Ordinanza cautelare 10 marzo 2021
Sentenza 27 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. I, sentenza 27/01/2025, n. 700 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 700 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00700/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00809/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 809 del 2021, proposto dalla società AR PA Sas, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Luca Migliore e Federico Manna, con domicilio digitale come da pec estratta dal Registro di Giustizia;
contro
Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Vincenzo Di Maio, con domicilio digitale come da pec estratta dal Registro di Giustizia;
per l'annullamento previa sospensiva:
- del provvedimento dell’INPS - Direzione Provinciale di Caserta, prot. FIS501976-2020/2020 del 24.11.2020, comunicato il 30.11.2020, con il quale è stata rigettata la domanda prot. INPS.2000.26.09.2020.0583593 di accesso all’assegno ordinario di integrazione salariale da Covid-19 per il periodo 13.07.2020 - 12.09.2020;
- del provvedimento dell’INPS - Direzione Provinciale di Caserta, prot. FIS534602-2020/2020 del comunicato il 30.11.2020, con il quale è stata invece respinta la domanda prot. INPS.2000.18.10.2020.0631586 di accesso all’assegno ordinario di integrazione salariale da Covid-19 per il periodo 12.03.2020 - 10.05.2020;
- di ogni altro atto, connesso, conseguente e presupposto agli atti impugnati ove e per quanto lesivo degli interessi dei ricorrenti.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’INPS;
Visti tutti gli atti di causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 21 gennaio 2025 il dott. Roberto Ferrari e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Viene alla decisione del Collegio il ricorso con il quale la società AR PA AS (di seguito anche Società) ha impugnato i provvedimenti mediante i quali l’Inps ha respinto alcune delle istanze di cassa integrazione guadagni ordinaria (CIGO) presentate dalla ditta in forza delle disposizioni normative emesse nel periodo dell’emergenza pandemica da “ Covid 19 ” e segnatamente in ragione di quanto previsto dai. DD.LL. 18/2020, 34/2020 e 104/2020.
2. A seguito di una prima istanza (prot. n. INPS.2000.27/04/2020.0203809) l’Inps aveva concesso la CIGO per tutti i 16 dipendenti (due operai e quattordici impiegati) indicati dalla Società per il periodo dal 12/3/2020 al 10/5/2020.
3. In data 26.9.2020 l’interessata aveva poi presentato due istanze, la n. prot. INPS.2000.26/09/2020.0583593 e la n. prot. INPS.2000.26/09/2020.0583595, con le quali chiedeva il riconoscimento della CIGO, questa volta, per lo stesso periodo dal 13.7.2020 al 12.9.2020 e rispetto ad un numero di 17 dipendenti e complessive 4302 ore.
3.1 Con comunicazione del 18.10.2020, recante n. prot. INPS.CMBDR.18.10.2020.6866772 la stessa ditta, reASi probabilmente conto della duplicazione in cui era incorsa, dopo aver precisato di aver trasmesso la suindicata istanza prot. INPS.2000.26.09.2020.0583593 “ in sostituzione della prima domanda ad integrazione delle ore” (intendendo come “prima domanda” la n. prot. INPS.2000.27.04.2020.0203809) ne chiedeva l’annullamento.
3.1 Da ultimo, mediante l’istanza prot. INPS.2000.18.10.2020.0631586 la Società aveva inteso integrare la domanda di CIGO per il periodo dal 12.3.2020 al 10.5.2020 (già coperto, anche in questo caso, con l’accoglimento dell’istanza prot. INPS.2000.27.04.2020.0203809). Rispetto a quella precedente, con la nuova domanda l’interessata aveva additivamente chiesto il riconoscimento dell’integrazione salariale per un ulteriore dipendente (per complessivi 17) e modificato le qualifiche di alcuni degli altri lavoratori già indicati in precedenza.
