Sentenza 5 ottobre 2022
Massime • 1
Il patto di quota lite, stipulato dopo la riformulazione dell'art. 2233 c.c. (operata dal d.l. n. 223 del 2006, conv. con modif. dalla l. n. 248 del 2006) e prima dell'entrata in vigore dell'art. 13, comma 4, della l. n. 247 del 2012, che non violi il divieto di cessione dei crediti litigiosi di cui all'art. 1261 c.c., è valido a meno che, valutato sotto un profilo causale nonché sotto il profilo dell'equità, alla stregua della regola integrativa di cui all'art. 45 del codice deontologico forense, nel testo deliberato il 18 gennaio 2007, il rapporto tra il compenso pattuito e il risultato conseguito, stabilito dalle parti all'epoca della conclusione del contratto, risulti sproporzionato per eccesso rispetto alla tariffa di mercato.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 05/10/2022, n. 28914 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 28914 |
| Data del deposito : | 5 ottobre 2022 |
Testo completo
-
- ricorrenti -
contro
ON SE, ON LU, elettivamente do- miciliati in ROMA, VIA BALDO DEGLI UBALDI 71, presso lo studio dell'avvocato ALESSANDRO AQUILI, difesi personalmente ex art. 86 c.p.c.;
- controricorrenti -
2/22 143 nonché sul ricorso proposto da: ON SE, ON LU, elettivamente do- miciliati in ROMA, VIA BALDO DEGLI UBALDI 71, presso lo studio dell'avvocato ALESSANDRO AQUILI, difesi personalmente ex art. 86 c.p.c.; - ricorrenti incidentali -
contro
CA MA AR CO, CA EL, LL IL, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA F. CESI, 21, presso lo studio dell'avvocato UMBERTO SE ILARDO, che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato DI TRO- VATO;
- controricorrenti -
avverso l'ordinanza del TRIBUNALE di GELA, depositata il 28/11/2018; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 30/06/2022 dal Consigliere AN CA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale COR- DO ST, il quale ha chiesto il rigetto del ricorso principale, con assorbimento del ricorso incidentale;
uditi gli Avvocati UMBERTO SE ILARDO, G. RUSSO per 사 delega di DI TROVATO, LU ON, anche per delega di SE ON.
FATTI DI CAUSA
AN RI, IN AR ET CA e LA CA hanno proposto ricorso articolato in sei motivi avverso l'ordi- nanza n. 6357/2018 del Tribunale di Gela, pubblicata il 13 di- cembre 2018. Ric. 2019 n. 07144 sez. S2 - ud. 30-06-2022 -2- Gli avvocati IU LA e GI LA hanno resi- stito con controricorso, proponendo altresì ricorso incidentale condizionato in unico motivo. AN RI, IN AR ET CA e LA CA hanno notificato controricorso per resistere al ricorso inciden- tale. Il Tribunale di Gela, previa riunione dei giudizi, ha rigettato le opposizioni formulate da AN RI, IN AR Con- TA CA e LA CA avverso i due decreti ingiuntivi n. 678/2014 e n. 153/2014 emessi, rispettivamente, il primo su domanda dell'avvocato IU LA ed il secondo su do- manda dell'avvocato GI LA, entrambi per gli importi di € 76.841,39 nei confronti di IN AR ET CA, di € 79.839,18 nei confronti di LA CA e di € 60.414,70 nei confronti di AN RI, oltre spese generali, i.v.a., c.p.a. e interessi legali. Le pretese trovano fondamento in un "patto di quota lite" contenuto in scrittura privata del 12 gennaio 2009 e correlato all'attività professionale svolta dai due codifensori av- vocati IU e GI LA in un giudizio civile per il ri- sarcimento dei danni da morte di un congiunto degli assistiti, definito dal Tribunale di Caltanissetta con sentenza n. 391/2013. Il Tribunale ha superato le eccezioni pregiudiziali attinenti alla tardività delle proposte opposizioni, spiegate mediante notifica- zione di citazione, stante il mutamento del rito ordinato perché si procedesse nelle forme stabilite dall'art. 14 del d.lgs. n. 150 del 2011, e tenendo conto di quanto disposto dal quinto comma dell'art. 4 dello stesso d.lgs. n. 150 in ordine agli effetti della domanda. Sono state altresì ritenute nulle dal Tribunale le noti- ficazioni dei decreti ingiuntivi eseguite il 16 aprile 2014 nei con- fronti di IN AR ET CA e LA CA mediante consegna dell'atto a mani della madre AN RI, come Ric. 2019 n. 07144 sez. S2 - ud. 30-06-2022 -3- quella successivamente effettuata mediante invio di raccoman- data, rimanendo comunque le nullità sanate dalla costituzione delle opponenti. L'ordinanza impugnata ha poi valutato tardiva l'eccezione di incompetenza per territorio in favore del foro del consumatore, in quanto sollevata dalle opponenti soltanto nelle note autorizzate del 19 settembre 2017, e non già con l'atto di opposizione. È stata inoltre valutata l'iniquità del patto conte- nuto nella scrittura privata inter partes del 12 gennaio 2009, con il quale il compenso professionale veniva determinato in misura pari per ciascuno dei legali al 15% della somma incassata dai clienti nella causa risarcitoria, importi ritenuti dal Tribunale ma- nifestamente sproporzionati rispetto alla tariffa individuata dal d.m. n. 140/2012. I valori tariffari massimi, nella stima prospet- tata dal Tribunale, avrebbero portato alla liquidazione di un com- penso pari ad € 37.260,00, mentre in applicazione del convenuto patto di quota di lite il totale complessivo dei compensi in favore dei due difensori ammontava ad € 434.190,54, a fronte del ri- sarcimento di € 1.419.400 liquidato nella sentenza del Tribunale di Caltanissetta. Non di meno, il Tribunale di Gela ha ritenuto che la violazione degli artt. 2233 c.c. e 45 cod. deont. forense non conducesse alla nullità del patto, ma ad una riconduzione ad equità, che non era stata richiesta dalle opponenti. Parimenti da escludere, secondo l'ordinanza impugnata, erano la nullità ex art. 36 d.lgs. n. 205/2006, come la nullità ex art. 1261 c.c., o l'annullamento