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Sentenza 28 luglio 2025
Sentenza 28 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Cagliari, sez. distaccata di Sassari, sentenza 28/07/2025, n. 277 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Cagliari |
| Numero : | 277 |
| Data del deposito : | 28 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte di Appello di Cagliari Sezione Distaccata di Sassari composta dai magistrati dott. Maria Grixoni Presidente dott. Cinzia Caleffi Consigliere rel. dott. Cristina Fois Consigliere ha pronunziato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 72/2023 RG promossa da ( ) Parte_1 CodiceFiscale_1 rappresentato e difeso dall'avv. CAREDDU MICHELE e dall'avv. ACCOMANDO ALESSANDRO come da procura in atti APPELLANTE contro in persona del legale rappresentante ( ) CP_1 P.IVA_1 to e difeso dall'avv. LUCCHETTI SERGIO come d APPELLATO E
in persona del legale rappresentante Controparte_2
( ) rappresentato e difeso dall'avv. SALARIS SALVATORE come P.IVA_2
i APPELLATO All'udienza del 18.4.2025 sono state precisate le seguenti CONCLUSIONI Nell'interesse dell'appellante: voglia la Corte- Accertata la responsabilità dell' , in persona del legale Controparte_3 rap assistenza prestata in favore del , condannarlo al risarcimento di tutti i danni patiti che si Pt_1 indicano n ma di euro 59.102,20 o in quella diversa, maggiore o minore, che verrà accertata a causa cognita;
- Vittoria di spese e compensi dei due gradi di giudizio. Nell'interesse dell'appellato voglia Ill.ma Corte di Appello di CP_4
Cagliari, sezione distaccata di adita, contrariis rejectis, rigettare l'appello proposto dal sig. avverso la sentenza n. Parte_1
71/2023 emessa dal Tribunale Civile di Sassari nell'ambito del giudizio R.G.: 3459/2020 e per l'effetto confermare integralmente la sentenza appellata. In via subordinata e nella denegata ipotesi in cui, in riforma della sentenza appellata venisse accertata una qualunque responsabilità civile patrimoniale e/o non patrimoniale nessuna esclusa in capo alla convenuta, e quindi in caso di accoglimento, totale o parziale, della domanda di parte attrice, accertare e
1 dichiarare la compagnia in persona del legale rapp.te Controparte_5
p.t. con sede in Via Stalingrado, 45 – 40128 Bologna tenuta a garantire e CP_ manlevare, il medesimo Patronato per effetto di ogni vincolo contrattuale esistente e vigente al momento dell'evento lesivo per cui è processo e per ogni e qualsiasi pregiudizio/titolo/causale/diritto nonché eventuali esborsi di somme che eventualmente dovessero essere riconosciute in favore di parte attrice in conseguenza del giudizio nonché da ogni eventuale conseguenza patrimoniale e/o non patrimoniale per qualsiasi danno, onere, indennizzo/risarcimento o semplice pretesa di carattere economico derivante dalla causale contrattuale avanzata dalla parte attrice, tenuto conto del rapporto assicurativo in essere con la contraente convenuta;
per l'effetto ordinare/condannare, in caso di accoglimento della domanda, la compagnia assicuratrice Controparte_5
in persona del legale rapp.te p.t. con sede in Via Stalingrado, 45 –
[...]
Bologna, al pagamento per i titoli e le causali di cui al capo che precede per manleva e garanzia in virtù del rapporto contrattuale esistente e per quanto detto dal libello di costituzione in favore di parte attrice di quanto a questa eventualmente riconosciuto in conseguenza del giudizio, anche per spese ed oneri di giudizio. Con vittoria di spese e compensi per il presente giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario. Nell'interesse dell'appellata voglia la Corte 1) Contrariis CP_5 reiectis;
2) Rigettare l'appello p ato e per l'effetto confermare la sentenza impugnata, assolvendo il Patronato e, CP_6 conseguentemente, da og;
3) Controparte_2
In subordine, nella denegata ipotesi di riforma della sentenza impugnata e di accoglimento sia della domanda attorea che della domanda di manleva formulata dal Patronato nei confronti di condannare CP_6 CP_5 quest'ultima a tenere ind ato dalle pretes mitatamente ai danni patrimoniali (con esclusione di quanto eventualmente dovuto a titolo di danno non patrimoniale) per la sola parte di risarcimento eccedente la franchigia di Euro 2.000 prevista dal contratto assicurativo e nei limiti del massimale di Euro 70.000 come previsto in polizza. 4) In ogni caso con vittoria di spese e competenze del giudizio. Svolgimento del processo Con sentenza n. 71/2023, emessa in data 20.1.2023, il Tribunale di Sassari rigettava la domanda di risarcimento dei danni per responsabilità professionale proposta da nei confronti del Patronato e Parte_1 CP_6 con la chiamata in causa della OL Assicurazioni SPA, compensando le spese di giudizio. In particolare, secondo il tribunale gravato “a fronte della decisa negazione di responsabilità da parte del patronato convenuto e del contenuto delle testimonianze escusse”, non era “emersa prova sufficiente della responsabilità del patronato stesso in ordine al mancato riconoscimento del trattamento pensionistico del Pasella con riferimento alla decorrenza dal 1 gennaio 2016 (o successivamente, fino al 1 gennaio 2018)”, posto che il rigetto delle diverse domande di pensione:
2 - non poteva essere “imputato e responsabilità “oggettiva” del convenuto sulla base della sola mancanza dei contributi settimanali minimi necessari per legge”;
- non risultava “affatto che il fosse stato rassicurato della Pt_1 sussistenza dei minimi contributivi per accedere fin da quel momento alla pensione”;
- non era “provato che il sia stato effettivamente “consigliato” e Pt_1 tantomeno “indotto” rass le proprie dimissioni prima della positiva risposta dell'ente previdenziale circa la sussistenza dei requisiti minimi pensionistici”;
- era “priva di riscontro - e confligge anche con la nozione di comune esperienza - l'affermazione che per ottenere un preciso calcolo dei contributi pensionistici sia necessario rassegnare le proprie dimissioni dal lavoro”. Nonostante il rigetto della domanda, il tribunale compensava le spese di lite, considerando “non solo la posizione soggettiva del , inesperto di cose Pt_1 pensionistiche, ma anche la posizione in un certo senso rassicurante del patronato, che fornisce ai propri assistiti proprio le competenze tecniche per risolvere le proprie questioni pensionistiche: e nella specie lo stesso susseguirsi di plurime domande, tutte respinte fino all'ultima che poi è stata accolta, dimostra che effettivamente vi è stata una carenza nel calcolo e nel ricongiungimento dei periodi assicurativi”. ha proposto appello, contestando la sentenza con Parte_1 un unico articolato motivo con cui ha eccepito l'errata e contraddittoria valutazione delle risultanze istruttorie, insistendo sulle conclusioni sopra riportate. Si è costituita in persona del legale rappresentante, resistendo CP_1 all'appello e chiedendo la conferma della sentenza di primo grado. In subordine, in caso di accoglimento del gravame, l'appellata ha insistito sulla domanda di garanzia. Si è costituita in giudizio la chiedendo il rigetto dell'appello e in CP_5 subordine l'applicazione della polizza assicurativa nei limiti della franchigia e del massimale. La causa, istruita documentalmente e con c.t.u., è stata, quindi, trattenuta in decisione sulle conclusioni sopra trascritte. Motivi della decisione conveniva in giudizio la chiedendo il Parte_1 CP_6
r l'inadeguata assistenza in suo favore alla domanda di pensione, allegando che:
- nel maggio del 2015 e, successivamente, nel marzo del 2016 si era rivolto agli uffici del Patronato – Controparte_3 in acronimo – s i Controparte_1 in ordine alla propria posizione contributiva e alle tempistiche entro cui avrebbe potuto avanzare domanda di pensionamento, conferendo un mandato “di assistenza”;
3 - ricostruito l'estratto contributivo depositato presso la banca dati dell'INPS, in cui figuravano contributi come coltivatore diretto per un anno circa e come dipendente dell'Ispettorato forestale, prima, e dell' poi, il Patronato, in data 8.8.2016, aveva Controparte_7 presentato domanda di pensione;
- la richiesta era stata rigettata per mancato raggiungimento del numero minimo (2227) di contributi settimanali e veniva specificato che risultavano n. 2018 contributi settimanali nella gestione dei lavoratori dipendenti e n. 66 nella gestione autonoma dei coltivatori diretti e dei coloni mezzadri;
- il Patronato aveva, quindi, verificato che, in seguito al trasferimento del rapporto di lavoro subordinato del dall'Ente Foreste della Pt_1
Sardegna all' la sua posizione previdenziale era Controparte_7 divenuta di co tione “ex INPDAP” dell'INPS;
- nonostante la chiarezza della posizione previdenziale dell'odierno attore, il successivo 29 settembre, l' aveva presentato domanda di CP_1 ricongiunzione non onerosa, ex art. 6 L. 29/79, dei soli periodi maturati nell'assicurazione generale obbligatoria per il servizio reso presso l'“ex Ente Foreste della Sardegna” e non del periodo contributivo di competenza della gestione coltivatori diretti e la domanda veniva accolta;
- l' il successivo 14 ottobre, aveva, quindi, inoltrato all'INPS CP_6
Dipendenti Pubblici (ex INPDAP) nuova domanda di pensione, invitando il proprio assistito a rassegnare le dimissioni da lavoro, posto che la cessazione del rapporto costituiva condizione necessaria per l'accoglimento della domanda;
- il aveva, quindi, dato le dimissioni e terminato la propria attività Pt_1 lavorativa il 31.10.2016, rimanendo in attesa della pensione e provvedendo al proprio sostentamento e a quello della famiglia con i risparmi;
- nel dicembre 2017, l' aveva chiesto all'ente previdenziale che la CP_1 domanda di pensione a suo tempo inviata venisse “presa in considerazione come domanda in regime di cumulo”, ai sensi dell'art. 1, comma 195, della legge n. 232/2016, norma entrata in vigore l'11.12.2016, riconoscendo in pratica di non avere chiesto la ricongiunzione di tutti periodi contributivi del comprensivi di quelli Pt_1 da coltivatore diretto;
- l' aveva rigettato la domanda precisando, con Controparte_8 lettera del 22.5.2018 che “alla data di risoluzione del rapporto di lavoro, nella gestione dipendenti pubblici l'iscritto non raggiunge il requisito contributivo minimo di 42 anni e 10 mesi richiesto per l'accesso alla pensione anticipata”;
- soltanto in data 28.12.2017, il patronato aveva presentato una nuova domanda di pensione in regime di cumulo, accolta, con liquidazione dell'assegno pensionistico a far data dall'1.1.2018.
4 L' si costituiva in giudizio negando ogni responsabilità, assumendo che CP_6 aveva inviato la domanda di pensione l'8.8.2016, “esortando parte attrice a rassegnare le dimissioni solo dopo l'accertamento del diritto a pensione”, mentre, invece, il aveva rassegnato le dimissioni nel mese di ottobre Pt_1
2016, con decorrenza dall'1.11.2016. Tali dimissioni non potevano ritenersi connesse e collegate con la presentazione della domanda di pensione dell'8.8.2016. Inoltre, in seguito al rigetto della domanda, per carenza di CP_ contributi, era pervenuta all' una pec da parte di un funzionario dell'Inps nella quale si indicava il mancato accredito dei contributi successivi al 30.4.2016 per il passaggio dalla gestione Inps ad ex-Inpdap. Era, quindi, inoltrata domanda di pensione di anzianità alla gestione pubblica e di ricongiunzione della posizione assicurativa ex artt. 1 e 6 L. 29/79, respinta l'8.11.2016. In ogni caso, la gestione dipendenti pubblici INPS vi aveva provveduto d'ufficio, sebbene il patronato avesse già presentato la relativa domanda il 29.9.2016. La ricongiunzione per i periodi contributivi coltivatori diretti non poteva invece essere richiesta in tali forme ed era onerosa. Nessuna responsabilità poteva, pertanto, essere addebitata al Patronato, il quale aveva
“ricevuto appositi mandati dal sig. di avanzare diverse domande e Pt_1 ricorsi ma non risulta in alcun modo che la decisione di dimettersi della parte attrice sia stata né effettuata né tantomeno consigliata dal Patronato CP_6 di Sassari” ed era “un dato oggettivo che l'INPS abbia esitato la do 14/10/2016 soltanto nel maggio 2018 e tale ritardo (cfr. anche Regolamento INPS sui termini per la conclusione dei procedimenti), unitamente alle erronee indicazioni pure fornite dallo stesso abbiano causato, in misura CP_3 prevalente, il danno richiesta dal sig. Pt_1
Secondo il tribunale adito la domanda era infondata posto che dalle dichiarazioni rilasciate dalle testi e era emerso che “fu detto al Tes_1 Tes_2
di rassegnare le proprie dimissioni dal lavoro solo dopo che l'Inps Pt_1
confermato il suo diritto a percepire immediatamente la pensione” mentre “la ricongiunzione dei periodi assicurativi ai sensi degli articoli 1 2 della legge 29/79 sarebbe stata onerosa, con i conseguenti costi a carico del
”, con la conseguenza che non era “emersa prova sufficiente della Pt_1 responsabilità del patronato stesso in ordine al mancato riconoscimento del trattamento pensionistico del con riferimento alla decorrenza dal 1 Pt_1 gennaio 2016 (o successivamente, fino al 1 gennaio 2018)”. Secondo il giudice di primo grado, invero, il rigetto delle domande di pensione era stato determinato unicamente dalla mancanza dei contributi settimanali minimi necessari per legge e non dalla condotta del Patronato, dal momento che non era provato: - che “il fosse stato rassicurato della sussistenza dei Pt_1 minimi contributivi per e fin da quel momento alla pensione”; - che “il patronato convenuto abbia rassicurato l'attore dell'effettiva sussistenza di contributi ulteriori diversi rispetto a quelli successivamente riconosciuti dall' ”; - che “il sia stato effettivamente “consigliato” e CP_9 Pt_1 tant otto” rasseg proprie dimissioni prima della positiva risposta dell'ente previdenziale circa la sussistenza dei requisiti minimi
5 pensionistici e la corresponsione della pensione a partire dal 1 gennaio 2016”;
- che “per ottenere un preciso calcolo dei contributi pensionistici sia necessario rassegnare le proprie dimissioni dal lavoro”. Orbene, tanto premesso, l'appello, con cui il ha censurato la decisione Pt_1 per l'erronea valutazione delle risultanze istruttorie in ordine alla inadeguatezza dell'attività prestata dal patronato, è fondato nei limiti di seguito precisati. Giova preliminarmente evidenziare che per giurisprudenza costante (cfr Cass. n. 34475/23) “La responsabilità degli istituti di patronato, per l'attività di informazione assistenza e tutela espletata, ha natura contrattuale e discende dal mancato adempimento - con la diligenza richiesta dalla specifica natura dell'attività esercitata ai sensi dell'art. 1176, comma 2, c.c. - del mandato conferito dagli assistiti, il quale li abilita a compiere tutti gli atti necessari per il conseguimento delle prestazioni, nell'esercizio di un pieno potere di rappresentanza”, con la conseguenza che il era tenuto a dimostrare Pt_1 esclusivamente la fonte negoziale del suo ed il relativo termine di scadenza, essendo onere del mandatario dimostrare di avere adempiuto diligentemente alle obbligazioni assunte (vedi per tutte Cass. n. 13685/19: “In tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione del contratto, per il risarcimento del danno ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto e il relativo termine di scadenza ma non l'inadempienza dell'obbligato, potendosi limitare alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, spettando, invece, al debitore convenuto l'onere di provare il fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento. Il medesimo principio applicabile anche nell'ipotesi d'inesatto adempimento si estende anche alle obbligazioni di risultato”). Ciò posto, lo stesso tribunale, pur avendo respinto la domanda, compensava, contraddittoriamente, le spese di lite, rilevando profili di negligenza nella condotta del Patronato, laddove riteneva necessario considerare “non solo la posizione soggettiva del , inesperto di cose pensionistiche, ma anche la Pt_1 posizione in un certo senso rassicurante del patronato, che fornisce ai propri assistiti proprio le competenze tecniche per risolvere le proprie questioni pensionistiche: e nella specie lo stesso susseguirsi di plurime domande, tutte respinte fino all'ultima che poi è stata accolta, dimostra che effettivamente vi è stata una carenza nel calcolo e nel ricongiungimento dei periodi assicurativi”. Profili di negligenza sono stati rinvenuti anche nella c.t.u. espletata in giudizio e finalizzata “a verificare se, in considerazione degli atti e documenti di causa nonché delle reciproche allegazioni, la condotta tenuta dalla nella CP_6 gestione della pratica previdenziale del sia stata conform blighi Pt_1 di diligenza e cura ad essa incombenti sulla base del mandato ricevuto e di cui all'art. 1176 comma 2 c.c., indicando, in caso di accertata negligenza, da che epoca la pensione avrebbe potuto decorrere se fosse stata correttamente presentata la domanda, calcolando i relativi importi”.
6 In particolare, il consulente del lavoro dott. , analizzati con Persona_1 precisione i fatti emergenti dalle risultanze di causa, ha potuto constatare che i profili di responsabilità attribuibili al Patronato attengono a “due aspetti fondamentali: - la riproposizione della domanda di pensione anticipata nell'ottobre 2016, post ricongiunzione (gratuita), perché sin troppo facilmente, a quel punto, si doveva supporre che sarebbe stata respinta;
non erano affatto mutate, infatti, le settimane utili, e non si comprende, dunque, il senso di questa seconda domanda con i medesimi requisiti (carenti); - la enorme tardività (e la inutilità del successivo ricorso volto ad anticiparne la decorrenza) con cui è presentata domanda di pensione in cumulo, che avrebbe, a parere del sottoscritto CTU, potuta essere presentata già nel corso del mese di dicembre 2016, per poter dare la giusta decorrenza dal gennaio 2017, ma che invece ha avuto un anno esatto di ritardo (presentazione dicembre 2017, decorrenza gennaio 2018)”. Invero, l'ausiliare ha evidenziato che dopo la prima domanda dell'8.8.2016, respinta per la mancanza di contributi previdenziali, l'ente aveva presentato domanda di ricongiunzione gratuita nel settembre 2016 ex art. 6 legge n. 29/79 in relazione alla contribuzione presso l'Ente Foreste, confluito nell'ente e tale domanda era stata accolta il 27.12.2016. Ma tale operazione CP_7 era “superflua, se eseguita su istanza del lavoratore, dal momento che l'art. 6 della L. 29/79, sopra citata, prevede che il trasferimento avvenga d'ufficio: “la ricongiunzione dei periodi assicurativi connessi al servizio prestato presso enti pubblici, dei quali la legge abbia disposto o disponga la soppressione ed il trasferimento del personale ad altri enti pubblici, avviene d'ufficio presso la gestione previdenziale dell'ente di destinazione e senza oneri a carico dei lavoratori interessati”. Inoltre, il c.t.u. ha precisato che, seppur è vero che non veniva inoltrata domanda di ricongiunzione del periodo contributivo come coltivatore diretto, tale operazione non era gratuita come l'altra ma onerosa ed il costo
“presumibilmente rilevante”. Infine, il c.t.u. ha ritenuto inutile la domanda di pensione inoltrata nell'ottobre 2016, posto che a tale epoca nulla era modificato nella situazione contributiva dell'assistito tanto che veniva accolta solo la domanda del dicembre 2017, con decorrenza gennaio 2018, avanzata finalmente con richiesta di cumulo delle due diverse posizioni previdenziali. Orbene, solo in relazione a tale ultimo aspetto, l'ausiliare ha ritenuto sussistente un profilo di negligenza, laddove il Patronato, pur a fronte della nuova disciplina in materia di cumulo pensionistico introdotta con la legge n. 232/2016 in vigore da dicembre 2016, e con cui era divenuto possibile
“valorizzare la contribuzione mista, accreditata in diverse casse previdenziali obbligatorie, dando dunque la possibilità di cumulare gratuitamente periodi assicurativi – purché non coincidenti temporalmente - in differenti gestioni, senza sopportare oneri di trasferimento, e senza opzione obbligatoria al sistema contributivo”, ha ritenuto ingiustificata “la enorme tardività (e la inutilità del successivo ricorso volto ad anticiparne la decorrenza) con cui è(era
7 stata) presentata domanda di pensione in cumulo, che avrebbe, a parere del sottoscritto CTU, potuta essere presentata già nel corso del mese di dicembre 2016, per poter dare la giusta decorrenza dal gennaio 2017, ma che invece ha avuto un anno esatto di ritardo (presentazione dicembre 2017, decorrenza gennaio 2018)”. Alla luce di tali chiare e motivate argomentazioni, in accoglimento dell'appello, la responsabilità del va acclarata in tali limiti. CP_10 CP_6
È, invero, da esclud to anche in sentenza, che vi sia prova in atti del fatto che la scelta del di dimettersi fin dall'ottobre 2016 sia Pt_1 stata pretesa e/o sollecitata d , dal momento che le due testi CP_10 sentite sul punto confermavano invece che “al fu detto da parte della Pt_1
Sig.ra di aspettare la risposta dell'inps” (vedi dichiarazioni Controparte_11 testimoniali). Inoltre, come precisato dallo stesso c.t.u., posto che “solitamente non si ottiene (o si ottiene troppo tardivamente) dall'Istituto un estratto conto certificativo dei contributi versati, ma solo un E/C “ordinario” non avente valore certificativo, che spesso è anche oggetto di modifiche nei periodi di copertura”, la prassi degli enti di patronato “è quella di presentare una domanda di ricognizione”, con intento “esplorativo, così da costringere l'INPS ad esprimersi sulla esatta quantità di contributi esistenti a favore dell'istante, e, in definitiva, sui requisiti per la pensione” ed “eventualmente respinta la domanda per la presenza di lavoro dipendente ancora in corso, si presenta, solitamente (previo accertamento dei requisiti sui quali, a quel punto, l'INPS è chiamato ad esprimersi con certezza), immediata istanza di riesame, e solo allora al lavoratore può essere comunicato di rassegnare le dimissioni, per vedersi accolta la domanda del trattamento pensionistico”. Tenuto conto delle risultanze della prova testimoniale e della prassi suddetta, CP_ ritiene, pertanto, il collegio che, una volta dimostrato da parte dell' che l'assistito era stato informato della necessità di aspettare la risposta d PS, non può, quindi, imputarsi allo stesso la responsabilità per le dimissioni avanzate dal immediatamente dopo la domanda di settembre, Pt_1 nell'ottobre 2016. Né può essere addebitata al la mancata richiesta di ricongiunzione CP_10 dei contributi della gestione speciale agricola, dal momento che “vista la risibile quota di pensione che scaturisce dal computo delle 66 settimane presso la gestione CD (parliamo di € 16,84 lordi mensili), si può ragionevolmente supporre che l'onere sarebbe comunque stato sproporzionato rispetto al risultato” (vedi c.t.u.). Pertanto, tenuto conto della responsabilità del Patronato nei limiti sopra precisati, il danno patrimoniale risarcibile, perché direttamente ed immediatamente conseguente alla condotta non diligente dell'ente, è costituito dai ratei di pensione perduti da gennaio 2017 a gennaio 2018, per un totale di euro 20.664,54 - pari alla pensione mensile netta per tredici mensilità (euro 1.589,58: cfr doc. 12 allegazioni ) e non lorda (euro 1.793,34) - oltre Pt_1 interessi al tasso legale sulla somma complessiva, da considerarsi calcolata su