4. Sono a questo punto intervenute le note impugnate: segnatamente l’Inps ha respinto dapprima l’istanza prot. n. INPS.2000.26.09.2020.0583593 in ragione dei seguenti due presupposti: “Il periodo richiesto (12/03-10/05/2020) risulta oggetto di precedente autorizzazione (domanda di accesso di cui al Protocollo INPS.2000.27/04/2020.0203809); - la domanda in oggetto contiene richiesta per un numero di ore eccedenti il massimo autorizzabile nel periodo; - la presente richiesta contiene indicazione di alcuni lavoratori non inclusi in autorizzazione precedente riferita al periodo 12/03-10/05/2020”; successivamente l’Ente previdenziale ha quindi respinto l’istanza prot. n. INPS.2000.18.10.2020.0631586 sul presupposto che “La richiesta in oggetto contiene elenco di lavoratori già autorizzati, per lo stesso periodo, sulla UP1 (domanda di cui al Protocollo INPS.2000.27/04/2020.0203809 ).
5. Avverso i due dinieghi la AR PA s.a.s. è insorta proponendo il gravame odierno affidato a tre distinti motivi così rubricati e muniti d’istanza cautelare: “ 1. Violazione dall’art. 19 del D.L. 18/2020, convertito con L. 27/2020 - Violazione e falsa applicazione dell’art. 68 e ss. del D.L. 34/2020, convertito con L. 77/2020 - eccesso di potere per difetto di motivazione – erroneità e grave travisamento dei presupposti di fatto e di diritto - difetto di istruttoria - sviamento - illogicità - contraddittorietà - irragionevolezza - violazione del principio del buon andamento della p.a. (art. 97 Cost.); 2. Violazione dall’art. 19 del D.L. 18/2020, convertito con L. 27/2020 - Violazione e falsa applicazione dell’art. 1 del D.L. 104/2020, convertito con L. 126/2020 - Violazione e falsa applicazione dell’art. 3 D.L. 125/2020, convertito con L. 159/2020 - eccesso di potere per difetto di motivazione - erroneità e grave travisamento dei presupposti di fatto e di diritto - difetto di istruttoria - sviamento - illogicità - contraddittorietà - irragionevolezza - violazione del principio del buon andamento della p.a. (art. 97 Cost.); 3. Violazione e falsa applicazione dell’art. 10 bis Legge 241/1990 - eccesso di potere per difetto di motivazione - erroneità dei presupposti di fatto e di diritto - illogicità - irragionevolezza - violazione del principio del buon andamento della p.a. (art. 97 Cost.)”.
5.1 In estrema sintesi, con il primo motivo la ricorrente, sul presupposto che l’istanza prot. n. INPS.2000.26.09.2020.0583593 avesse avuto riguardo al periodo dal 13/7/2020 al 12/9/2020, ha lamentato la violazione dell’art. 19 del DL 34/2020 nella parte in cui, a suo dire, la norma avrebbe previsto un numero di ore congruo per consentire l’accoglimento della sua istanza, ancorché per lo stesso periodo avesse già presentato contestualmente un’altra richiesta di integrazione salariale.
Con il secondo motivo, invece, nel dolersi del rigetto dell’istanza prot. n. INPS.2000.18.10.2020.0631586, parte ricorrente ha invece sostenuto che anche a seguito dell’entrata in vigore del D.L. n. 104/2020, in virtù della proroga prevista dal successivo D.L. n. 125/2020, sarebbe stato possibile integrare le domande già proposte in forza delle disposizioni introdotte dai precedenti decreti legge nn. 18 e 34 del 2020.
Infine, mediante il terzo mezzo di gravame la Società ha lamentato che in ogni caso l’Amministrazione avrebbe dovuto far precedere il rigetto delle istanze dalla indefettibile comunicazione ex art. 10 bis L. 241/1990.