per errore. Infondate, infine, sono state reputate dai giudici delle opposizioni le deduzioni circa la illegittimità della liquidazione delle spese generali al 15% operata ai sensi del d.m. n. 55 del 2014, della decorrenza degli interessi legali e della detrazione dell'indimostrato acconto versato. Il ricorso è stato deciso procedendo nelle forme di cui all'art. 23, comma 8-bis, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con Ric. 2019 n. 07144 sez. S2 ud. 30-06-2022 -4- modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, con richiesta di discussione orale formulata dai ricorrenti incidentali. I ricorrenti ed i controricorrenti hanno presentato memorie. RAGIONI DELLA DECISIONE Deve dapprima esaminarsi l'eccezione pregiudiziale sollevata nella istanza depositata il 16 ottobre 2020 (ed ancora reiterata nelle memorie presentate il 23 giugno 2022) dagli avvocati Giu- seppe LA e GI LA, con riguardo alla improce- dibilità del ricorso per effetto della tardività del deposito operato il 9 marzo 2019, a fronte della notificazione eseguita a mezzo PEC in data 11 febbraio 2019. I controricorrenti rilevano come la notificazione a mezzo del servizio postale, parimenti avviata I'11 febbraio 2019, si sia perfezionata il 19 febbraio 2019, non potendo tale data comportare una nuova decorrenza del termine ex art. 369 c.p.c. L'eccezione di improcedibilità del ricorso risulta infondata. La notifica a mezzo PEC del ricorso per cassazione predisposto in originale telematico, da ritenersi perfezionata nel momento in cui il sistema genera la ricevuta di acTAzione e di consegna del messaggio nella casella del destinatario (notifica nella specie perciò perfezionata l'11 febbraio 2019), comporta la decorrenza del termine di giorni venti stabilito, a pena di improcedibilità, dall'art. 369, comma 1, c.p.c., entro il quale il ricorrente (nel regime antecedente all'entrata in vigore dell'art. 221, comma 5, del d.l. n. 34 del 2020, n. 34, convertito con modificazioni nella legge n. 77 del 2020) deve procedere al deposito in cancelleria di copia analogica del ricorso, munito di attestazione di confor- mità del difensore ex art. 9, commi 1 bis e 1 ter, della I. n. 53 del 1994. La mancanza di tale attestazione o l'attestazione priva di sottoscrizione autografa non comporta l'improcedibilità del ri- corso, peraltro, ove il controricorrente (anche tardivamente Ric. 2019 n. 07144 sez. S2 - ud. 30-06-2022 -5- costituitosi) depositi copia analogica del ricorso ritualmente au- tenticata ovvero non abbia disconosciuto la conformità della co- pia informale all'originale notificatogli ex art. 23, comma 2, del d.lgs. n. 82 del 2005 (Cass. Sez. Unite, 24/09/2018, n. 22438). Non ha rilievo, nel caso in esame, ai fini della verifica del tem- pestivo deposito del ricorso per cassazione, ex art. 369 c.p.c., la successiva data di ricezione da parte degli intimati del ricorso notificato a mezzo del servizio postale, in quanto il termine di venti giorni, previsto a pena di improcedibilità dall'art. 369, comma 1, c.p.c., decorre comunque, nell'ipotesi di reiterazione della notifica alla stessa parte, dalla prima notificazione ese- guita, se non viziata da nullità, essendo le altre superflue (Cass. Sez. Unite, 19/03/2020, n. 7454; Cass. Sez. 2, 30/08/2017, n. 20543; Cass. Sez. 1, 02/02/2016, n. 1958). Tuttavia, il ricorso, a fronte di notificazione ultimata l'11 febbraio 2019, risulta depositato a mezzo della posta, ai sensi dell'art. 134 disp. att. c.p.c., sicché lo stesso deposito, in forza del quinto comma di tale norma, deve aversi per avvenuto alla data di spe- dizione del plico (1° marzo 2019), ed è perciò tempestivo ri- spetto al termine di venti giorni stabilito dall'art. 369, comma 1, c.p.c. Sono altresì infondate le eccezioni pregiudiziali svolte nel con- troricorso con riguardo al requisito imposto dall'articolo 366, comma 1, n. 3 e 6), c.p.c., atteso che il ricorso per cassazione contiene una sufficiente esposizione dei fatti di causa, dalla quale risultano le posizioni processuali delle parti, nonché gli ar- gomenti dei giudici dei singoli gradi. In ordine, poi, all'osser- vanza di quanto prescritto dall'art. 366, comma 1, n. 6), c.p.c., essa va accertata con riferimento a ciascun singolo motivo di impugnazione, verificando l'indicazione degli atti e dei docu- menti sui quali ognuno si fondi, il che esclude che il ricorso possa Ric. 2019 n. 07144 sez. S2 - ud. 30-06-2022 -6- essere dichiarato per intero inammissibile, ove tale situazione sia propria solo di uno o di alcuno dei motivi proposti (cfr. Cass. Sez. Unite, 05/07/2013, n. 16887). È comunque da affermare che sussiste una specifica indicazione della scrittura privata del 12 gennaio 2009, che è poi il documento sul quale il ricorso di fonda. Nemmeno è rilevante la considerazione, svolta nelle memorie da ultimo depositate dai controricorrenti, circa il mancato discono- scimento delle sottoscrizioni o la mancata proposizione di que- rela di falso ad opera delle ricorrenti, in quanto le stesse non hanno inteso contestare né la provenienza né la genuinità della scrittura del 12 gennaio 2009, quanto dedurre la invalidità della pattuizione in essa contenuta. Risultano, infine, estranee alla funzione ed al contenuto propri delle memorie ex art. 378 c.p.c., che sono volte esclusivamente ad illustrare ed a chiarire i motivi della impugnazione ovvero a confutare le tesi avversarie, le allegazioni presenti nella prima parte della memoria presentata in data 20 giugno 2022 dai ri- correnti principali in ordine agli sviluppi di un processo penale tuttora pendente ed avente ad oggetto vicende collegate alla causa civile qui in esame.
