Cass. civ., sez. II, sentenza 27/02/1979, n. 1286
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Sentenza 27 febbraio 1979

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Nell'Azione di rescissione per lesione ultra dimidium lo stato di bisogno della parte e rilevante non solo se dipenda da completa indigenza o totale incapacita patrimoniale, ma anche se derivi da una situazione di semplice difficolta economica o da momentanea Mancanza di denaro liquido. ( Conf 2596/64, mass n 303905).*

Mentre nell'ipotesi di cui all'art 1261 cod civ si ha nullita del contratto se gli avvocati si rendano cessionari dei medesimi diritti sui quali verte la controversia pendente davanti all'autorita giudiziaria, nel caso, invece, dell'art 2233 cod civ, il patto di quota di lite colpito da nullita e configurabile rispetto a qualsiasi negozio relativo ai beni formanti oggetto di patrocinio legale anche non contenzioso, sempre che tali beni siano destinati a compensare in tutto o in parte le prestazioni del difensore.*

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. II, sentenza 27/02/1979, n. 1286
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 1286
    Data del deposito : 27 febbraio 1979

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