6. L’INPS si è costituito in giudizio rilevando l’infondatezza nel merito del ricorso.
7. All’esito della camera di consiglio del 9.3.2021 il Tribunale ha emesso l’ordinanza n.447/2021 con la quale ha respinto l’istanza cautelare osservando che: “ i benefici relativi al periodo luglio-settembre 2020 sono stati concessi alla ricorrente in base a una diversa e ulteriore domanda presentata dalla ricorrente (nella stessa data alla quale risale quella respinta con l’atto impugnato); quanto agli ulteriori benefici richiesti, la normativa invocata non pare consentire integrazioni della domanda presentata per il periodo marzo-maggio 2020; comunque la ricorrente non ha fornito elementi che facciano ritenere che non sia stato superato il numero massimo di ore autorizzabili dato che il computo da essa proposto non pare considerare che, come conferma la visura camerale allegata al ricorso, parte dei suoi dipendenti hanno un rapporto di lavoro “a tempo parziale” e non “pieno”.
In vista dell’udienza di smaltimento del 21.1.2025 parte ricorrente ha depositato un’ulteriore memoria insistendo per l’accoglimento del gravame. All’esito della stessa udienza, tenutasi in modalità da remoto, la causa è stata posta in decisione.
8. Il gravame è infondato e va quindi respinto per le ragioni che seguono.
9. Ragioni di logica espositiva conducono il Collegio a posporre l’esame dei motivi di ricorso, occupandosi da subito delle censure contenute al secondo motivo. Le motivazioni di rigetto delle doglianze principali ivi contenute consentono infatti di risolvere più agevolmente e con mero rinvio, alcune delle questioni agitate invece nel primo motivo di ricorso e che discendono logicamente dalla soluzione di quelle invece poste nel motivo successivo.
9.1 Principiando dunque con lo scrutinio del secondo mezzo di gravame, va da subito richiamato che con lo stesso la ricorrente ha lamentato l’illegittimità del provvedimento di diniego prot.n. INPS.2000.26/11/2020.0713525, mediante il quale l’INPS ha respinto la domanda prot. INPS.2000.18.10.2020.0631586.
9.2 Come già anticipato il motivo è infondato.
9.3 Giova preliminarmente ricordare che l’INPS ha respinto l’istanza di cui si tratta sul presupposto che “La richiesta in oggetto contiene elenco di lavoratori già autorizzati, per lo stesso periodo, sulla UP1 (domanda di cui al Protocollo INPS.2000.27/04/2020.0203809 ).
9.4 Assecondando il percorso argomentativo tracciato nel ricorso l’istanza avrebbe costituito una debita integrazione di quella appena indicata ed avrebbe quindi riguardato il medesimo arco temporale intercorrente tra il 12.3.2020 e il 10.5.2020.
9.5 Punto nodale della esposizione della ricorrente è costituito dall’assunto secondo il quale le proroghe disposte dall’art. 1 del D.L. n. 104/2020 e segnatamente ai suoi commi 9 e 10 avrebbero determinato anche la possibilità d’integrare le precedenti istanze proposte ai sensi e per i periodi già coperti dalla precedente disciplina introdotta dal DL. n. 18/2020 e dal D.L. 34/2020. Occorre richiamare la disposizione nei commi che qui rilevano: “9 .I termini decadenziali di invio delle domande di accesso ai trattamenti collegati all'emergenza COVID-19 e di trasmissione dei dati necessari per il pagamento o per il saldo degli stessi, compresi quelli differiti in via amministrativa, in scadenza entro il 31 luglio 2020, sono differiti al 31 agosto 2020. 10. I termini di invio delle domande di accesso ai trattamenti collegati all'emergenza COVID-19 e di trasmissione dei dati necessari per il pagamento o per il saldo degli stessi che, in applicazione della disciplina ordinaria, si collocano tra il 1° e il 31 agosto 2020 sono differiti al 30 settembre 2020”.
9.6 Il Collegio reputa che non emergano in alcun modo dati normativi tali da sostenere l’interpretazione fornita dalla ricorrente.