1.Il primo motivo del ricorso di AN RI, IN AR ET CA e LA CA deduce la violazione e/o falsa ap- plicazione degli artt. 158, 275 e 276 c.p.c., in quanto l'ordinanza impugnata risulta adottata nella camera di consiglio del 28 no- vembre 2018, mentre dalla visura dello "storico" del fascicolo il collegio risulta designato in data 11 dicembre 2018. Ciò depor- rebbe per una violazione del principio di immutabilità del giudice collegiale.
1.1. Il primo motivo di ricorso principale è del tutto infondato. Ric. 2019 n. 07144 sez. S2 - ud. 30-06-2022 -7- 1.2. Dal combinato disposto degli artt. 132 e 276 c.p.c. è age- vole ricavare il principio secondo cui la paternità della decisione deve essere attribuita esclusivamente al giudice o al collegio che ha elaborato la decisione stessa, occorrendo che nell'epigrafe della sentenza-documento venga riportato il nominativo del giu- dice o dei giudici che abbiano assunto la decisione. È poi neces- sario che i membri del collegio nominativamente indicati nell'in- testazione della sentenza coincidano con i nomi di coloro che hanno assistito all'udienza di discussione (ovvero di coloro che sono comunque individuabili sulla base del decreto del capo dell'ufficio giudiziario redatto ai sensi degli artt. 113 e 114 disp. att. c.p.c., o dei criteri prefissati nella tabella di organizzazione) ed hanno trattenuto la causa in decisione, stante il principio dell'identità dell'organo presente all'udienza di discussione con quello deliberante, principio certamente operante anche per l'udienza di discussione delle controversie regolate dall'art. 14 del d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150 (arg. da Cass. Sez. 2, 03/05/2022, n. 13856; Cass. Sez. 2, 23/03/2006, n. 6564; Cass. Sez. 1, 13/09/2006, n. 19662). Nella specie, il collegio indicato nell'ordinanza del Tribunale di Gela del 13 dicembre 2018 è Presidente Ciancio, Giudici Vincenti e Sgroi;
dall'esame del verbale l'udienza del 19 settembre 2018 risulta svolta da- vanti al giudice relatore Sgroi;
non è oggetto di impugnazione la questione della costituzione collegiale del tribunale al momento della discussione della causa. La nullità della sentenza deliberata da giudici diversi da quelli che hanno assistito alla discussione può quindi essere dichiarata solo quando vi sia la prova della diversità tra il collegio delibe- rante e quello che abbia, invece, assistito alla discussione della causa. Il verbale dell'udienza di discussione ingenera, perciò, la presunzione della deliberazione della decisione da parte degli Ric. 2019 n. 07144 sez. S2 - ud. 30-06-2022 -8- stessi giudici che hanno partecipato all'udienza collegiale, ulte- riormente avvalorata dalla circostanza che, ai sensi dall'art. 276 c.p.c., tra i compiti del presidente del collegio vi è quello di con- trollare che i giudici presenti nella camera di consiglio siano quelli risultanti dal verbale dell'udienza di discussione (Cass. Sez. 3, 06/07/2010, n. 15879), restando la composizione del collegio altrimenti comunque individuabile alla stregua delle re- gole dettate dagli artt. 113 e 114 disp. att. c.p.c. (arg. da Cass. Sez. 1, 02/10/2019, n. 24585). Il primo motivo del ricorso prin- cipale si fonda, invece, su due elementi di per sé irrilevanti: la data (28 novembre 2018) della decisione in camera di consiglio indicata nell'ordinanza impugnata e la data (11 dicembre 2018) del provvedimento di designazione del collegio tratto dalla visura dello "storico" del fascicolo. Ora, la data della deliberazione della sentenza in camera di consiglio, ai sensi dell'art. 276 c.p.c., come la data del decreto che designa presidente e componenti del collegio, attengono ad atti interni, le cui incongruenze pos- sono dar luogo soltanto ad irregolarità formali e non determi- nano alcun vizio della decisione sotto il profilo della immodifica- A bilità del collegio giudicante rispetto a quello che ha assistito alla discussione (arg. da Cass. Sez. L, 10/08/2006, n. 18156; Cass. Sez. 2, 07/06/1962, n. 1393).
2. Il secondo motivo del ricorso di AN RI, IN MA ria ET CA e LA CA denuncia la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 2233, comma 2, c.c. e/o degli artt. 43 e 45 cod. deont. forense in relazione agli artt. 1325, 1339, 1374, 1418 e 1419 c.c., sostenendosi la nullità (anche solo parziale) del patto di quota lite del 12 gennaio 2009 per contrasto col principio di imprescindibile correlazione tra prestazione e corri- spettivo e col paradigma di necessaria adeguatezza del com- penso desumibile dall'art. 2233 c.c. Ric. 2019 n. 07144 sez. S2 - ud. 30-06-2022 -9- Il terzo motivo del ricorso di AN RI, IN AR ET CA e LA CA allega la falsa applicazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato ex art. 112 c.p.c., l'erronea interpretazione della domanda proposta, non- ché ancora la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 2233, comma 2, c.c. e/o degli artt. 43 e 45 cod. deont. forense, do- vendosi intendere integrata la domanda di riduzione ad equità dalla pretesa articolata in via subordinata dalle opponenti di li- mitare i compensi professionali all'attività effettivamente pre- stata dagli avvocati IU e GI LA nei limiti dei pa- rametri tariffari vigenti. Il quarto motivo del ricorso principale lamenta la violazione e/o falsa applicazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato ex art. 112 c.p.c., per la mancata pronuncia sulla domanda subordinata già richiamata nella terza censura.
