Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 16/04/2025, n. 1835 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1835 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
Tribunale di Palermo
Sezione Lavoro
N° ____________________
Reg. Sent. Lav.
Cron. ______________
N° __________ Reg. Gen. Lav.
F.A. _________________
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Palermo in funzione di Giudice del Lavoro e in Addì _____________ persona del Giudice Elvira Majolino, nella causa iscritta al N.
Rilasciata spedizione in 8503/2024 R.G.L. promossa forma esecutiva all'Avv. DA
FRANCESCO MACCHIANO, rappresentato e difeso dall'avv. ______________ ________
Marcello Cugliandro.
- ricorrente -
Per ______________ C O N T R O _____
Controparte_1
[...]
[...]
pro-tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Marco Di Gloria.
- resistente -
All'esito dell'udienza del 14/04/2025, tenutasi con le modalità di
Il Cancelliere cui all'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato, mediante deposito nel fascicolo telematico la seguente
S E N T E N Z A
Con ricorso depositato il 4/06/2024, il ricorrente indicato in epigrafe contestando le risultanze dell'accertamento tecnico preventivo espletato ai sensi dell'art. 445-bis c.p.c., conveniva in giudizio l' per sentir accertare il suo possesso dei requisiti CP_1
sanitari richiesti dalla legge per fruire della pensione di inabilità, dalla data di presentazione della domanda in via amministrativa.
Chiedeva, inoltre, di “annullare il presunto indebito a favore dell' di € 6.628,34, CP_1
comunque infondato ed erroneo nel suo ammontare [in quanto fatto decorrere dalla data (20.12.2021)
Ritualmente instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio l' CP_1
convenuto eccependo, preliminarmente, l'inammissibilità della domanda volta ad ottenere l'annullamento dell'indebito di cui alla nota del 9/08/2023, e contestando nel merito la fondatezza della domanda, di cui chiedeva il rigetto.
Con ordinanza del 15/10/2024 veniva dichiarata l'inammissibilità della domanda tesa all'annullamento dell'indebito contestato al ricorrente con nota del CP_1
9/08/2023, per essere il presente procedimento - introdotto ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c. - finalizzato unicamente alla verifica della sussistenza dei requisiti sanitari richiesti dalla legge per fruire delle prestazioni in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, nonché di pensione di inabilità e di assegno di invalidità, disciplinate dalla legge 12 giugno 1984, n. 222.
La causa, istruita con l'effettuazione di consulenza tecnica, è stata decisa.
La domanda relativa alla pensione di inabilità appare fondata.
Ed invero, il consulente tecnico d'ufficio, sulla base degli accertamenti espletati, ha concluso che il ricorrente, a causa delle patologie da cui è affetto, è da ritenersi in possesso dei requisiti sanitari richiesti dalla legge per fruire della pensione di inabilità dalla data della domanda amministrativa.
Le conclusioni cui è pervenuto il C.T.U. vanno condivise perché immuni da vizi logico-giuridici e sorrette da adeguate e convincenti considerazioni medico-legali (v. relazione in atti).
Può, quindi, concludersi che il ricorrente è in possesso dei requisiti sanitari richiesti dalla legge per fruire della pensione di inabilità a decorrere dalla data della domanda amministrativa.
In ragione dell'esito complessivo della lite, le spese vanno compensate per metà e la restante metà, liquidata come in dispositivo, va posta a carico dell' con CP_1
distrazione in favore dell'avv. Marcello Cugliandro, antistatario.
Restano definitivamente a carico dell' infine, le spese della consulenza CP_1
tecnica d'ufficio, già liquidate.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile la domanda tesa all'annullamento dell'indebito contestato al ricorrente con nota del 9/08/2023. CP_1
In parziale accoglimento del ricorso,
dichiara che il ricorrente è in possesso dei requisiti sanitari richiesti dalla legge per fruire della pensione di inabilità a decorrere dalla data della domanda amministrativa.
Compensa per metà le spese di lite e condanna l' alla rifusione della restante CP_1
metà che liquida in complessivi € 1.725,00 oltre spese generali, IVA e CPA come per legge, ordinandone la distrazione in favore dell'avv.to Marcello Cugliandro.
Pone definitivamente a carico dell' le spese di consulenza tecnica, già CP_1
liquidate.
Così deciso in Palermo, 15/04/2025
IL GIUDICE
Elvira Majolino