In primo luogo, i suindicati commi 9 e 10 dell’art. 1 del DL n. 104/2020 si erano limitati a prevedere la proroga dei termini per la presentazione delle domande di accesso (che però la ricorrente già aveva presentato) e la trasmissione dei dati necessari per il pagamento o per il saldo, senza prevedere la possibilità d’integrare le domande già regolate dai precedenti provvedimenti di sostegno.
9.6.1 Per il resto l’art. 1 del D.L .n. 104/2020 aveva innanzitutto aumentato il numero di ore di CIGO erogabili nel periodo di riferimento rispetto a quanto stabilito dai precedenti provvedimenti emergenziali, stabilendo che : “ I datori di lavoro che, nell'anno 2020, sospendono o riducono l'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19, possono presentare domanda di concessione dei trattamenti di cassa integrazione ordinaria, assegno ordinario e cassa integrazione in deroga di cui agli articoli da 19 a 22-quinquies del decreto-legge 17 marzo 2020, n.18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 e successive modificazioni, per una durata massima di nove settimane, incrementate di ulteriori nove settimane secondo le modalità previste al comma 2. Le complessive diciotto settimane devono essere collocate nel periodo ricompreso tra il 13 luglio 2020 e il 31 dicembre 2020 . Con riferimento a tale periodo, le predette diciotto settimane costituiscono la durata massima che può essere richiesta con causale COVID-19...”
9.6.2 Infine, per quanto più rileva nell’attuale disamina, lo stesso articolo aveva introdotto alcune previsioni di carattere intertemporale, regolative dei casi nei quali i limitati periodi di tempo dal 12.7.2020 al 31.8.2020 già coperti dal D.L. 18/2020 e dal DL 34/2020 fossero interessati da istanze disciplinate, invece, dallo stesso D.L. n. 104/2020. E per queste ipotesi aveva in particolare previsto che “ I periodi di integrazione precedentemente richiesti e autorizzati ai sensi del predetto decreto-legge n. 18 del 2020, collocati, anche parzialmente, in periodi successivi al 12 luglio 2020 sono imputati, ove autorizzati, alle prime nove settimane di cui al presente comma ”.
In sostanza il D.L. n. 104/2020 aveva aumentato il numero di ore integrabili con la CIGO fino al 31.12.2020 (la data iniziale era stata stabilita nel 31.10.2020 poi prorogata al 31.12.20202 dal successivo D.L. n. 125/2020) e aveva coperto periodi in parte già disciplinati dalla normativa emergenziale precedente. E proprio per il caso di sovrapposizione dei periodi compresi tra il 12 luglio al 31 agosto del 2020, il D.L. 104/2020 aveva previsto che gli stessi sarebbero stati computati nelle nove settimane cumulabili secondo la nuova disciplina ed avrebbero comunque seguito le regole in esso contenute quanto a numero di ore erogabili e di settimane da poter coinvolgere. Questa ricostruzione trova altresì supporto nelle considerazioni svolte dalla circolare INPS n. 115/2020 (depositata in atti) che in proposito spiegava “ Si precisa, inoltre, che il comma 1 dell’articolo 1 del decreto-legge in parola stabilisce che i periodi di integrazione salariale, già richiesti e autorizzati ai sensi dei precedenti decreti-legge n. 18/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27/2020, e 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, che si collocano, anche parzialmente, in periodi successivi al 12 luglio 2020, sono imputati, limitatamente ai periodi successivi alla predetta data, alle prime 9 settimane del nuovo periodo di trattamenti previsto dal decreto-legge n. 104/2020”.