2.1. Il secondo, il terzo ed il quarto motivo del ricorso di AN RI, IN AR ET CA e LA CA possono esaminarsi congiuntamente, per la loro intima connessione, e risultano fondati nei termini di seguito indicati.
2.2. L'impugnata ordinanza del Tribunale di Gela ha rigettato le opposizioni spiegate da AN RI, IN AR Con- TA CA e LA CA avverso due decreti ingiuntivi, emessi, rispettivamente, il primo su domanda dell'avvocato IU LA ed il secondo su domanda dell'avvocato GI Fonta- nella, entrambi per gli importi di € 76.841,39 nei confronti di IN AR ET CA, di € 79.839,18 nei confronti di Da- LA CA e di € 60.414,70 nei confronti di AN RI, oltre spese generali, i.v.a., c.p.a. e interessi legali. Le pretese azionate in sede monitoria trovano fondamento in un "patto di quota lite" contenuto in scrittura privata del 12 gennaio 2009 ("mandato di assistenza, rappresentanza, consulenza e difesa, Ric. 2019 n. 07144 sez. S2 - ud. 30-06-2022 -10- sostanziale e processuale, per la gestione stragiudiziale e giudi- ziale della vicenda risarcitoria"). In particolare, la pattuizione era correlata all'attività professionale svolta dai due codifensori av- vocati IU e GI LA nell'ambito di un giudizio ci- vile per il risarcimento dei danni da morte di un congiunto degli assistiti, intrapreso con distinti atti di citazione, poi riuniti, noti- ficati nel febbraio e nel luglio del 2009, e definito dal Tribunale di Caltanissetta con sentenza del 6 maggio 2013. La scrittura prevedeva che "i compensi e/o onorari dovuti ai predetti avvo- cati in relazione alle prestazioni professionali oggetto del pre- sente mandato, in caso di esito positivo della richiesta risarcito- ria, sono determinati per ciascun avvocato nella misura pari al 15%, ovvero complessivamente al 30%, della somma che verrà concretamente incassata dalla controparte, oltre IVA, CPA e rim- borso spese generali secondo Tariffa Forense. In ogni caso le parti prendono atto che detta pattuizione non comporta per gli avvocati alcuna promessa di raggiungimento del risultato né tra- sforma l'obbligazione di mezzi del professionista in obbligazione di risultato". I compensi degli avvocati erano, dunque, determinati in tale convenzione unicamente per il caso di esito positivo della lite, prevedendo il solo pagamento, in sostituzione degli onorari, di una somma di denaro calcolata in percentuale sull'importo in- cassato dalle parti. La pattuizione, più precisamente, facendo riferimento a percentuali della "somma che verrà concretamente incassata dalla controparte", individuava i compensi dei legali proprio in una parte del credito risarcitorio litigioso. Il Tribunale di Gela ha ulteriormente premesso che "la validità della suddetta scrittura privata, stipulata il 12.1.2009, inte- grante un cd. patto di quota lite su cui si fondano entrambi i crediti opposti, va valutata applicando ratione temporis la Ric. 2019 n. 07144 sez. S2 - ud. 30-06-2022 -11- disciplina introdotta dalla cd. riforma ER (d.l. n. 223/2006, I. conv. n. 248/2006), abrogativa del previgente divieto del patto di quota lite". L'ordinanza impugnata così prosegue: "fermo il rispetto della forma scritta richiesta ad substantiam dall'art. 2233, co.3, c.c., il patto di quota lite per cui è causa si pone in contrasto con i requisiti sostanziali di proporzione e ragione- volezza nella pattuizione del compenso>> desumibili dall'art. 45 del codice deontologico forense, nella parte in cui vieta all'avvo- cato di richiedere compensi manifestamente sproporzionati all'attività svolta>> (cfr. SS.UU. civ. n. 25012/2014, cit.)". È stata allora affermata l'iniquità del patto contenuto nella scrit- tura privata inter partes del 12 gennaio 2009, con il quale il compenso professionale veniva determinato in misura pari per ciascuno dei legali al 15% della somma incassata dai clienti nella causa risarcitoria, importi ritenuti dal Tribunale manifestamente sproporzionati rispetto alla tariffa individuata dal d.m. n. 140/2012. I valori tariffari massimi, nella stima prospettata dal Tribunale, avrebbero portato alla liquidazione di un compenso pari ad € 37.260,00, con possibilità di aumento fino al doppio, mentre in applicazione del convenuto patto di quota di lite il to- tale complessivo dei compensi in favore dei due difensori am- montava ad € 434.190,54, a fronte del risarcimento di € 1.419.400 liquidato nella sentenza del Tribunale di Caltanis- setta. Non di meno, il Tribunale di Gela ha ritenuto che la viola- zione degli artt. 2233 c.c. e 45 cod. deont. forense non condu- cesse alla nullità del patto, ma ad una riconduzione giudiziale ad equità, che non era stata, però, richiesta dalle opponenti. Pari- menti da escludere, secondo l'ordinanza impugnata, erano la nullità ex art. 36 d.lgs. n. 205/2006, come la nullità ex art. 1261 c.c., o l'annullamento per errore. Ric. 2019 n. 07144 sez. S2 - ud. 30-06-2022 -12- 2.3. Il secondo motivo del ricorso di AN RI, IN AR ET CA e LA CA deduce, in particolare, la nullità del patto di quota per cui è causa, stante la inderogabilità dell'art. 2233, comma 2, c.c. ("[i]n ogni caso la misura del com- penso deve essere adeguata all'importanza dell'opera e al de- coro della professione"), in relazione agli artt. 43 e 45 del codice deontologico forense. Il terzo ed il quarto motivo del ricorso principale sostengono, peraltro, che, pur volendosi escludere la nullità del patto di quota lite, la domanda di "riconduzione ad equità", che il Tribunale ha ritenuto non proposta, dovesse in- vece trarsi dalle conclusioni di parte opponente trascritte alle pagine 6 e 7 dell'ordinanza impugnata: "- in via meramente su- bordinata e senza recesso alcuno delle superiori domande, per mero tuziorismo, condannare le opponenti al pagamento delle somme giudizialmente liquidate nella sentenza n° 391/2013 resa nel giudizio R.G. n. 290/2010 avanti al Tribunale di Calta- nissetta, ovvero alle diverse somme - maggiori o minori - che la S.V. Ill.ma riterrà provate in corso di causa e, comunque, nei limiti dei parametri stabiliti dal D.M. n° 140 del 2012 detratto l'importo già versato di € 10.000,00...".
