TRIB
Sentenza 17 novembre 2025
Sentenza 17 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 17/11/2025, n. 782 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 782 |
| Data del deposito : | 17 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
PRIMA SEZIONE CIVILE in persona dei magistrati dott. Giovanni D'Onofrio Presidente rel. dott.ssa Giovanna Caso Giudice dott.ssa Luigia Franzese Giudice
nel procedimento r.g.n. 1561/2025, trattenuto in decisione all'udienza cartolare del
14.11.2025, avente ad oggetto: divorzio congiunto, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA letto il ricorso depositato in data 18.06.2025 da e da Parte_1 Pt_2
entrambi rappresentati e difesi dall'avv. IOVINO FRANCESCO, tendente ad ottenere
[...] la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in SA (CE) in data
13.08.1997; rilevato che dal matrimonio sono nati i figli (il 22.05.1998), (il 20.12.1999) e Per_1 Per_2
(il 2.02.2006) attualmente maggiorenni ed economicamente autosufficienti;
Per_3 lette le note di trattazione scritta in cui le parti hanno rinunciato alla comparizione in udienza, pur essendo edotte di tale facoltà, e hanno ribadito la volontà di divorziare alle condizioni indicate in ricorso, non essendovi alcuna possibilità di riconciliazione;
rilevato che i coniugi hanno entrambi chiesto la cessazione degli effetti civili del matrimonio ai sensi dell'art. 3 n. 2 lett. b) L. n. 898/1970;
ritenuto che
la domanda sia ammissibile, essendo decorso il termine di legge dalla data di comparizione dei coniugi nel procedimento di separazione consensuale, definito con sentenza passata in giudicato del 22.07.2024; rilevato che, in mancanza di eccezione sul punto, deve presumersi che la separazione sia continuata in maniera ininterrotta dalla data in cui i coniugi furono autorizzati a vivere separatamente;
ritenuto che
i coniugi hanno chiesto al Tribunale di pronunciare il divorzio alle condizioni precisate nel ricorso da intendersi in questa sede integralmente richiamate ovvero:
1. Cessazione della convivenza. 1 Gli ex coniugi continueranno a vivere separati e liberi di risiedere dove riterranno opportuno;
2. Casa coniugale.
I coniugi si impegnano a mette in vendita l'immobile sito in Ancora, via Giacomo
Matteotti n.34, per il tramite di un'agenzia immobiliare scelta di comune accordo, obbligandosi sin d'ora a dividere nella misura del 50% i relativi ricavi;
3. Questioni patrimoniali.
Che le restanti questioni patrimoniali tra i coniugi risultano definite.
4. Affidamento dei figli e loro mantenimento.
Per quanto riguarda i figli, nati dal matrimonio si precisa che tutti sono diventati maggiorenni ed economicamente indipendenti e di conseguenza nulla viene disposto in merito al loro affido ed al loro mantenimento.
5. Assegno divorzile.
Nulla viene disposto in merito all'ex moglie a titolo di assegno divorzile essendo economicamente indipendente.
6. Rinuncia al gravame.
Gli ex coniugi si impegnano sin d'ora a non promuovere gravame avverso la sentenza di divorzio. rilevato che non sono previste condizioni contrarie a norme imperative;
letto il parere favorevole del P.M.; visti gli artt. 3 n. 2, lett. b) L. 01/12/1970, n. 898 e 473bis.51 c.p.c.;
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in SA (CE) il
13.08.1997 da , nata a [...] il [...], e da Parte_1 Pt_2
, nato a [...] il [...], alle condizioni sopra richiamate;
[...]
2) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di SA (CE) di procedere alla trascrizione, all'annotazione e alle ulteriori incombenze di cui agli artt. 49 lett. g) e 69, lett. d),
D.P.R. 03/11/2000, n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (atto n. 29, parte II, serie A, anno
1997);
3) dichiara interamente compensate tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso a S. Maria C.V. nella camera di consiglio del 14.11.2025
Il Presidente est.
2 dott. Giovanni D'Onofrio
3