9.7 Inoltre, al contrario di quanto poi sostenuto dalla ricorrente, non recano supporto alle sue tesi difensive le due comunicazioni INPS (cd. “messaggi”) nn. 4585/2020 e 3729/2020. A dire della Società, in particolare, dette note, aventi natura operativa ed interpretativa, avrebbero dimostrato che le indicate previsioni del D.L. n. 104/2020 consentissero l’integrazione di tutte le istanze di CIGO già proposte, indipendentemente dal fatto che le stesse fossero state già regolate e definite in base ai succitati decreti legge nn. 18 e 34 del 2020 (i quali avevano regolato presupposti e termini di presentazione della CIGO nel periodo che complessivamente andava dal 13 marzo al 31 agosto del 2020) o dal D.L. n. 104/2020 nelle sue già citate disposizioni.
9.7.1 Sul punto l’INPS, in sede di difesa giudiziale, ha invece sostenuto che nessun rilievo, neppure interpretativo, a favore delle tesi della ricorrente potesse ascriversi ai contenuti delle due note citate: mediante la nota Inps numero 3729 del 15.10.2020, difatti, erano state fornite indicazioni circa le proroghe delle scadenze dei termini decadenziali per la presentazione delle domande al 31 ottobre 2020. Detta nota, in sostanza, secondo la difesa dell’Istituto, non avrebbe inciso sulla possibilità di integrazione delle domande di accesso al fondo già precedentemente disciplinate sulla base dei decreti legge numero 18 del 2020 e 34 del 2020. Lo stesso contenuto del pur citato messaggio INPS n. 4585/2020, secondo il resistente non sarebbe stato decisivo, posto che, in questa lettura, le rettifiche avrebbero riguardato gli errori ed anche l’integrazione delle domande già proposte ai sensi del D.L. 104/2020 ed in alcun modo avrebbero consentito di introdurre nuove istanze ad integrazione di quelle già regolate dai precedenti decreti legge.
9.7.2 I dati rinvenibili dalla piana lettura delle note in esame conducono a condividere la lettura fornita in proposito dall’Istituto: in particolare, per condividere questa interpretazione risulta decisiva la nota n. 3729/2020, la quale specificava l’ambito di applicazione proprio e della stessa nota n. 3525/2020 precisando che “ con il messaggio n. 3525 del 1° ottobre 2020 sono state rese note le modalità operative che aziende e intermediari devono seguire per l'invio delle domande di accesso ai trattamenti di cassa integrazione (ordinaria e in deroga) e assegno ordinario. In merito alla trasmissione delle istanze, che deve riguardare periodi non antecedenti al 14 settembre 2020 e non successivi al 31 dicembre 2020, si precisa...” . Si aggiunga, in proposito, che l’anzidetto “messaggio” n. 3525 era finalizzato prevalentemente a fornire istruzioni operative per l’utilizzo del cd. “programma FO.N.S.I.” e quindi, sostanzialmente, di un prodotto informatico occorrente per l’inserimento dei dati necessari ad ottenere le varie forme di integrazione salariale previste dalla disciplina emergenziale allora vigente.
9.8 Quanto sopra conduce a condividere e seguire la prospettiva interpretativa fornita in sede cautelare, lì dove il Tribunale aveva già dubitato, pur nei limiti dello scrutinio tipico di quella fase giudiziale, del fatto che la normativa invocata dalla ricorrente consentisse di apportare integrazioni delle domande presentate per il periodo marzo-maggio 2020.
10. Si può così procedere con lo scrutinio del primo motivo di ricorso nel quale viene in rilievo la nota di rigetto dell’istanza prot.n. INPS.2000.26.09.2020.0583593. Parte ricorrente, come già accennato, ha inteso colpire il provvedimento già nel suo presupposto fattuale essenziale, costituito dalla circostanza che secondo l’Inps detta istanza avrebbe riguardato il periodo già oggetto della precedente domanda recante protocollo INPS.2000.27.04.2020.0203809 e quindi l’arco temporale che andava dal 12.3.2020 al 10.5.2020. Al contrario, ha sottolineato la ricorrente, il periodo di riferimento era chiaramente indicato nell’istanza ed andava dal 13.7.2020 al 12.9.2020.