2.4. Sotto un profilo cronologico, la vicenda per cui è causa, avendo ad oggetto la validità un patto di quota lite stipulato il 12 gennaio 2009, si colloca dopo l'entrata in vigore dell'art. 2, comma 1, lettera a), del d.l. n. 223 del 2006, come modificato in sede di conversione dalla legge n 248 del 2006 (il quale aveva disposto l'abrogazione delle disposizioni normative che, con ri- ferimento alle attività libero professionali e intellettuali, preve- dessero "il divieto di pattuire compensi parametrati al raggiun- gimento degli obiettivi perseguiti"), nonché dopo, quindi, la ri- formulazione del terzo comma dell'art. 2233 c.c. operata dal me- desimo d.l. n. 223 del 2006, convertito in legge n 248 del 2006 Ric. 2019 n. 07144 sez. S2 - ud. 30-06-2022 -13- (che aveva abrogato il testo previgente secondo cui «[g]li avvo- cati, i procuratori e i patrocinatori non possono, neppure per in- terposta persona, stipulare con i loro clienti alcun patto relativo ai beni che formano oggetto delle controversie affidate al loro patrocinio, sotto pena di nullità e dei danni»), e prima, invece, dell'entrata in vigore dell'art. 13 della legge 31 dicembre 2012, n. 247 (Nuova disciplina dell'ordinamento della professione fo- rense). L'art. 13 della legge n. 247 del 2012, invero, dapprima, al terzo comma, stabilisce che "[I]a pattuizione dei compensi è libera: è ammessa la pattuizione a tempo, in misura forfetaria, per convenzione avente ad oggetto uno o più affari, in base all'assolvimento e ai tempi di erogazione della prestazione, per singole fasi o prestazioni o per l'intera attività, a percentuale sul valore dell'affare o su quanto si prevede possa giovarsene, non soltanto a livello strettamente patrimoniale, il destinatario della prestazione"; di seguito, tuttavia, al quarto comma, l'art. 13 cit. dispone: "[s]ono vietati i patti con i quali l'avvocato percepisca come compenso in tutto o in parte una quota del bene oggetto della prestazione o della ragione litigiosa".
2.5. Nel lasso di tempo intercorso tra il d.l. n. 223 del 2006 e la legge n. 247 del 2012 alcuni interpreti si orientarono per la va- lidità dei patti di quota lite, alla luce anche della ratio dell'inter- vento riformatore del sistema tariffario voluto dal legislatore del 2006, mentre altri studiosi ne ravvisarono la permanente nullità ove comunque fosse applicabile il divieto di cessione dei crediti a favore di soggetti esercenti determinate attività ex art. 1261 c.c. ("diritti sui quali è sorta contestazione davanti all'autorità giudiziaria di cui fanno parte o nella cui giurisdizione esercitano le loro funzioni"), allorché, dunque, il compenso delle prestazioni dell'avvocato fosse pattuito mediante cessione del credito liti- gioso (per le differenze tra i due precetti, si vedano già, peraltro, Ric. 2019 n. 07144 sez. S2 - ud, 30-06-2022 -14- Cass. Sez. 3, 16/07/2003, n. 11144; Cass. Sez. 3, 24/02/1984, n. 1319; Cass. Sez. 2, 27/02/1979, n. 1286; Cass. Sez. 1, 26/03/1953, n. 788); altrimenti, si osservava che la sostituzione del terzo comma dell'art. 2233 c.c. operata nel 2006 si era limi- tata ad individuare il requisito formale essenziale dei patti che stabiliscono i compensi professionali, restando immutati i criteri sostanziali dettati nei primi due commi dello stesso articolo, i quali comunque vietano un compenso convenzionale la cui mi- sura violi il criterio di adeguatezza e proporzionalità rispetto all'opera prestata.
2.6. Va ancora aggiunto che nel medesimo intervallo temporale assunse rilievo altresì l'art. 45 del codice deontologico forense nel testo modificato con la delibera C.N.F. del 18 gennaio 2007 (tramutatosi poi nel novellato art. 29, comma 4), il quale con- sentiva all'avvocato di pattuire con il cliente compensi parame- trati al raggiungimento degli obiettivi perseguiti, fermo il divieto dell'articolo 1261 c.c., ma sempre che gli stessi compensi fos- sero "proporzionati all'attività svolta". La ragionevolezza di tale limite deontologico di proporzionalità 사 all'attività svolta della misura del compenso parametrato agli esiti del processo fu dubitata da alcuni commentatori, sulla base dell'aleatorietà del patto di quota lite, il cui sinallagma non con- sente di preservare una corrispettività economica commutativa tra incarico professionale e sua retribuzione da valutare al mo- mento della stipula dell'accordo e quindi semmai anche prima dell'inizio della causa.
