Articolo 9 della Legge 21 gennaio 1994, n. 53
Articolo 10Articolo 11
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26 novembre 2024
Art. 9. 1. Nei casi in cui il cancelliere deve prendere nota ((...)) dell'avvenuta notificazione di un atto di opposizione o di impugnazione, ai sensi dell' articolo 645 del codice di procedura civile e dell'articolo 123 delle disposizioni per l'attuazione, transitorie e di coordinamento del codice di procedura civile , il notificante provvede, contestualmente alla notifica, a depositare copia dell'atto notificato ((nel fascicolo d'ufficio contenente il provvedimento impugnato, affinche' il cancelliere effettui le annotazioni dovute.)) . ((14)) 1-bis. Qualora non si possa procedere al deposito con modalita' telematiche dell'atto notificato a norma dell'articolo 3-bis, l'avvocato estrae copia su supporto analogico del messaggio di posta elettronica certificata, dei suoi allegati e della ricevuta di accettazione e di avvenuta consegna e ne attesta la conformita' ai documenti informatici da cui sono tratte ai sensi dell' articolo 23, comma 1, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 . (3)
1-ter. In tutti i casi in cui l'avvocato debba fornire prova della notificazione e non sia possibile fornirla con modalita' telematiche, procede ai sensi del comma 1-bis.
------------ AGGIORNAMENTO (3)
Il D.L. 18 ottobre 2012, n. 179 , convertito con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221 , come modificato dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228 , ha disposto (con l'art. 16-quater, comma 3) che "Le disposizioni di cui al comma 1 acquistano efficacia a decorrere dal quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del decreto di cui al comma 2." --------------- AGGIORNAMENTO (14)
Il D.Lgs. 31 ottobre 2024, n. 164 , ha disposto (con l'art. 7, comma 1) che "Ove non diversamente previsto, le disposizioni del presente decreto si applicano ai procedimenti introdotti successivamente al 28 febbraio 2023".
Entrata in vigore il 26 novembre 2024
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