10.1 Gli elementi forniti nel ricorso e negli atti con esso depositati, i quali nella prospettiva attorea militerebbero nel senso della affermata illegittimità, non sono affatto convincenti e conducono al rigetto della correlata censura.
10.2 Non sfugge al Collegio il fatto che l’istanza prot. INPS.2000.26/09/2020.0583593, nella sua seconda pagina, recasse effettivamente l’indicazione del periodo di riferimento dal 13.7.2020 al 12.9.2020, come affermato dalla ricorrente.
Per converso, dalle allegazioni documentali in atti emerge che la Società, a mezzo dell’ulteriore nota prot.n. INPS.2000.18.10.2020.6866772 (cfr doc. 7 della produzione del ricorrente), avesse chiesto espressamente l’annullamento della domanda del cui diniego oggi si lamenta; nel contempo aveva poi precisato che la stessa istanza sarebbe stata “ mandata in sostituzione della prima domanda ( ndr INPS.2000.27/04/2020.0203809) ad integrazione delle ore ” e quindi fosse riferibile al periodo dal 12.3.2020 al 10.5.2020.
10.2.1 Sulla base delle premesse appena enunciate, per respingere il correlato motivo di ricorso basta fondarsi sulla documentata richiesta di annullamento dell’istanza in esame, veicolata dalla medesima interessata con la citata nota integrativa del 18.10.2020 (prot.n. INPS.2000.18.10.2020.6866772).
Difatti l’iniziativa spontanea assunta dalla parte privata nel corso del procedimento collide insanabilmente con il suo successivo insorgere avverso il provvedimento amministrativo che quell’istanza ha poi respinto. Il suddetto contegno pone peraltro un dubbio sulla stessa ammissibilità della relativa censura, in quanto proposta in violazione del principio per cui “nemo potest venire contra factum proprium” . Ed anzi, in ragione delle descritte circostanze di fatto, la proposizione della divisata doglianza configura un utilizzo non corretto dello strumento processuale, poiché in essa sono stati dedotti - in ragione dell'esito del procedimento sfavorevole all'istante - fatti incompatibili con la condotta spontaneamente e volontariamente assunta dalla stessa in sede amministrativa.
10.2.2 In disparte quanto appena osservato e pur non attribuendogli, dunque, rilievo decisivo, le critiche della ricorrente al provvedimento impugnato non potrebbero comunque trovare favorevole esito. Difatti, ove si intendesse riferire l’istanza al periodo indicato inizialmente dalla ricorrente (13.7.2020/12.9.2020) e quindi seguendo il dato documentale, la domanda non avrebbe potuto essere accolta, poiché si sarebbe risolta in una duplicazione della identica e già citata istanza n. prot. INPS.2000.26.09.2020.0583595, presentata nello stesso giorno, alla quale l’I.N.P.S. aveva fornito nel frattempo positivo riscontro.
10.2.3 Tantomeno la società ha fornito un principio di prova sulla possibile integrabilità delle due istanze rispetto al medesimo periodo di riferimento quanto al numero di settimane e di ore erogabili in base al D.L. 104/2020. Non giova in tale direzione il calcolo presentato in proposito nell’ambito del ricorso. Difatti la ricostruzione della ricorrente si è fondata sull’erroneo presupposto di poter considerare imputabili le settimane e le ore nel periodo dal 12 luglio al 31 agosto 2020 ai precedenti periodi già regolati dal D.L. n. 34/2020. Ma come si è sottolineato al precedente capo 9.6 alle cui considerazioni ampiamente si può rinviare, quest’impostazione non può essere condivisa. Difatti il D.L. n. 104/2020 aveva frattanto introdotto una disciplina transitoria in base alla quale “... i periodi di integrazione salariale, già richiesti e autorizzati ai sensi dei precedenti decreti-legge n. 18/2020... e 19 maggio 2020, n. 34..., che si collocano, anche parzialmente, in periodi successivi al 12 luglio 2020, sono imputati, limitatamente ai periodi successivi alla predetta data, alle prime 9 settimane del nuovo periodo di trattamenti previsto dal decreto-legge n. 104/2020”.