2.7. Le Sezioni Unite di questa Corte, pronunciando in tema di impugnazione delle decisioni disciplinari del Consiglio Nazionale Forense, hanno comunque ritenuto che la prescrizione dell'art. 45 del codice deontologico (che faceva il paio con la previsione dell'art. 43, punto II dello stesso codice) avesse inteso Ric. 2019 n. 07144 sez. S2 - ud. 30-06-2022 -15- "prevenire il rischio di abusi commessi a danno del cliente e a precludere la conclusione di accordi iniqui", nel senso che "[I]a proporzione e la ragionevolezza nella pattuizione del compenso" rimanessero "l'essenza comportamentale richiesta all'avvocato, indipendentemente dalle modalità di determinazione del corri- spettivo a lui spettante". Di tal che, "[I]'aleatorietà dell'accordo quotalizio non esclude la possibilità di valutarne l'equità: se, cioè, la stima effettuata dalle parti era, all'epoca della conclu- sione dell'accordo che lega compenso e risultato, ragionevole o, al contrario, sproporzionata per eccesso rispetto alla tariffa di mercato, tenuto conto di tutti i fattori rilevanti, in particolare del valore e della complessità della lite e della natura del servizio professionale, comprensivo dell'assunzione del rischio" (così Cass. Sez. Unite, 25/11/2014, n. 25012; conforme Cass. Sez. Unite, 04/03/2021, n. 6002).
2.8. Nella interpretazione prescelta dalle Sezioni Unite, dunque, la proporzionalità, deontologicamente imposta, del compenso pattuito dall'avvocato "quotista" attiene a valutazione non solo sul quantum, ma anche sulle modalità comportamentali dell'ac- cordo concluso col cliente, sotto un profilo di equità>> della stima effettuata dalle parti al momento della stipula, ovvero di complessivo equilibrio contrattuale, prospettiva che attiene alla causa del contratto e dischiude evidentemente la tutela di inte- ressi generali (arg. da Cass. Sez. Unite, 12/12/2014, n. 26243). L'imposto controllo di ragionevolezza del patto di quota lite, teso a scongiurare l'iniquità dell'accordo concluso, non appare limi- tato al rispetto di doveri di comportamento ad opera dell'avvo- cato nella fase antecedente o coincidente con la stipulazione del contratto, doveri la cui violazione potrebbe essere unicamente fonte di responsabilità risarcitoria;
esso, piuttosto, guarda allo squilibrio significativo tra i diritti e gli obblighi delle parti ed alla Ric. 2019 n. 07144 sez. S2 - ud. 30-06-2022 -16- giustificazione dei reciproci spostamenti patrimoniali, e, dunque, alla verifica in concreto del requisito causale (la "ragion d'essere dell'operazione", valutata nella sua individualità) sotto il profilo della liceità e dell'adeguatezza dell'assetto sinallagmatico ri- spetto agli specifici interessi perseguiti dai contraenti (si vedano indicativamente Cass. Sez. 3, 09/07/2020, n. 14595; Cass. Sez. 2, 29/05/2020, n. 10324; Cass. Sez. Unite, 24/09/2018, n. 22437). Il sindacato giudiziale sull'adeguatezza e sulla propor- zionalità della misura del compenso rispetto all'opera prestata trova fondamento nell'art. 2233, comma 2, c.c. (intendendosi lo stesso non come intervento soltanto suppletivo del giudice, ove manchi una valutazione pattizia dei contraenti) e nell'art. 45 del codice deontologico. L'indagine è portata sulla causa concreta del contratto e sull'equilibrio sinallagmatico (non meramente economico) delle prestazioni, ovvero sullo scopo pratico del re- golamento negoziale, ed ha come approdo eventuale la nullità del patto di quota lite, ai sensi dell'art. 1418, comma 2, c.c. Tale nullità non concerne l'intero contratto di patrocinio, ma soltanto la clausola relativa, ai sensi dell'art. 1419, comma 2, c.c. (Cass. Sez. 2, 30/07/2018, n. 20069). 사 2.9. Invero, come spiegato da Cass. Sez. 3, 27/09/2018, n. 23186, "in linea generale, la violazione di norme deontologiche, se ha sempre un rilievo di tipo disciplinare, non dà luogo di per sé all'illiceità della prestazione o ad altre cause di nullità del con- tratto di mandato tra professionista e cliente. Diversa può essere la gravità della violazione deontologica e diversa la rilevanza, sia sotto profilo disciplinare che della validità o meno dell'attività svolta, dell'esistenza di tale violazione. La commissione da parte del professionista di una violazione delle regole di deontologia professionale non comporta in ogni caso la nullità di tutta l'atti- vità svolta e la conseguente non remunerabilità delle relative Ric. 2019 n. 07144 sez. S2 - ud. 30-06-2022 -17- prestazioni. Occorre verificare se, nel caso concreto, la viola- zione deontologica, oltre che rilevare sotto il profilo disciplinare, sia di gravità tale da integrare anche una causa di nullità". La norma deontologica che fissa il criterio di proporzionalità dei compensi dell'avvocato, del resto, non rivela una portata limi- tata al rapporto corrente tra il professionista e l'ordine di appar- tenenza, e perciò rientra tra le fonti secondarie di integrazione del contratto di patrocinio ex art. 1374 c.c., sì da contemperare gli opposti interessi delle parti e da imporre una verifica di ade- guatezza delle clausole pattuite a garantire l'equilibrio econo- mico dell'accordo.