8 valori attuali, via via rivalutata anno per anno secondo indici ISTAT dalla data intermedia del giugno 2017 all'attualità e sull'importo complessivo così determinato fino al saldo. Non può invece essere riconosciuto il danno non patrimoniale, pur astrattamente ammissibile, ma solo se allegato e provato (cfr Cass. n. 4886/20: “All'illegittimo diniego, da parte dell'ente previdenziale, della domanda di pensionamento avanzata dal lavoratore può conseguire un pregiudizio di natura non patrimoniale, in quanto scaturente dalla lesione di interessi costituzionalmente protetti (quale quello di poter realizzare liberamente una legittima scelta di vita), la cui sussistenza, in ossequio ai principi generali, dev'essere allegata e provata dal lavoratore, non essendo configurabile alla stregua di danno "in re ipsa"). Nel caso di specie, invero, premesso che come sopra accertato non è direttamente imputabile all' l'incauta cessazione del rapporto di lavoro CP_1 prima di conoscere l'esito della domanda di pensione, il allegava Pt_1 esclusivamente che, a causa del ritardato pensionamento, ubito dei
“patimenti …. In ragione della forte condizione di stress determinata dall'assenza, per un periodo di oltre un anno, di alcuna fonte di sostentamento per sé e per i propri cari”, tanto che aveva più volte richiesto l'intervento dell'INPS anche “attraverso i giornali locali e, finanche, la televisione pubblica nazionale”, con conseguente “impossibilità di programmare il futuro, in assenza di alcuna certezza sulle proprie future fonti di reddito” e di
“organizzare una vacanza, pensare di farsi un regalo o di preparare un rinfresco per festeggiare l'agognata fine dell'attività lavorativa” (vedi atto introduttivo). Il non depositava la memoria ex art. 183 n. 1 cpc e solo con la seconda Pt_1
m deduceva prova testimoniale - oltre che sulle medesime deduzioni generiche dell'atto di citazione (“vedi capo 1: “Vero che il sig. , Parte_1 dopo aver atteso per circa due mesi che gli venisse erogata l l gennaio 2017 al maggio 2018, si è recato, con frequenza settimanale, presso gli uffici di Sassari del Patronato e dell'INPS per chiedere di essere CP_4 informato in ordine alle ragioni della mancata erogazione dell'assegno e che con la medesima frequenza ha contattato telefonicamente i due uffici”; capo 2:
“Vero che per tutto il periodo successivo al febbraio 2017 e fino al maggio 2018 il sig. ha lamentato, con sempre maggiore frequenza, sia presso Pt_1 gli uffici d nato che presso quelli dell'INPS, oltre che con i propri familiari, la propria preoccupazione per non riuscire a far fronte ai propri bisogni più impellenti in ragione della mancata liquidazione della pensione”; capo 4: “Vero che, nel marzo 2018, il sig. ha richiesto l'intervento del Pt_1 Cont sig. ex dirigente sindacale d chiedendogli di interessarsi Persona_2 della sua pratica presso il patronato”; capo 5 “Vero che il sig. aveva Pt_1 riferito al sig. di essere profondamente preoccupato per ere più Per_2 alcuna disponibilità economica, avendo utilizzato dalla cessazione del rapporto di lavoro tutti i propri risparmi”) - su fatti nuovi, quali il mancato pagamento di una finanziaria e l'accollo da parte del figlio del pagamento delle sue Per_3
9 “utenze elettriche e telefoniche del padre nonché delle assicurazioni delle due autovetture di proprietà di quest'ultimo” (capi 3 e 7). Pertanto, alla luce di tali argomentazioni non può ritenersi nè allegata e né tanto meno dimostrata la sussistenza di un danno non patrimoniale “nella sua accezione di danno esistenziale (quando il lavoratore non ha potuto realizzare sé stesso nella propria scelta di vita legata alla volontà di andare in pensione) e/o di danno biologico (quando il pregiudizio è consistito in una vera e propria lesione dello stato di salute e benessere psico-fisico)” (vedi sempre Cass. n. 4886 cit.). Infine, in accoglimento della domanda di manleva proposta da nei CP_6 confronti della OL assicurazioni in forza della polizza rischi diversi n. 1/1331/65/164475310, la compagnia chiamata in causa va dichiarata tenuta a garantire l'assicurato ente da ogni avversa pretesa, nei limiti del massimale di polizza e salva la franchigia prevista in contratto (peraltro pari ad euro 1.000,00 e non 2.000,00 come eccepito), data l'esclusione di un danno non patrimoniale non coperto dalla polizza. La OL va, altresì, tenuta a garantire l'assicurato per le spese di soccombenza, ossia quelle che l'assicurato è condannato a pagare al terzo vittorioso, che trova fondamento nel contratto di assicurazione ed incontra il limite del massimale (vedi Cass. n. 4275/24), CP_ come da domanda della (vedi conclusioni sul punto sopra riportate ed in difetto di specifica doma ulle spese di lite per la chiamata in causa). Le spese processuali di entrambi i gradi di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo ex dm 147/22 secondo lo scaglione di valore della causa, determinato in base al decisum. Gli oneri di c.t.u. sono posti definitivamente a carico della e, di conseguenza, della compagnia CP_6 di assicurazione.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda ed eccezione: 1) in accoglimento dell'appello proposto da Parte_1 avverso la sentenza n. 71/2023 del Tribun CP_6
in persona del legale rappresentante, a pagare, per il titolo di cui è
[...] causa, in favore del la somma di euro 20.664,54, oltre interessi Pt_1 come da parte motiva, e, per l'effetto, dichiara tenuta la a CP_12 garantire la da ogni avversa pretesa nei limiti del massimale CP_6 assicurato e anchigia di euro 1.000,00, anche in relazione alle spese di lite ed oneri di c.t.u.; 2) condanna la e di conseguenza la a tenerla indenne, a CP_6 CP_5 rifondere in favore del le spese di lite di entrambi i gradi di Pt_1 giudizio che liquida in c ivi euro 10.886,00, di cui euro 5.077,00 per il primo grado ed euro 5.809,00 per l'appello, oltre oneri di c.t.u., 15% spese generali e accessori di legge. Così deciso in Sassari, 14/7/2025 Il Consigliere est. Dott. Cinzia Caleffi
10 11
Il Presidente Dott. Maria Grixoni
in persona del legale rappresentante Controparte_2
( ) rappresentato e difeso dall'avv. SALARIS SALVATORE come P.IVA_2
i APPELLATO All'udienza del 18.4.2025 sono state precisate le seguenti CONCLUSIONI Nell'interesse dell'appellante: voglia la Corte- Accertata la responsabilità dell' , in persona del legale Controparte_3 rap assistenza prestata in favore del , condannarlo al risarcimento di tutti i danni patiti che si Pt_1 indicano n ma di euro 59.102,20 o in quella diversa, maggiore o minore, che verrà accertata a causa cognita;
- Vittoria di spese e compensi dei due gradi di giudizio. Nell'interesse dell'appellato voglia Ill.ma Corte di Appello di CP_4
Cagliari, sezione distaccata di adita, contrariis rejectis, rigettare l'appello proposto dal sig. avverso la sentenza n. Parte_1
