Art. 9. 1. Nei casi in cui il cancelliere deve prendere nota ((...)) dell'avvenuta notificazione di un atto di opposizione o di impugnazione, ai sensi dell' articolo 645 del codice di procedura civile e dell'articolo 123 delle disposizioni per l'attuazione, transitorie e di coordinamento del codice di procedura civile , il notificante provvede, contestualmente alla notifica, a depositare copia dell'atto notificato ((nel fascicolo d'ufficio contenente il provvedimento impugnato, affinche' il cancelliere effettui le annotazioni dovute.)) . ((14)) 1-bis. Qualora non si possa procedere al deposito con modalita' telematiche dell'atto notificato a norma dell'articolo 3-bis, l'avvocato estrae copia su supporto analogico del messaggio di posta elettronica certificata, dei suoi allegati e della ricevuta di accettazione e di avvenuta consegna e ne attesta la conformita' ai documenti informatici da cui sono tratte ai sensi dell' articolo 23, comma 1, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 . (3)
1-ter. In tutti i casi in cui l'avvocato debba fornire prova della notificazione e non sia possibile fornirla con modalita' telematiche, procede ai sensi del comma 1-bis.
------------ AGGIORNAMENTO (3)
Il D.L. 18 ottobre 2012, n. 179 , convertito con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221 , come modificato dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228 , ha disposto (con l'art. 16-quater, comma 3) che "Le disposizioni di cui al comma 1 acquistano efficacia a decorrere dal quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del decreto di cui al comma 2." --------------- AGGIORNAMENTO (14)
Il D.Lgs. 31 ottobre 2024, n. 164 , ha disposto (con l'art. 7, comma 1) che "Ove non diversamente previsto, le disposizioni del presente decreto si applicano ai procedimenti introdotti successivamente al 28 febbraio 2023".