddito familiare inferiore ad una soglia di euro 6.000 annui moltiplicata per il corrispondente parametro della scala di equivalenza di cui al comma 4. La già menzionata soglia è incrementata ad euro 7.560 ai fini dell'accesso alla Pensione di cittadinanza. In ogni caso la soglia è incrementata ad euro 9.360 nei casi in cui il nucleo familiare risieda in abitazione in locazione, come da dichiarazione sostitutiva unica (DSU) ai fini ISEE.”. Il successivo comma 6 specificava la composizione del reddito rilevante prevedendo specificamente che ne fossero esclusi i “trattamenti assistenziali eventualmente inclusi nell'ISEE ed inclusivo del valore annuo dei trattamenti assistenziali in corso di godimento da parte dei componenti il nucleo familiare, fatta eccezione per le prestazioni non sottoposte alla prova dei mezzi. Nel valore dei trattamenti assistenziali non rilevano le erogazioni riferite al pagamento di arretrati, le riduzioni nella compartecipazione al costo dei servizi e le esenzioni e agevolazioni per il pagamento di tributi, le erogazioni a fronte di rendicontazione di spese sostenute, ovvero le erogazioni in forma di buoni servizio o altri titoli che svolgono la funzione di sostituzione di servizi.”.
Lo stesso art. 2, al co. 5, specifica la composizione del nucleo, chiarendo quanto ai coniugi separati che “permangono nel medesimo nucleo anche a seguito di separazione o divorzio, qualora continuino a risiedere nella stessa abitazione;
se la separazione o il divorzio sono avvenuti successivamente alla data del 1° settembre 2018, il cambio di residenza deve essere certificato da apposito verbale della polizia locale” e che “i componenti già facenti parte di un nucleo familiare come definito ai fini dell'ISEE, o del medesimo nucleo come definito ai fini anagrafici, continuano a farne parte ai fini dell' anche a seguito di variazioni anagrafiche, qualora continuino a risiedere nella medesima CP_3 abitazione”, previsioni tese ad evitare che possano essere fittiziamente poste in essere situazioni di apparente spettanza del diritto in mancanza dei presupposti di fatto cui la disciplina dà rilevanza.
Nel caso in esame il ricorrente non si premura di indicare (e a maggior ragione di documentare) quale sia la composizione del proprio nucleo ed i redditi di ciascuno dei componenti, restando non assolto l'onere di allegazione e prova sullo stesso gravante.
Egli si limita a sostenere di essere separato dalla moglie, sul presupposto – implicito, in quanto appunto mai allegato, né comunque provato – che la rilevata difformità del nucleo anagrafico rispetto a quello indicato nella DSU si riferisca esclusivamente all'inclusione (asseritamente erronea) di ella nella documentazione anagrafica e non nella DSU, senza dedurre alcunché sulla eventuale presenza di altri soggetti.
A prescindere dal fatto, già rilevato, che gli elementi costitutivi del diritto azionato in giudizio non sono nel caso di specie documentati, si rileva e che la mancata allegazione di un elemento costitutivo della pretesa fatta valere in giudizio impone il rigetto a prescindere da qualsiasi risultanza documentale, posto che l'onere di allegazione precede logicamente l'onere della prova. La giurisprudenza di legittimità, proprio per tale ragione, considera il difetto di allegazione questione che il giudice può affrontare in via preliminare, sulla scorta del principio della ragione più liquida (ex multis, cfr. Cass.,
Sez. L, Sentenza n. 17214 del 19/8/2016), senza che possa essere svolta istruttoria alcuna, neppure attraverso il mero esame delle prove precostituite e prodotte dalla parte, posto che le stesse devono appunto riguardare i fatti allegati, e posto che non può pretendersi che la controparte, né il giudice d'ufficio, svolgano un defatigante lavoro di ricostruzione degli elementi di fatto sottesi alla domanda, desumendoli dall'esame dei documenti offerti in prova (cfr. Cass., Sez. 3, Sentenza n. 22055 del
22/9/2017). Né può supplire ad un difetto di allegazione il potere-dovere di riqualificazione giuridica dei fatti e rapporti dedotti in giudizio o dell'azione esercitata, gravante sul giudice ai sensi dell'art. 113, co. 1 c.p.c.: il giudicante può e deve porre a fondamento della sua decisione disposizioni e principi di diritto diversi da quelli erroneamente richiamati dalle parti, purché i fatti necessari al perfezionamento della fattispecie ritenuta applicabile coincidano con quelli della fattispecie concreta sottoposta al suo esame, essendo vietato al giudicante (ai sensi dell'art. 112 c.p.c.), porre a base della decisione fatti che, ancorché rinvenibili all'esito di una ricerca condotta sui documenti prodotti, non siano stati oggetto di puntuale allegazione o contestazione negli scritti difensivi delle parti (Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 30607 del 27/11/2018). Ferma la portata assorbente della ragione più liquida di rigetto suddetta, si osserva che la parte non ha neppure allegato, in ricorso, di aver esperito il ricorso amministrativo, allegazione contenuta esclusivamente nelle note conclusive.
La contumacia di controparte esclude una pronuncia sulle spese pur a fronte della soccombenza del ricorrente.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sulle domande e le eccezioni proposte dalle parti nella causa n. 4481/2022 r.g.: rigetta la domanda, nulla sulle spese.
Tivoli, 4.3.2025
Il Giudice
Sibilla Ottoni