71/2023 emessa dal Tribunale Civile di Sassari nell'ambito del giudizio R.G.: 3459/2020 e per l'effetto confermare integralmente la sentenza appellata. In via subordinata e nella denegata ipotesi in cui, in riforma della sentenza appellata venisse accertata una qualunque responsabilità civile patrimoniale e/o non patrimoniale nessuna esclusa in capo alla convenuta, e quindi in caso di accoglimento, totale o parziale, della domanda di parte attrice, accertare e
1 dichiarare la compagnia in persona del legale rapp.te Controparte_5
p.t. con sede in Via Stalingrado, 45 – 40128 Bologna tenuta a garantire e CP_ manlevare, il medesimo Patronato per effetto di ogni vincolo contrattuale esistente e vigente al momento dell'evento lesivo per cui è processo e per ogni e qualsiasi pregiudizio/titolo/causale/diritto nonché eventuali esborsi di somme che eventualmente dovessero essere riconosciute in favore di parte attrice in conseguenza del giudizio nonché da ogni eventuale conseguenza patrimoniale e/o non patrimoniale per qualsiasi danno, onere, indennizzo/risarcimento o semplice pretesa di carattere economico derivante dalla causale contrattuale avanzata dalla parte attrice, tenuto conto del rapporto assicurativo in essere con la contraente convenuta;
per l'effetto ordinare/condannare, in caso di accoglimento della domanda, la compagnia assicuratrice Controparte_5
in persona del legale rapp.te p.t. con sede in Via Stalingrado, 45 –
[...]
Bologna, al pagamento per i titoli e le causali di cui al capo che precede per manleva e garanzia in virtù del rapporto contrattuale esistente e per quanto detto dal libello di costituzione in favore di parte attrice di quanto a questa eventualmente riconosciuto in conseguenza del giudizio, anche per spese ed oneri di giudizio. Con vittoria di spese e compensi per il presente giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario. Nell'interesse dell'appellata voglia la Corte 1) Contrariis CP_5 reiectis;
2) Rigettare l'appello p ato e per l'effetto confermare la sentenza impugnata, assolvendo il Patronato e, CP_6 conseguentemente, da og;
3) Controparte_2
In subordine, nella denegata ipotesi di riforma della sentenza impugnata e di accoglimento sia della domanda attorea che della domanda di manleva formulata dal Patronato nei confronti di condannare CP_6 CP_5 quest'ultima a tenere ind ato dalle pretes mitatamente ai danni patrimoniali (con esclusione di quanto eventualmente dovuto a titolo di danno non patrimoniale) per la sola parte di risarcimento eccedente la franchigia di Euro 2.000 prevista dal contratto assicurativo e nei limiti del massimale di Euro 70.000 come previsto in polizza. 4) In ogni caso con vittoria di spese e competenze del giudizio. Svolgimento del processo Con sentenza n. 71/2023, emessa in data 20.1.2023, il Tribunale di Sassari rigettava la domanda di risarcimento dei danni per responsabilità professionale proposta da nei confronti del Patronato e Parte_1 CP_6 con la chiamata in causa della OL Assicurazioni SPA, compensando le spese di giudizio. In particolare, secondo il tribunale gravato “a fronte della decisa negazione di responsabilità da parte del patronato convenuto e del contenuto delle testimonianze escusse”, non era “emersa prova sufficiente della responsabilità del patronato stesso in ordine al mancato riconoscimento del trattamento pensionistico del Pasella con riferimento alla decorrenza dal 1 gennaio 2016 (o successivamente, fino al 1 gennaio 2018)”, posto che il rigetto delle diverse domande di pensione:
2 - non poteva essere “imputato e responsabilità “oggettiva” del convenuto sulla base della sola mancanza dei contributi settimanali minimi necessari per legge”;
- non risultava “affatto che il fosse stato rassicurato della Pt_1 sussistenza dei minimi contributivi per accedere fin da quel momento alla pensione”;
- non era “provato che il sia stato effettivamente “consigliato” e Pt_1 tantomeno “indotto” rass le proprie dimissioni prima della positiva risposta dell'ente previdenziale circa la sussistenza dei requisiti minimi pensionistici”;
- era “priva di riscontro - e confligge anche con la nozione di comune esperienza - l'affermazione che per ottenere un preciso calcolo dei contributi pensionistici sia necessario rassegnare le proprie dimissioni dal lavoro”. Nonostante il rigetto della domanda, il tribunale compensava le spese di lite, considerando “non solo la posizione soggettiva del , inesperto di cose Pt_1 pensionistiche, ma anche la posizione in un certo senso rassicurante del patronato, che fornisce ai propri assistiti proprio le competenze tecniche per risolvere le proprie questioni pensionistiche: e nella specie lo stesso susseguirsi di plurime domande, tutte respinte fino all'ultima che poi è stata accolta, dimostra che effettivamente vi è stata una carenza nel calcolo e nel ricongiungimento dei periodi assicurativi”. ha proposto appello, contestando la sentenza con Parte_1 un unico articolato motivo con cui ha eccepito l'errata e contraddittoria valutazione delle risultanze istruttorie, insistendo sulle conclusioni sopra riportate. Si è costituita in persona del legale rappresentante, resistendo CP_1 all'appello e chiedendo la conferma della sentenza di primo grado. In subordine, in caso di accoglimento del gravame, l'appellata ha insistito sulla domanda di garanzia. Si è costituita in giudizio la chiedendo il rigetto dell'appello e in CP_5 subordine l'applicazione della polizza assicurativa nei limiti della franchigia e del massimale. La causa, istruita documentalmente e con c.t.u., è stata, quindi, trattenuta in decisione sulle conclusioni sopra trascritte. Motivi della decisione conveniva in giudizio la chiedendo il Parte_1 CP_6
r l'inadeguata assistenza in suo favore alla domanda di pensione, allegando che:
- nel maggio del 2015 e, successivamente, nel marzo del 2016 si era rivolto agli uffici del Patronato – Controparte_3 in acronimo – s i Controparte_1 in ordine alla propria posizione contributiva e alle tempistiche entro cui avrebbe potuto avanzare domanda di pensionamento, conferendo un mandato “di assistenza”;
3 - ricostruito l'estratto contributivo depositato presso la banca dati dell'INPS, in cui figuravano contributi come coltivatore diretto per un anno circa e come dipendente dell'Ispettorato forestale, prima, e dell' poi, il Patronato, in data 8.8.2016, aveva Controparte_7 presentato domanda di pensione;
- la richiesta era stata rigettata per mancato raggiungimento del numero minimo (2227) di contributi settimanali e veniva specificato che risultavano n. 2018 contributi settimanali nella gestione dei lavoratori dipendenti e n. 66 nella gestione autonoma dei coltivatori diretti e dei coloni mezzadri;
- il Patronato aveva, quindi, verificato che, in seguito al trasferimento del rapporto di lavoro subordinato del dall'Ente Foreste della Pt_1
Sardegna all' la sua posizione previdenziale era Controparte_7 divenuta di co tione “ex INPDAP” dell'INPS;
- nonostante la chiarezza della posizione previdenziale dell'odierno attore, il successivo 29 settembre, l' aveva presentato domanda di CP_1 ricongiunzione non onerosa, ex art. 6 L. 29/79, dei soli periodi maturati nell'assicurazione generale obbligatoria per il servizio reso presso l'“ex Ente Foreste della Sardegna” e non del periodo contributivo di competenza della gestione coltivatori diretti e la domanda veniva accolta;
- l' il successivo 14 ottobre, aveva, quindi, inoltrato all'INPS CP_6
Dipendenti Pubblici (ex INPDAP) nuova domanda di pensione, invitando il proprio assistito a rassegnare le dimissioni da lavoro, posto che la cessazione del rapporto costituiva condizione necessaria per l'accoglimento della domanda;