2.10. Non costituisce un precedente»> nel senso auspicato nelle difese dei controricorrenti la richiamata Cass., Sez. 2, 04/02/2021, n. 2631, per mancanza di eadem ratio, dovendosi individuare la ragione giustificatrice di tale pronuncia e cogliere il nesso fra caso giudicato e norme applicate. In quella decisione, questa Corte riaffermò unicamente la validità della convenzione tra avvocato e cliente - nella specie accertata in fatto dai giudici del merito-, che stabilisca la misura degli onorari in misura su- periore al massimo tariffario. Non venne esaminata, invece, la doglianza relativa alla sproporzione del patto di quota lite.
2.11. Il Collegio ritiene pertanto di non condividere quanto af- fermato nella motivazione della sentenza della Terza sezione ci- vile 6 luglio 2018, n. 17726, secondo cui il patto di quota lite stipulato durante la vigenza dell'art. 2, comma 1, lett. a), d.l. n. 223 del 2006, conv., con modif., in I. n. 248 del 2006 e prima dell'entrata in vigore dell'art. 13, comma 4, I. n. 247 del 2012, può ex se validamente prevedere compensi maggiori rispetto ai massimi tariffari, non deponendo in senso contrario né precetti riferibili ad un interesse generale, né le violazioni del codice deontologico, né le eventuali sproporzioni fra il compenso Ric. 2019 n. 07144 sez. S2 - ud. 30-06-2022 -18- pattuito e la prestazione professionale resa, mai potendo tale sproporzione comportare "una non prevista nullità del patto, ma, al limite, una riconduzione ad equità". Risulta, piuttosto, impervia da percorrere la strada di una siffatta "riconduzione ad equità" del patto di quota lite, ipotizzata sul presupposto di una indiscussa validità dell'accordo e postulata anche dal Tribunale di Gela nell'ordinanza impugnata, giacché essa implica l'individuazione di un generale strumento giudiziale di reductio ad aequitatem che si presti al fine della modificazione delle condizioni di un regolamento contrattuale per sua natura aleatorio ed il cui squilibrio tra le prestazioni, peraltro, sarebbe frutto non di sopravvenienze, ma di un originaria abusiva spro- porzione, verificabile già al momento della stipula, tra il com- penso dell'avvocato e l'attività professionale svolta o da svol- gere. D'altro canto, l'elaborazione di un potere giudiziale di ri- duzione ad equità, seppur soggetto al principio della domanda (domanda che, nella specie, sarebbe peraltro singolarmente of- ferta non al soggetto la cui prestazione risulti eccessivamente onerosa, quanto al contraente svantaggiato, al fine di mante- nere comunque il vincolo contrattuale e, tuttavia, paralizzare, sia pure in parte, la avversa pretesa di condanna al pagamento dei compensi professionali azionata in giudizio), deporrebbe per la configurabilità proprio di un interesse generale dell'ordina- mento, volto a ricondurre l'autonomia contrattuale nei limiti in cui essa appare meritevole di tutela.
2.12. Deve pertanto enunciarsi il seguente principio di diritto: il patto di quota lite, stipulato dopo la riformulazione del terzo comma dell'art. 2233 c.c. operata dal d.l. n. 223 del 2006, con- vertito in legge n. 248 del 2006, e prima dell'entrata in vigore dell'art. 13, comma 4, della legge n. 247 del 2012, che non violi il divieto di cessione dei crediti litigiosi di cui all'art. 1261 c.c., è Ric. 2019 n. 07144 sez. S2 - ud. 30-06-2022 -19- valido se, valutato sotto il profilo causale della liceità e dell'ade- guatezza dell'assetto sinallagmatico rispetto agli specifici inte- ressi perseguiti dai contraenti, nonché sotto il profilo dell'equità alla stregua della regola integrativa di cui all'art. 45 del codice deontologico forense, nel testo deliberato il 18 gennaio 2007, la stima tra compenso e risultato effettuata dalle parti all'epoca della conclusione dell'accordo non risulta sproporzionata per ec- cesso rispetto alla tariffa di mercato, rispondendo lo scopo di prevenire eventuali abusi a danno del cliente e di impedire la stipula di accordi iniqui alla tutela di interessi generali.
2.13. Il Tribunale di Gela ha perciò errato sia nel ritenere che il patto di quota lite stipulato inter partes il 12 gennaio 2009, pur contrastando con i requisiti sostanziali di proporzione e ragio- nevolezza nella pattuizione del compenso>> e rivelandosi iniquo, fosse, non di meno, valido e soltanto riconducibile ad equità, sia nel ritenere che occorresse a tal fine una apposita domanda degli opponenti non proposta. Gli opponenti avevano, invero, proposto domanda per ottenere una pronuncia dichiarativa o costitutiva della invalidità del con- tratto, nonché dichiarativa della natura indebita delle prestazioni invocate in esecuzione di quel contratto, richiedendo in via su- bordinata esplicitamente altresì la riduzione dei compensi co- munque dovuti agli avvocati per la parte del contratto di patro- cinio non colpito dalla invalidità (arg. da Cass. Sez. 2, 30/07/2018, n. 20069). L'individuazione del contenuto e della portata delle domande avanzate dagli opponenti, trascritte nelle pagine 6 e 7 dell'ordinanza impugnata, doveva perciò essere operata avendo riguardo non soltanto alla prospettazione lette- rale, ma anche al contenuto sostanziale delle loro pretese, come desumibile dalla natura delle vicende dedotte e rappresentate dai medesimi opponenti. Ric. 2019 n. 07144 sez. S2 - ud. 30-06-2022 -20- 2.14. In sede di rinvio occorrerà, pertanto, riesaminare la causa, valutando il contenuto effettivo delle pretese degli opponenti e sottoponendo il concreto assetto sinallagmatico del patto di quota lite stipulato il 12 gennaio 2009 alla indicata verifica di ragionevolezza correlata agli specifici interessi perseguiti dai contraenti.
