Sentenza 13 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Massa, sentenza 13/05/2025, n. 244 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Massa |
| Numero : | 244 |
| Data del deposito : | 13 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Civile e Penale di Massa, composto dai Signori Magistrati:
Giulio Giuntoli Presidente est.
Domenico Provenzano Giudice
Valentina Prudente Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado di giurisdizione iscritta al n. 1287 Reg. Gen.
anno 2024 e promossa da
( ) elettivamente domiciliato nello Parte_1 C.F._1
studio degli Avv.ti Anna Schiaffino, Giovanna Daniele e Laura Mariotti, , dai quali è rappresentato e difeso giusta procura in atti.
RICORRENTE
contro
( ) elettivamente domiciliata CP_1 C.F._2
nello studio dell'Avv. Roberta Volpi, dal quale è rappresentata e difesa, giusta procura in atti.
RESISTENTE
e con l'intervento di:
PUBBLICO MINISTERO
All'udienza del 14.3.2025, la causa passava in decisione sulle seguenti conclusioni:
per la parte ricorrente:
“come da atto introduttivo e memoria ex art. 183 VI n. 1 c.p.c.”;
per parte resistente:
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FATTO E DIRITTO
1.
Con ricorso ritualmente depositato, esponeva che in data Parte_1
6.6.1976 aveva contratto matrimonio in Carrara con che CP_1
dall'unione delle parti erano nati i figli (13.2.1980) e Per_1 Per_2
(8.11.1984), maggiorenni ed economicamente autosufficienti;
che il Tribunale
di Massa, con sentenza n. 51/2006, aveva pronunciato la separazione personale dei coniugi;
tanto premesso, chiedeva a questo Tribunale di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio, senza previsione di assegno divorzile in favore della resistente.
Si costituiva parte convenuta, non contestando la domanda in punto di divorzio e richiedendo la previsione, in proprio favore di un assegno divorzile.
La causa, istruita mediante la produzione di documenti, veniva quindi trattenuta in decisione sulle conclusioni trascritte in epigrafe.
2.
La decisa e ferma volontà delle parti di sciogliere il vincolo matrimoniale evidenzia l'irreversibilità della frattura tra i coniugi, rendendo fondata la domanda.
Va dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio in oggetto.
3.
Alcuna statuizione va adottata quanto alla casa coniugale, in difetto, com'è
pacifico tra le parti, dei relativi presupposti di assegnazione (ciò assorbe l'esame di ogni ulteriore questione dedotta sul punto).
4.
Parte resistente ha richiesto l'attribuzione, in proprio favore, di un assegno divorzile.
pagina 2 di 4 Nella concreta situazione in esame (la risalente sentenza n. 51/2006 confermò
l'ammontare dell'assegno stabilito in sede presidenziale in £. 600.000,00 mensili), il ricorrente risulta percepire una pensione per l'importo mensile di circa 1.200,00; su tale somma mensile gravano, quali esborsi fissi, n. 2 finanziamenti (€ 220,00 mensili sino al 2027; € 290 quanto al più recente finanziamento), nonché il canone per la locazione dell'abitazione (indicato in €
250,00 mensili).
L'ammontare degli importi disponibili per il ricorrente, in quanto sottratti agli oneri economici sopra indicati, risulta inferiore a € 500,00.
La resistente ha dichiarato di svolgere attività di collaboratrice domestica (con retribuzione di circa € 280,00 mensili) e di percepire inoltre il reddito di inclusione per € 250-300,00 mensili.
I parametri reddituali all'attualità del ricorrente, tenuto conto delle poste passive mensili fisse, appaiono, per la esiguità delle somme residue e disponibili per il
Fattori, tali da non consentire l'accoglimento della domanda in punto di assegno divorzile svolta dalla resistente, pur in presenza di un'indubbia condizione di disagio economico della CP_1
Va quindi respinta la relativa domanda.
5.
Le spese di lite, tenuto conto della natura e dell'esito della causa, vanno compensate tra le parti.
P. Q. M.
Il Tribunale di Lucca, definitivamente pronunciando, così provvede:
dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Carrara il
6.6.1976 tra , nato a [...] il [...], e nata Parte_1 CP_1
a Lione (Francia) il 7.4.1957, trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio
del Comune di Carrara all'anno 1976, n. 81, Parte II, Serie A, Ufficio 1;
pagina 3 di 4 ordina all'Ufficiale dello stato Civile del Comune di Carrara di procedere all'annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
provvede come da parte motiva in punto di: assegnazione della casa coniugale;
assegno divorzile.
Così deciso in Lucca il 6.5.2025, dal Tribunale di Massa come sopra composto e riunito in Camera di Consiglio.
Il Presidente est.
Giulio Giuntoli
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