- il aveva, quindi, dato le dimissioni e terminato la propria attività Pt_1 lavorativa il 31.10.2016, rimanendo in attesa della pensione e provvedendo al proprio sostentamento e a quello della famiglia con i risparmi;
- nel dicembre 2017, l' aveva chiesto all'ente previdenziale che la CP_1 domanda di pensione a suo tempo inviata venisse “presa in considerazione come domanda in regime di cumulo”, ai sensi dell'art. 1, comma 195, della legge n. 232/2016, norma entrata in vigore l'11.12.2016, riconoscendo in pratica di non avere chiesto la ricongiunzione di tutti periodi contributivi del comprensivi di quelli Pt_1 da coltivatore diretto;
- l' aveva rigettato la domanda precisando, con Controparte_8 lettera del 22.5.2018 che “alla data di risoluzione del rapporto di lavoro, nella gestione dipendenti pubblici l'iscritto non raggiunge il requisito contributivo minimo di 42 anni e 10 mesi richiesto per l'accesso alla pensione anticipata”;
- soltanto in data 28.12.2017, il patronato aveva presentato una nuova domanda di pensione in regime di cumulo, accolta, con liquidazione dell'assegno pensionistico a far data dall'1.1.2018.
4 L' si costituiva in giudizio negando ogni responsabilità, assumendo che CP_6 aveva inviato la domanda di pensione l'8.8.2016, “esortando parte attrice a rassegnare le dimissioni solo dopo l'accertamento del diritto a pensione”, mentre, invece, il aveva rassegnato le dimissioni nel mese di ottobre Pt_1
2016, con decorrenza dall'1.11.2016. Tali dimissioni non potevano ritenersi connesse e collegate con la presentazione della domanda di pensione dell'8.8.2016. Inoltre, in seguito al rigetto della domanda, per carenza di CP_ contributi, era pervenuta all' una pec da parte di un funzionario dell'Inps nella quale si indicava il mancato accredito dei contributi successivi al 30.4.2016 per il passaggio dalla gestione Inps ad ex-Inpdap. Era, quindi, inoltrata domanda di pensione di anzianità alla gestione pubblica e di ricongiunzione della posizione assicurativa ex artt. 1 e 6 L. 29/79, respinta l'8.11.2016. In ogni caso, la gestione dipendenti pubblici INPS vi aveva provveduto d'ufficio, sebbene il patronato avesse già presentato la relativa domanda il 29.9.2016. La ricongiunzione per i periodi contributivi coltivatori diretti non poteva invece essere richiesta in tali forme ed era onerosa. Nessuna responsabilità poteva, pertanto, essere addebitata al Patronato, il quale aveva
“ricevuto appositi mandati dal sig. di avanzare diverse domande e Pt_1 ricorsi ma non risulta in alcun modo che la decisione di dimettersi della parte attrice sia stata né effettuata né tantomeno consigliata dal Patronato CP_6 di Sassari” ed era “un dato oggettivo che l'INPS abbia esitato la do 14/10/2016 soltanto nel maggio 2018 e tale ritardo (cfr. anche Regolamento INPS sui termini per la conclusione dei procedimenti), unitamente alle erronee indicazioni pure fornite dallo stesso abbiano causato, in misura CP_3 prevalente, il danno richiesta dal sig. Pt_1
Secondo il tribunale adito la domanda era infondata posto che dalle dichiarazioni rilasciate dalle testi e era emerso che “fu detto al Tes_1 Tes_2
di rassegnare le proprie dimissioni dal lavoro solo dopo che l'Inps Pt_1
confermato il suo diritto a percepire immediatamente la pensione” mentre “la ricongiunzione dei periodi assicurativi ai sensi degli articoli 1 2 della legge 29/79 sarebbe stata onerosa, con i conseguenti costi a carico del
”, con la conseguenza che non era “emersa prova sufficiente della Pt_1 responsabilità del patronato stesso in ordine al mancato riconoscimento del trattamento pensionistico del con riferimento alla decorrenza dal 1 Pt_1 gennaio 2016 (o successivamente, fino al 1 gennaio 2018)”. Secondo il giudice di primo grado, invero, il rigetto delle domande di pensione era stato determinato unicamente dalla mancanza dei contributi settimanali minimi necessari per legge e non dalla condotta del Patronato, dal momento che non era provato: - che “il fosse stato rassicurato della sussistenza dei Pt_1 minimi contributivi per e fin da quel momento alla pensione”; - che “il patronato convenuto abbia rassicurato l'attore dell'effettiva sussistenza di contributi ulteriori diversi rispetto a quelli successivamente riconosciuti dall' ”; - che “il sia stato effettivamente “consigliato” e CP_9 Pt_1 tant otto” rasseg proprie dimissioni prima della positiva risposta dell'ente previdenziale circa la sussistenza dei requisiti minimi
5 pensionistici e la corresponsione della pensione a partire dal 1 gennaio 2016”;
- che “per ottenere un preciso calcolo dei contributi pensionistici sia necessario rassegnare le proprie dimissioni dal lavoro”. Orbene, tanto premesso, l'appello, con cui il ha censurato la decisione Pt_1 per l'erronea valutazione delle risultanze istruttorie in ordine alla inadeguatezza dell'attività prestata dal patronato, è fondato nei limiti di seguito precisati. Giova preliminarmente evidenziare che per giurisprudenza costante (cfr Cass. n. 34475/23) “La responsabilità degli istituti di patronato, per l'attività di informazione assistenza e tutela espletata, ha natura contrattuale e discende dal mancato adempimento - con la diligenza richiesta dalla specifica natura dell'attività esercitata ai sensi dell'art. 1176, comma 2, c.c. - del mandato conferito dagli assistiti, il quale li abilita a compiere tutti gli atti necessari per il conseguimento delle prestazioni, nell'esercizio di un pieno potere di rappresentanza”, con la conseguenza che il era tenuto a dimostrare Pt_1 esclusivamente la fonte negoziale del suo ed il relativo termine di scadenza, essendo onere del mandatario dimostrare di avere adempiuto diligentemente alle obbligazioni assunte (vedi per tutte Cass. n. 13685/19: “In tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione del contratto, per il risarcimento del danno ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto e il relativo termine di scadenza ma non l'inadempienza dell'obbligato, potendosi limitare alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, spettando, invece, al debitore convenuto l'onere di provare il fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento. Il medesimo principio applicabile anche nell'ipotesi d'inesatto adempimento si estende anche alle obbligazioni di risultato”). Ciò posto, lo stesso tribunale, pur avendo respinto la domanda, compensava, contraddittoriamente, le spese di lite, rilevando profili di negligenza nella condotta del Patronato, laddove riteneva necessario considerare “non solo la posizione soggettiva del , inesperto di cose pensionistiche, ma anche la Pt_1 posizione in un certo senso rassicurante del patronato, che fornisce ai propri assistiti proprio le competenze tecniche per risolvere le proprie questioni pensionistiche: e nella specie lo stesso susseguirsi di plurime domande, tutte respinte fino all'ultima che poi è stata accolta, dimostra che effettivamente vi è stata una carenza nel calcolo e nel ricongiungimento dei periodi assicurativi”. Profili di negligenza sono stati rinvenuti anche nella c.t.u. espletata in giudizio e finalizzata “a verificare se, in considerazione degli atti e documenti di causa nonché delle reciproche allegazioni, la condotta tenuta dalla nella CP_6 gestione della pratica previdenziale del sia stata conform blighi Pt_1 di diligenza e cura ad essa incombenti sulla base del mandato ricevuto e di cui all'art. 1176 comma 2 c.c., indicando, in caso di accertata negligenza, da che epoca la pensione avrebbe potuto decorrere se fosse stata correttamente presentata la domanda, calcolando i relativi importi”.