10.3 Quand’anche poi, in ragione della precisazione contenuta nella citata comunicazione additiva del 18.10.2020, la Società avesse inteso integrare il sostegno già ottenuto per il periodo dal 12.3.2020 al 10.5.2020, l’istanza sarebbe stata parimenti inammissibile. Si è già osservato nei paragrafi del precedente capo 9 a proposito della medesima tematica, che a seguito dell’entrata in vigore del D.L. n. 104/2020 non si sarebbero infatti potute integrare le istanze già presentate ai sensi dei decreti legge nn. 18/2020 e 34/2020.
10.4 Il motivo di ricorso è dunque infondato.
11. Le suesposte ragioni di rigetto permettono infine di superare le censure di matrice istruttoria veicolate nell’ambito del terzo motivo di ricorso. In proposito parte ricorrente ha lamentato il difetto d’istruttoria ed in particolare la violazione delle regole procedimentali presidiate dall’art. 10 bis della L. 241/1990. Nella prospettiva attorea, difatti, l’INPS avrebbe comunque dovuto trasmettere il preavviso di diniego all’interessata, consentendole di rappresentare in sede procedimentale le ragioni per le quali il diniego sarebbe stato illegittimo.
11.1 Ebbene, quanto alla prima delle due istanze, n. prot. INPS.2000.26.09.2020.0583593 (di cui si è scritto ai vari paragrafi del precedente capo 10), le evidenze istruttorie in atti attestano come, sostanzialmente, la domanda costituisse un’inammissibile duplicazione di altre già presentate, quale che fosse il periodo di riferimento alla quale si dovesse attribuire l’istanza.
11.1.2 E non guasta aggiungere che proprio la ricorrente aveva ingenerato un’incertezza istruttoria circa la riferibilità della domanda ad uno specifico periodo, poiché, come già ricordato, in un primo tempo aveva presentato la domanda riferendola al periodo dal 13 luglio al 12 settembre del 2020 e successivamente l’aveva invece riferita al periodo precedente dal 12.3.2020 al 10.5.2020. Per non dire, poi, che della stessa istanza la ricorrente aveva anche chiesto l’annullamento mediante la nota integrativa del 18.10.2020.
11.1.3 Quanto alla seconda istanza (prot. n. INPS.2000.18.10.2020.0631586) - ma invero, per quanto fin qui osservato, queste considerazioni valgono pienamente anche per quella precedente-una volta escluso che il DL 104/2020 avesse previsto l’integrabilità delle domande di CIGO per periodi già regolati ai sensi dei precedenti DD.LL. nn. 18/2020 e 34/2020, il suo impugnato rigetto, discendendo direttamente dalle succitate previsioni normative, andava qualificato come atto dal contenuto vincolato, rispetto al quale “ non è necessaria la comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento di un'istanza, ex art. 10 bis della Legge n. 241/1990, ciò in quanto la partecipazione del richiedente non potrebbe incidere sul contenuto del provvedimento reso dall'Amministrazione” (T.A.R. Toscana sez. I, n.52/2019 che richiama tra le altre Consiglio di Stato Sez. IV n. 1215/2016).
12. Conclusivamente il ricorso è infondato e va respinto.
13. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in euro 2.000 oltre agli accessori di legge per come dovuti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna la società ricorrente AR PA AS al pagamento delle spese di giudizio che liquida in € 2.000 oltre agli accessori di legge per come dovuti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 21 gennaio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Guglielmo Passarelli Di Napoli, Presidente
Mara Bertagnolli, Consigliere
Roberto Ferrari, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Roberto Ferrari | Guglielmo Passarelli Di Napoli |
IL SEGRETARIO