3. Il quinto motivo del ricorso di AN RI, IN AR ET CA e LA CA deduce la violazione e/o falsa ap- plicazione degli artt. 33, 34 e 36 d.lgs. n. 206 del 2005 (Codice del consumo). Il sesto motivo del ricorso principale allega la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 1429 c.c. e dell'art. 132 c.p.c., ovvero la motivazione apparente e l'omesso esame di fatto decisivo, avendo il Tribunale di Gela negato l'annullamento per errore es- senziale per il mancato disconoscimento delle sottoscrizioni della scrittura, senza valutare la sussistenza del vizio del consenso e della denunciata asimmetria informativa nei rapporti fra avvo- cato e clienti.
3.1. Il quinto ed il sesto motivo del ricorso di AN RI, IN AR ET CA e LA CA rimangono assorbiti dall'accoglimento del secondo, del terzo e del quarto motivo dello stesso ricorso principale.
4. L'unico motivo del ricorso incidentale condizionato proposto dagli avvocati IU LA e GI LA ipotizza la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 2909 c.c. e dei commi 1, 4 e 5 dell'art. 4 del d.lgs n. 150/2011, assumendo l'avvenuto passaggio in giudicato degli intimati decreti ingiuntivi, stante la tardività delle opposizioni proposte, in quanto si doveva aver ri- guardo alla data della iscrizione a ruolo delle citazioni erronea- mente prescelte quali atti introduttivi.
4.1. Il motivo di ricorso incidentale è infondato. Ric. 2019 n. 07144 sez. S2 - ud. 30-06-2022 -21- I due giudizi di opposizione ai decreti ingiuntivi n. 152/2014 e n. 153/2014 notificati il 16 aprile 2014, recanti riduzione a 20 giorni del termine per proporre opposizione, sono stati introdotti con atti di citazione notificati il 6 maggio 2014 e sono stati poi oggetto ordinanze di mutamento del rito ex art. 4 del d.lgs. n. 150 del 2011. Come chiarito dalle sentenze delle Sezioni Unite civili di questa Corte n. 758 del 12 gennaio 2022 e n. 927 del 13 gennaio 2022, nei procedimenti disciplinati dal d.lgs. n. 150 del 2011 (nella specie, dall'art. 14 per le controversie in materia di liquidazione degli onorari e dei diritti di avvocato), anche di opposizione a decreto ingiuntivo, da introdursi con ricorso ed invece erronea- mente promossi con citazione (come qui avvenuto), il giudizio è correttamente instaurato ove quest'ultima sia notificata tempe- stivamente, producendo gli effetti sostanziali e processuali che le sono propri, ferme restando decadenze e preclusioni maturate secondo il rito erroneamente prescelto dalla parte, e tale sana- toria si realizza indipendentemente dalla pronunzia dell'ordi- nanza di mutamento del rito da parte del giudice, ex art. 4 del d.lgs. n. 150 cit. Dunque, le opposizioni ex art. 645 c.p.c. di AN RI, IN AR ET CA e LA CA avverso le ingiunzioni ottenute dagli avvocati IU LA e GI LA nei confronti delle proprie clienti ai fini del pagamento degli ono- rari e delle spese dovute, ai sensi del combinato disposto degli artt. 28 della l.n. 794 del 1942, 633 c.p.c. e 14 del d.lgs. n. 150 del 2011, proposte, come nella specie, con atti di citazione, an- ziché con ricorsi ai sensi dell'art. 702 bis c.p.c. e dell'art. 14 del d.lgs. n. 150 del 2011, erano da reputare utilmente esperite, come ritenuto dal Tribunale di Gela, giacché le citazioni erano state comunque notificate entro il termine di cui all'art. 641 Ric. 2019 n. 07144 sez. S2 - ud. 30-06-2022 -22- c.p.c. (qui ridotto) decorrente dalla notificazione dei decreti in- giuntivi.
5. Conseguono l'accoglimento del secondo, del terzo e del quarto motivo del ricorso di AN RI, IN AR ET CA e LA CA, il rigetto del primo motivo e l'assorbimento del quinto e del sesto motivo del medesimo ricorso, nonché il rigetto del ricorso incidentale di IU LA e GI Fon- tanella. L'ordinanza impugnata va cassata, nei limiti delle censure ac- colte, con rinvio dalla causa al Tribunale di Gela, in diversa com- posizione, che deciderà uniformandosi ai principi di diritto enun- ciati e tenendo conto dei rilievi svolti, provvedendo anche alla pronuncia sulle spese del giudizio di cassazione. Sussistono i presupposti processuali per il versamento - ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 - da parte dei ricorrenti incidentali, di un ulteriore importo a ti- tolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugna- zione, se dovuto. A
P. Q. M.
La Corte accoglie il secondo, il terzo ed il quarto motivo del ri- corso di AN RI, IN AR ET CA e LA CA, rigetta il primo motivo e dichiara assorbiti il quinto ed il sesto motivo del medesimo ricorso, rigetta il ricorso incidentale di IU LA e GI LA, cassa l'ordinanza im- pugnata in relazione alle censure accolte e rinvia la causa al Tri- bunale di Gela, in diversa composizione, anche per la pronuncia sulle spese del giudizio di cassazione. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il ver- samento, da parte dei ricorrenti incidentali, di un ulteriore im- porto a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il Ric. 2019 n. 07144 sez. S2 - ud. 30-06-2022 -23- ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda se- zione civile della Corte Suprema di Cassazione, il 30 giugno 2022. Il Consigliere estensore AN CA A be'sSoye Il Presidente PASQUALE D'ASCOLA DEPOSITATO IN CANCELLERIA - 5 OTT 2022- r Funzionario ED LU IN Y P E U T S R O C Ric. 2019 n. 07144 sez. S2 - ud. 30-06-2022 -24-