6 In particolare, il consulente del lavoro dott. , analizzati con Persona_1 precisione i fatti emergenti dalle risultanze di causa, ha potuto constatare che i profili di responsabilità attribuibili al Patronato attengono a “due aspetti fondamentali: - la riproposizione della domanda di pensione anticipata nell'ottobre 2016, post ricongiunzione (gratuita), perché sin troppo facilmente, a quel punto, si doveva supporre che sarebbe stata respinta;
non erano affatto mutate, infatti, le settimane utili, e non si comprende, dunque, il senso di questa seconda domanda con i medesimi requisiti (carenti); - la enorme tardività (e la inutilità del successivo ricorso volto ad anticiparne la decorrenza) con cui è presentata domanda di pensione in cumulo, che avrebbe, a parere del sottoscritto CTU, potuta essere presentata già nel corso del mese di dicembre 2016, per poter dare la giusta decorrenza dal gennaio 2017, ma che invece ha avuto un anno esatto di ritardo (presentazione dicembre 2017, decorrenza gennaio 2018)”. Invero, l'ausiliare ha evidenziato che dopo la prima domanda dell'8.8.2016, respinta per la mancanza di contributi previdenziali, l'ente aveva presentato domanda di ricongiunzione gratuita nel settembre 2016 ex art. 6 legge n. 29/79 in relazione alla contribuzione presso l'Ente Foreste, confluito nell'ente e tale domanda era stata accolta il 27.12.2016. Ma tale operazione CP_7 era “superflua, se eseguita su istanza del lavoratore, dal momento che l'art. 6 della L. 29/79, sopra citata, prevede che il trasferimento avvenga d'ufficio: “la ricongiunzione dei periodi assicurativi connessi al servizio prestato presso enti pubblici, dei quali la legge abbia disposto o disponga la soppressione ed il trasferimento del personale ad altri enti pubblici, avviene d'ufficio presso la gestione previdenziale dell'ente di destinazione e senza oneri a carico dei lavoratori interessati”. Inoltre, il c.t.u. ha precisato che, seppur è vero che non veniva inoltrata domanda di ricongiunzione del periodo contributivo come coltivatore diretto, tale operazione non era gratuita come l'altra ma onerosa ed il costo
“presumibilmente rilevante”. Infine, il c.t.u. ha ritenuto inutile la domanda di pensione inoltrata nell'ottobre 2016, posto che a tale epoca nulla era modificato nella situazione contributiva dell'assistito tanto che veniva accolta solo la domanda del dicembre 2017, con decorrenza gennaio 2018, avanzata finalmente con richiesta di cumulo delle due diverse posizioni previdenziali. Orbene, solo in relazione a tale ultimo aspetto, l'ausiliare ha ritenuto sussistente un profilo di negligenza, laddove il Patronato, pur a fronte della nuova disciplina in materia di cumulo pensionistico introdotta con la legge n. 232/2016 in vigore da dicembre 2016, e con cui era divenuto possibile
“valorizzare la contribuzione mista, accreditata in diverse casse previdenziali obbligatorie, dando dunque la possibilità di cumulare gratuitamente periodi assicurativi – purché non coincidenti temporalmente - in differenti gestioni, senza sopportare oneri di trasferimento, e senza opzione obbligatoria al sistema contributivo”, ha ritenuto ingiustificata “la enorme tardività (e la inutilità del successivo ricorso volto ad anticiparne la decorrenza) con cui è(era
7 stata) presentata domanda di pensione in cumulo, che avrebbe, a parere del sottoscritto CTU, potuta essere presentata già nel corso del mese di dicembre 2016, per poter dare la giusta decorrenza dal gennaio 2017, ma che invece ha avuto un anno esatto di ritardo (presentazione dicembre 2017, decorrenza gennaio 2018)”. Alla luce di tali chiare e motivate argomentazioni, in accoglimento dell'appello, la responsabilità del va acclarata in tali limiti. CP_10 CP_6
È, invero, da esclud to anche in sentenza, che vi sia prova in atti del fatto che la scelta del di dimettersi fin dall'ottobre 2016 sia Pt_1 stata pretesa e/o sollecitata d , dal momento che le due testi CP_10 sentite sul punto confermavano invece che “al fu detto da parte della Pt_1
Sig.ra di aspettare la risposta dell'inps” (vedi dichiarazioni Controparte_11 testimoniali). Inoltre, come precisato dallo stesso c.t.u., posto che “solitamente non si ottiene (o si ottiene troppo tardivamente) dall'Istituto un estratto conto certificativo dei contributi versati, ma solo un E/C “ordinario” non avente valore certificativo, che spesso è anche oggetto di modifiche nei periodi di copertura”, la prassi degli enti di patronato “è quella di presentare una domanda di ricognizione”, con intento “esplorativo, così da costringere l'INPS ad esprimersi sulla esatta quantità di contributi esistenti a favore dell'istante, e, in definitiva, sui requisiti per la pensione” ed “eventualmente respinta la domanda per la presenza di lavoro dipendente ancora in corso, si presenta, solitamente (previo accertamento dei requisiti sui quali, a quel punto, l'INPS è chiamato ad esprimersi con certezza), immediata istanza di riesame, e solo allora al lavoratore può essere comunicato di rassegnare le dimissioni, per vedersi accolta la domanda del trattamento pensionistico”. Tenuto conto delle risultanze della prova testimoniale e della prassi suddetta, CP_ ritiene, pertanto, il collegio che, una volta dimostrato da parte dell' che l'assistito era stato informato della necessità di aspettare la risposta d PS, non può, quindi, imputarsi allo stesso la responsabilità per le dimissioni avanzate dal immediatamente dopo la domanda di settembre, Pt_1 nell'ottobre 2016. Né può essere addebitata al la mancata richiesta di ricongiunzione CP_10 dei contributi della gestione speciale agricola, dal momento che “vista la risibile quota di pensione che scaturisce dal computo delle 66 settimane presso la gestione CD (parliamo di € 16,84 lordi mensili), si può ragionevolmente supporre che l'onere sarebbe comunque stato sproporzionato rispetto al risultato” (vedi c.t.u.). Pertanto, tenuto conto della responsabilità del Patronato nei limiti sopra precisati, il danno patrimoniale risarcibile, perché direttamente ed immediatamente conseguente alla condotta non diligente dell'ente, è costituito dai ratei di pensione perduti da gennaio 2017 a gennaio 2018, per un totale di euro 20.664,54 - pari alla pensione mensile netta per tredici mensilità (euro 1.589,58: cfr doc. 12 allegazioni ) e non lorda (euro 1.793,34) - oltre Pt_1 interessi al tasso legale sulla somma complessiva, da considerarsi calcolata su
8 valori attuali, via via rivalutata anno per anno secondo indici ISTAT dalla data intermedia del giugno 2017 all'attualità e sull'importo complessivo così determinato fino al saldo. Non può invece essere riconosciuto il danno non patrimoniale, pur astrattamente ammissibile, ma solo se allegato e provato (cfr Cass. n. 4886/20: “All'illegittimo diniego, da parte dell'ente previdenziale, della domanda di pensionamento avanzata dal lavoratore può conseguire un pregiudizio di natura non patrimoniale, in quanto scaturente dalla lesione di interessi costituzionalmente protetti (quale quello di poter realizzare liberamente una legittima scelta di vita), la cui sussistenza, in ossequio ai principi generali, dev'essere allegata e provata dal lavoratore, non essendo configurabile alla stregua di danno "in re ipsa"). Nel caso di specie, invero, premesso che come sopra accertato non è direttamente imputabile all' l'incauta cessazione del rapporto di lavoro CP_1 prima di conoscere l'esito della domanda di pensione, il allegava Pt_1 esclusivamente che, a causa del ritardato pensionamento, ubito dei
“patimenti …. In ragione della forte condizione di stress determinata dall'assenza, per un periodo di oltre un anno, di alcuna fonte di sostentamento per sé e per i propri cari”, tanto che aveva più volte richiesto l'intervento dell'INPS anche “attraverso i giornali locali e, finanche, la televisione pubblica nazionale”, con conseguente “impossibilità di programmare il futuro, in assenza di alcuna certezza sulle proprie future fonti di reddito” e di
“organizzare una vacanza, pensare di farsi un regalo o di preparare un rinfresco per festeggiare l'agognata fine dell'attività lavorativa” (vedi atto introduttivo). Il non depositava la memoria ex art. 183 n. 1 cpc e solo con la seconda Pt_1
m deduceva prova testimoniale - oltre che sulle medesime deduzioni generiche dell'atto di citazione (“vedi capo 1: “Vero che il sig. , Parte_1 dopo aver atteso per circa due mesi che gli venisse erogata l l gennaio 2017 al maggio 2018, si è recato, con frequenza settimanale, presso gli uffici di Sassari del Patronato e dell'INPS per chiedere di essere CP_4 informato in ordine alle ragioni della mancata erogazione dell'assegno e che con la medesima frequenza ha contattato telefonicamente i due uffici”; capo 2:
“Vero che per tutto il periodo successivo al febbraio 2017 e fino al maggio 2018 il sig. ha lamentato, con sempre maggiore frequenza, sia presso Pt_1 gli uffici d nato che presso quelli dell'INPS, oltre che con i propri familiari, la propria preoccupazione per non riuscire a far fronte ai propri bisogni più impellenti in ragione della mancata liquidazione della pensione”; capo 4: “Vero che, nel marzo 2018, il sig. ha richiesto l'intervento del Pt_1 Cont sig. ex dirigente sindacale d chiedendogli di interessarsi Persona_2 della sua pratica presso il patronato”; capo 5 “Vero che il sig. aveva Pt_1 riferito al sig. di essere profondamente preoccupato per ere più Per_2 alcuna disponibilità economica, avendo utilizzato dalla cessazione del rapporto di lavoro tutti i propri risparmi”) - su fatti nuovi, quali il mancato pagamento di una finanziaria e l'accollo da parte del figlio del pagamento delle sue Per_3
9 “utenze elettriche e telefoniche del padre nonché delle assicurazioni delle due autovetture di proprietà di quest'ultimo” (capi 3 e 7). Pertanto, alla luce di tali argomentazioni non può ritenersi nè allegata e né tanto meno dimostrata la sussistenza di un danno non patrimoniale “nella sua accezione di danno esistenziale (quando il lavoratore non ha potuto realizzare sé stesso nella propria scelta di vita legata alla volontà di andare in pensione) e/o di danno biologico (quando il pregiudizio è consistito in una vera e propria lesione dello stato di salute e benessere psico-fisico)” (vedi sempre Cass. n. 4886 cit.). Infine, in accoglimento della domanda di manleva proposta da nei CP_6 confronti della OL assicurazioni in forza della polizza rischi diversi n. 1/1331/65/164475310, la compagnia chiamata in causa va dichiarata tenuta a garantire l'assicurato ente da ogni avversa pretesa, nei limiti del massimale di polizza e salva la franchigia prevista in contratto (peraltro pari ad euro 1.000,00 e non 2.000,00 come eccepito), data l'esclusione di un danno non patrimoniale non coperto dalla polizza. La OL va, altresì, tenuta a garantire l'assicurato per le spese di soccombenza, ossia quelle che l'assicurato è condannato a pagare al terzo vittorioso, che trova fondamento nel contratto di assicurazione ed incontra il limite del massimale (vedi Cass. n. 4275/24), CP_ come da domanda della (vedi conclusioni sul punto sopra riportate ed in difetto di specifica doma ulle spese di lite per la chiamata in causa). Le spese processuali di entrambi i gradi di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo ex dm 147/22 secondo lo scaglione di valore della causa, determinato in base al decisum. Gli oneri di c.t.u. sono posti definitivamente a carico della e, di conseguenza, della compagnia CP_6 di assicurazione.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda ed eccezione: 1) in accoglimento dell'appello proposto da Parte_1 avverso la sentenza n. 71/2023 del Tribun CP_6
in persona del legale rappresentante, a pagare, per il titolo di cui è
[...] causa, in favore del la somma di euro 20.664,54, oltre interessi Pt_1 come da parte motiva, e, per l'effetto, dichiara tenuta la a CP_12 garantire la da ogni avversa pretesa nei limiti del massimale CP_6 assicurato e anchigia di euro 1.000,00, anche in relazione alle spese di lite ed oneri di c.t.u.; 2) condanna la e di conseguenza la a tenerla indenne, a CP_6 CP_5 rifondere in favore del le spese di lite di entrambi i gradi di Pt_1 giudizio che liquida in c ivi euro 10.886,00, di cui euro 5.077,00 per il primo grado ed euro 5.809,00 per l'appello, oltre oneri di c.t.u., 15% spese generali e accessori di legge. Così deciso in Sassari, 14/7/2025 Il Consigliere est. Dott. Cinzia Caleffi
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Il Presidente Dott. Maria Grixoni